PMI di Venezia-Rovigo: voucher Risorse Umane, Digitalizzazione e Turismo

La Camera di Commercio Venezia-Rovigo promuove progetti per l’inserimento di figure professionali nei settori colpiti dall’emergenza COVID-19, progetti focalizzati sull’introduzione delle nuove competenze e tecnologie digitali 4.0 e sostiene il Turismo.

La Camera di Commercio Venezia-Rovigo promuove un bando per finanziare progetti per l’inserimento di figure professionali nei settori colpiti dall’emergenza COVID-19 con l’obiettivo di innovare l’organizzazione d’impresa e del lavoro. Nell’ambito del progetto “Punto Impresa Digitale” (PID) la Camera di Commercio Venezia-Rovigo promuove un nuovo bando per il sostegno a progetti focalizzati sull’introduzione delle nuove competenze e tecnologie digitali 4.0, presentati da singole imprese. La Camera di Commercio Venezia-Rovigo promuove un bando per sostenere il turismo, uno dei settori più colpiti dall’emergenza COVID-19, attraverso la selezione di soggetti e proposte da realizzarsi nei territorio della Città Metropolitana di Venezia e della Provincia di Rovigo in convenzione con l’Ente Camerale.


Voucher Risorse Umane


Contributi fino a € 3.000 per l’inserimento di risorse funzionali alla produzione nelle Micro, Piccole e Medie Imprese.
La Camera di Commercio Venezia-Rovigo promuove un bando per finanziare progetti per l’inserimento di figure professionali nei settori colpiti dall’emergenza COVID-19 con l’obiettivo di innovare l’organizzazione d’impresa e del lavoro.
Contributo a fondo perduto pari al 90% delle spese ammissibili fino ad un importo massimo di € 3.000.
Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di € 250, oltre al contributo concesso.
Il bando finanzia:
1) progetti per l’inserimento di figure professionali nei settori colpiti dall’emergenza COVID-19.
– contributi per contratti di apprendistato
– contributi per assunzioni a tempo determinato/indeterminato
2) progetti per l’inserimento di figure professionali con l’obiettivo di innovare l’organizzazione d’impresa e del lavoro, anche tramite il supporto di professionisti, in relazione alle seguenti tematiche:
– Smart working
– Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro
– Introduzione di processi di e-commerce
– Nuove figure per l’innovazione (es.export manager, digital manager, etc.)
Tutte le spese possono essere sostenute a partire dall’1/1/2020 fino al termine ultimo per la rendicontazione, fissato per il 26/2/2021.
Il voucher è rivolto alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità operativa (escluso magazzino o deposito) nella circoscrizione territoriale della CCIAA di Venezia Rovigo.
Le imprese devono essere attive e in regola con il pagamento del diritto annuale.
Le domande potranno essere presentate telematicamente dal 29 giugno 2020 fino al 27 luglio 2020.


Voucher Digitalizzazione


Contributi fino a € 8.000 per favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle Micro, Piccole e Medie Imprese.
Contributo a fondo perduto pari al 90% delle spese ammissibili.
– importo massimo del contributo: € 8.000
– importo minimo della spesa: € 5.000
Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di € 250 oltre al contributo concesso.
Le attività oggetto di finanziamento sono:


Progetti presentati da singole imprese che prevedono almeno una tecnologia, tra cui:
– robotica avanzata e collaborativa;
– cyber security e business continuity;
– big data e analytics;
– realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D;
– soluzioni tecnologiche per la logistica;
– sistemi di e-commerce;
– sistemi per lo smart working e il telelavoro;
– soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita.
con l’eventuale aggiunta di una o più tecnologie, tra cui:
– sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
– system integration applicata all’automazione dei processi;
– programmi di digital marketing.
Spese ammissibili:
– servizi di consulenza e/o formazione
– acquisto di beni e servizi strumentali
– abbattimento degli oneri relativi a finanziamenti, anche bancari
Tutte le spese possono essere sostenute a partire dall’1/1/2020 fino al termine ultimo per la rendicontazione, fissato per il 26/2/2021.
I destinatari sono le micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità operativa (escluso magazzino o deposito) nella circoscrizione territoriale della CCIAA di Venezia Rovigo.
Le imprese devono essere attive e in regola con il pagamento del diritto annuale.
Le domande potranno essere presentate telematicamente dal 29 giugno 2020 fino al 27 luglio 2020.
La valutazione sarà a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.


