Consulenza giuridica per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche


Il Fisco riponde ad alcuni quesiti sull’mposta di bollo da applicare sulle fatture elettroniche e le relative sanzioni (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 10 dicembre 2020, n. 14)


 


D. All’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo relativa:
– a fatture cartacee, fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2020 e fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, per le quali l’Agenzia delle entrate non ha potuto calcolare l’imposta stessa, si applica la sanzione di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 (dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta)?
– a fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, per le quali l’Agenzia delle entrate ha potuto calcolare l’imposta stessa, si applica la sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, ridotta ad un terzo?


R. Relativamente al trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, delle fatture è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria. Inoltre, l’imposta non è dovuta “quando la somma non supera euro 77,47. Circa le modalità di assolvimento della citata imposta è stabilito che l’imposta di bollo si corrisponde: a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale”.
Con riguardo alle fatture elettroniche, invece, l’articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014 dispone che “1. L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica. 2. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto”.
Laddove l’imposta di bollo sia assolta:
– mediante contrassegno, la sanzione applicabile è quella dettata dall’articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, secondo cui “1.Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta. ovvero dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta”;
– con modalità diverse dal contrassegno (ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, oppure dell’articolo 6 del decreto ministeriale del 2014, ma comunque mediante versamento cumulativo dell’imposta) la sanzione applicabile – anche rispetto alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2021 – è quella di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, secondo cui “1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.
Si precisa, inoltre, che la sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 da ultimo richiamata, modulata secondo il momento in cui la tardività è rimossa:
– è comunicata dall’Agenzia delle entrate, insieme all’eventuale imposta o maggiore imposta, ove dovuta, ed agli interessi, ai sensi dell’articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019;
– è ridotta ad un terzo qualora il contribuente ne effettui il versamento (e regolarizzi la violazione, in caso di omissione) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Diversamente, se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il suddetto termine di trenta giorni, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 in misura piena, nonché dell’imposta o della maggiore imposta, ove dovuta, e dei relativi interessi.


 


D. Per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021 mediante il Sistema di Interscambio l’articolo 12-novies, comma 1, del decretolegge n. 34 del 2019 dispone, tra l’altro, che “in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento [dell’imposta di bollo, n.d.r.], l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente […] l’ammontare […], della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, […]”. La riduzione ad un terzo si applica alle diverse misure sanzionatorie come individuate dal citato articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997?


R. Si, stante il rinvio operato dall’articolo 12-novies, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2019 all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 e, dunque, alla modulazione della sanzione. In particolare, la sanzione su cui applicare, in caso di definizione entro trenta giorni dalla comunicazione, la riduzione pari ad un terzo, ai sensi dello stesso articolo 12-novies, comma 1, è pari:
– al trenta per cento, se il versamento è eseguito oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
– al quindici per cento, se il versamento è eseguito entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
– ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (un per cento), se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.


 


D. La sanzione dettata dall’articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 per il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021 mediante SdI può essere ravveduta ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472?


R. in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021 mediante SdI:
– la sanzione richiamata dall’articolo 12-novies, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2019 (ovvero la sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997) è ravvedibile ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
– la comunicazione con cui l’Agenzia delle entrate constata la violazione e comunica l’imposta, gli interessi e la sanzione da versare inibisce al contribuente di avvalersi della facoltà di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.


 


 


FEDERALBERGHI: Accordo quadro Fondo Nuove Competenze

Firmato il 4/12/2020, tra FEDERALBERGHI, FAITA, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L’ITALIA, e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS, l’Accordo quadro per l’accesso al Fondo Nuove Competenze

Federalberghi, Faita e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, hanno sottoscritto l’Accordo quadro per l’accesso al Fondo Nuove Competenze (art. 88, decreto-legge 19/5/2020, n. 34).
Le Parti concordano che i datori di lavoro che si avvalgono del presente accordo, presenteranno i progetti formativi (Progetto per lo Sviluppo delle Competenze), che saranno parte integrante degli accordi collettivi, con il numero e l’elenco dei lavoratori coinvolti ed il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi formativi (individuali e collettive) e l’eventuale utilizzo del Fondo interprofessionale (specificando quale), nonché, nel caso di erogazione della formazione da parte del datore di lavoro, le modalità per lo svolgimento del progetto stesso, per la condivisione con le organizzazioni sindacali. La sottoscrizione del relativo accordo, secondo lo schema allegato all’accordo firmato, avverrà, anche in via telematica, attraverso un’apposita Commissione paritetica costituita presso l’Ente bilaterale territoriale o, in alternativa, presso l’Associazione di rappresentanza datoriale cui l’azienda aderisce o conferisce mandato. Le attività della Commissione si svolgeranno in modo tale da consentire la presentazione delle istanze entro i termini prescritti dalle disposizioni in esame.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 9/10/2020 le parti concordano sull’individuazione dei seguenti fabbisogni:
– nuove o maggiori competenze;
– introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, di prodotto;
– attivazione di servizi in risposta alle mutate esigenze organizzative dell’impresa;
– adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore;
– conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4;
– sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l’occupabilità del lavoratore;
– altro (specificare).
I suddetti fabbisogni sono determinati in relazione alle seguenti aree di innovazione organizzativa, tecnologica, di processo, di prodotto o servizio:
– innovazioni organizzative finalizzate a migliorare le prestazioni dell’impresa in termini di competitività;
– introduzione di contenuti e processi di innovazione di servizio in grado di modificare il rapporto con clienti;
– pianificazione e gestione di strategie di marketing integrate su web, social e mobile;
– applicazione delle strategie di trasformazione digitale dei processi aziendali come leva di crescita del business;
– adozione di tecniche di riduzione dell’inquinamento e di sostenibilità ambientale;
– altro (specificare);

