
Il Fisco riponde ad alcuni quesiti sull’mposta di bollo da applicare sulle fatture elettroniche e le relative sanzioni (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 10 dicembre 2020, n. 14)
D. All’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo relativa:
– a fatture cartacee, fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2020 e fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, per le quali l’Agenzia delle entrate non ha potuto calcolare l’imposta stessa, si applica la sanzione di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 (dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta)?
– a fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, per le quali l’Agenzia delle entrate ha potuto calcolare l’imposta stessa, si applica la sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, ridotta ad un terzo?
R. Relativamente al trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, delle fatture è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria. Inoltre, l’imposta non è dovuta “quando la somma non supera euro 77,47. Circa le modalità di assolvimento della citata imposta è stabilito che l’imposta di bollo si corrisponde: a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale”.
Con riguardo alle fatture elettroniche, invece, l’articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014 dispone che “1. L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica. 2. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto”.
Laddove l’imposta di bollo sia assolta:
– mediante contrassegno, la sanzione applicabile è quella dettata dall’articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, secondo cui “1.Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta. ovvero dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta”;
– con modalità diverse dal contrassegno (ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, oppure dell’articolo 6 del decreto ministeriale del 2014, ma comunque mediante versamento cumulativo dell’imposta) la sanzione applicabile – anche rispetto alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2021 – è quella di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, secondo cui “1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.
Si precisa, inoltre, che la sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 da ultimo richiamata, modulata secondo il momento in cui la tardività è rimossa:
– è comunicata dall’Agenzia delle entrate, insieme all’eventuale imposta o maggiore imposta, ove dovuta, ed agli interessi, ai sensi dell’articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019;
– è ridotta ad un terzo qualora il contribuente ne effettui il versamento (e regolarizzi la violazione, in caso di omissione) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Diversamente, se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il suddetto termine di trenta giorni, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 in misura piena, nonché dell’imposta o della maggiore imposta, ove dovuta, e dei relativi interessi.
D. Per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021 mediante il Sistema di Interscambio l’articolo 12-novies, comma 1, del decretolegge n. 34 del 2019 dispone, tra l’altro, che “in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento [dell’imposta di bollo, n.d.r.], l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente […] l’ammontare […], della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, […]”. La riduzione ad un terzo si applica alle diverse misure sanzionatorie come individuate dal citato articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997?
R. Si, stante il rinvio operato dall’articolo 12-novies, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2019 all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 e, dunque, alla modulazione della sanzione. In particolare, la sanzione su cui applicare, in caso di definizione entro trenta giorni dalla comunicazione, la riduzione pari ad un terzo, ai sensi dello stesso articolo 12-novies, comma 1, è pari:
– al trenta per cento, se il versamento è eseguito oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
– al quindici per cento, se il versamento è eseguito entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
– ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (un per cento), se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.
D. La sanzione dettata dall’articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 per il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021 mediante SdI può essere ravveduta ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472?
R. in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021 mediante SdI:
– la sanzione richiamata dall’articolo 12-novies, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2019 (ovvero la sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997) è ravvedibile ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
– la comunicazione con cui l’Agenzia delle entrate constata la violazione e comunica l’imposta, gli interessi e la sanzione da versare inibisce al contribuente di avvalersi della facoltà di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.





