Cigo, Aso e Cigd: presentazione e istruttoria della domanda con pagamento diretto e anticipo del 40%


La procedura per la richiesta di anticipo delle prestazioni Cigo, Aso e Cigd, è applicabile non solo alle domande presentate a decorrere dal 18 giugno 2020, ma anche a quelle trasmesse precedentemente, autorizzate dall’Inps, ma per le quali il datore di lavoro non abbia ancora presentato il modello SR41, in particolare laddove la predisposizione del citato modello, per specifiche circostanze legate al processo di autorizzazione della domanda ovvero alle specificità dei rapporti di lavoro sottostanti, risulti particolarmente complessa (Inps, circolare 27 giugno 2020, n. 78)


La presentazione all’Inps delle domande a pagamento diretto con richiesta di anticipo, per Cigo e assegno ordinario (art. 22-quinquies, D.L. n. 18/2020), nonchè per Cig in deroga (art. 22-quater, D.L. n. 18/2020), deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020. Peraltro, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, la presentazione della domanda all’Inps può aversi solo nel caso di prolungamento oltre le 9 settimane e comunque oltre gli ulteriori periodi concessi ai datori di lavoro operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse (art. 22, co. 8-bis, D.L. n. 18/2020), oltre cioè al completamento di 3 ulteriori mesi, per 22 settimane complessive, nonchè nelle Regioni delle c.d. zone gialle (art. 22, co. 8- quater, D.L. n. 18/2020), oltre cioè al completamento di 4 ulteriori settimane, per 13 settimane complessive, prima riconosciute dalle Regioni o, nel caso di aziende plurilocalizzate, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, tramite i consueti canali previsti per l’integrazione salariale che si intende richiedere. Nello specifico, la domanda va trasmessa:
– per la cassa integrazione ordinaria, tramite i “Servizi per aziende e consulenti”, “CIG e Fondi di Solidarietà”, “Cig Ordinaria”;
– per la cassa integrazione in deroga, tramite i “Servizi per aziende e consulenti”, “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “CIG in Deroga INPS”;
– per l’assegno ordinario, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “Fondi di solidarietà”.
Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’Inps, all’interno delle sopracitate procedure è possibile contestualmente richiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione, automaticamente impostata sul “SI”. Ciò, rende obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:
– codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
– IBAN dei lavoratori interessati;
– ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.
Dopo il completo inserimento dei dati elencati, la richiesta di anticipo viene inviata contestualmente alla domanda di integrazione salariale, per i controlli formali e la conseguente istruttoria.
A tal proposito, il numero complessivo di ore richieste per l’intero periodo non può essere inferiore al numero di ore risultante dalla somma delle richieste parziali per ogni singolo lavoratore inserite nella richiesta di anticipo. Viceversa, è possibile inserire nella domanda di integrazione salariale un numero di ore complessivo maggiore del totale di quello indicato per i singoli lavoratori ai fini dell’anticipo del 40%. Altresì, i dati inseriti per la richiesta dell’anticipo devono superare i seguenti ulteriori controlli di correttezza formale:
– codice fiscale del lavoratore formalmente corretto;
– IBAN formalmente corretto;
– totale delle ore di riduzione/sospensione del singolo beneficiario minore o uguale di 235.
L’esito dei detti controlli è disponibile e consultabile dall’azienda accedendo alla sezione “Esiti” della procedura dell’anticipo. In presenza di errori, è possibile scaricare un file riepilogativo degli errori e quindi correggere il file originale ed effettuare nuovamente l’upload. Nel caso in cui i controlli siano stati superati, inizia la fase di istruttoria automatica con la protocollazione.
Il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, è disposto dall’Inps entro 15 giorni, decorrenti dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all’Istituto e, dunque, dalla data indicata nel protocollo. In fase di prima applicazione, nel caso di significativo afflusso di domande, per assicurare il rispetto del termine e consentire la rapida erogazione delle anticipazioni in favore dei lavoratori, il pagamento è disposto a seguito di un procedimento di pre-istruttoria che effettua controlli automatici di validità e congruenza dei dati forniti. Al riguardo, la presenza di comunicazione obbligatorie (CO) o flussi Uniemens errati o imprecisi, potrebbe pregiudicare il buon esito dei controlli e, quindi, è onere dell’azienda