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici: vademecum 2021


Tra il 1° e il 31 gennaio 2021 sarà possibile rinnovare l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici utilizzando l’Avviso di pagamento/IUV inviato dall’Inail per il pagamento del premio assicurativo pari a 24 euro. Nel caso di nuova iscrizione la domanda dovrà essere inoltrata tramite gli specifici servizi online dedicati all’assicurazione e messi a disposizione dall’Istituto. Disponibile sul sito istituzionale la guida aggiornata con le informazioni utili per l’iscrizione e il rinnovo della polizza in modalità telematica ed alcune misure da adottare per prevenire gli incidenti (Comunicato Inail 11 dicembre 2020).


Istituita dalla legge 493/1999, la polizza assicurativa contro gli infortuni domestici tutela chiunque si occupi in maniera abituale, esclusiva e gratuita dei lavori in casa. La legge 145/2018 ha introdotto alcune modifiche migliorative, successivamente disciplinate dal decreto ministeriale del 13 novembre 2019, tra le quali l’innalzamento da 65 anni a 67 anni dell’età per avvalersi della tutela, l’abbassamento dal 27% al 16% del grado di inabilità permanente necessario a ottenere la rendita e l’introduzione di una prestazione una tantum, pari a 300 euro, quando l’inabilità permanente accertata è compresa tra il 6% e il 15%. Inoltre, ai titolari di rendita per infortunio domestico in condizioni particolarmente gravi, è stato riconosciuto l’assegno mensile per assistenza personale continuativa (Apc), mentre è stato elevato a 10mila euro l’assegno una tantum riservato ai superstiti in caso di infortunio mortale.
Dal 1° gennaio 2020 sono operativi sul sito dell’Inail i servizi telematici dedicati all’assicurazione, tra questi, la domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento, che rappresenta l’unica modalità per iscriversi e ottenere l’avviso di pagamento PagoPa, e la domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva, rivolta ai soggetti in possesso dei requisiti reddituali validi per l’esonero dal versamento del premio. Per accedere ai servizi è necessario disporre di credenziali dispositive Inail o credenziali Spid oppure della Carta nazionale dei servizi (Cns), o della carta di identità elettronica (Cie).
Per rinnovare l’assicurazione entro il 31 gennaio si deve pagare il premio utilizzando esclusivamente l’avviso di pagamento PagoPa. Tale avviso può essere pagato online sul sito dell’Inail, di Poste italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi, in alternativa è possibile utilizzare l’Avviso PagoPa per pagare in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte, oppure con addebito in conto corrente. Il premio annuale dovuto per l’assicurazione, deducibile ai fini fiscali, è a carico dello Stato per le persone che possiedono un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro l’anno e fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro l’anno.

Sciolta la riserva sull’ipotesi di accordo Gomma-Plastica



Sciolta la riserva dell’accordo per il rinnovo del CCNL dell’industria della gomma, plastica  e affini


 


L’accordo, scaduto il 30 giugno 2019, è stato approvato positivamente dai lavoratori e sarà vigente fino al 31 dicembre 2022.
Dall’1/1/2021 i minimi retributivi sono fissati per ciascun livello nella seguente tabella:











































Livello

Dall’1/1/2021

Dall’1/1/2022

I 1.419,80 1.444,57
H 1.579,27 1.606,82
G 1.656,06 1.684,95
F 1.777,12 1.808,12
E 1.824,34 1.856,16
D 1.901,07 1.934,23
C 1.925,26 1.958,84
B 1.950,87 1.984,90
A 2.067,93 2.104,00
Q 2.196,27 2.234,58


I minimi di cui alla tabella sopra riportata sono comprensivi degli aumenti retributivi riconosciuti nelle misure ed alle scadenze che seguono:











































Livello

Dall’1/1/2021

Dall’1/1/2022

I 25,57 24,77
H 28,44 27,55
G 20,82 28,80
F 32,00 31,00
E 32,85 31,82
D 34,23 33,16
C 34,67 33,58
B 35,13 34,03
A 37,24 36,07
Q 30,55 38,31


LIVELLO I
Viene costituita la figura di delegato alla formazione e la commissione per la revisione dell’attuale sistema di inquadramento, proprio a riguardo i lavoratori addetti al ciclo produttivo, oggi inquadrati al livello I, passeranno al livello H una volta superato il periodo di prova.


