Professionisti e Gestione separata, il dies a quo di maturazione della prescrizione contributiva


Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi previdenziali si identifica con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi che, in quanto esternazione di scienza, non costituisce presupposto del debito contributivo. In ogni caso, altresì, le ipotesi di sospensione della decorrenza della prescrizione sono tassative, non rientrandovi l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Corte di Cassazione, ordinanza 02 luglio 2020, n. 13601).


Una Corte d’appello territoriale, confermando la pronuncia di primo grado, aveva accolto la domanda di un avvocato che aveva chiesto di dichiararsi illegittima la propria iscrizione nella Gestione separata Inps ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, con conseguente accertamento negativo del debito contributivo, il cui pagamento era preteso dall’Istituto, in relazione all’attività libero-professionale svolta senza che lo stesso professionista, pur iscritto all’Albo Forense, fosse iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. Ad avviso della Corte di merito, la pretesa dell’Inps concernente i contributi dovuti per l’anno 2010, comunicata tramite posta in data 22 giugno 2016 e ricevuta dal ricorrente in data 7 luglio 2016, fosse prescritta.
Avverso tale pronuncia l’Inps propone così ricorso in Cassazione, deducendo quale motivo di censura che il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, andasse correttamente conteggiato a partire dal momento in cui scadeva il termine stabilito per la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi (ovvero, in data 31 ottobre 2011) relativa all’anno cui si riferiscono i contributi (nel caso di specie, l’anno 2010), unico momento da cui l’Ente previdenziale può inferire l’esistenza di un reddito da lavoro autonomo per il quale è dovuta la contribuzione a saldo.
Per la Suprema Corte il motivo è infondato, considerato che il dies a quo della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata va individuato, per l’anno 2010, nella scadenza del 16 giugno 2011, ovvero nel termine stabilito per il pagamento dei contributi e dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Ciò, in base alla disposizione di cui all’art.17 del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435 e come confermato dalla circolare Inps n. 73/2010.
In ogni caso, anche in termini generali, secondo orientamento consolidato di legittimità, l’impossibilità di far valere un diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione (art. 2935 c.c.), è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto. Al riguardo, peraltro, si prevedono solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione (art. 2941 c.), nel cui ambito, salva l’ipotesi di dolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 10828/2015).
In secondo luogo, con riferimento alla materia dei contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (ex art. 1, comma 4, L. n. 233/1990), quand’anche l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento. Ne consegue, dunque, che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento (Corte di Cassazione, sentenza n. 13463/2017).

Bonus vacanze: i chiarimenti del Fisco


Il Bonus vacanze previsto dal Decreto Rilancio può includere anche i costi di servizi accessori, come quelli balneari, a patto che siano indicati nella fattura emessa dall’unico fornitore scelto per trascorrere le vacanze. E può essere utilizzato presso un’impresa turistico ricettiva che gestisca alberghi oppure alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (come ad esempio resort, ostelli della gioventù, colonie marine, rifugi di montagna, bungalow per vacanze, bed&breakfast). (AGENZIA DELLE ENTRATE – circolare n. 18/E del 03 luglio 2020)


 


Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus vacanze occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività previste dalla norma, ovvero, «imprese turistico ricettive», «agriturismi» e «bed and breakfast». Tali strutture, che esercitano le attività ricomprese nella sezione 55 di cui ai codici ATECO, a titolo indicativo sono: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande); villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna – inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande, colonie marine e montane, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole, chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze, cottage senza servizi di pulizia. In particolare, sono inclusi tra tali soggetti anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica cd. stagionale. Inoltre, non sono inclusi tra i soggetti che erogano i servizi che danno diritto al bonus vacanze coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente.
Il Credito d’imposta Vacanze, inoltre,non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori come per esempio i servizi balneari indicati nella stessa fattura dall’unico fornitore. Ad esempio nel caso di un soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da un primo fornitore, è possibile includere ai fini del Credito d’imposta Vacanze i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di un secondo fornitore se gli stessi sono indicati nell’unica fattura emessa dal primo fornitore.
Il Credito d’imposta Vacanze è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive, nonché di bed & breakfast dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Pertanto, l’agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni in relazione ai quali almeno un giorno ricada in questo periodo di riferimento. Inoltre, il Credito d’imposta Vacanze spetta in relazione ad un unico soggiorno – fruito nel periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 – e deve essere utilizzato in relazione al pagamento effettuato a favore della struttura turistica fornitrice del servizio.
Per richiedere il bonus vacanze, il cittadino deve installare ed effettuare l’accesso a IO, l’app dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA S.p.A. Una volta entrati nell’app, a cui si accede mediante l’identità digitale SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0), il contribuente dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 potrà richiedere il bonus dopo aver verificato di averne diritto (se ha, cioè, una Dichiarazione sostitutiva unica – DSU – in corso di validità, da cui risulti un indicatore ISEE sotto la soglia di 40mila euro). In caso positivo otterrà un codice univoco (e relativo QR-code) che potranno essere utilizzati per la fruizione del bonus.
Il pagamento del soggiorno può essere effettuato anche se effettuato con l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator.

Split payment per l’Italia fino al 30 giugno 2023


L’Italia è autorizzata a continuare ad applicare lo split payment fino al 30 giugno 2023 (MEF – Comunicato 03 luglio 2020)

Il 22 giugno 2020 la Commissione europea ha adottato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio (COM(2020) 242 final) che estende fino al 30 giugno 2023 la durata della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 che autorizza l’Italia ad applicare lo split payment come misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE in materia di IVA.
Il Consiglio ha nel frattempo raggiunto l’accordo politico sulla proposta di decisione, che sarà formalmente adottata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea non appena saranno finalizzati i testi in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea.
Lo split payment continuerà ad applicarsi fino al 30 giugno 2023 alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società secondo quanto previsto dall’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.

Pensione di vecchiaia per il personale viaggiante: precisazioni sul requisito anagrafico


Si forniscono precisazioni sul requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia per il personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.


Il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie individuate nell’allegato B della legge n. 205/2017, nonché per quelli impegnati in attività considerate particolarmente faticose e pesanti, al ricorrere delle condizioni previste, non deve essere adeguato alla speranza di vita stabilita per l’anno 2019. Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa e alla gestione separata, che abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti per il periodo previsto dalla legge e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia resta fermo a 66 anni e 7 mesi anche per il biennio 2019/2020.
Il personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto può conseguire la pensione di vecchiaia “al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio”. Al fine di individuare il requisito anagrafico tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio su cui applicare la riduzione di 5 anni, occorre far riferimento solo al requisito per la pensione di vecchiaia previsto per la generalità dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, non assumendo alcuna rilevanza l’applicabilità di norme speciali, derogatorie ovvero eccezionali.
Dunque, per il biennio 2019/2020 il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia del personale viaggiante è di 62 anni anche se l’attività lavorativa rientra tra quelle considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti. Detto requisito anagrafico resta invariato per il biennio 2021/2022.