Aumenti retributivi dal 1° luglio 2020 per Laterizi industria



Previsti, dal 1/7/2020, nuove retribuzioni per il CCNL Laterizi Industria


A seguito del rinnovo del CCNL, dal 1° luglio 2020, è previsto un ulteriore incremento dei minimi tabellari, secondo i valori di seguito elencati:



















































Categorie

Parametri

Minimi al 1.6.2020

Aumento dall’1.7.2020

Minimi dall’1.7.2020

AS 220 2.006,30 40,44 2.046,74
A 185 1.687,10 34,01 1.721,11
B 151 1.377,05 27,76 1.404,81
CS 143 1.302,51 26,29 1.328,80
C 136 1.239,23 25,00 1.264,23
D 126 1.152,14 23,16 1.175,30
E 117 1.067,95 21,51 1.089,46
F 100 913,84 18,38 932,22


Per quanto riguarda invece la previdenza complementare, l’Accordo del 12.2.2020 prevede che a partire dal 1° luglio 2020 la contribuzione da versare al fondo ARCO, unicamente da parte delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, sia fissata nella misura dell’1,80%, ferma restando la base di calcolo.
Pertanto, alla data dell’1.7.2020, il contributo delle aziende sarà dell’1,80% mentre quello del lavoratore sarà dell’1,50%.

Credito in dichiarazione eccedente rispetto a quello spettante: nessun danno erariale


L’indicazione del credito in dichiarazione in misura eccedente a quella spettante non configura una violazione equiparabile all’indebito o fraudolento uso di tale credito se all’irregolarità formale della dichiarazione non segua il mancato versamento di imposte (Corte di cassazione – sentenza 30 giugno 2020, n. 13101)

In tema di IVA, ove il contribuente, dopo aver utilizzato parzialmente un relativo credito mediante compensazione con altro tributo, negli anni successivi continui a dichiararlo in misura superiore alla residua parte spettante, non è configurabile una violazione equiparabile all’indebito o fraudolento uso di tale credito se all’irregolarità formale della dichiarazione non segua il mancato versamento di imposte.


Solo in caso di mancato versamento delle imposte, il comportamento del contribuente è riconducibile a un concreto danno erariale, non potendo ipotizzarsi un tentativo di illecito fiscale qualora il contribuente tenga una condotta in buona fede e non ponga in essere atti diretti all’utilizzo del maggior credito erroneamente riportato nelle dichiarazioni successive.


Il principio in esame si fonda sulla considerazione che la mera irregolarità relativa alla dichiarazione del credito Iva non può concretizzare un effettivo illecito avente ad oggetto il mancato versamento di imposte, occorrendo che l’illecito sussista effettivamente e che abbia causato un concreto danno erariale.


Rilascio di garanzie a favore delle imprese agricole in emergenza Covid 19


Forniti i chiarimenti in merito all’applicazione delle modifiche introdotte dalla legge di conversione del DL “Liquidità” all’art. 13, relative alle garanzie che possono essere rilasciate in favore delle imprese agricole. (ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 01 luglio 2020, n. 1251, ISMEA – Circolare 22 giugno 2020, n. 3).

In merito alle attività di rilascio di garanzie di cui all’articolo 17 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 in combinato disposto con l’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – Misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID- 19 (c.d. DL “Liquidità”) come convertito dalla Legge del 5 giugno 2020, n.40 l’ISMEA, nella circolare in oggetto, distingue le modifiche già operative da quelle che devono ottenere la preventiva autorizzazione dalla Commissione Europea.
Sono già operative e applicabili ai finanziamenti deliberati dalle banche in data successiva a quella di entrata in vigore della cennata legge di conversione (7 giugno 2020). le modifiche alle lettere e), g-ter) e g-quater).
Con specifico riferimento alla lettera e) – ossia le garanzie su operazioni di rinegoziazione/consolidamento – ISMEA chiarisce che, qualora la rinegoziazione/consolidamento abbia ad oggetto più finanziamenti, la banca deve applicare all’operazione un tasso di interesse inferiore alla media ponderata di quelli sui debiti residui oggetto di rinegoziazione/consolidamento.
Sono operative a partire dal 7 giugno anche le modifiche della legge di conversione alla lettera m) relative all’innalzamento dell’importo massimo garantibile a 30.000 euro, alle modalità di calcolo di quest’ultimo e al tasso massimo applicabile. E invece subordinata all’approvazione della Commissione Europea l’adeguamento della durata massima del finanziamento a 10 anni.
Anche l’estensione del perimetro soggettivo della garanzia ISMEA alle imprese forestali e ai comparti dell’acquacoltura e dell’ippicoltura, nonché ai consorzi di bonifica e ai birrifici artigianali, sarà operativa dall’approvazione della Commissione Europea.
I nuovi modelli per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito di ISMEA (http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB php/L/IT/IDPagina/11028).
Con specifico riferimento alla richiesta di garanzia dei finanziamenti di cui alla lettera m) e alla luce di quanto sopra indicato, si sottolinea che — nelle more dell’autorizzazione della Commissione Europea – la nuova modulistica non prevede la possibilità di erogare finanziamenti fino a 10 anni.

Approvato il modello per la cessione dei crediti d’imposta botteghe/negozi e locazioni


Approvato il modello e le istruzioni per la cessione e le modalità di utilizzo da parte dei cessionari del credito d’imposta relativo ai canoni di locazione di botteghe e negozi e ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, istituiti con i decreti “Cura Italia” e “Rilancio” (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 01 luglio 2020, n. 250739).

I soggetti che hanno maturato i crediti d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, per la quota non utilizzata direttamente.


La comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta è effettuata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a pena d’inammissibilità.
La suddetta comunicazione deve contenere, a pena d’inammissibilità:
a) il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta;
b) la tipologia del credito d’imposta ceduto e – per il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – il tipo di contratto a cui si riferisce;
c) l’ammontare del credito d’imposta maturato e – per il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – i mesi a cui si riferisce;
d) l’importo del credito d’imposta ceduto;
e) gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta;
f) il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi;
g) la data in cui è avvenuta la cessione del credito.

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente. Nel caso in cui i cessionari intendano utilizzare i crediti in compensazione:
a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
c) non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pro-tempore vigenti;
d) utilizzeranno gli appositi codici tributo, ancora da istituire, e seguiranno le istruzioni per la compilazione del modello F24.


I crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che la quota dei crediti d’imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta (art. 122, co. 3, D.L. n. 34/2020).

In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.
La comunicazione della cessione di cui sopra, a pena d’inammissibilità, avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il successivo cessionario utilizza i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità.


 


Anche in caso di cessione dei crediti d’imposta restano fermi i poteri dell’amministrazione finanziaria relativi al controllo della spettanza dei crediti medesimi e all’accertamento e irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari originari che hanno comunicato la cessione (art. 122, co. 4, D.L. n. 34/2020).
I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo dei crediti d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti. Pertanto, nello svolgimento dell’ordinaria attività di controllo l’amministrazione finanziaria verificherà (Agenzia delle Entrate – Circolare 06 giugno 2020, n. 14/E):
a) in capo al beneficiario originario, l’esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell’agevolazione, la corretta determinazione dell’ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario;
b) in capo ai cessionari, l’utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all’ammontare ricevuto in sede di cessione.