PREMIO DI RISULTATO
Nelle aziende con un numero di dipendenti non superiore a 100 che non abbiano realizzato in passato la contrattazione del premio di produzione o del premio di risultato, sarà erogata l’indennità sostitutiva del premio di risultato, la quale sarà altresì erogata in tutte le realtà aziendali che, nei tre anni precedenti, non abbiano realizzato o applicato la contrattazione del premio di risultato.


ORARIO DI LAVORO  TURNI
Nelle situazioni di organizzazione dell’attività lavorativa continuativamente programmata per 17 o più turni settimanali, il normale orario annuo dei lavoratori turnisti interessati è pari al seguente numero di giornate lavorative di 8 ore ciascuna:


















 

2020

2021

2022

a. addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 17 turni settimanali 221 221 218
b. addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 18 o più turni settimanali 218,5 218,5 215,5
c. addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 21 turni settimanali 216,5 216,5 213,5


 


OSSERVATORIO NAZIONALE
Per quanto riguarda il capitolo dell’Osservatorio Nazionale sarà potenziato l’istituto riconoscendo il valore delle relazioni industriali per iniziative congiunte volte alle politiche industriali di settore, all’occupazione, alla crescita, alle internazionalizzazioni e per l’innovazione e la sostenibilità ambientale. Sempre all’interno dell’osservatorio sarà discussa la legge 125 sulle pari opportunità.


Introdotti, anche, miglioramenti sulle linee guida sulla banca delle ferie solidali, sul riconoscimento dei permessi per i famigliari di minori affetti DSA (disturbi specifici dell’apprendimento); sullo scorporo delle assenza per visite e ricoveri oncologici e della maternità anticipata ai fini della maturazione della ROL; sulla programmazione dei permessi della legge 104 che passa da trimestrale a mensile; sulla possibilità che la contrattazione di secondo livello possa prevedere percentuali di accantonamento diverso della banca ore rispetto a quanto previsto oggi dal testo contrattuale.


ASPETTATIVA
Superati i limiti di conservazione del posto il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta da presentarsi entro i suddetti limiti di un periodo di aspettativa della durata di 10 mesi, durante il quale non decorerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto. Il periodo di aspettativa, non essendo qualificabile né come malattia né come periodo di servizio, è considerato come periodo neutro. Di conseguenza non sarà computato né ai fini del calcolo del periodo di conservazione del posto né dell’arco temporale di 36 mesi


 


PART TIME
Le trasformazioni del contratto di lavoro a tempo parziale per i lavoratori affetti da malattie oncologiche o da gravi patologie degenerativi, non saranno computate nel limite del 3% del personale dell’unità produttiva, occupato in ciascuna area funzionale


 


CONGEDI PARENTALI E PERMESSI PER NECESSITÀ DIVERSE
L’azienda, compatibilmente alle esigenze di servizio, può concedere, su richiesta, permessi non retribuiti ai lavoratori provenienti dai paesi extracomunitari che debbano raggiungere, per gravi motivi familiari, il luogo d’origine. L’azienda riconoscerà al lavoratore, donatore di midollo osseo, un permesso retribuito di tre giorni per l’effettuazione degli accertamenti e del prelievo; l’effettuazione degli accertamenti e del prelievo debbono essere comprovati da specifiche certificazioni.


FONDO SANITARIO
Sarà altresì predisposta non solo una importante iniziativa, sotto forma di campagna straordinaria informativa, per sollecitare l’adesione al fondo sanitario di categoria (FAG&P), ma sempre relativamente a questo fondo sarà predisposta un’assemblea aggiuntiva retribuita, una tantum durante la vigenza di questo contratto, per promuovere all’adesione allo stesso.


ASSISTENZA SANITARIA
Le parti si danno atto della necessità di condurre azioni condivise volte a diffondere in maniera più completa le opportunità offerte dal FASG&P, con l’obiettivo di promuoverne le iscrizioni, per tale ragione le Parti promuoveranno una campagna informativa, a carico del FASG&P, e stabiliscono 1 ora di assemblea aggiuntiva retribuita una tantum da effettuarsi nell’arco di questa vigenza contrattuale per portare a termine l’obiettivo condiviso.