Precisazioni sui finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia PMI


Con riferimento ai finanziamenti garantiti al 100 per cento, l’ABI, con la circolare del 9 luglio 2020, n. 1284 segnala che a partire dal 7 luglio scorso è possibile inviare al Gestore del Fondo di garanzia per le PMI in via massiva le richieste di adeguamento delle garanzie al maggior importo del prestito (fino a 30.000 euro) e alla maggior durata (fino a 10 anni) che sono stati apportati dalla legge 40/2020 che ha aumentato l’importo massimo finanziabile (da 25.000 a 30.000 euro) e la durata massima (da 6 a 10 anni).

L’operazione di adeguamento del finanziamento e della relativa garanzia deve avvenire attraverso il Portale del Fondo di Garanzia e seguendo le relative istruzioni.
La modifica della garanzia, ampliata nell’importo e allungata nel tempo, è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione del Fondo; la banca può procedere all’adeguamento del finanziamento, subordinatamente alla verifica formale dei requisiti richiesti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Fondo.


Riscatto del periodo di laurea, nessun termine decadenziale per la domanda giudiziale


Il riscatto dei contributi previdenziali relativi al periodo di laurea attiene non al rapporto giuridico previdenziale propriamente detto, che sorge solo con il verificarsi dell’evento che dà titolo al corrispondente trattamento pensionistico, ma ad un diverso rapporto, ad esso preliminare, che concerne la formazione della posizione assicurativa che ne costituisce il presupposto e che ha ad oggetto il pagamento della corrispondente riserva matematica. Tanto premesso, all’azione giudiziale inerente tale istituto non può applicarsi il termine di decadenza triennale previsto per le controversie riguardanti trattamenti pensionistici (Corte di Cassazione, sentenza 02 luglio 2020, n. 13630)


La vicenda giudiziaria riguarda la decadenza dalla domanda di riscatto dei contributi previdenziali relativi al periodo di laurea, pronunciata in primo grado e poi confermata da una Corte di appello territoriale. Quest’ultima, in particolare, aveva ritenuto che, avendo il lavoratore ricorrente presentato la domanda amministrativa nell’ottobre 1985 e successivamente intentato l’azione giudiziaria nel 2010, il medesimo fosse incorso nella decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, Secondo tale disposizione, infatti, in materia di controversie riguardanti trattamenti pensionistici, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’Inps o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Ricorre così in Cassazione il lavoratore, lamentando che il termine triennale può trovare applicazione solo rispetto alle domande presentate dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 384/1992 ed altresì che la domanda di riscatto non comporta per l’Ente previdenziale alcun esborso di ratei pregressi, ma piuttosto l’acquisizione di somme a titolo di contributi a valere su una futura prestazione pensionistica.
Per la Suprema Corte il motivo è fondato. In passato, anche recente, si è ritenuto che la domanda di riscatto del corso di laurea rientrasse tra le prestazioni previdenziali previste a favore di determinati lavoratori subordinati, sicché ad essa sarebbe stato applicabile il termine di decadenza triennale ex art. 47, D.P.R. n. 639/1970, fermo restando che la maturazione del termine non escludeva che il riscatto potesse essere chiesto successivamente, ancorché con riferimento ai parametri retributivi in atto alla data della nuova domanda (Corte di Cassazione, sentenza n. 20924/2018). Tuttavia, non pare possibile dare continuità a simile opzione interpretativa.
Dal punto di vista letterale, infatti, la norma in questione assoggetta a termine di decadenza l’azione giudiziaria per le controversie in materia di trattamenti pensionistici e per quelle in materia di prestazioni della gestione di cui all’art. 24 della L. n. 88/1989 (disoccupazione, il Fondo di garanzia TFR, tubercolosi, cassa integrazione guadagni, CISOA, assegni familiari, etc.), ma la controversia concernente la sussistenza del diritto al riscatto del periodo di laurea non può considerarsi appartenente al novero delle controversie in materia di “trattamenti pensionistici”. Il riscatto è istituto finalizzato a consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l’interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato. Dunque, esso attiene non al rapporto giuridico previdenziale propriamente detto, che sorge soltanto col verificarsi dell’evento protetto che dà titolo ai corrispondenti “trattamenti pensionistici”, ma ad un diverso rapporto, ad esso preliminare, che concerne la formazione della posizione assicurativa che ne costituisce il presupposto e che ha ad oggetto il pagamento della corrispondente riserva matematica (art. 13, L. n. 1338/1962) e l’adempimento da parte dell’ente previdenziale di quegli obblighi di carattere tecnico-amministrativo utili a soddisfare il corrispondente interesse dell’assicurato.
Del resto, le stesse pronunce che hanno affermato l’assoggettabilità delle controversie in materia di riscatto alla decadenza ex art. 47, D.P.R. n. 639/1970, hanno comunque ritenuto di escludere per il diritto al riscatto ciò che invece della decadenza è conseguenza normale e indefettibile, ossia l’estinzione definitiva del diritto che ne è oggetto e l’impossibilità di conseguirlo mediante una nuova domanda. Il che è, ovviamente, conclusione contraddittoria rispetto alla premessa dell’applicabilità del regime decadenziale.

