SIGLATA L’IPOTESI DI ACCORDO PER IL SETTORE OCCHIALI



Firmata, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto 2019-2022 del settore occhiali ed occhialeria.


Il contratto, che interessa circa 18.000 addetti in 400 imprese, era scaduto il 31 dicembre 2018 e prevede un aumento distribuito in 2 tronche: 30 euro dal 1° luglio 2021; 40 euro dal 1° gennaio 2022.





















































LIVELLI

1° TRANCHE luglio 2021

2° TRANCHE gennaio 2022

TOTALE

Q 35,01 € 46,67 € 81,68 €
6 34,17 € 45,56 € 79,73 €
5S 33,34 € 44,45 € 77,79 €
5 32,51 € 43,34 € 75,85 €
4S 30,84 € 41,12 € 71,96 €
4 30,00 € 40,00 € 70,00 €
3S 29,17 € 38,89 € 68,06 €
3 28,34 € 37,79 € 66,13 €
2 26,67 € 35,56 € 62,23 €
1 16,67 € 22,22 € 38,89 €


 


Elemento retributivo nazionale ERN











































LIVELLI

ERN al 07/2021

ERIM al 01/2022

Q 2.200,96 € 2.247,63 €
6 2.197,92 € 2.243,48 €
5S 2.084,15 € 2.128,60 €
5 2.010,96 € 2.054,30 €
4S 1.860,50 € 1.901,62 €
4 1.785,96 € 1.825,96 €
3S 1.735,11 € 1.774,00 €
3 1.701,55 € 1.739,34 €
2 1.607,16 € 1.642,72 €
1 1.269,21 € 1.291,43 €


WELFARE CONTRATTUALE
Per quanto riguarda il welfare contrattuale sono previsti ulteriori 4 euro sulla previdenza integrativa (Previmoda), pari ad un incremento dello 0,2% a carico delle imprese, e 4 euro sull’assistenza sanitaria integrativa (Sanimoda).


PREMIO DI PROFESSIONALITÀ
Sul piano economico e sul riconoscimento della professionalità nel luogo di lavoro, riguardo al capitolo contrattuale Premio di professionalità a valore aggiunto “comportamenti organizzativi”, si è concordato di dare piena attuazione agli stessi con decorrenza 1° giugno 2021, che comporterà un’indennità mensile dai 12 ai 18 euro in base al comportamento richiesto dall’azienda, e avrà un costo medio contrattuale pari a 5 euro. Va ricordato che l’erogazione di tali importi ed il riconoscimento delle professionalità era bloccato da oltre 3 anni.


ELEMENTO PEREQUATIVO
Per le imprese che non hanno la contrattazione di 2° livello, l’intesa prevede l’aumento dell’elemento perequativo che passa dai 320 del precedente contratto agli attuali 330 euro annui. Tale importo lordo, con decorrenza dall’anno 2020, sarà erogato con la retribuzione di dicembre di ciascun anno. Solo per l’anno 2020 l’erogazione di tale importo potrà avvenire con la retribuzione di gennaio 2021.


RESPONSABILITÀ SOCIALE
Tra gli elementi di novità presenti in questo rinnovo contrattuale si distinguono l’introduzione di linee guida sulla responsabilità sociale di impresa e il recepimento di tutti i protocolli confederali ed europei sulla violenza di genere.


FORMAZIONE
Le Rsu aziendali potranno nominare all’interno dei propri membri un “delegato alla formazione”, con l’obbiettivo di favorire la formazione continua e una proficua collaborazione con la direzione aziendale.


DIRITTO ALLO STUDIO
Tale diritto sarà estesa anche ai lavoratori che frequentano corsi universitari.


PART-TIME
Sarà aumentato dell’ 1% il diritto al part-time a tempo determinato per il rientro dalla maternità


BANCA ORE INDIVIDUALE
Verrà aumentata dalle attuali 16 a 24 ore.


STRAORDINARIO DI SABATO
E’ aumentata la percentuale di retribuzione per le ore di straordinario effettuato nella giornata del sabato dal 25% attuale al 35%.

