Metalmeccanica Confimi: Contributo per rappresentanza contrattuale

Metalmeccanica Confimi: Contributo per rappresentanza contrattuale

Il 20 luglio 2020, scade il termine per il versamento del contributo obbligatorio per l’attività di rappresentanza contrattuale imprenditoriale

Il CCNL 22/6/2016 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.
L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.
Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Pertanto
– per il trimestre aprile, maggio, giugno 2020: la scadenza è il 20 luglio 2020.
E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).
Si anticipa che
– per il trimestre luglio, agosto, settembre 2020: la scadenza è il 20 ottobre 2020;
– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2020: la scadenza è il 20 gennaio 2021.

PROROGA DEL TERMINE PER LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE ENFEA PER COVID-19

 


 

Prorogato, al 10 settembre 2020, il termine delle Prestazioni ENFEA Sostegno al lavoro in presenza di COVID-19

ENFEA è l’ente a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL.
L’ente ha stabilito che viene posticipato al 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno) il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ……, ai contributi previdenziali e assistenziali, ……, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e degli enti non commerciali.
Viene inoltre, stabilita la proroga al nuovo termine del 30 giugno 2020 delle prestazioni straordinarie COVID-19 previste dal relativo Regolamento di seguito elencati, che avevano iniziale riferimento al periodo 23 febbraio – 3 maggio 2020. Il termine ultimo di presentazione di tali richieste di contributo è fissato al 10 settembre 2020.


1. PRESTAZIONI PER LE IMPRESE:
B – COSTI SOSTENUTI DALLE IMPRESE PER CONCEDERE PERMESSI RETRIBUITI AI PROPRI DIPENDENTI
Le imprese che hanno concesso, in aggiunta alle disposizioni di legge e contrattuali, giornate di permesso retribuito, nel periodo 23 febbraio-30 giugno, possono richiedere un contributo una tantum a parziale copertura (max 60%) dei costi sostenuti, rilevabili dalle relative buste paga, pari a:
– Max € 2.000,00 per imprese fino a 30 dipendenti;
– Max € 4.000,00 per imprese da 31 a 150 dipendenti;
– Max € 5.000,00 per imprese da 151 dipendenti.


2. PRESTAZIONI PER I LAVORATORI:
A – FONDO SOSTEGNO AL REDDITO. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER TRATTAMENTI INDIVIDUALI DI INTEGRAZIONE SALARIALE A CAUSA DI EFFETTI DIRETTI O INDIRETTI COVID-19
Alle prestazioni già in essere per questo titolo, che permangono, si aggiunge una prestazione straordinaria per i lavoratori ai quali, dal 23 febbraio al 30 giugno (o quanto previsto da successive leggi relative a tutele da COVID-19), saranno riconosciuti trattamenti individuali di integrazione salariale previsti dalla               normativa vigente (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge) a causa di effetti diretti o indiretti COVID19, rilevati dall’accordo sindacale o dalla comunicazione di avvio della procedura di consultazione.
In presenza di Accordo sindacale o di comunicazione di avvio della procedura di consultazione, per assenze giornaliere riconosciute nel periodo indicato, pari a non più di 26gg. lavorativi, anche non consecutivi e comunque autorizzati e indennizzati dall’Inps, saranno riconosciuti € 10,00 al giorno.


B – PERMESSI NON RETRIBUITI AI LAVORATORI.
Qualora, su domanda propria motivata da effetti da COVID-19, il lavoratore sia posto in condizione di permesso giornaliero non retribuito, ENFEA, erogherà al lavoratore un contributo una tantum pari ad un max di € 500,00, riproporzionato (€ 18,50) ai permessi giornalieri non retribuiti, rilevabili dalle relative buste paga, nel periodo 23 febbraio – 30 giugno 2020.


Disconoscimento del credito d’imposta legittimo a seguito di controlli automatizzati


In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, è legittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi o rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria (Corte di cassazione – ordinanza 24 giugno 2020, n. 12469).

L’indirizzo interpretativo dei giudici della Corte non contrasta con quanto affermato in altre decisioni, secondo cui, in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta o quanto meno bonario.


Va infatti considerato che anche quest’ultimo orientamento subordina la legittimità del controllo automatizzato al carattere meramente cartolare e valutativo del disconoscimento del credito d’imposta, potendo, quest’ultimo, appunto dipendere sia da una valutazione giuridica ed accertativa di inesistenza ovvero non compensabilità del credito (ipotesi nella quale il controllo automatizzato non è ammesso), sia dal riscontro puramente obiettivo della dichiarazione (ipotesi nella quale esso è invece consentito).


Covid-19, chiarimenti sul tirocinio a distanza dai Commercialisti


Fornite precisazioni sullo svolgimento del tirocinio tramite modalità a distanza (CNDCEC – P.O. 60/2020).

Il dominus non può richiedere il prolungamento del tirocinio svolto secondo modalità a distanza, condizione resa necessaria dall’emergenza sanitaria in corso, in ragione della considerazione che l’avvenuta effettuazione dello stesso secondo modalità a distanza “non è stata esaustiva”. La sede di valutazione del tirocinio effettuato (e quindi della sua “esaustività”) è esclusivamente l’esame di Stato dovendo il dominus semplicemente attestare l’effettuazione dello stesso presso il proprio studio professionale (in questo caso secondo le modalità a distanza).