Voucher Turismo


La Camera di Commercio Venezia-Rovigo promuove un bando per sostenere il turismo, uno dei settori più colpiti dall’emergenza COVID-19, attraverso la selezione di soggetti e proposte da realizzarsi nei territorio della Città Metropolitana di Venezia e della Provincia di Rovigo in convenzione con l’Ente Camerale.
I destinatari sono le micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità operativa (escluso magazzino o deposito) nella circoscrizione territoriale della CCIAA di Venezia Rovigo.
Le imprese devono essere attive e in regola con il pagamento del diritto annuale ed esercitare un’attività ricompresa nei seguenti codici ateco: 56.10 – 56.21 – 56.30 – 55.10 – 55.20 – 55.30 – 79.1 – 93.29.10 –93.29.20 – 93.29.30 – 96.04.20 (non sono ammesse imprese che abbiano in corso variazione dei codici Ateco).
Voucher (contributo a fondo perduto) pari al 90% delle spese ammissibili, fino ad un importo massimo del contributo pari ad € 5.000,00.
Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00, oltre al contributo concesso.
Il bando finanzia le seguenti iniziative progettate/realizzate dalle imprese:
– interventi per la dotazione di un Piano di Azione (pulizia, disinfezione, ecc.)
– azioni connesse alle tematiche della sicurezza, della sostenibilità ambientale e dell’accessibilità
– formazione del personale addetto ai servizi turistici sul Covid-19
– strategie di comunicazione adatte alla gestione della crisi
– strategie di commercializzazione a sostegno della distribuzione e vendita del prodotto turistico
Le domande potranno essere presentate telematicamente dal 29 giugno 2020 al 27 luglio 2020.


CCNL Autostrade: Accordo per il Premio di Produttività


 



Firmato il 26/6/2020, tra la Società Autostrade per l’Italia e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA CISAL, UGL, l’accordo sul Premio di Produttività e di Risultato per l’anno 2020, relativo ai risultati dell’anno 2019


Le Parti si sono incontrate al fine di stabilire l’importo relativo al Premio di Produttività e di Risultato per l’anno 2020 (anno di erogazione), relativo ai risultati dell’anno 2019, confrontati con il precedente.
I valori degli indicatori stabiliti dalle parti portano ad un risultato complessivo del premio pari ad € 2.750 per un livello “C”, che verrà articolato per gli altri livelli sulla base dei parametri stabiliti dal CCNL, secondo quanto riportato nella tabella che segue.
L’importo complessivo lordo di € 2.750 al livello “C” è stato ripartito in 3 tranches, la prima erogata con le competenze del mese di marzo 2020 (pari ad € 691,25), la seconda con le competenze del mese di maggio 2020 (pari ad € 691,25), la terza di € 1.367,50 da erogare nel mese di Luglio 2020.


Premio Produttività 2019 (erogazione 2020)




















































Parametri

Livello

Premio Produttività 2019

1° tranche marzo 2020 (*)

2° tranche maggio 2020 (*)

3° tranche luglio 2020 (*)

235 A 4.366,55 1.097,59 1.097,59 2.171,37
210 A1 3.902,03 980,83 980,83 1.940,37
185 B 3.437,50 864,06 864,06 1.709,38
169 B1 3.140,20 789,33 789,33 1.561,54
148 C 2.750,00 691,25 691,25 1.367,50
135 C1 2.508,45 630,53 630,53 1.247,38
100 D 1.858,11 467,06 467,06 923,99


Criteri di erogazione del premio di produttività
Il premio verrà corrisposto al personale a tempo indeterminato in servizio alla data odierna, in relazione al servizio prestato nell’anno precedente.
Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale il Premio verrà riproporzionato in relazione alla durata ordinaria della prestazione, comprendendo a tali effetti le ore supplementari prestate nell’anno precedente, con esclusione delle ore trasformate in riposi compensativi e confluiti nella banca ore.
La quota giornaliera si determina dividendo per 22 1/12 dell’importo annuo spettante; la quota mensile è pari a 1/12 dell’importo annuo spettante.
Troveranno applicazione i seguenti criteri:


