Pronto il codice tributo per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante


Il soggetto che ha percepito il contributo a fondo perduto, previsto dal DL rilancio, in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, tramite il modello F24, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 26 giugno 2020, n. 37/E)

Per consentire il versamento spontaneo delle suddette somme tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “8077” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
– “8078” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
– “8079” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Contributo a fondo perduto previsto dal DL rilancio


A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, il DL rilancio (art. 25 del DL n. 34 del 2020) riconosce un contributo a fondo perduto . L’istanza per la richiesta del contributo va presentata dal 15 giugno al 13 agosto; per gli eredi il periodo di presentazione va dal 25 giugno al 24 agosto. Il Fisco fornisce i primi chiarimenti ai fini della fruizione del contributo (Agenzia delle entrate – provvedimento 10 giugno 2020, n. 230439 – Istanza e Istruzioni e, circolare 13 giugno 2020, n. 15/E, Ministero Interno – circolare 11 giugno 2020, n. 11001, Agenzia delle entrate – comunicato 24 giugno 2020).
L’Agenzia specifica che l’accesso al contribuito a fondo perduto è aperto anche alle aziende esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa e, a determinate condizioni, alle società tra professionisti. E ancora, tra i beneficiari del contributo possono rientrare anche i soggetti che applicano il regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014. Viene inoltre chiarito che il contributo spetta anche a chi esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.
Il contributo a fondo perduto spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 per un importo almeno pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Rientrano tra i beneficiari del contributo anche i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza della pandemia. Per questi soggetti, infatti, date le difficoltà economiche, non è necessaria la verifica del calo di fatturato. In sostanza, in tali casi, il contributo a fondo perduto COVID-19 spetta anche se, ad esempio, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 fosse pari a zero. Pertanto, in questo caso spetterà il contributo minimo. Sono invece esclusi i contribuenti la cui attività sia cessata alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo.
I soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione della sussistenza di tutti i requisiti, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura. In caso di contributo di importo superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata(PEC).Infine, sono fornite tutte le indicazioni per consentire ai contribuenti la regolarizzazione spontanea nel caso rilevino di aver erroneamente percepito il contributo.


Soggetti beneficiari


Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dalle partite Iva o dai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo.
Precisamente, Il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi (Tuir, dpr n. 917/1986).
Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del Tuir ed ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020.


Soggetti esclusi


Il contributo a fondo perduto, in ogni caso, non spetta:
– ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione della istanza;
–  agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del Tuir;
– gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir);
i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia (artt. 27e 38 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020);
– ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali) di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.


Condizioni


Il contributo a fondo perduto spetta qualora siano soddisfatti due requisiti. Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019. Ma ci sono due eccezioni a questo caso generale: il primo in cui il soggetto interessato abbia avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019 (il contributo spetta allora a prescindere dal calo del fatturato). Lo stesso per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).


Ammontare del contributo


L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020;
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020;
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi) e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto IRAP.


Istanza per richiedere il contributo


Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti sopra indicati.
L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. L’istanza deve contenere anche l’autocertificazione di regolarità antimafia che i soggetti richiedenti, nonchè i soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 159 del 2011, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del medesimo decreto legislativo. Qualora da verifiche effettuate risulti a carico di taluno dei soggetti indicati la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, nonché di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni e l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo.


Come richiedere il contributo attraverso la procedura web delle Entrate


Il Bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente una specifica istanza da presentare fra il 15 giugno e il 24 agosto. Per predisporre e trasmettere l’istanza, si potrà usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline ovvero una specifica procedura web, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato al suo Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche. Sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L’esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza.


Accreditamento del contributo


Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia delle entrate n.1778 “Fondi di Bilancio”. L’Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate e dell’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.


Attività di controllo e sanzioni


Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13, co. 5, del dlgs n. 471 del 1997 e gli interessi dovuti ai sensi dell’art. 20 del dpr n. 602 del 1973, in base alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 421 a 423, della legge, n. 311 del 2004.
Si rendono applicabili le disposizioni di cui all’art. 27, co. 16, del DL n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2 del 2009, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all’art. 28 del DL n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 2010. Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria. In questi casi, l’eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.
Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale.


