Covid-19: sanzioni per la violazione delle misure di contenimento degli spostamenti previste per Natale


In caso di violazione delle misure di contenimento degli spostamenti previste per le giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 4, D.L. n. 19/2020 (Ministero interno – circolare 07 dicembre 2020).

L’art. 4, D.L. n. 19/2020 ha previsto che tutti i comportamenti, che costituiscono violazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 disciplinate con D.P.C.M., ovvero con provvedimenti temporanei delle Regioni o del Sindaco, sono puniti con sanzioni amministrative.


Tali sanzioni sono applicate anche per le violazioni del divieto di spostamento tra comuni previsto, dall’art. 1, co. 4, D.P.C.M. 03 dicembre 2020, per le giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Sanzioni previste e pagamento in misura ridotta

Quando la violazione è commessa senza l’utilizzo di un veicolo (e il caso del pedone che circola sulla strada o della persona che è all’interno di una stazione ferroviaria, di colui che è a bordo di un mezzo di trasporto diverso dal veicolo definito dall’articolo 46 del Codice della strada, etc.) la sanzione pecuniaria prevista (da euro 400,00 a euro 3.000,00) ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 400,00. Sono sempre valide le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30%, come previsto dall’art. 202, co. 1, Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (la dilatazione del termine di 5 giorni a 30 giorni è stato introdotto dall’art. 108, D.L. n. 18/2020 e fino al 31 maggio 2020). La somma da pagare in forma agevolata è di euro 280,00.

Maggiorazione in caso di utilizzo di veicoli

È prevista una maggiorazione delle somme da pagare nel caso in cui la violazione delle misure di contenimento sia effettuata con l’utilizzo di veicoli. Tale maggiorazione si applica sia nel caso in cui la persona responsabile dell’illecito sia conducente del veicolo, sia nel caso in cui sia semplicemente passeggero dello stesso.
Se la violazione è commessa con l’uso di un veicolo, la sanzione da pagare è aumentata fino ad 1/3. Per l’operatore di polizia che accerta la violazione, tale norma deve essere applicata prevedendo l’aumento di 1/3 in misura fissa delle sanzioni edittali, non essendo possibile per questi definire, in misura discrezionale, l’entità della maggiorazione Pertanto, in tali casi, la sanzione pecuniaria prevista (da euro 533,33 a euro 4.000) ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 533,33.
Anche in tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30% quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (fino al 31 maggio 2020). La somma da pagare in forma agevolata è, perciò, di euro 373,34.


Certificazione di bilancio per le PMI innovative: chiarimenti dal MISE


Forniti chiarimenti sulla certificazione di bilancio per le PMI innovative (Ministero dello Sviluppo Economico – Lettera circolare 04 dicembre 2020, n. 275367).

La richiesta di certificazione di bilancio, ai fini della iscrizione e della permanenza nella sezione speciale PMI innovative, può ottenersi nelle forme previste dal citato art. 2409-bis, ovverosia nominando un revisore persona fisica o una società di revisione, oppure, ove ne ricorrano i presupposti, affidando tale funzione al collegio sindacale, trattandosi in ogni caso di “Revisione legale dei conti” (Ministero dello Sviluppo Economico – Lettera circolare 04 dicembre 2020, n. 275367).


Fondo Nuove Competenze: l’Anpal aggiorna ed integra le Faq


Possono avvalersi degli interventi del Fondo Nuove Competenze tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore. L’Anpal aggiorna ed integra le Faq in materia, fornendo chiarimenti sulle modalità di presentazione della domanda, sui progetti di sviluppo delle competenze e sui costi finanziati.


Circa la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, si chiarisce che devono comunque essere riportati e descritti, in forma sintetica: le innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa; i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze a seguito delle innovazioni di cui sopra; l’adeguamento formativo necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati con eventuale conseguimento di una qualificazione di almeno livello EQF 3 o4; la previsione dei progetti formativi; il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento; il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per sviluppo delle competenze.
Per quanto concerne, invece, la redazione dei progetti di sviluppo delle competenze,in particolare, il progetto formativo deve prevedere, in forma sintetica, la descrizione delle modalità di svolgimento dell’individuazione delle competenze possedute dal lavoratore; della personalizzazione dei percorsi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale di cui all’articolo 8, Dlgs 13/2013; dello svolgimento delle attività formative; della durata; del soggetto erogatore della formazione; della messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite con i percorsi, con l’indicazione dei soggetti incaricati a tale attività, in conformità con le disposizioni della Regione o Provincia Autonoma secondo le specifiche del Dlgs 13/2013.
Per quanto riguarda, poi, la possibilità di svolgere i percorsi di formazione in modalità training on the job, l’Anpal precisa che – essendo il presupposto per la concessione del contributo costituito dal fatto che il lavoratore anziché svolgere attività lavorativa sia impegnato in attività formativa – il ricorso al training on the job è possibile purché sia espressamente previsto dal progetto formativo e risulti coerente con gli obiettivi di questa ultimo.
Le ore destinate al training on the job devono essere funzionali allo sviluppo delle competenze dei lavoratori, verificabili ai fini dell’attestazione/certificazione delle competenze ai sensi del citato Dlgs 13/2013.