– in caso di non effettuazione della prestazione per malattia e/o per assenze non retribuite relative all’anno 2019, non verrà corrisposta una quota giornaliera del Premio;
– in caso di malattia superiore a 5 giorni consecutivi di calendario relative all’anno 2019, verrà riconosciuta, a partire dal sesto giorno, una quota del premio pari all’80% di quella giornaliera.
Gli importi del premio di cui al presente accordo non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato sarà corrisposto un Premio corrispondente ad 1/12 della quota annua del premio erogato l’anno precedente per ogni mese di servizio prestato nell’anno di corresponsione. Detto premio verrà corrisposto, ripartito in quote mensili, a tutto il personale a termine con le stesse modalità di cui sopra.

ABI, prorogate moratorie per sostenere clienti in difficoltà


È stata prorogata dal 30 giugno al 30 settembre 2020 la possibilità di usufruire delle moratorie che il settore bancario ha attivato per sostenere la clientela in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19 (ABI – Circolare 26 giugno 2020, n. 1241).

La decisione, assunta dall’ABI d’intesa con le diverse parti firmatarie, riguarda tutti gli accordi sottoscritti in materia da ABI con le associazioni di rappresentanza dei consumatori, delle imprese e degli enti locali.
L’iniziativa recepisce la decisione dell’EBA di prorogare dal 30 giugno al 30 settembre le facilitazioni nel trattamento delle operazioni di moratoria concesse nell’ambito di iniziative legislative o per accordo conseguenti alla pandemia del Covid-19. In particolare, tali facilitazioni riguardano la possibilità di evitare l’automatica riclassificazione del debitore in relazione alla situazione di difficoltà prodotta dalla emergenza sanitaria.
L’ABI, inoltre, nella circolare n. 1241/2020 ha fornito anche indicazioni sulle possibili condizioni migliorative rispetto a quanto previsto in generale dagli accordi di moratoria, che le banche possono considerare al momento della definizione dell’operazione di sospensione dei pagamenti dei finanziamenti.

Premio di risultato: l’agevolazione dipende dalle ipotesi del contratto


Qualora nel contratto aziendale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è, anche per circostanze eccezionali, effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, l’azienda, sotto la propria responsabilità, può applicare l’imposta sostitutiva del 10% qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale (Agenzia Entrate – risoluzione 26 giugno 2020, n. 36/E).

La Legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali in misura pari al 10% per i premi di risultato erogati ai dipendenti del settore privato.


Tale regime agevolato non riserva più il beneficio fiscale alla cosiddetta “retribuzione di produttività”, ma ne limita gli effetti ai soli premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri indicati nel contratto aziendale/territoriale.


Pertanto, dal 2016 non possono godere dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% singole voci retributive quali, a titolo esemplificativo, le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro, essendo l’agevolazione in esame da riconoscersi ai soli premi di risultato come precedentemente definiti.


In tale ottica deve essere considerato anche il riferimento alla variabilità delle somme, caratteristica tipica dei premi di risultato, che non deve essere intesa necessariamente come gradualità dell’erogazione in base al raggiungimento dell’obiettivo definito nell’accordo aziendale o territoriale, bensì quale aspetto futuro e incerto connesso all’erogazione del premio, condizionata dal raggiungimento dell’obiettivo.


Il regime fiscale di favore può applicarsi sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio (previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale), e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto.


Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.


Assolta tale condizione, l’ammontare del premio di risultato agevolabile, fissato nel contratto aziendale/territoriale, non subisce alcuna rideterminazione in sede di erogazione, più precisamente, la data di sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale non interferisce in alcun modo sull’importo agevolabile.


Come precisato, il regime fiscale reintrodotto dalla Legge di Stabilità 2016, non riservando il beneficio fiscale alla cosiddetta “retribuzione di produttività”, impone che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale risulti incerto al momento della sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale. Tale circostanza è da intendersi in senso assoluto, non necessariamente ancorata ad uno specifico riferimento temporale, in ragione del quale si presumerebbero incerti gli obiettivi individuati nei contratti aziendali/territoriali sottoscritti entro una certa data del periodo congruo.


Pertanto, qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è, anche per circostanze eccezionali, effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, si ritiene che l’azienda, sotto la propria responsabilità, possa applicare l’imposta sostitutiva del 10% qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.