Protocollo d’ intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale


Ai fini del contributo al fondo perduto, l’art. 25 del DL n. 34 del 2020 ha previsto per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, un protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate in cui sono disciplinati i controlli di cui al Libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate fermo restando, ai fini dell’erogazione del contributo, l’applicabilità dell’art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale. (Ministero Interno – circolare 11 giugno 2020, n. 11001).
È stato inviato ai prefetti il protocollo di intesa, sottoscritto lo scorso 8 giugno 2020, dal ministro dell’Interno, dal ministro dell’Economia e delle Finanze e dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, per l’adozione delle misure di prevenzione amministrativa antimafia nei confronti dei beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto legge 34/2020.
Nel solco disegnato dal protocollo d’intesa con la Sace dello scorso 5 maggio, si è inteso assicurare la celerità nell’erogazione delle risorse e, in parallelo, garantire la sussistenza delle condizioni di legalità nell’utilizzo di risorse pubbliche. Ciò al fine di evitare che rallentamenti procedurali possano vanificare le misure governative adottate per rilanciare il sistema produttivo nazionale.
In tale direzione, il protocollo prevede, quale fattore di semplificazione, che non si proceda a nuovi accertamenti antimafia nel caso in cui l’operatore economico risulti iscritto alle cosiddette White List, ovvero all’Anagrafe antimafia degli esecutori predisposta per gli interventi di ricostruzione post sisma in centro Italia. In tali casi, infatti, l’iscrizione tiene conto delle verifiche del codice Antimafia.
Due le procedure individuate a seconda dell’importo del contributo:
– per le erogazioni di valore non superiore a 150 mila euro, l’Agenzia delle Entrate procederà alla comunicazione antimafia per un campione delle istanze ricevute, corrispondendo comunque il contributo sotto condizione risolutiva legata all’esito dei successivi accertamenti antimafia;
– per le erogazioni superiori a 150 mila euro, l’Agenzia delle Entrate è tenuta ad acquisire l’autocertificazione e poi a procedere all’assegnazione
Nell’ottica di un miglior funzionamento del sistema, il protocollo disciplina anche le modalità di consultazione della Banca dati nazionale unica antimafia da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La durata del protocollo è collegata alla definizione delle procedure di erogazione del contributo a fondo perduto.


Fatturato al lordo di tutti gli importi presenti in fattura


Per AssoSoftware gli importi fuori campo IVA vanno inclusi nel conteggio di fatturato, in quanto fin dallo studio delle procedure si sostiene una linea più estensiva che comprenda anche tali valori per i seguenti motivi:
1) “Fatturato” è un concetto chiaro. Ciò che è stato inserito in fattura, di conseguenza nessun importo deve essere escluso, compresi quindi anche importi esenti, non soggetti o fuori campo;
2) In una logica di semplificazione e di maggior automatismo è più facile includere tutto piuttosto che escludere, eventualmente per omogeneità anche fuori campo non fatturati possono essere inclusi. L’importante è mantenere una coerenza tra 2019 e 2020;
3) Siamo già a 10 gg dall’apertura della trasmissione e centinaia di migliaia di richieste sono già state trasmesse, intervenire ora sarebbe un danno per tutte le imprese che hanno già inviato le richieste esponendole anche a possibili problemi sanzionatori (si ricordi infatti che dopo il pagamento è possibile solo la rinuncia e non un nuovo invio dell’istanza).
AssoSoftware è certa che anche l’Agenzia delle Entrate terrà conto di queste obiettive ragioni di buon senso, nell’ottica della vicinanza alle imprese e agli intermediari in questo periodo di difficoltà legato all’emergenza sanitaria.
AssoSoftware e le imprese associate hanno fatto il massimo sforzo per consegnare le procedure nei tempi previsti (fin dal 15/6) con regole e metodologie di estrazione dei dati uniformi e condivise. (Comunicato Stampa AssoSoftware 24 giugno 2020)

Trattamento integrativo ai lavoratori in vigore dal 1° luglio: ecco i codici tributo



Istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti e assimilati. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 26 giugno 2020, n. 35/E)


Ai lavoratori dipendenti e assimilati è prevista una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, alle condizioni indicate dall’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21 e dall’articolo 128 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Ai sensi delle richiamate disposizioni, i sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica il suddetto trattamento integrativo ripartendolo tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, ovvero dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
A tal proposito i sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ciò premesso, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, sono istituiti i seguenti codici tributo dei modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP).
Per il modello F24:
– “1701” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1701” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP):
– “170E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”.
In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “170E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Si rammenta che ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di cui trattasi i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’utilizzo in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.


