Operazioni di rinegoziazione del debito, precisazioni dall’ABI


Con riferimento alle coperture rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI su operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario (art. 13, co. 1, lett. e), DL “Liquidità”), a condizione che al soggetto beneficiario venga erogato un credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, l’ABI ha posto al Gestore del Fondo alcuni quesiti con particolare riferimento (i) al calcolo della liquidità aggiuntiva; (ii) alla documentazione comprovante il rispetto dei requisiti di ammissibilità da presentare in fase di eventuale escussione della garanzia; (iii) al pricing da applicare alle operazioni di rinegoziazione (ABI – Circolare 03 luglio 2020, n. 1259).

Con particolare riferimento alla liquidità aggiuntiva, il Gestore del Fondo ha già specificato che – nel caso di linee di credito a breve – qualora il finanziamento utilizzato sia inferiore a quello accordato, l’importo da consolidare potrà essere sia l’intero importo accordato che una sua parte. Il nuovo finanziamento dovrà quindi essere di ammontare totale superiore per almeno il 25 per cento di quello accordato.
Qualora il finanziamento utilizzato sia invece superiore all’accordato, è necessario erogare credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo utilizzato.


ABI e ASSOTURISMO- CONFESERCENTI: firmato il Protocollo

Sottocritto il protocollo d’intesa al fine di poter utilizzare al meglio il Bonus vacanze tra ABI e ASSOTURISMO

Come risaputo, è stato previsto il ”Tax credit vacanze/Bonus vacanze” con il quale sarà possibile richiedere e usufruire del bonus, nella forma del credito, a decorrere dal 1/7/2020. Tale bonus pari a un massimo di 500 euro per nucleo familiare, con reddito ISEE fino a 40.000 euro, è usufruibile per l’80% come sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore del servizio, il restante 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi dell’avente diritto. Lo sconto dell’80% sarà rimborsato al fornitore del servizio sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in alternativa è prevista la facoltà di cessione del credito di imposta a terzi, anche a banche o intermediari finanziari.
L’ABI e ASSOTURISMO, nel condividere l’importanza di agire sinergicamente affinché tale  bonus abbia un ampio e tempestivo utilizzo, stabiliscono di:
– attivare iniziative comunicazionali congiunte per diffondere la conoscenza della misura, anche attraverso la predisposizione di apposito materiale informativo;
– sollecitare i propri rispettivi associati a contribuire fattivamente alla diffusione e all’applicazione della misura;
– promuovere, mediante il coinvolgimento delle proprie strutture organizzative locali, iniziative in grado di favorire la conoscenza della misura e la definizione di accordi diretti volti a efficientare il processo di cessione del credito, in modo da mettere a disposizione risorse liquide aggiuntive per i fornitori di servizi turistico-ricettivi, nel rispetto della autonomia delle parti e delle normative esistenti;
– costituire, a tal fine, un tavolo di approfondimento sulle eventuali ulteriori possibili iniziative per favorire una più ampia conoscenza e applicazione efficiente del meccanismo di cessione del credito.

Il modello RLI si adegua al COVID-19


Dal 03 luglio 2020 il modello RLI può essere inviato anche direttamente via web e può essere utilizzato per la rinegoziazione del canone di locazione (Agenzia Entrate – comunicato 03 luglio 2020).

Il modello per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto di immobili” (modello RLI) e gli applicativi software ad esso collegati sono stati implementati per venire incontro alle esigenze degli utenti nel corso del periodo emergenziale connesso all’epidemia da COVID-19.
Per fronteggiare la crescente richiesta di comunicazioni delle rinegoziazioni dei canoni di locazione, per la maggior parte in diminuzione, è stata prevista la possibilità di effettuare l’adempimento tramite il modello RLI da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia.
Per agevolare i contribuenti e gli operatori nel cambiamento delle procedure, assicurando il corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti tributari, è previsto comunque un periodo transitorio, fino al 31 agosto, durante il quale gli utenti possono scegliere se comunicare la rinegoziazione del canone con il modello RLI ovvero tramite il modello 69.
Dal 1° settembre 2020, invece, per comunicare la rinegoziazione del canone dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello RLI.


Violazione del divieto di fumo durante l’orario di lavoro


In materia di licenziamento, la scala valoriale espressa dal CCNL deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale sul recesso per giusta causa. Il principio generale subisce eccezione laddove la previsione negoziale ricolleghi ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante solo una sanzione conservativa: in tal caso il giudice è vincolato dal contratto collettivo, trattandosi di una condizione di maggior favore fatta espressamente salva dal legislatore.


In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, denotando scarsa inclinazione all’attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.
Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell’addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all’intensità dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all’assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo.
In particolare, la giusta causa di licenziamento è nozione legale ed il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo onde lo stesso può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile ove tale grave inadempimento o tale grave comportamento, secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore e, per altro verso, può escludere altresì che il comportamento del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato.
Tuttavia la scala valoriale espressa dal contratto collettivo deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.
Il principio generale subisce eccezione ove la previsione negoziale ricolleghi ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante solamente una sanzione conservativa: in tal caso il giudice è vincolato dal contratto collettivo, trattandosi di una condizione di maggior favore fatta espressamente salva dal legislatore. Pertanto, laddove alla mancanza sia ricollegata una sanzione conservativa, il giudice non può estendere il catalogo delle giuste cause o dei giustificati motivi di licenziamento oltre quanto stabilito dall’autonomia delle parti, a meno che non si accerti che le parti stesse “non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità di una sanzione espulsiva”, dovendosi attribuire prevalenza alla valutazione di gravità di quel peculiare comportamento, come illecito disciplinare di grado inferiore, compiuta dall’autonomia collettiva nella graduazione delle mancanze disciplinari. In ordine ai criteri di interpretazione di un contratto collettivo ed alla previsione di una scala valoriale recepita dal contratto collettivo, la Suprema Corte ha già affermato che, in considerazione della sua natura privatistica, vanno applicate le disposizioni dettate dall’art. 1362 c.c. e ss.,, che sussiste il divieto di interpretazione analogica delle clausole contrattuali e che l’interpretazione estensiva è possibile solo laddove risulti l'”inadeguatezza per difetto” dell’espressione letterale adottata dalle parti rispetto alla loro volontà, verifica che deve essere condotta con particolare severità in un contesto nel quale trova applicazione il principio generale secondo cui una norma che preveda una eccezione rispetto alla regola generale deve essere interpretata restrittivamente.