Comunicazione e scambio di informazioni fiscali: slittano i termini per il Covid-19


È differito al 30 settembre 2020 il termine di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle informazioni sui conti finanziari (DAC2/MCAA/IGA) da parte degli intermediari (Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comunicato 30 giugno 2020, n. 155).

È differito dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020 il termine per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle informazioni sui conti finanziari (DAC2/MCAA/IGA) per l’anno 2020 (relative al periodo di reporting 2019) da parte delle istituzioni finanziarie italiane, a causa dell’emergenza sanitaria connessa alla pandemia COVID-19.
La proroga riguarda l’obbligo di comunicazione delle informazioni da scambiare con gli altri Stati membri UE (sulla base della direttiva 2014/107/UE, c.d. DAC2), con gli altri Paesi non UE (sulla base del Multilateral Competent Authority Agreement firmato il 29 ottobre 2014), con gli Stati Uniti (nell’ambito dell’accordo intergovernativo ratificato con legge 18 giugno 2015, n. 95 relativo alla implementazione della legislazione FATCA).


Si attende la pubblicazione del decreto del MEF.

SISMA BONUS: asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abilitativo


I benefici fiscali del sisma bonus spettano agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Tale asseverazione deve essere presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 giugno 2020, n. 196)

Nel quesito posto all’amministrazione finanziaria la società istante riferisce che tutti coloro che rivestivano la posizione di proprietari del fabbricato posto nel comune alla data del … 2017 hanno chiesto, al Comune il … 2017, il rilascio del permesso per la demolizione e la ricostruzione dello stesso.
Il … 2017 lo sportello unico per l’edilizia del Comune ha comunicato la possibilità di una determina favorevole al rilascio del permesso di costruire subordinatamente alla presentazione di documenti e all’assolvimento di taluni adempimenti.
Ad oggi non sono stati presentati i documenti richiesti e, pertanto, il permesso di costruire non è stato ancora rilasciato.
Ciò posto, l’istante evidenzia di aver acquistato il … 2019 il fabbricato in esame e di aver presentato richiesta di voltura della sopra citata pratica edilizia.
Il … 2019 il Comune  ha autorizzato la voltura della pratica edilizia.
Tutto ciò considerato, l’istante evidenzia che, trattandosi di intervento da realizzare su un fabbricato in zona sismica 3, mediante demolizione e ricostruzione dell’intero edificio, da parte di impresa di costruzioni, agli acquirenti di immobili spetterebbe, ai sensi dei comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge n. 90 del 2013, la detrazione del 75% o dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare.
In particolare, con riferimento al caso di specie, l’istante nel compiere una ricostruzione della normativa in argomento, cui si rinvia, rileva come le spese (ovvero, il prezzo riportato in atto che si assume come base di calcolo) per le quali spetta la detrazione (c.d. sisma bonus) sono quelle sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi le cui procedure autorizzative sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione (1°gennaio 2017).
Con riferimento al caso in esame, l’istante evidenzia che la presentazione del progetto di demolizione e ricostruzione con richiesta di permesso di costruire è del … 2017, la notifica della Determina favorevole di approvazione del progetto e comunicazione del rilascio del permesso di costruire subordinato alla presentazione di documenti e all’assolvimento di adempimenti è del … 2017, l’acquisto dell’intero fabbricato da parte dell’istante è avvenuto il … 2019), la richiesta della voltura della pratica edilizia è del … 2019), il rilascio dell’autorizzazione alla voltura della pratica edilizia alla società istante è del … 2019.
All’atto della presentazione del progetto di demolizione e ricostruzione con richiesta del permesso di costruire l’istante non ha allegato l’asseverazione del progetto strutturale così come richiesto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal decreto ministeriale 7 marzo 2017, n. 65, ai fini dell’ottenimento dei benefici fiscali.
Ciò in quanto, solo con l’entrata in vigore dell’articolo 8 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (1° maggio 2019) si è esteso l’ambito di applicazione dell’ articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. sisma bonus) alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.
Pertanto, l’istante dichiara che l’asseverazione del progetto “sarà presentata, contestualmente al deposito dei calcoli strutturali, non appena predisposta dal tecnico incaricato, prima del rilascio del permesso di costruire, che pertanto avverrà solo successivamente”.
In particolare, al riguardo, con documentazione integrativa del … prot. N. …, l’istante precisa che, allo stato, “Poichè l’intervento consiste nella demolizione di fabbricato esistente e costruzione di nuovo fabbricato, la classe di rischio post intervento non è certificabile”.
Tutto ciò premesso, al fine di prevenire eventuali contestazioni, l’istante chiede chiarimenti in ordine alla spettanza dei benefici fiscali in capo ai futuri acquirenti degli immobili.
Nel caso in esame, l’Amministrazione finanziaria risponde che l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’art. 16, comma 1-septies, spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l’asseverazione di cui all’articolo 3 del D.M. n. 58 del 2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.
Tuttavia la richiamata asseverazione deve essere presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito.