Premi Inail: attività in correlazione non solo tecnica ma anche funzionale con l’attività principale


In tema di classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all’INAIL, ove un’impresa tratti più lavorazioni, il giudice di merito deve in concreto accertare, tra quelle svolte, quale assuma la connotazione di lavorazione principale e, quindi, se le ulteriori attività si pongano in correlazione non solo tecnica ma anche funzionale con la prima, sicché, solo all’esito positivo della predetta indagine, può attribuire alle ulteriori attività la voce tariffaria corrispondente alla lavorazione principale. Ove un’impresa svolga più attività e non sia possibile estrapolare dal risultato finale i singoli cicli di operazioni di cui la complessiva lavorazione concettualmente si compone, le diverse attività vanno unitariamente considerate ed assoggettate ad un’unica tariffa (Cass., sez. lav., Sent. n. 27550/2020).


Nel caso di specie, con unico motivo si deduce violazione degli articoli da 1 a 6 del DM 12.12.00 per errata applicazione della tariffa 06/12 (laboratorio analisi -istituto di ricerca scientifica) e mancata applicazione della tariffa 21/95 (fabbricazione di pneumatici), per avere la sentenza impugnata trascurato che l’attività lavorativa in questione è del tutto strumentale all’attività principale. Secondo la Cassazione il motivo è da ritenersi fondato.
In attuazione dell’art. 40, co. 1°, del testo unico di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, le tariffe sono state approvate, per quanto rileva, con d.m. 12 dicembre 2000, recante non soltanto le tabelle di classificazione delle diverse lavorazioni, con i corrispondenti tassi di tariffa, ma altresì le disposizioni sulle “Modalità per l’applicazione delle tariffe” (c.d. M.A.T.), i cui cardini fondamentali possono così riassumersi: a) “le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica di lavorazioni divise in dieci grandi gruppi, di norma articolati in gruppi, sottogruppi e voci” (art. 1, comma 2, d.m. 12.12.2000, cit.); “agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi” (art. 4, d.m. cit.); c) “le lavorazioni sono classificate, secondo i criteri indicati nell’articolo 4, alla corrispondente voce della tariffa relativa alla gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro” (art. 5, comma 1, d.m. cit.); d) “qualora nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti componenti effettuata a sé stante come lavorazione principale”, dovendosi piuttosto far riferimento “alla voce prevista per quest’ultima” (art. 5, comma 3, d.m. cit.); e) “se un datore di lavoro esercita un’attività complessa, articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa […]” (art. 6, comma 1, d.m. cit.).
La causa in questione si incentra sulla qualificazione dell’attività di ricerca e sviluppo effettuata dal laboratorio di P. spa, sito nei locali dell’unità produttiva di Milano. L’attività svolta ricomprende sia analisi chimiche, sia analisi dei campioni di materie prime, nonché ricerca e sviluppo di nuove linee di prodotti anche con sperimentazione di prototipi (poi però testati e prodotti in altre unità produttive). Tali lavorazioni non sono avulse dalla destinazione finale, ma concorrono alla sua realizzazione; si tratta infatti di attività che nel suo complesso è strumentale a quella principale (“Fabbricazione di pneumatici”), specificamente tariffata.
In tema di classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all’INAIL, la Cassazione (Cass. Sez. L., ordinanza n. 15163/2019) ha già precisato che, ove un’impresa tratti più lavorazioni, il giudice di merito deve in concreto accertare, tra quelle svolte, quale assuma la connotazione di lavorazione principale e, quindi, se le ulteriori attività si pongano in correlazione non solo tecnica ma anche funzionale con la prima, sicché, solo all’esito positivo della predetta indagine, può attribuire alle ulteriori attività la voce tariffaria corrispondente alla lavorazione principale (v. Cass. Sez. L., sentenza n. 25020 del 25/11/2014). Nel medesimo senso si è affermato (Cass. Sez. L, sentenza n. 12909 del 22/6/16) che, con riguardo al sistema tariffario per la determinazione dei premi dovuti all’INAIL, ove un’impresa svolga più attività e non sia possibile estrapolare dal risultato finale i singoli cicli di operazioni di cui la complessiva lavorazione concettualmente si compone, le diverse attività vanno unitariamente considerate ed assoggettate ad un’unica tariffa.
Per altro verso, l’attività di fabbricazione di pneumatici non può essere considerata complessa, nel senso tecnico di cui all’art. 6 del citato decreto. Come già affermato dalla sentenza di Cassazione n. 21459 del 19/8/2019, infatti, la costruzione di pneumatico non costituisce attività complessa, trattandosi di lavorazione che realizza un solo tipo di prodotto che è direttamente riconducibile ad un’unica voce di tariffa, vale a dire quella identificata col numero 2195 che menziona espressamente l’attività in questione.
Essendo la ricerca e sviluppo attività strumentali e non essendo l’attività principale una attività complessa, trova applicazione l’articolo 4 e non l’articolo 6 del decreto 12.12.00 (v. Cass. Sez L, sentenza n. 16688 del 6/7/2017).
Ne deriva l’applicazione esclusiva della tariffa relativa all’attività principale anche all’attività di laboratorio svolto per conto della medesima società. Né rileva che il laboratorio sia qualificabile sul piano giuridico come azienda, perché non è entità autonoma giuridicamente e la relativa attività, come già detto, è attività puramente strumentale rispetto a quella di fabbricazione di pneumatici.
E’ del resto irrilevante altresì che la valutazione del rischio debba rapportarsi all’attività svolta e non al prodotto, perché in materia di tariffe opera il criterio previsto dall’articolo 4 in via esclusiva.
La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata e la causa rinviata alla stessa Corte d’appello in diversa composizione,