In merito ai dubbi sulla riduzione da parte del Fondo Nuove Competenze della percentuale di FIS settimanale, l’Anpal chiarisce che l’ipotesi prospettata non è percorribile in quanto lo stesso lavoratore non può essere contemporaneamente destinatario di interventi di sostegno al reddito e di interventi finanziati dal FNC che copre gli oneri delle ore di lavoro rimodulate e destinate alla formazione.
L’utilizzo del Fondo Nuove Competenze – si chiarisce inoltre – non inibisce eventuali successive mobilità (sia licenziamenti individuali, sia collettivi, sia incentivi all’esodo), il ricorso al FNC infatti non ha conseguenze preclusive di questo tipo. Tuttavia, la finalità del Fondo è proprio quella di aiutare la ripresa delle attività e accompagnare lo sviluppo delle competenze necessarie per i lavoratori rispetto al fabbisogno del datore di lavoro. Sono, altresì, possibili, stante le previsioni della norma, percorsi di sviluppo delle competenze nell’ambito dell’eventuale ricollocazione.
In relazione poi alla registrazione della formazione, l’Anpal chiarisce che sarebbe preferibile l’attestazione/certificazione delle competenze acquisite da parte di un soggetto terzo.
Circa le perplessità sulle fasce professionali di collaboratori da coinvolgere nel FNC, si precisa che i lavoratori destinatari degli interventi formativi devono essere individuati in sede di accordo sindacale in relazione ai fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze a seguito delle innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa. Conseguentemente, il progetto formativo dovrà definire gli obiettivi da perseguire per ciascun lavoratore o per ciascuna tipologia di lavoratori.
Infine riguardo le tempistiche di rimborso, il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla formazione; il rimborso viene quantificato e autorizzato da ANPAL e il pagamento sarà effettuato da INPS sull’IBAN indicato dall’azienda con le percentuali

Costituito il “Fondo TPL Salute” per gli Autoferrotranviari

Le Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del CCNL Autoferrotranviari, comunicano la costituzione del Fondo TPL Salute

Come comunicato dalle OO.SS. firmatarie del CCNL per gli Autoferrotranvieri-Internavigatori, è stato costituito il FONDO TPL SALUTE, in attuazione di quanto previsto dall’art. 38 lett. b dell’A.N. 28/11/2015.
Pertanto, lavoratrici e i lavoratori del settore e i loro famigliari, potranno beneficiare di prestazioni sanitarie integrative.
Il Fondo, ha natura paritetica e bilaterale, con scopo esclusivamente assistenziale e, nell’ambito dei valori mutualistici e di solidarietà sociale, erogherà agli iscritti prestazioni integrative a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale.
“Il finanziamento della copertura sanitaria sarà completamente a carico delle Aziende (10,00 euro per ciascun lavoratore per il piano sanitario più 5,00 euro per ogni lavoratore per eventuale piano sanitario integrativo) e, a partire dal 2021, consentirà la fruizione di agevolazioni economiche per le seguenti prestazioni:
PREVENZIONE ODONTOIATRICA
– Pacchetto diagnosi e prevenzione per la salute orale delle patologie orali;
– Pacchetto emergenza odontoiatrica una volta all’anno (visita di emergenza con eventuale rx e/o prescrizione di terapia medica, pronto soccorso endodontico, otturazione temporanea);
– Accesso al network nazionale con tariffario agevolato (1.800 strutture odontoiatriche su tutto il territorio nazionale) con un risparmio medio pari al 40% rispetto alle tariffe private.
RIMBORSO SPESE MEDICHE
– Indennità giornaliera da ricovero per grande intervento chirurgico;
– Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio o di patologie particolari;
– Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di patologie particolari;
– Diagnosi comparativa;
– Rimborso protesi ortopediche e acustiche.
PIANO SANITARIO INTEGRATIVO
– Piano facoltativo ed integrativo del piano sanitario sopra descritto attivabile anche come prestazioni aggiuntive una tantum, che potrà essere attivato nel corso del 2021.
Le suddette prestazioni potranno essere ampliate mediante finanziamenti successivi destinati al Welfare attraverso i futuri rinnovi contrattuali.
I lavoratori, inoltre, potranno volontariamente estendere le prestazioni contenute nell’attuale piano, anche a favore dei propri famigliari, attraverso il versamento di uno specifico contributo a proprio carico.”