Split payment: da valutare l’ambito soggettivo


In carenza del requisito soggettivo di cui al comma 1 dell’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, ossia la qualifica di amministrazione pubblica, come definita dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non è prevista l’applicazione del meccanismo dello split payment (Agenzia Entrate – risposta 10 dicembre 2020, n. 577).

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della norma, ai fini dell’esatta individuazione delle Pubbliche Amministrazioni (PA) tenute ad applicare la scissione dei pagamenti occorre fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, www.indicepa.gov.it (di seguito iPA), senza considerare, tuttavia, i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, che, pur essendo inclusi nell’anzidetto elenco, non sono destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica.


Con riguardo agli appalti pubblici, è stabilito che l’obbligo di ricevere la fattura elettronica è previsto, oltre che per le amministrazioni tenute ad applicare lo split payment, anche per i soggetti che sono tenuti ad osservare la disciplina dei contratti pubblici.


In linea generale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il notevole ampliamento dei destinatari dell’obbligo di fattura elettronica PA non implica automaticamente che tutti tali soggetti siano compresi nell’ambito di applicazione dello split payment.


Pertanto, in carenza del requisito soggettivo, ossia la qualifica di amministrazione pubblica, non è prevista l’applicazione del meccanismo dello split payment.


Riguardo al caso di specie, alla stazione appaltante ALFA, soggetto aggiudicatore privato, destinatario della fatturazione elettronica PA prevista per il solo appalto pubblico, non risulti applicabile il particolare regime dello split payment, destinato, invece, per quanto concerne i soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


Chiarimenti del CNDCEC sull’adeguamento statuti del Terzo settore


Associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato ed enti riconosciuti come Onlus potranno modificare i propri statuti, adeguandoli alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/17 anche dopo la scadenza del 31 ottobre 2020. Infatti, con la conversione in legge del D.L. 125/2020, inserendo nell’art. 1 il comma 4-novies, è stato posticipato al 31 marzo 2021 il termine entro il quale poter aggiornare gli statuti al Codice del Terzo settore fruendo delle maggioranze “semplificate” proprie dell’assemblea in seduta ordinaria. La medesima scadenza è stata prevista dal successivo comma 4-decies anche per gli adeguamenti statutari delle Imprese sociali (CNDCEC – Comunicato 09 dicembre 2020).

Sulla decorrenza del termine per adeguare gli statuti, il CNDCEC rammenta che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si era già espresso con la Circolare 31.5.2019 n. 13 sottolineando come la previsione dell’art. 101, comma 2, D.Lgs. 117/17 abbia attributo ad APS, ODV ed enti riconosciuti come Onlus, qualora già iscritti nei rispettivi registri, la possibilità di procedere all’adeguamento in questione fruendo del regime cd. “alleggerito”, limitatamente alle nuove disposizioni inderogabili (o per introdurre clausole che escludessero l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria). Pertanto, entro la data del 3.8.2019 (ora 31.3.2021), gli enti menzionati potevano adempiere a quanto richiesto dal Codice del Terzo settore rispettando le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
A ulteriore conferma lo stesso ministero (nota 22.10.2020 n. 10980) aveva ribadito che la scadenza in oggetto si doveva riferire esclusivamente alla tipologia di assemblea da convocare e ai relativi quorum (costitutivi e deliberativi).
Infatti, nella nota si specifica che qualora “le modifiche siano limitate alle disposizioni inderogabili del Codice o all’introduzione di clausole volte ad escludere l’applicazione di nuove disposizioni rispetto alle quali il Codice richieda la previsione di una espressa deroga, le stesse possano essere assunte con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”; qualora, invece, si vada oltre il mese di ottobre 2020 o si intenda aggiornare completamente la carta statutaria anche oltre le modifiche necessarie ad adeguarla al CTS, sarà necessario il raggiungimento dei quorum previsti dal vigente statuto per le modifiche statutarie (lo stesso dovrà valere per le “modalità” ovvero le formalità richieste ai fini della validità delle convocazioni assembleari).
In merito poi alla forma dell’atto, un dubbio poteva sorgere con riferimento alle associazioni non riconosciute che, però, presentano lo statuto redatto in forma di atto pubblico. In tal caso, si reputa importante verificare che l’ente non sia effettivamente soggetto a particolari disposizioni di legge che prevedono l’obbligatorietà di dotarsi di uno statuto in forma di atto pubblico, ma che questo si sia dotato dell’atto notarile per mera volontà degli associati.
Quindi, lo statuto delle associazioni non riconosciute redatto per atto pubblico potrà essere adeguato al CTS anche mediante una semplice scrittura privata, registrata o con firme autenticate.