Cassa Edile Savona: la contribuzione vigente



La Cassa Edile delle Provincia di Savona pubblica la nuova tabella contributiva


I contributi da versare alla Cassa Edile di Savona, a decorrere dall’1/10/2020, sono i seguenti

















































































 

Natura contributo

Totale

di cui a carico Impresa

di cui a carico operaio

1 FNAPE (minimo 130 ore) 4,95% 4,95%
2 Cassa Edile 2,25% 1,875% 0,375%
3 ESE 1,20% 1,20%
4 Vestiario 0,30% 0,30%
5 QAC 2,44% 1,22% 1,22%
6 Fondo prepensionamento 0,20% 0,20%
7 Fondo di mutualità 0,30% 0,30%
8 Sanedil (minimo 120 ore) 0,60% 0,60%
9 Fondo incentivo all’occupazione giovanile 0,10% 0,10%
10 Totale 12,34% 10,745% 1,595%
11 RLST (solo per imprese 15 dip. Senza RLS) 0,60% 0,60%
12 Formazione (solo per società lavoro interinale) 2,67% 2,67%
13 Cigo meteo (solo per società lavoro interinale) 0,30% 0,30%

CIGO, CIGD e ASO: le novità per i periodi post 15 novembre 2020


Con circolare n. 139/2020, l’Inps illustra le novità apportate all’impianto regolatorio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga e dell’assegno ordinario, per le ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.