Assunzione di lavoratori in Cigs con assegno di ricollocazione, le istruzioni Inps per l’esonero


Con circolare n. 77 del 27 giugno 2020, l’Inps fornisce indicazioni per la richiesta e la fruizione dell’esonero contributivo spettante ai datori di lavoro che assumano lavoratori in Cigs beneficiari di un assegno di ricollocazione. Detta riduzione spetta per un periodo massimo di 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e per un massimo di 18 mesi nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato.


Come noto, nei casi di ricorso all’intervento di Cigs per le causali di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale, per le quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione sindacale può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all’ANPAL, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione (art. 23, D.Lgs. n. 150/2015), spendibile in costanza di trattamento straordinario al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro.
Orbene, il datore di lavoro privato, a prescindere dalla circostanza che assuma o meno la natura di imprenditore, anche se del settore agricolo, il quale assuma il lavoratore nel periodo in cui usufruisce del servizio di ricollocazione, ha diritto ad un’agevolazione contributiva consistente nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.030,00 euro su base annua, annualmente rivalutato.
Il datore di lavoro beneficiario non deve presentare assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore che ha posto Cigs il lavoratore e che lo ha alle dipendenze.
Ricorrendo detta ipotesi, viene conseguentemente a cessare il rapporto di lavoro tra il lavoratore cassaintegrato e l’azienda dalla quale precedentemente dipendeva e che è stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale (Inps, circolare n. 109/2019).
L’esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:
– 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
– 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; laddove nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi (art. 24-bis, co. 6, D.Lgs. n. 148/2015, inserito dall’art. 1, co. 136, L. n. 205/2017).
L’incentivo spetta per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione, a tempo pieno o parziale, fermo restando che in tale ipotesi la misura della soglia massima va ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro. Rientrano nel campo di applicazione anche i rapporti di apprendistato ed i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. Il beneficio non spetta, invece, nelle ipotesi di:
– contratto di lavoro domestico;
– contratto di lavoro intermittente;
– prestazioni di lavoro occasionale (art. 54-bis, D.L. n. 50/2017).
La fruizione dell’esonero è subordinata, con riferimento al datore di lavoro che assume, alla regolarità contributiva, all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, commi 1175 e 1176, L. n. 296/2006). Altresì, il diritto alla fruizione è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art. 31, D.Lgs. n. 150/2015).
L’esonero contributivo è cumulabile, nei limiti della contribuzione datoriale effettivamente dovuta, con le altre riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, nonchè cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica.
Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “BADR”, disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione. L’Istituto, una volta ricevuta la domanda telematica, verifica, mediante la consultazione della banca dati gestita dall’ANPAL, se il lavoratore per la cui assunzione si richiede l’agevolazione sia titolare dell’assegno di ricollocazione e, in caso di esito positivo della verifica, autorizza la fruizione dell’agevolazione per il periodo spettante. In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato può fruire del beneficio mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (Uniemens o DMAG), avendo cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.
Il suddetto esonero, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, e dunque non inquadrabile come aiuto di Stato ai sensi della normativa UE.

Edilizia Artigianato Veneto: contributo fermata cantieri

Entro fine luglio 2020 è possibile fare domanda ad Edilcassa Veneto relativamente al contributo fermata cantieri per Emergenza Covid-19.

Con accordo siglato lo scorso 12 maggio per il sostegno della ripresa lavorativa delle Aziende Artigiane e Pmi Edili e dei Lavoratori Edili del Veneto durante l’emergenza covid-19, è stato definito il contributo fermata cantieri per Emergenza Covid-19.
Viene introdotto un contributo da parte di Edilcassa Veneto a beneficio delle imprese per le quali nel mese di aprile 2020 vi è stato un intenso utilizzo di CIGO con causale Covid-19 per la fermata dei cantieri in base alle normative anticontagio emanate dalle autorità competenti o per qualunque altra causa riferibile al Covid-19.
La condizione da soddisfare è che i lavoratori abbiano totalizzato zero ore lavorate nel mese di aprile 2020 per utilizzo intensivo dell’ammortizzatore sociale CIGO causale Covid-19.
La verifica sarà realizzata da Edilcassa Veneto in base alla denuncia mensile prodotta.
Il contributo straordinario è graduato come segue:
– 200 € per imprese fino a 4 lavoratori a zero ore lavorate nel mese di aprile 2020;
– 300 € per imprese da 5 a 6 lavoratori a zero ore lavorate nel mese di aprile 2020;
– 400 € per imprese da 7 lavoratori a 10 lavoratori a zero ore lavorate nel mese di aprile 2020;
– 500 € per imprese con oltre 10 lavoratori a zero ore lavorate nel mese di aprile 2020.
La domanda dell’impresa ad Edilcassa Veneto potrà essere fatta entro e non oltre il 31 Luglio 2020.