Regole di fruizione del tax credit per adeguamento ambienti di lavoro, sanificazione e acquisto di DPI


Definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione e le modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 10 luglio 2020, n. 259854).

In particolare, per il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020, è stato previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 e che, come stabilito dal legislatore, il relativo credito d’imposta possa comunque essere utilizzato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. In questo modo, oltre a rendere coerente la scadenza di presentazione della comunicazione con il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui dovrà essere indicato il credito fruibile, i beneficiari avranno a disposizione un lasso di tempo molto ampio per effettuare la comunicazione propedeutica all’utilizzo del credito, fermo restando che la fruizione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2021.
Invece, per il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020, è stato previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 20 luglio al 7 settembre 2020. Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
Infine, è stato stabilito che le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma già disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.


Indennità di trasferta, la necessaria scissione tra sede di assunzione e sede dei lavori


10 lu 2020 L’indennità di trasferta è corrisposta al lavoratore in relazione a prestazione effettuata per limitato periodo di tempo, al di fuori della ordinaria sede di lavoro, al fine di compensare il lavoratore dei disagi derivanti dall’espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto. In caso di coincidenza tra luogo di assunzione e luogo di svolgimento della prestazione, anche se cantiere edile temporaneo, il suddetto emolumento non può essere riconosciuto, a nulla rilevando l’ubicazione della sede legale dell’impresa o la residenza dei lavoratori, in quanto luoghi non significativi per l’identificazione di una trasferta in senso tecnico (Corte di Cassazione, ordinanza 08 luglio 2020, n. 14380)


Una Corte d’Appello territoriale, in riforma della sentenza del Tribunale di prime cure, aveva accolto l’opposizione di una Società edile verso una cartella esattoriale con la quale l’Inps gli aveva intimato il pagamento di contributi previdenziali per le somme corrisposte, formalmente a titolo di indennità di trasferta, a lavoratori assunti per l’esecuzione di un appalto in sede diversa da quella aziendale.
In particolare, i lavoratori, residenti nella provincia di Napoli, erano stati assunti in Bologna da azienda napoletana per svolgere lavori edili solo in un cantiere di Bologna. Il Tribunale aveva ritenuto che l’indennità erogata non poteva ritenersi trasferta ma costituiva retribuzione, mentre la Corte territoriale aveva seguito l’opposta soluzione, valorizzando la diversità tra la sede aziendale e la sede del cantiere e l’effettività della trasferta delle maestranze dal territorio di loro residenza a quello di esecuzione dei lavori, facendone così derivare l’assoggettabilità al regime contributivo di favore previsto per l’indennità di trasferta (art. 51 co. 5, D.P.R. n. 917/1986).
Avverso tale sentenza, l’Istituto propone ricorso in Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione della legge (artt. 27 e 28, D.P.R. n. 797/1955 e art. 6, D.Lgs. n. 314/1997).
Per la Suprema Corte il ricorso è fondato.
In fatto, i lavoratori, residenti nel napoletano, sono stati assunti da azienda avente sede in provincia di Napoli e dunque nel medesimo territorio; la loro assunzione è stata effettuata a Bologna, come risulta dalla comunicazione al Centro per l’impiego di Bologna; la prestazione lavorativa è stata espletata unicamente a Bologna, per l’esecuzione di appalto temporaneo che l’azienda aveva ottenuto per la ristrutturazione di un plesso scolastico felsineo.
In diritto, invece, la trasferta è emolumento corrisposto al lavoratore in relazione a prestazione effettuata per limitato periodo di tempo e nell’interesse del datore di lavoro, al di fuori della ordinaria sede di lavoro, volto proprio a compensare al lavoratore i disagi derivanti dall’espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto (Corte di Cassazione, sentenza n. 19236/2007). Orbene, nella specie, vi è coincidenza tra il luogo di assunzione ed il luogo di prestazione dell’attività lavorativa, sicché i lavoratori non hanno eseguito la prestazione al di fuori della sede lavorativa e nessuna scissione vi è tra sede lavorativa e luogo di espletamento del lavoro. Non si è verificata dunque una trasferta dei lavoratori da Napoli a Bologna in quanto i lavoratori hanno lavorato sempre e solo a Bologna, cioè nello stesso luogo in cui sono stati assunti. Né possono assumere rilievo alcuno le circostanze che la sede legale dell’impresa datoriale e la residenza dei lavoratori erano diverse da quelle in cui si svolgeva l’attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico.

Protocollo sugli interventi sul patrimonio edilizio delle scuole in sicurezza covid 19

Siglato il 9/7/2020. tra il MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, l’ANCI, l’UPI e la FILLEA-CGIL, la FILCA-CISL, la FENEAL-UIL, il protocollo d’intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni afferenti al programma di interventi di ammodernamento del patrimonio edilizio delle scuole per l’anno scolastico 2020/2021 a seguito dell’emergenza covid 19.