I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane (art. 12, co. 1, D.L. n. 137/2020), utilizzando la causale “COVID -19 DL 137”.
Destinatari del nuovo periodo di trattamenti sono:
– i datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane (art. 1, co. 2, D.L. n. 104/2020), purché lo stesso periodo sia integralmente decorso. Per tali soggetti, la trasmissione delle domande riferite alle nuove 6 settimane di trattamenti, che deve riguardare periodi non antecedenti al 16 novembre 2020 e non successivi al 31 gennaio 2021, è possibile anche prima del rilascio dell’autorizzazione alle seconde 9 settimane da parte delle Strutture territoriali Inps;
– i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalla chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive (Allegati 1 e 2, D.L. n. 149/2020), anche in assenza di richiesta di un precedente trattamento di integrazione salariale o della relativa autorizzazione.
In ogni caso, i datori di lavoro che richiedono periodi rientranti nella disciplina previgente (art. 1, D.L. n. 104/2020), fermo restando la sussistenza dei requisiti ed alle condizioni previste dalla medesima, possono accedere ai trattamenti per periodi di 18 settimane (9+9), anche se collocati successivamente al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020. A titolo esemplificativo, se un’azienda ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a far tempo dal 26 ottobre 2020, in assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12 luglio 2020, può richiedere le prime 9 settimane di trattamenti fino al 31 dicembre 2020 con causale “COVID 19 nazionale”, senza obbligo di pagamento del contributo addizionale.
Tuttavia, i periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati (art. 1, D.L. n. 104/2020), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle 6 settimane del nuovo periodo di trattamenti (art. 12, co. 1, D.L. n. 137/2020). A titolo esemplificativo, se un’azienda ha già richiesto, con la causale “COVID 19 con fatturato” e per un periodo continuativo dal 19 ottobre 2020 al 19 dicembre 2020, le seconde 9 settimane e dette settimane sono state autorizzate dall’Inps, la medesima azienda può ancora beneficiare di una ulteriore settimana di nuovi trattamenti (art. 12, co. 1, D.L. n. 137/2020) fino al 31 gennaio 2021.
I trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario trovano applicazione anche con riferimento ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 149/2020).
Parimenti, possono essere beneficiari dei trattamenti di cui alla previgente disciplina (art. 1, co. 5, D.L. n. 104/2020) anche i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro al 9 novembre 2020, purché la trasmissione delle relative istanze di ammissione avvenga nel rispetto dei termini decadenziali (art. 1, co. 5, D.L. n. 104/2020). Al riguardo, fermo restando la condizione che il termine decadenziale non sia scaduto, è possibile integrare le domande già utilmente trasmesse, finalizzate a consentire all’Inps di rivalutarle con riferimento esclusivamente ai lavoratori che risultino in forza alla data del 9 novembre 2020.
Riguardo al requisito soggettivo del lavoratore, nelle ipotesi di trasferimento di azienda (art. 2112 c.c.) e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
I datori di lavoro che presentano domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario per le 6 settimane (art. 12, co. 1, D.L. n. 137/2020), sono tenuti al versamento di un contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, determinato secondo le misure che seguono:
– 9% per le imprese che, sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre del 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
– 18% per le imprese che, dal raffronto operato sul medesimo arco temporale sopra definito, non hanno subito alcuna riduzione del fatturato.
Non sono tenuti al versamento del contributo addizionale i datori di lavoro che sono andati incontro a una perdita del fatturato pari o superiore al 20% ovvero quelli che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
Analogamente, non sono tenuti al versamento del contributo addizionale i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalla chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive (Allegati 1 e 2, D.L. n. 149/2020), a prescindere dall’ubicazione territoriale dell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento. I medesimi datori di lavoro sono esclusi dal versamento del contributo addizionale, anche per le settimane di trattamenti di integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario con causale “COVID 19 con fatturato” (art. 1, co. 2, D.L. n. 104/2020), per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020.
Alle posizioni contributive relative alle aziende in questione, è attribuito d’ufficio il codice di autorizzazione “4X” in quanto beneficiarie delle sospensioni contributive (Inps, circolare n. 129/2020); in mancanza, tuttavia, le aziende possono inoltrare richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione tramite i canali in uso.
In sede di compilazione e invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario, i citati datori di lavoro non sono chiamati a rendere, ai sensi, la prevista dichiarazione di responsabilità (art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2020, n. 445), relativa alla sussistenza dell’eventuale riduzione di fatturato.
Anche le imprese che alla data del 16 novembre 2020 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 6 settimane, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria. La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la causale “COVID -19 DL 137-sospensione Cigs”.
Con riferimento all’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS), possono presentare domanda anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che, alla data del 16 novembre 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà. La concessione dell’assegno ordinario, che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso, può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.
Quanto al termine decadenziale di trasmissione delle domande, in sede di prima applicazione fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del medesimo Decreto Legge (30 novembre 2020), considerato che la disposizione non assolve la finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze, le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel mese di novembre 2020, possono utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020).
Infine, in merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps, anche con anticipo del 40%, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. Con riferimento alla cassa integrazione in deroga, tuttavia, è previsto esclusivamente il pagamento diretto, salvo che per i trattamenti autorizzati in favore delle aziende plurilocalizzate, i quali possono essere interessati dal sistema del conguaglio.