Trattamento integrativo


Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito è stato previsto un “Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”:
Tra i redditi di lavoro dipendente sono escluse le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati. Tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, invece, devono essere considerati:
1) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del venti per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
2) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
3) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
4) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;
5) le remunerazioni dei sacerdoti nonché le congrue e i supplementi di congrua;
6) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;
7) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.
Qualora l’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sopra indicati, sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.










Decorrenza

Reddito complessivo

Trattamento integrativo

Dall’ 1.7.2020 Fino a 28.000 euro  

600 euro

Dall’ 1.1.2021  

1.200 euro


ll trattamento integrativo in esame va rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.
I sostituti d’imposta, riconoscono in via automatica il trattamento integrativo in esame ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso.
Qualora in tale sede il trattamento integrativo riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso va effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
I sostituti d’imposta compenseranno il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo mediante l’istituto della compensazione.


Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020 il credito di cui all’art. 13, comma 1-bis, del Tuir (bonus Renzi) e il trattamento integrativo di cui all’art. 1 del DL n. 3 del 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 2020, spettano anche se l’imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 49 del Tuir – con esclusione di quelli indicati al co. 2, lettera a) – sia di importo inferiore alla detrazione da lavoro spettante ai sensi dell’art. 13, co. 1, del Tuir, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del DL Cura Italia (DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020).
Il bonus Renzi, non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro di cui agli artt.i da 19 a 22 del DL Cura Italia è riconosciuto dal sostituto d’imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio. (Art. 128, DL Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020).
Si prevede, quindi, che il credito di 80 euro e il trattamento integrativo di 100 euro, spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti nelle citate disposizioni sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In sostanza, il datore di lavoro riconosce i predetti benefici spettanti con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno al lavoro contenute negli artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del DL Cura Italia assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria da COVID 19.
Altresì si prevede che il sostituto d’imposta eroghi al lavoratore le somme che quest’ultimo non ha percepito a titolo di credito (bonus Renzi) nel periodo in cui lo stesso ha fruito delle misure a sostegno del lavoro ai sensi degli articoli da 19 a 22 del DL Cura Italia. In particolare, è stabilito che le predette somme siano corrisposte a partire dalla prima retribuzione utile erogata al lavoratore e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.


Ulteriore detrazione fiscale


In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, agli stessi titolari dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sopra indicati, spetta una “ulteriore detrazione” dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro.
L’ulteriore detrazione spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 e l’importo è pari a:
a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.










Decorrenza

Reddito complessivo

Ulteriore detrazione

Dall’ 1.7. 2020 al 31.12.2020 da 28.001euro a 35.000 euro 480 euro + 120 euro x (35.000 euro – reddito complessivo)/7.000 euro
da 35.001 euro a 40.000 euro 480 euro x (40.000 euro – reddito complessivo)/5.000 euro


I sostituti d’imposta riconoscono l’ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l’ulteriore detrazione si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.


Calcolo del reddito complessivo
Per l’applicazione di tali misure, ai fini della determinazione del reddito complessivo, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero) e dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Regime speciale per lavoratori impatriati). Il medesimo reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.


Abrogazione “bonus Renzi”
A seguito dell’entrata in vigore di tali misure, il comma 1-bis dell’articolo 13 del TUIR (Bonus Renzi) è abrogato dal 1° luglio 2020.

Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore: requisiti per il rilascio dei patentini


Con decreto 7 agosto 2020 – pubblicato in GU 30 settembre 2020, n. 242 – il Ministero del lavoro disciplina i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti di ammissione ai relativi esami, le modalità di svolgimento delle prove, il rilascio e la possibilità di rinnovo dei certificati.


Patentino di abilitazione
I patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono articolati in quattro gradi: il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie; il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore; il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore; il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore.
Il titolare del patentino deve essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità della visita medica di controllo viene stabilita in una volta ogni cinque anni, ridotti a due anni per i soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.
I generatori di vapore di piccola potenzialità, per i quali il prodotto della pressione ammissibile (PS) in bar per la capacità totale (V) in litri è tale che PS x V = 300 bar x litri e PS = 10 bar, nonché i generatori aventi V= 25 litri e PS = 32 bar, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto in commento, fermo restando che la loro conduzione deve in ogni caso essere affidata a persona che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia stata giudicata idonea alla mansione specifica.


