Istituiti i codici tributo per la compensazione dei crediti del Superbonus


In materia di Superbonus, istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, attivi dal 1° gennaio 2021 (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 28 dicembre 2020, n. 83/E).

Al fine di consentire ai fornitori e ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta in argomento, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
– “6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
– “6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
– “6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
– “6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
– “6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai richiamati provvedimenti dell’8 agosto e del 12 ottobre 2020.
Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, oppure ulteriormente ceduti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione, utilizzando le funzionalità della “piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; nella suddetta piattaforma le varie tipologie di crediti sono identificate dai codici tributo istituiti con la presente risoluzione.
Attraverso la medesima piattaforma, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i fornitori e i cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, anche parzialmente; i successivi cessionari utilizzano i crediti secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare tramite la piattaforma stessa.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2020, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2021”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022” e così via.


Prorogate le politiche attive nelle Poste Italiane

Siglato il 22/12/2020 tra le POSTE ITALIANE S.p.A. e la SLC-CGIL, la SLP-CISL, la UILposte, la CONFSAL Comunicazioni, FAILP-CISAL, la FNC UGL Comunicazioni, l’accordo che ha prorogato le politiche attive di lavoro fino al 30/4/2021.

In relazione alle esigenze espresse in premessa, con riferimento alle stabilizzazioni previste dall’intesa del 29 luglio u.s. per il 2020, le Parti convengono che l’Azienda avvierà entro la fine del corrente anno la procedura finalizzata alle assunzioni a tempo indeterminato per attività di recapito e che le restanti stabilizzazioni saranno realizzate entro il primo quadrimestre del 2021; conseguentemente, Azienda e OO.SS. con la presente intesa prorogano al 30/4/2021 l’efficacia del punto 1. Lett. B) dell’Accordo del 13/6/2018, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato per attività di Recapito.
Relativamente alle disponibilità part time e full time riferite alle regioni del Centro e Sud Italia, l’Azienda – fermo restando che, in funzione dei fabbisogni definiti, procederà anche nelle regioni in questione alle assunzioni necessarie a soddisfare le relative esigenze – realizzerà preventivamente una specifica procedura finalizzata all’acquisizione dell’eventuale interesse da parte dei lavoratori già in servizio.
Preliminarmente, potranno accedere alle disponibilità Full Time i portalettere che, in adesione alla precedente interpellanza prevista dagli accordi del 18/7/2019 e del 14/1/2020, abbiano chiesto ed ottenuto il trasferimento verso una delle province medesime con connessa conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
A partire dall’11/1/2021, tali risorse saranno contattate telefonicamente sulla base di graduatorie provinciali ordinate secondo il criterio dell’anzianità aziendale e, in subordine, dell’anzianità anagrafica, al fine di acquisire l’eventuale interesse al ripristino del rapporto di lavoro full time in ambito provinciale, rispetto ai Centri disponibili.
L’Azienda procederà all’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori che, alla data del 31/1/2020, abbiano:
– prestato attività in ambito Recapito o Smistamento con uno o più contratti a tempo determinato per almeno 9 mesi complessivi, decorrenti dall’1/1/2014;
– manifestato la volontà di concorrere alle suddette stabilizzazioni 2020 attraverso lo specifico applicativo che sarà di volta in volta reso disponibile dall’Azienda.
Alla luce di quanto sopra convenuto, pertanto, i lavoratori che svolgano o abbiano svolto attività di portalettere o di addetto allo smistamento con contratto di lavoro a tempo determinato cessato nel corso del 2020 o in essere alla data di sottoscrizione della presente intesa o quelli assunti con decorrenza successiva alla medesima non maturano, per i relativi contratti, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato di cui al capoverso che precede.
Alle stabilizzazioni 2020 sull’intero territorio nazionale potranno concorrere i lavoratori che abbiano svolto prestazione di lavoro – indipendentemente dalla sede di applicazione – con contratto a tempo determinato e che rientrino nel bacino di risorse individuato secondo le modalità suindicate.

DL Ristori convertito: dichiarazioni fiscali senza ulteriori proroghe

In sede di conversione del Decreto Ristori vengono confermate la date delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta e delle dichiarazioni dei redditi e Irap

Termine di presentazione Modello 770/2020 (art. 10)

In sede di conversione resta invariata la disposizione dell’articolo 10. È confermata, quindi, la proroga già prevista del termine di presentazione del Modello 770/2020 (anno d’imposta 2019), utilizzato dai sostituti d’imposta (comprese le Amministrazioni dello Stato) per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:
– redditi di lavoro dipendente e assimilati;
– redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
– dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
– locazioni brevi inserite all’interno della Certificazione unica;
– somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
– somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;
– somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.


In particolare, il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate del modello 770 che attesta le ritenute fiscali operate dai sostituti d’imposta e i relativi versamenti nel corso dell’anno d’imposta 2019 è stato prorogato dal 31 ottobre 2020 al 10 dicembre 2020.

Termine di presentazione Modello Redditi e IRAP (art. 13-sexies)

L’articolo 13-sexies, introdotto dalla Legge di conversione (L. n. 176/2020), riproduce la disposizione contenuta nel “Decreto Ristori-quater” (art. 3, D.L. n. 157/2020).
In altri termini viene confermato lo slittamento previsto del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, senza ulteriori proroghe.
Resta confermato, quindi, il termine di presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relative al periodo d’imposta 2019, prorogato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020.

Cinematografia: Accordo 23/12/2020

Firmato il 23/12/2020, tra ANEC e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, l’accordo per regolamentare i periodi scoperti della cassa integrazione “Covid-19”

Considerato che il Decreto Ristori ha concesso un periodo di cassa integrazione Covid-19 pari a sei settimane a decorrere dal 16 Novembre fino al 31 Gennaio 2021, e che le aziende che hanno fruito di tale provvedimento a far data dal 16/11/2020, hanno inderogabilmente terminato le 6 settimane alla data del 26/12/2020 e che la legge finanziaria, in prossima emanazione, prevede ulteriori 12 settimane di Cassa Integrazione da fruire nel periodo 1/1/2021 – 31/3/2021, lasciando pertanto senza copertura il 28, 29, 30 e 31 Dicembre 2020, le Parti con la firma dell’accordo 23/12/2020, hanno stabilito, in assenza di una variazione, dell’ultimo minuto, sulla legge finanziaria definitiva che modifichi l’inizio del provvedimento di cassa integrazione anche a copertura dei giorni 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020, di coprire tale scopertura retributiva con le seguenti tre possibilità, da concordare tra datori di lavoro e lavoratori:
1. Utilizzo anticipo delle ferie in conto 2021;
2. Utilizzo anticipo R.O.L. in conto 2021;


3. Utilizzo della flessibilità degli orari di lavoro e/o banca ore (con le modalità previste dal CCNL) che consenta il recupero delle ore anticipate al lavoratore, quando verrà ripresa l’attività lavorativa.