verificare la correttezza delle informazioni presenti nelle suddette banche dati e procedere, ove sia necessario, alla loro correzione prima di inoltrare domanda. Non essendo infatti, prevista alcuna istruttoria da parte delle Strutture territoriali Inps, in fase di primo rilascio della nuova procedura, le stesse non possono intervenire per forzare gli esiti dell’istruttoria. Altresì, la presenza del lavoratore come beneficiario in un’altra domanda, riferita alla stessa azienda e al medesimo periodo, pregiudica il buon esito dei controlli e quindi l’erogazione dell’anticipo. Il dettaglio degli esiti dei controlli è consultabile dall’azienda accedendo alla sezione “Esiti” della procedura dell’anticipo.
Qualora venisse richiesto il pagamento di trattamenti di integrazione salariale con accredito su un IBAN Area SEPA (extra Italia), non essendo verificabile d’ufficio la coerenza tra i dati identificativi del titolare della prestazione e i dati dell’intestatario, ovvero del cointestatario, è necessario che il lavoratore beneficiario trasmetta a mezzo PEC, all’indirizzo “dc.bilancicontabilitaservizifiscali@postacert.inps.gov.it”, i seguenti documenti:
– copia del documento di identità del beneficiario della prestazione;
– modulo di identificazione finanziaria (financial identification) predisposto dagli Organi dell’UE debitamente compilato e sottoscritto. Detto modulo deve essere timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera, o deve essere corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili), o deve essere corredato da una dichiarazione della banca emittente. In ogni caso, devono risultare con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.
Nella comunicazione a mezzo PEC, il lavoratore deve riportare nell’oggetto la dicitura “Anticipazione 40% – IBAN SEPA” e, nel testo, i propri dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale).
La misura dell’anticipazione è fissata nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo interessato dal trattamento di integrazione salariale richiesto ed approvato. Nello specifico, il calcolo dell’anticipazione viene elaborato in base al seguente algoritmo: massimale superiore : 173 (ore lavorabili medie in un mese) x 0,4 (40%) x numero di ore di prestazione richiesta, dichiarato dall’azienda. L’anticipo è pagato dalla Struttura territoriale competente per l’Unità Produttiva indicata in domanda. Il lavoratore che ha beneficiato dell’anticipo ne ha evidenza accedendo al proprio Fascicolo previdenziale.
Per il pagamento a saldo del trattamento di integrazione salariale, il datore di lavoro deve inviare all’Inps il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine è rinviato al 17 luglio (30° giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. n. 52/2020), se tale ultima data è posteriore alla scadenza. Al fine di consentire l’elaborazione del saldo, il datore deve inviare un unico modello “SR41” per l’intero periodo richiesto in domanda.
Trascorsi inutilmente i termini di trasmissione, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo sono considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro. Parimenti, si procede al recupero, nei confronti del datore di lavoro, degli eventuali importi che risultassero non dovuti, perchè anticipati:
– in eccesso rispetto all’importo risultante in fase di saldo con il modello “SR41”;
– a lavoratori risultanti, in fase di istruttoria del modello “SR41”, non beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale;
– nella fase pre-istruttoria, su domande che, in fase di supplemento di istruttoria, siano state destinatarie di un provvedimento di reiezione ovvero annullate d’ufficio o chiuse amministrativamente.
Il pagamento dell’anticipazione delle integrazioni salariali non comporta l’applicazione delle ritenute fiscali alla fonte, che vengono determinate solo in fase di liquidazione dell’integrazione salariale totale.
La nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata, espressamente, alle domande di Cigo, assegno ordinario e Cigd presentate a decorrere dal 18 giugno 2020. Tuttavia, essendo essa finalizzata a favorire la pronta disponibilità delle risorse finanziarie da parte dei lavoratori aventi diritto alle predette prestazioni, è coerente l’applicazione della procedura di anticipazione delle integrazioni salariali anche alle domande presentate prima del 18 giugno 2020, autorizzate dall’Inps, ma per le quali il datore di lavoro non abbia ancora presentato il modello SR41, in particolare laddove la predisposizione del citato modello, per specifiche circostanze legate al processo di autorizzazione della domanda ovvero alle specificità dei rapporti di lavoro sottostanti, risulti particolarmente complessa.