Violazione delle norme antinfortunistiche e “abnormità” del comportamento del dipendente


In tema di violazione delle norme antinfortunistiche, è esclusa l’abnormità del comportamento del lavoratore, posto che, seppure questi disattende le regole prescritte per evitare infortuni sul lavoro, il datore deve prevedere che lo stesso, anche per mera superficialità, ponga in essere condotte errate.


Nella specie, i giudici ritengono di escludere l’abnormità del comportamento del lavoratore, posto che dalle testimonianze raccolte in giudizio è emerso che la verifica della lavorazione all’interno della cella fosse pratica comune fra i lavoratori, e che l’ingresso da parte dell’operaio deceduto – pur gravemente imprudente, per non avere il medesimo avvertito i proprii compagni di lavoro, contravvenendo alle istruzioni impartite – era compatibile con esigenze connesse alla produzione, quali la verifica del prodotto ancora rimanente nella vasca-tramoggia, collocata all’interno della cella. E ciò, tenuto conto che il medesimo aveva eseguito una specifica fase produttiva, e che le sue mansioni generiche, includevano il processo realizzato all’interno della cella di congelamento.
Il giudice di secondo grado dà, altresì, atto della correttezza del rilievo difensivo, secondo il quale il corpo, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, era rivolto con il capo verso l’apertura di ispezione della tramoggia, ma rileva che ciò non confuta, in alcun modo, la tesi della caduta accidentale.
Secondo la Corte, infatti, è logico pensare che trovandosi il lavoratore sull’ultimo gradino di accesso al vascone, con la linea della cintura più alta della bocca di apertura, posizionato di fianco, a seguito di un malore, sia caduto di testa, trascinando la parte inferiore del corpo e consentendo alle gambe di superare il bordo inferiore del pertugio. Questa dinamica, dunque, smentisce la tesi dell’imputato, secondo cui la posizione del corpo sarebbe incompatibile con la caduta accidentale, rappresèntando, invece, la prova dell’ingresso volontario, legato alla realizzazione di comportamenti personali (suicidio o scherzo finito male).
La sentenza osserva, inoltre, che l’intenzione suicida mostra segni premonitori o comportamenti esteriori che ne preludono l’attuazione, del tutto assenti, nel caso di specie, non potendo considerarsi tale una frase del tutto equivoca pubblicata su facebook, qualche tempo prima del fatto. Peraltro, il Collegio, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente (legale rappresentante), giustifica, ancora una in modo del tutto condivisibile, la compatibilità della caduta accidentale con le ridotte dimensioni dell’apertura del vascone, valutandone la compatibilità con le dimensioni di un uomo medio, posto di fianco. E ciò perché la considerazione dello Spisal – secondo cui l’evento accidentale non avrebbe potuto produrre l’effetto della caduta nella tramoggia, rimanendo, al più, il corpo incastrato nell’apertura – su cui si concentra il ricorrente, viene smentita, sotto il profilo logico – sotteso alla decisione – dalla constatazione per la quale se l’apertura fosse stata effettivamente troppo piccola, non avrebbe consentito neppure l’introduzione volontaria.


Trattamento IVA per l’installazione di camere bianche

Con la Risposta 10 dicembre 2020, n. 573, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini IVA, la fornitura e posa in opera di una camera bianca (cd. “clean room”) costituisce una prestazione di servizi relativa a beni immobili, per cui l’imposta deve essere applicata qualora l’installazione sia eseguita in un immobile situato in Italia, a prescindere dal luogo in cui è stabilito il committente.

