Accise: pagamento per le immissioni in consumo nel periodo 1-15 dicembre 2020


É in corso di pubblicazione nella G. U. della Repubblica italiana il decreto 4 dicembre 2020 che fissa le modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2020. (MEF – D.M. 4 dicembre 2020)

I pagamenti dell’accisa sull’alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2020, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:


a) il 18 dicembre, se eseguiti con l’utilizzo del modello unificato F/24 di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;


b) il 28 dicembre, se eseguiti direttamente presso la tesoreria dello Stato ovvero tramite conto corrente postale o bonifico, bancario o postale, in favore della medesima tesoreria dello Stato.

Chiarimenti per il Superbonus per l’edificio residenziale e commerciale


Agevolabili gli interventi sulle 10 abitazioni di un edificio che accoglie altrettanti negozi al piano terra se il condominio li approva con benefici ed oneri a carico dei soli appartamenti (Agenzia Entrate – risposta 09 dicembre 2020, n. 572).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile accedere al Superbonus 110% per i lavori eseguiti sulle abitazioni, anche se l’edificio è sia commerciale sia residenziale, in presenza delle seguenti condizioni:


– il condominio approva gli interventi con riferimento ai soli appartamenti;


– sia redatta un’Ape ante e post intervento;


– sia rispettato ogni altro requisito previsto dalla normativa.


Pertanto, in relazione al caso di specie, il condominio di un edificio composto da 10 negozi al piano terra e 10 appartamenti al primo piano, può usufruire del Superbonus per i lavori eseguiti sulle 10 abitazioni (isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che confinano con gli appartamenti stessi, sostituzione degli infissi e delle schermature solari nel lato sud), se l’assemblea condominiale approva gli interventi di isolamento termico con benefici ed oneri a carico dei soli appartamenti siti al primo piano.


Qualora tali lavori soddisfano il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio, gli stessi potranno beneficiare del Superbonus relativamente alle sole spese a carico dei condomini delle abitazioni del primo piano.


Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ed effettivamente rimborsata al condominio.

Chiarimenti sulla modalità di presentazione dell’A.P.E. per il Superbonus


Fornite precisazioni sulle modalità di presentazione dell’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) ai fini del riconoscimento delle detrazioni relative al Superbonus di cui artt. 119 e 121 del decreto Rilancio (Agenzia delle Entrate – Risposta 09 dicembre 2020, n. 571).

Fermo restando che, ai fini del riconoscimento delle detrazioni relative al Superbonus, la dimostrazione del miglioramento di almeno due classi energetiche (o, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta) è data dal raffronto dell’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), sia prima che dopo l’intervento, nel presupposto che i lavori siano iniziati prima dell’entrata in vigore del citato DM 6 agosto 2020, l’A.P.E. ante intervento può essere redatto anche successivamente all’inizio dei lavori e dovrà riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio degli stessi.


IVA: rimborso dell’imposta pagata in rivalsa

Con la Sentenza n. 27649 del 3 dicembre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di risoluzione del contratto di appalto, l’omessa neutralizzazione della fattura relativa agli acconti con emissione della nota di variazione ai fini IVA, obbliga l’appaltatore al versamento dell’imposta liquidata e dà diritto al committente di portare in detrazione l’IVA corrisposta in rivalsa, ovvero chiederne il rimborso. Se il prestatore risulta fallito, è legittima la richiesta di rimborso diretta al Fisco.

IL CASO

La controversia trae origine dal diniego di rimborso IVA disposto dall’Agenzia delle Entrate poiché i crediti riguardavano l’IVA di rivalsa corrisposta al fornitore a seguito delle fatture emesse da quest’ultimo in relazione al pagamento di alcuni acconti su un contratto di appalto, successivamente risolto.
La società appaltatrice aveva restituito l’imponibile versato, ma non anche l’IVA dalla stessa dovuta all’Erario e richiesta alla committente a titolo di rivalsa.
I giudici tributari hanno dichiarato l’illegittimità del diniego, osservando che la committente avesse diritto, anche a seguito della risoluzione del contratto di appalto, alla detrazione (o al rimborso) dell’IVA in ragione della mancata emissione, da parte del fornitore, della nota di variazione ai fini dell’imposta. In tal modo, il fornitore restava obbligato al versamento dell’IVA liquidata, mentre il committente aveva diritto a portare l’IVA corrisposta in detrazione ovvero a chiederne il rimborso.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo che in caso di annullamento dell’operazione imponibile, legittimata alla richiesta di rimborso dell’IVA corrisposta all’Erario è unicamente il fornitore, e non anche la committente, che avrebbe dovuto richiedere il rimborso direttamente all’appaltatrice.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione osserva, preliminarmente che, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, dal compimento dell’operazione imponibile scaturiscono tre rapporti:
– uno, tra l’Amministrazione finanziaria e il cedente, relativo al pagamento dell’imposta;
– un secondo, tra il cedente e il cessionario, concernente la rivalsa;
– un terzo, tra l’Amministrazione e il cessionario, relativo alla detrazione dell’imposta assolta in via di rivalsa.
Si tratta di rapporti che, pur essendo collegati, non interferiscono tra loro e soltanto il cedente ha titolo ad agire per il rimborso nei confronti dell’Amministrazione, la quale, pertanto, essendo estranea al rapporto tra cedente e cessionario, non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest’ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa.
Al riguardo, la Corte di giustizia ha ripetutamente sottolineato che, in mancanza di disciplina dell’Unione in materia di domande di rimborso dell’IVA, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possono essere presentate, purché i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.
Peraltro, un sistema nel quale, da un lato, il venditore del bene che ha versato erroneamente alle autorità tributarie l’IVA può chiederne il rimborso e, dall’altro, l’acquirente di tale bene può esercitare un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito nei confronti del venditore, rispetta i principi di neutralità e di effettività, consentendo all’acquirente, gravato dell’imposta erroneamente fatturata, di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate.
È, dunque, compito degli Stati membri prevedere gli strumenti e le modalità procedurali necessari per consentire a detto acquirente di recuperare l’imposta indebitamente fatturata, in modo da rispettare il principio di effettività; sicché soltanto se il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile, il principio di effettività può imporre che l’acquirente del bene in questione sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie (come nel caso di fallimento del venditore).
In generale, dunque, il fruitore dei beni o dei servizi può ottenere il rimborso dell’imposta illegittimamente versata esperendo nei confronti del cedente o del prestatore un’azione di ripetizione d’indebito di rilevanza civilistica.


Nel caso esaminato, tuttavia, il soggetto che ha effettuato (o avrebbe dovuto effettuare) il versamento dell’imposta (l’appaltatore) è stato dichiarato fallito.
Ne consegue che la committente, che ha effettuato il pagamento in rivalsa, ha diritto di rivolgersi direttamente al Fisco per ottenere il rimborso dell’IVA, poiché il recupero del credito nei confronti del cedente fallito sarebbe eccessivamente oneroso.
Né vale evidenziare che sia stata posta in essere la procedura di variazione, atteso che, secondo la Corte di giustizia, una volta venuta meno l’operazione e in presenza di un mancato rimborso da parte del cedente fallito, sarebbe manifestamente irragionevole costringere il cessionario a:
– rettificare l’operazione, venendo così a disporre di un credito di importo identico a quello che l’Amministrazione finanziaria avrebbe recuperato dal cedente a seguito della rettifica;
– azionare, quindi, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria detto credito al fine di ottenere il rimborso.