Requisiti per il rilascio dei patentini di abilitazione
I patentini di abilitazione sono rilasciati, previo superamento di apposito esame, dall’Ispettorato territoriale del lavoro competente. Per l’ammissione all’esame di abilitazione il candidato deve aver compiuto il diciottesimo anno di età entro la data di scadenza del bando.
La domanda di partecipazione deve esser presentata all’Ispettorato territoriale del lavoro nella cui circoscrizione ha luogo la sessione di esami, indipendentemente dalla propria provincia di residenza, dichiarando il grado di abilitazione che si intende conseguire, secondo le modalità stabilite dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
Il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età.
Ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione, il candidato deve frequentare appositi corsi di formazione teorico-pratica.
Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 1° grado i candidati in possesso di un patentino di 2° grado rilasciato da almeno un anno o in possesso di uno dei seguenti titoli:
– laurea in ingegneria o laurea in chimica o chimica industriale ottenute ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;
– laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-20, LM-21, LM-22, LM-25, LM-29 LM-30, LM-33, LM-34, LM-53, LM-54 e LM-71 ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 25S, 26S, 27S, 29S, 32S, 33S, 36S, 37S, 61S, 62S, 81S;
– laurea, conseguita nelle seguenti classi: L9, L27, L28 ovvero laurea conseguita nelle seguenti classi: 10, 21, 22 e 25;
– diploma di istituto tecnico nautico – sezione macchinisti o di istituto tecnico industriale (ITIS) limitatamente alle specializzazioni: fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica o di diploma di maturità professionale (IPSIA), riconosciuto ad essi equipollente.
Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 2° grado i candidati in possesso di un patentino di 3° grado rilasciato da almeno un anno o in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 3° grado i candidati in possesso un patentino di 4° grado da almeno un anno o in possesso dei seguenti titoli di studio ovvero professionali:
– se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta l’adempimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
– se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo grado e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 4° grado i candidati in possesso dei seguenti titoli di studio ovvero professionali:
– se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta l’adempimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione;
se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo grado e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
La parte pratica del corso è valida per la partecipazione ad una sola sessione di esami. Per tutti i gradi di abilitazione, ai fini della validità della parte pratica, tra la data di completamento del corso e quella di presentazione della domanda di esame non deve intercorrere un periodo di tempo superiore ad un anno.
In caso di mancato superamento dell’esame, ferma restando la validità della parte teorica del corso già seguito, il candidato per essere ammesso ad altra sessione di esami deve frequentare un corso supplementare di carattere pratico. La durata di tale corso è equivalente alla metà della durata della parte pratica del corso prescritto per il tipo di abilitazione che si intende conseguire.


Esami per l’abilitazione
Con provvedimento del direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente, per ogni sede di esame dè istituita una commissione esaminatrice per il rilascio dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
Gli esami di abilitazione consistono in prove finalizzate a valutare l’acquisizione, da parte del candidato, delle necessarie conoscenze teorico-pratiche per la conduzione dei generatori di vapore, da effettuarsi su un generatore di vapore soggetto all’obbligo di conduzione ai sensi del presente decreto.
Per ciascuna seduta d’esame è redatto apposito verbale dal quale risulta l’esito della valutazione dei singoli candidati, riportando in particolare per ciascun candidato non ammesso le motivazioni dell’esclusione. Il verbale è trasmesso dalla commissione al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
Gli elenchi dei candidati abilitati al relativo grado sono pubblicati mediante affissione all’esterno del locale degli esami e sul sito istituzionale internet dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali riconosce con proprio decreto la validità dei patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore rilasciati da un’autorità competente in uno Stato membro dell’Unione europea, da enti o da organismi dello spazio economico europeo, della Svizzera e dei paesi extra europei, secondo le disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali».
L’Ispettorato territoriale del lavoro rilascia, a domanda dell’interessato, il patentino di abilitazione sul quale annota gli estremi del decreto di riconoscimento e gli estremi del documento originale.
Possono essere rilasciati duplicati dei patentini di abilitazione solo nei casi di smarrimento, furto o di deterioramento dei patentini originali.


Entrata in vigore
Le sessioni di esame già pubblicate prima della data di entrata in vigore del decreto, restano disciplinate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974.
Le disposizioni del decreto in commento – ad eccezione della disposizione secondo cui il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età – entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione.
Decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974.