La camera bianca (clean room) è un ambiente la cui caratteristica peculiare è la presenza di aria molto pura, caratterizzata da una bassa concentrazione di microparticelle di polvere in sospensione. Il funzionamento di una camera bianca si basa sul principio di ricircolo forzato di aria super-filtrata in una stanza sigillata. Il sistema che provvede a questo è costituito da grandi ventilatori operanti a bassa velocità, che immettono nella stanza, attraverso il soffitto, un flusso laminare di aria precedentemente filtrata attraverso poderosi filtri (…) posizionati all’esterno della stessa, ed aspirata attraverso griglie poste sul pavimento.
La progettazione, produzione e realizzazione di “camere bianche” è generalmente richiesta all’interno di fabbricati in ambito farmaceutico, biotecnologico, ospedaliero, biomedicale, cosmetico, elettronico, chimico, aerospaziale e alimentare.
Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, la società effettua la fornitura di camere bianche subappaltando il servizio di installazione ad appositi artigiani, che eseguono la prestazione in favore della stessa all’interno del fabbricato del cliente (committente).
Il quesito riguarda il corretto trattamento, ai fini IVA:
– dell’operazione intercorrente tra la società fornitrice italiana e il cliente (committente) finale con residenza UE o extra-UE;
– dell’operazione intercorrente tra gli artigiani e la società fornitrice per il servizio di posa in opera.

L’Agenzia delle Entrate osserva, preliminarmente, che l’operazione resa dalla società fornitrice al cliente consiste in una prestazione di servizi relativa a beni immobili in quanto la fornitura della materia rappresenta un semplice mezzo per la produzione dell’opera.
In tal senso, l’installazione del complesso e peculiare sistema di areazione a opera di personale specializzato implica significativi interventi sull’immobile, che presentano con esso un nesso diretto ed essenziale.
Lo stesso immobile risulta indispensabile alla prestazione oltre che elemento costitutivo del servizio offerto, consistente nell’allestimento di un ambiente a contaminazione controllata. I beni installati possiedono, dunque, i requisiti di un’attrezzatura fissata stabilmente e non separabile dallo stesso immobile.
In base alla disciplina IVA nazionale, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato.
Secondo la disciplina IVA europea, i servizi relativi a beni immobili comprendono soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni. Si considera che presentino nesso sufficientemente diretto con beni immobili i servizi:
a) derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;
b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene.
Rientrano tra i servizi relativi a beni immobili, l’installazione o il montaggio di macchinari o attrezzature che, una volta installati o montati, possano essere considerati beni immobili.


Ai fini IVA, i beni mobili si considerano quali beni immobili quando sono fissati stabilmente, ovvero non sia possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità del bene stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbano essere effettuati antieconomici interventi di adattamento.


In tal caso, agli effetti della determinazione del luogo di effettuazione dell’operazione, quando il bene mobile – nel momento in cui il servizio è eseguito – risulta fissato stabilmente e non può essere separato (a meno di alterarne la funzionalità o di antieconomici interventi di adattamento), non opera il criterio base del committente, bensì la disposizione specifica prevista per i servizi relativi a beni immobili.


Nel caso in esame, in particolare:
– la territorialità IVA dell’operazione di fornitura della camera bianca al cliente dipende dal luogo in cui è situato l’immobile, a nulla rilevando il luogo in cui lo stesso è stabilito. Di conseguenza, l’operazione rileva in Italia se effettuata su un immobile ivi situato, mentre sarà fuori campo IVA se effettuata su un immobile situato in uno Stato UE o extra-UE;
– l’operazione di installazione delle camere bianche resa dagli artigiani (residenti nel territorio dello Stato, in UE o in territorio extra-UE) costituisce una prestazione di servizi per cui:
a) se il servizio è reso da un artigiano stabilito in Italia su un immobile ivi situato, l’operazione è territorialmente rilevante in Italia in base alle regole ordinarie, mentre quando è reso su un immobile situato all’estero è fuori campo IVA;
b) se la prestazione è invece resa da un artigiano, stabilito in uno Stato UE o extra UE, l’operazione è territorialmente rilevante in Italia quando è relativa a un immobile ivi situato. In questo caso l’IVA si applica in base al meccanismo del reverse charge.