Al fine del miglioramento della qualità sociale e della didattica, quindi delle potenzialità di crescita del Paese, l’edilizia scolastica deve diventare una priorità e rimanere tale anche nel medio e lungo periodo, terminata l’emergenza sanitaria.
Il Governo e l’Unione Europea, attraverso specifici trasferimenti anche straordinari, devono destinare una parte significativa delle risorse previste dai diversi interventi comunitari (a partire dal Recovery Fund) ad un piano pluriennale per la manutenzione, l’adeguamento e il rinnovo degli edifici scolastici, con l’obiettivo di rendere moderni, antisismici, sicuri, accessibili e sostenibili il cento per cento degli edifici.
Sarà impegno comune delle parti portare avanti questo obiettivo nel confronto con tutti i soggetti interessati.
Al fine di assicurare gli obiettivi di cui in premessa, le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo si rendono disponibili e concordano sulla necessità di prevedere specifiche e derogatorie modalità di gestione dell’organizzazione del lavoro nonché di individuare, nel rispetto della vigente normativa in materia di orari di lavoro, lavorazioni svolte con differenti regimi di orario su base settimanale e/o plurisettimanale, a squadre definite, con sistemi ed orari con turni di lavoro alternati, a ciclo continuo, avvicendati o notturni.
Questo anche al fine di permettere nei mesi estivi (luglio, agosto, settembre) il massimo impegno per la realizzazione degli interventi in tempo utile alla riapertura delle scuole e l’avvio dell’anno scolastico.
Le modalità di gestione dell’organizzazione del lavoro e le lavorazioni di cui al precedente comma saranno oggetto di confronto su base territoriale, con il supporto, se richieste, delle stesse OO.SS. Nazionali.
Le imprese aggiudicatarie ed esecutrici impegnate nei cantieri oggetto della presente intesa possono avvalersi del supporto tecnico gratuito degli enti paritetici territoriali del settore delle costruzioni Enti Unificati, Scuole Edili/CPT per la consulenza sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nel pieno rispetto di quanto previsto nel Protocollo Governo-Parti Sociali del 24 aprile 2020 u.s. ed in particolar modo al punto 13 dello stesso;
A tal fine, le singole stazioni appaltanti provvederanno ad inserire nei documenti di gara e nel contratto stipulato con l’aggiudicatario una previsione riproduttiva dei contenuti della presente intesa.
Tutti i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nei cantieri di cui al presente protocollo svolgono la formazione d’ingresso in materia di sicurezza sul lavoro, così come contrattualmente prevista e attestata dagli Enti Bilaterali territoriali.
Ai lavoratori dipendenti impiegati a qualunque titolo nei cantieri di cui alla presente intesa nella realizzazione di opere edili ed affini, anche in maniera prevalente, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edilizia stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (nonché la derivante e conseguente contrattazione di livello provinciale, regionale e/o territoriale), salvo casi di comprovata attività non riconducibile al settore delle costruzioni, per le quali saranno applicati i rispettivi CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e di parte datoriale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Le singole stazioni appaltanti provvederanno ad inserire nei documenti di gara e nel contratto stipulato con l’aggiudicatario una previsione riproduttiva del contenuto della presente disposizione.
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare nelle attività indicate nell’allegato al presente Protocollo, le stazioni appaltanti provvederanno, in occasione dell’emissione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, alla verifica, con riguardo alla manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori, della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, ivi compreso l’avvenuto versamento dei contributi alle Casse Edili, tramite il Documento Unico di regolarità contributiva ovvero altro documento che comprovi l’avvenuto pagamento dei contributi agli enti previdenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile ove dovuta).
Il presente Protocollo è efficace dalla data della sua sottoscrizione e sino al 31/8/2020, salvo proroga o rinnovo.

ABI: l’operatività di “Garanzia Italia” per il factoring


Dall’8 luglio 2020 “Garanzia Italia” è operativa anche per il factoring, ai sensi dell’art. 1, co. 1-bis del DL Liquidità (ABI – Circolare 09 luglio 2020, n. 1286).

SACE potrà, quindi, concederegaranzie anche in favore di banche e società di factoring per cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente. Nello specifico, sono ammesse a garanzia le nuove operazioni di finanziamento con o senza concessione di un fido che siano riconducibili all’operatività di confirming, anticipi contratto e factoring pro solvendo, quest’ultimo a valere su crediti ceduti dall’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore e relativi a fatture emesse dall’impresa beneficiaria entro e non oltre il 31 dicembre 2020.