Contratto aziendale in assenza di rappresentatività sindacale


Gli accordi stipulati da un rappresentante dei lavoratori non sindacalista ed il datore di lavoro hanno natura non di contratti collettivi aziendali ma di contratti individuali di lavoro, ancorché plurisoggettivi o plurilaterali.


Per contratto aziendale si deve intendere un atto di autonomia generale che, concernendo una collettività di lavoratori indistintamente considerati e soggettivamente non identificati col contratto stesso, se non attraverso il loro inserimento nella organizzazione aziendale, realizza una uniforme disciplina nell’interesse collettivo di costoro; pertanto, laddove il contratto sia stipulato senza il tramite di organizzazione sindacale, si realizza una ipotesi di contratto plurimo, inteso come somma di contratti individuali identici, ma non sindacale. Nella specie, la Corte ha ritenuto insussistente il diritto della società in questione a fruire della decontribuzione.
Più volte la Corte di Cassazione ha avuto modo di statuire che agli accordi collettivi aziendali si debba riconoscere (anche e soprattutto in ragione dei rinvii che plurime disposizioni legislative operano alla contrattazione aziendale) efficacia vincolante analoga a quella del contratto collettivo nazionale, trattandosi pur sempre non già d’una sommatoria di più contratti individuali, ma di atti di autonomia sindacale riguardanti una pluralità di lavoratori collettivamente considerati. Come il contratto nazionale e quelli di qualsiasi altro livello, anche il contratto aziendale è destinato ad introdurre una disciplina collettiva uniforme dei rapporti di lavoro, sia pure limitatamente ad una determinata azienda o parte di essa; il contratto collettivo è posto a tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e l’eventuale inscindibilità della disciplina che ne risulta concorre a giustificare sempre, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi aziendali.
In conclusione, gli accordi oggetto della controversia in esame (stipulati da un rappresentante dei lavoratori non sindacalista ed il datore di lavoro), hanno natura non di contratti collettivi aziendali ma di contratti individuali di lavoro, ancorché plurisoggettivi o plurilaterali.


Seconda tranche di arretrati a giugno per gli addetti all’industria alimentare



Erogate, con la retribuzione di giugno, tre quote di arretrati ai dipendenti dell’industria alimentare


Nel mese di maggio le parti hanno sottoscritto 7 accordi collettivi nazionali separati che riconoscono un aumento dal mese di maggio e con decorrenza 1° dicembre 2019 di un incremento retributivo, a parametro medio 137, di Euro 21,43 lordi mensili.
Per la copertura del periodo di mancato contratto (dic. 2019 -apr. 2020) è stato, altresì, previsto il riconoscimento di 6 quote arretrate di incremento retributivo (5 mensilità +13^ mensilità dicembre 2019), da erogarsi come segue:
– 2 quote di incremento mensile arretrato in aggiunta alla mensilità di maggio 2020;
– 3 quote di incremento mensile arretrato in aggiunta alla mensilità di giugno 2020;
– 1 quota di incremento mensile arretrato in aggiunta alla mensilità di agosto 2020;











































Livello

Par.

Aumenti dall’1/12/2019

Importo giugno 2020

1S 230 35,98 107,94
1 200 31,28 93,84
2 165 25,81 77,43
3A 145 22,68 68,04
3 130 20,34 61,02
4 120 18,77 56,31
5 110 17,21 51,63
6 100 15,64 46,92


 













 Viaggiatori e piazzisti

 Par.

