Le tempistiche per la fruizione del RDC


Definite le tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.


Come noto, l’ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato dai beneficiari della Carta Rdc, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Ai fini del calcolo dell’importo da sottrarre, è confrontato il valore del saldo nell’ultimo giorno di ciascun mese, al netto degli arretrati erogati nel semestre in corso e in quello precedente, con il valore del beneficio mensile effettivamente erogato nel medesimo mese. Nel caso in cui il valore del saldo sia superiore al valore del beneficio erogato, la differenza tra i due valori è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo, ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza. L’importo sottratto non può comunque superare il limite del 20 per cento del  beneficio mensile spettante nel mese precedente. La decurtazione in parola non opera se di ammontare inferiore al 20 per cento del beneficio minimo, calcolato su base mensile.
Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. Ai fini del calcolo dell’importo da decurtare, è confrontato il valore del saldo nell’ultimo giorno di ciascun semestre con il valore del beneficio mensile massimo spettante nel semestre. Il valore del saldo è considerato al netto degli arretrati erogati nel corso del semestre di riferimento e al netto del valore del beneficio mensile effettivamente erogato nell’ultimo mese del semestre e dell’eventuale importo da sottrarre dalla disponibilità della carta. Laddove il valore del saldo sia superiore al valore del beneficio mensile massimo percepito nel semestre, la differenza tra i due valori è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo, ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza. Tale decurtazione non opera se di ammontare inferiore al 20 per cento del beneficio minimo calcolato su base mensile.
In caso di interruzione delle erogazioni per rinnovo del Rdc o di decurtazione di intere mensilità di beneficio, nonchè di sospensione delle erogazioni del beneficio per altra motivazione, le decurtazioni sono sottratte dal beneficio spettante nel primo mese successivo alla sospensione ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza.
In caso di cessazione del beneficio, decorso un semestre dall’ultima erogazione, la Carta Rdc è in ogni caso disattivata, indipendentemente dalla presenza di disponibilità residue.

Formazione continua per la Confesercenti Emilia-Romagna – Lombardia – Toscana

Siglati lo scorso giugno, tra la CONFESERCENTI Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana e la CGIL-FILCAMS, la CISL-FISASCAT, la UlL-UILTUCS, gli accordi quadro regionali sulla formazione continua.

Le Parti convengono che i percorsi formativi debbono essere finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’accordo interconfederale del 22/7/2002 sottoscritto da Confesercenti e CgiI, CisI e Uil istitutivo di Fon.Ter e rispondere alle esigenze formative delle aziende aderenti raggiungendo i seguenti obiettivi:
– consolidamento della competitività delle imprese;
– accrescimento delle skill professionali degli addetti;
– rafforzamento sul mercato del lavoro delle figure professionali;
– stabilizzazione dell’occupazione;
– rafforzamento delle relazioni sindacali, a partire dal livello Aziendale, in grado di condividere obiettivi di qualità tra OO.SS. ed Associazioni Aziendali.
L’azienda aderente a FON.TER nel presentare domanda di contributo dichiara sotto la propria responsabilità di dare integrale applicazione della contrattazione collettiva di I e II secondo livello.
Su esplicita e formale richiesta delle organizzazioni sindacali, l’Azienda è tenuta ad attivare un Comitato di Pilotaggio con funzione di monitoraggio e verifica degli interventi formativi.


Per le struttur ricettive, la TARI è dovuta anche per i depositi


Vanno assoggettati alla TARI (tassa relativa alla gestione dei rifiuti in Italia) anche i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, che concorrano all’esercizio dell’impresa, e vanno conseguentemente riguardati come aree operative idonee a produrre rifiuti, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita (Corte di cassazione – sentenza 23 giugno 2020, n. 12301).

A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione, ribadendo che è la destinazione funzionale alle attività alberghiera ad incidere sull’applicabilità della TARI, anche con tariffa meno onerosa, sui locali destinati a deposito.


Sono assoggettati all’imposta i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, che concorrano all’esercizio dell’impresa, e vanno conseguentemente riguardati come aree operative idonee a produrre rifiuti, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita, con la conseguenza che spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza delle condizioni per le quali determinate superfici avrebbero diritto ad una riduzione dell’imposizione.


Infatti, il contribuente ha l’onere di dimostrare che, in relazione all’anno di imposizione, la specifica destinazione aziendale impressa ai depositi comporti una capacità produttiva di rifiuti, diversa (e minore) rispetto alle altre aree operative occupate dalla azienda alberghiera.


In tal caso, spetterebbe l’applicazione della tariffa meno onerosa con puntuale e congruo riferimento alle categorie o sottocategorie della normativa secondaria deliberata dall’Ente impositore

Modifiche alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi


In considerazione delle difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale provocata dal COVID-19, il decreto legge n. 34/2020 (Rilancio) ha apportato delle modifiche alle disposizioni dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127/2015 in tema di obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 30 giugno 2020, n. 248558).

In particolare, l’articolo 140 del predetto decreto legge ha modificato i termini di adeguamento graduale all’obbligo in argomento da parte degli esercenti al dettaglio e attività assimilate, portando la scadenza ultima al 1° gennaio 2021. Inoltre, l’articolo 141 del decreto legge Rilancio ha prorogato al 1° gennaio 2021 anche l’entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi (all’articolo 1, comma 540, della legge n. 232/2016).
Tanto premesso, con il provvedimento in oggetto sono adeguati, rispetto ai nuovi termini, i contenuti dei provvedimenti del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni e del 31 ottobre 2019 e successive modificazioni.
Inoltre, viene adeguato il termine di entrata in vigore dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici. Al riguardo, al fine di recepire indicazioni provenienti dalle associazioni di categoria è stato aggiornato l’allegato tecnico denominato “Allegato – Tipi di Dati per i Corrispettivi versione 7.0 – giugno 2020”: la modifica ha riguardato la descrizione di alcuni campi del tracciato lasciandone invariata la struttura.
La modifica all’allegato tecnico denominato “Allegato – Tipi Dati Documento Commerciale ai fini Lotteria” si è resa necessaria per classificare alcune altre modalità di pagamento come “Non Riscosso”.
Per quanto riguarda il layout del Documento Commerciale, le modifiche hanno l’obiettivo di assicurare una leggibilità semplificata e l’ottimizzazione del contenuto al fine di ridurre il consumo di carta nel caso di stampa analogica del documento.
Vengono infine adeguati al 31 dicembre 2020 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle entrate.