Codice della nautica da diporto: revisione ed integrazione Pubblicato in Gu il D. Lgs. 12 novembre 2020, n. 160 concernente la revisione ed integrazione del D. Lgs. 18 luglio 2005, n.171, recante Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6, L. 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’art. 1, co. 5, della L. 7 ottobre 2015, n. 167. Il decreto ha come obiettivo quello di dare al Codice una maggiore completezza e sistematicità, tenendo conto anche delle questioni emerse in sede di prima applicazione del medesimo provvedimento. Aggiungendo l’articolo 2bis al D. Lgs. 18 luglio 2005, n.171, in primo luogo, si specifica che per nautica sociale si intende la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666; il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità, o con disturbi psicologici, dell’apprendimento o della personalità.

Per quanto concerne poi l’iscrizione delle imbarcazioni da diporto, attraverso l’aggiunto comma1bis, si stabilisce che per ottenere l’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) di un’unità da diporto di propria costruzione, ferma restando l’applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, il cantiere che ha costruito, completato o assemblato l’unità presenta, in luogo del titolo di proprietà,può presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale autocertifica le predette circostanze e che l’unità da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando altresì il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo.
I natanti da diporto e le moto d’acqua sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all’articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all’articolo 26.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono adottate ulteriori disposizioni su requisiti, formalità e obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.
I sistemi di comando remoto delle unità da diporto a controllo remoto sono dotati di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi di comando remoto principali, nonché di sistemi di condotta di bordo. Per ragioni di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di salvataggio marittimo, il proprietario o l’armatore delle unità da diporto a controllo remoto può imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso di pericolo o di necessità.
Circa la patente nautica, per le patenti nautiche di categoria A, B e C possono essere indicate anche prescrizioni, relative alla durata della loro validità, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni relative alla tipologia di unità da diporto, alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine.
Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni alla durata della loro validità, nonché prescrizioni relative all’utilizzo di specifici adattamenti o all’avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica, utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Per finalità di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l’uso di unità da diporto, di ottimizzazione dell’azione amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati sull’utenza diportistica, anche a favore di altre Amministrazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita l’anagrafe nazionale delle patenti nautiche.
Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l’unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio. Il contratto di noleggio non può avere ad oggetto l’attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite. Il contratto di noleggio o di sub-noleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.
Sostituito completamente anche l’articolo 49-quinquies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 relativo alla figura dell’istruttore professionale di vela e l’articolo 49-sexies riguardante l’elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.
Modificato inoltre l’articolo 49-octies, per cui le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali centri di istruzione per la nautica possono svolgere senza scopo di lucro attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
Infine, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle regole tecniche, l’archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto.
L’archivio registra gli infortuni e i danni alla salute, che possono essere causati dai prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.
Codice della nautica da diporto: revisione ed integrazione
Lavanderie industriali: Elemento perequativo a dicembre

Con la retribuzione del mese di dicembre, ai lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini, spetta un elemento di perequazione.
In assenza di contrattazione aziendale o nel caso che la contrattazione aziendale si chiudesse senza formale accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, verrà erogata con la retribuzione del mese di dicembre una somma lorda a titolo perequativo onnicomprensiva e non incidente sul T.F.R. per un importo pari ad € 200,00.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, o in caso di contratto di lavoro part-time, nel corso dell’anno di riferimento, la cifra sarà riproporzionata, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento della corresponsione dell’elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, l’importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto.
Smart Working nei Ministeri dell’Istruzione e dell’Università e Ricerca

Sottoscritto il Protocollo sulla regolamentazione dello Smart Working presso i Ministeri dell’Istruzione e dell’Università e Ricerca.
I punti maggiormente rilevanti del Protocollo sono:
– previsione del coinvolgimento delle OO.SS. e delle RSU nella definizione delle diverse fasi delle modalità organizzative del lavoro agile.
– riconoscimento del lavoro agile come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa
– indicazione della necessità di assicurare il lavoro agile al numero massimo dei dipendenti (oltre al 50% già previsto dalla normativa generale)
– definizione di una scala di priorità nella individuazione dei lavoratori ai quali assegnare il lavoro agile
– affermazione del principio secondo il quale i periodi in lavoro agile sono utili a tutti gli effetti anche relativamente alle valutazioni utili per il salario accessorio o per le progressioni economiche o di carriera
– individuazione del lavoratore fragile anche tramite certificazione del medico competente
– ampliamento delle attuali fasce di flessibilità in entrata, da applicare previo confronto con le OO.SS. e le RSU, tra le 7.30 e le 11 ed in uscita corrispondentemente fino alle 20.30.
– possibilità di fruizione, per i lavoratori in SW, dei permessi orari previsti dal CCNL nonché dei permessi per assemblea
– previsione della possibilità per il personale in SW di svolgere parte dell’attività in presenza
– previsione della definizione di obiettivi che tengano conto dell’impegno massimo settimanale delle 36 ore contrattuali
– Previsione di una unica fascia di contattabilità per i lavoratori per i quali non è richiesta l’osservanza di uno specifico orario di lavoro
– Previsione del diritto alla disconnessione nelle pause e al termine dell’orario di lavoro per i lavoratori tenuti ad osservare l’orario giornaliero
– Previsione del vincolo al rispetto di quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori nell’utilizzo degli strumenti di monitoraggio dell’attività lavorativa
Il protocollo contiene, inoltre, un impegno ad approfondire la fattibilità di quanto da noi richiesto rispetto a soluzioni tecnologiche (piattaforme per videoconferenze, mailing list dei lavoratori etc) per garantire le comunicazioni di carattere sindacale ai lavoratori da parte delle OO.SS. e delle RSU.
Contratto di espansione, non più dovuto il contributo addizionale sul trattamento CIGS

Diversamente da quanto inizialmente comunicato, l’impresa che accede allo strumento del contratto di espansione deve considerarsi esonerata dall’obbligo di versamento del contributo addizionale, correlato al trattamento di Cigs. Il datore di lavoro, quindi, potrà procedere al recupero degli importi eventualmente già versati a tale titolo, attraverso l’emissione di note di rettifica (Inps, circolare 09 dicembre 2020, n. 143)
Come noto, le imprese, con organico superiore alle 1.000 unità e che rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (art. 20, D.Lgs. n. 148/2015), qualora intendano avviare percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano modifiche dei processi aziendali, possono stipulare un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro RSA ovvero con la RSU, per recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico e assumere nuovi lavoratori con profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione (art. 41, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148).
Il suddetto contratto, per quanto attiene ai lavoratori già in organico, deve indicare la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere allo scivolo pensionistico. Per i restanti lavoratori, quindi, al fine di garantire loro un’adeguata attività formativa finalizzata alla riqualificazione e all’aggiornamento delle loro competenze professionali, l’impresa può procedere a riduzioni orarie tutelabili attraverso il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale.
Con riferimento all’obbligo di versamento del contributo addizionale, inizialmente era stato specificato che per l’integrazione straordinaria connessa al contratto di espansione, l’azienda fosse tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate. Tuttavia, a seguito di ulteriori approfondimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha successivamente specificato che l’impresa che accede allo strumento del contratto di espansione deve considerarsi esonerata dall’obbligo di versamento del contributo addizionale. Il datore di lavoro, quindi, potrà procedere al recupero degli importi eventualmente già versati a tale titolo, attraverso l’emissione di note di rettifica.