Veneto: firmato un accordo per le scuole materne FISM

Firmato un accordo di secondo livello per il personale addetto ai servizi all’infanzia ed alle scuole dell’infanzia non statali della Regione Veneto

Il CCNL FISM prevede il secondo livello di contrattazione mediante il quale le parti firmatarie del contratto possono stipulare intese e accordi, appurata la frequente necessità per le scuole infanzia FISM di istituire servizi socioeducativi per i bambini durante il periodo estivo, impiegando anche personale docente ed educativo;


L’accordo avrà effetto a partire dalla data di sottoscrizione e per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. Verrà tacitamente ed automaticamente prorogato di anno in anno, salvo quanto previsto da eventuale rinnovo del CCNL FISM o da disdetta da darsi da una delle parti entro 90 giorni dalla scadenza, permanendo peraltro un impegno di verifica congiunta al termine del primo biennio.
Pertanto le parti convengono quanto segue:
– Servizio estivo: nel mese di luglio il Datore di lavoro può richiedere al personale docente di VI livello, lo svolgimento di attività socio-educative con i bambini, ed il personale docente, su base volontaria, possa prestare la propria attività in tale periodo.
L’orario settimanale di apertura della scuola verrà stabilito dall’Ente gestore in base all’attività programmata. L’orario di lavoro del personale docente della scuola dell’infanzia è di 32 ore settimanali.
– Premio servizio estivo e altri periodi Una volta programmate le ferie e i permessi, a fronte di tale attività» esercitata nel mese di luglio oltre le 44 settimane di attività didattica, al personale del VI livello ancora in attività verrà corrisposto per gli anni 2017 e 2018, un premio di risultato forfettario giornaliero a fronte di tale incremento di produttività di un importo pari ad €. 20,00, al lordo di imposte e contributi, rapportata all’orario di lavoro svolto.
Lo stesso trattamento economico spetta alle educatrici disponibili a prestare l’opera diversa dalla prima infanzia qualora il servizio di nido sia programmato su 10 mesi. Detto istituto può essere esteso anche in altri periodi dell’anno in cui il calendario scolastico della scuola dell’infanzia preveda la sospensione dell’attività didattica
– Fiscalità. I premi potranno essere assoggettati al trattamento fiscale agevolato qualora vengano stipulati appositi accordi integrativi di scuola firmati dalle R.S.A. o dalle organizzazioni sindacali che individuino e adottino uno o più indicatori, anche in via alternativa, per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Essenziale, che la condizione di incrementalità degli obiettivi, cha dà diritto al trattamento fiscale agevolato, venga rispettata, ossia che l’incremento possa essere verificato, nell’arco di un periodo congruo (intendendosi per esso un periodo significativo anche ai fini della quantificazione del premio aziendale), attraverso indicatori numerici appositamente individuati e fondati su idonei riscontri documentali aziendali.


In arrivo le linee guida per il mod. 730/2020


Nella circolare n.19/E dell’8 luglio 2020 dell’Agenzia delle entrate la “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2019: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”.

Il documento in oggetto è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta Nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:
1. per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del DM n. 164 del 1999, come previsto dall’art. 2, comma 1, del medesimo decreto nonché
2. per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale ex art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973.
L’obiettivo della Guida è quello di offrire, in omaggio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca una applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale; la Circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di liquidazione delle imposte.


La circolare contiene tutte le informazioni operative relative a oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione e conservazione documentale da parte dei contribuenti, Centri di assistenza fiscale e professionisti abilitati, per la successiva esibizione all’amministrazione finanziaria, nonché le indicazioni rilevanti per la compilazione dei modelli e per l’apposizione del visto di conformità.


La guida riveduta in base alle novità normative riguardanti l’anno d’imposta 2019, mantiene il consueto assetto sistematico, che segue l’impianto dei righi e dei quadri del 730.


La circolare ricorda, inoltre, le certificazioni che i contribuenti devono esibire e che il Caf o il professionista abilitato deve verificare prima di apporre il visto di conformità e conservare, comprese le dichiarazioni sostitutive.


La guida, infine, indica i documenti di prassi non ancora superati e fornisce nuovi chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative sopraggiunte, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai Caf e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.