Aumenti dall’1/12/2019

Importo giugno 2020

I 165 25,81 77,43
II 130 20,34 61,02


L’incremento retributivo decorrente da dicembre 2019 spetta a tutti i lavoratori in forza alla data di stipula dei singoli Accordi, con riproporzionamento pro quota per i lavoratori in part-time. Pertanto nulla è dovuto ai lavoratori il cui rapporto si sia risolto anteriormente alle date di sottoscrizione dei 7 Accordi collettivi.

Le dichiarazioni di terzi come prova negli accertamenti bancari

Con la recente Ordinanza n. 12598 del 25 giugno 2020, la Corte di Cassazione ha precisato che le dichiarazioni dei terzi sono ammesse anche in favore del contribuente per giustificare le somme riprese a tassazione nell’ambito di accertamenti bancari, ma hanno valore indiziario. Pertanto, possono concorrere a formare il convincimento del giudice, ma non sono idonee a costituire, da sole, il fondamento della decisione.

Nell’ambito delle attività di accertamento effettuate dell’Amministrazione finanziaria attraverso la verifica delle movimentazioni bancarie dei conti correnti intestati e comunque riconducibili al contribuente, la normativa (art. 32 del DPR n. 600 del 1973 e art. 51 del DPR n. 633 del 1972) stabilisce una presunzione secondo la quale i prelevamenti e gli importi riscossi nell’ambito di rapporti bancari, in difetto di indicazione del soggetto beneficiario o in mancanza di annotazione nelle scritture contabili, sono considerati ricavi o compensi non dichiarati, ove il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto nella dichiarazione dei redditi ovvero che tali somme rimangono escluse dalla formazione dell’imponibile.
In altri termini, la norma consente di riferire a redditi (e, ai fini IVA, a ricavi) imponibili, conseguiti nell’attività economica svolta dal contribuente, tutti i movimenti bancari rilevati dal conto, qualificando gli “accrediti” (e, per le sole attività imprenditoriali, anche gli “addebiti”) come ricavi.
I giudici della Suprema Corte hanno precisato che si tratta di una presunzione legale “juris tantum” che consente di considerare come ricavo riconducibile all’attività professionale o imprenditoriale del contribuente qualsiasi accredito riscontrato sul conto corrente del medesimo (ed anche a quello dei congiunti, in presenza di chiari elementi sintomatici di riferibilità allo stesso dei conti di questi ultimi), da cui consegue l’inversione dell’onere della prova. Spetta, dunque, al contribuente superare la presunzione offrendo la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti (e gli addebiti) registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili. A tal fine è necessario che sia indicato e dimostrato dal contribuente la provenienza dei singoli versamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti.
In merito al contenuto dell’onere probatorio, i giudici hanno affermato che il contribuente ha l’onere di dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, e, a tal fine, deve fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili ed il giudice di merito è tenuto alla rigorosa verifica dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie. Ciò in quanto il giudizio di ragionevolezza dell’inferenza dal fatto certo a quello incerto è stabilito dalla norma, attraverso la presunzione di carattere legale.
Fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale nel processo tributario, deve essere riconosciuto anche al contribuente (come all’Amministrazione finanziaria) il potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, al fine di dare attuazione ai principi del giusto processo e della parità delle armi processuali, nonché dell’effettività del diritto di difesa. Tuttavia, precisano i giudici, le dichiarazioni dai terzi hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione.
Dunque, in mancanza di ulteriori elementi dimostrativi non solo dell’effettiva erogazione delle somme contestate, quanto piuttosto che di esse si sia tenuto conto nelle dichiarazioni o che le stesse provengano da operazioni non imponibili, le dichiarazioni dei terzi non bastano ad integrare la prova richiesta al contribuente.
Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha ritenuto non idonee a superare la presunzione legale degli accertamenti bancari, le semplici dichiarazioni rese dalla parte e da terzi, circa la restituzione di prestiti fatti a titolo gratuito nei confronti di amici e conoscenti.