Firmato il contratto delle cooperative alimentari

 


Firmata l’ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl Cooperazione Alimentare.

L’intesa, dal punto di vista salariale, prevede l’aumento dei minimi tabellari concordato è pari a 84 €, a parametro 137, nel quadriennio, suddiviso in quattro tranches (21,43 € dal 1/12/2019, 20,85 € dal 1/9/2021, 20,85 € dal 1/1/2022 e 20,87 € dal 1/1/2023).
A tale importo, si aggiunge l’incremento aggiuntivo della retribuzione, pari a 35 € a parametro 137 che, da aprile 2023, entrerà a far parte della retribuzione. L’aumento complessivo, a regime, è quindi di 119 euro, cifra al di sopra delle previsioni IPCA.
Nella parte normativa sono state introdotte alcune norme per dare risposte alle repentine trasformazioni del mercato del lavoro, prevedendo la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alle scelte strategiche che verranno effettuate dall’azienda. Verrà, inoltre, impedita l’applicazione di CCNL non rappresentativi evitando dunque il proliferare di contratti d’appalto peggiorativi rispetto all’attività svolta.
Per sostenere le nuove necessità delle lavoratrici e dei lavoratori, tramite il potenziamento della formazione, si creeranno importanti opportunità di professionalizzazione e si potranno sfruttare le potenzialità di un sistema di lavoro agile moderno e in linea con le principali esigenze della nuova categoria di smart worker.
Rispetto alla salute e sicurezza dei lavoratori, è stata introdotta una giornata da dedicare a questo tema. Si continuerà, poi, nel percorso di miglioramento della qualità della vita dei lavoratori anche grazie all’introduzione di strumenti a sostegno per la genitorialità e l’assistenza familiare. È stata, infatti, prolungata di ulteriori tre mesi l’esenzione dal lavoro notturno per la lavoratrice madre e per il lavoratore padre sono stati previsti un ulteriore giorno di permesso retribuito per della nascita del figlio; inoltre sono previste otto ore di permesso per l’inserimento all’asilo nido del figlio e otto ore di permesso retribuito per il sostegno di genitori ultra 75enni in caso di necessità mediche.
Sul welfare, anche in ragione dell’attuale emergenza sanitaria, è stato incrementato di 3,50 € il versamento delle aziende al Filcoop sanitario per incrementarne le prestazioni. Per incrementare, inoltre, l’adesione delle Aziende ai Fondi bilaterali è stato previsto che le imprese non aderenti dovranno corrispondere alle lavoratrici e ai lavoratori, oltre a garantire prestazioni equivalenti, 20 euro mensili in busta paga..


SPETTACOLO – TEATRI: Protocollo sicurezza Covid-19

Firmato il giorno 26/11/2020, tra FEDERVIVO – AGIS e SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, il Protocollo di sicurezza per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19

Federvivo (Federazione dello Spettacolo dal vivo) aderente all’Agis e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil sottoscrivono il protocollo 26/11/2020 che, ferme restando le linee guida dettate dal governo, è valido sul piano nazionale per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo, a tutela della sicurezza sanitaria in un’ottica di prevenzione del contagio, in cui ciascun soggetto coinvolto sia responsabile secondo il ruolo che ricopre.
Il protocollo ha la finalità di consentire la prosecuzione delle attività con una programmazione più ampia possibile di proposte artistiche plurime nel duplice interesse di una maggiore occupazione e di una più articolata offerta a favore del pubblico. Resta inteso che se le Istituzioni introdurranno modifiche alle linee guida per il settore dello spettacolo, le Parti si incontreranno per aggiornare il presente protocollo.

Pubblicato in GU il bando Isi 2020


Pubblicato nella GU 30 novembre 2020, n. 297, l’estratto dell’avviso pubblico per il bando Isi 2020. L’Inail mette a disposizione 211.226.450 euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, solo ed esclusivamente per l’asse 2, gli Enti del terzo settore (Comunicato Inail 30 novembre 2020).


Obiettivo
Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.


Destinatari
Destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e le medio/grandi imprese dell’agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento anche gli enti del terzo settore.
Sono escluse le micro e piccole imprese dell’agricoltura primaria, alle quali è riservato il bando Isi Agricoltura 2019/2020 pubblicato il 6 luglio 2020.


Progetti ammessi
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 4 Assi di finanziamento:
– progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1;
– progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2;
– progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3;
– progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4.


Risorse destinate ai finanziamenti
Le risorse finanziarie destinate dall’Inail alle tipologie di progetti ammessi sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato «ISI 2020 – risorse economiche», parte integrante degli avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati sul sito web istituzionale.
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA. Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti:
– Assi 1, 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di finanziamento;
– Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 euro.


Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma attraverso l’apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda on line di upload/caricamento della documentazione.
Sul sito www.inail.it – Accedi ai servizi on-line – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli avvisi regionali.
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata all’Avviso ISI 2020, entro il 26 febbraio 2021.


Gli avvisi regionali con i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet dell’Istituto; per informazioni ed assistenza è possibile fare riferimento al Contact center Inail.

Redditometro: motivazione idonea se indica fattori-indice e scostamento prodotto

La Corte di Cassazione afferma che in tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche (cd. “redditometro”), ai fini dell’obbligo di motivazione dell’atto, il Fisco deve solo indicare gli elementi indicatori di reddito e lo scostamento derivatone rispetto al reddito dichiarato. L’assenza di valutazione sulle osservazioni del contribuente non invalida l’atto (Ordinanza 1° dicembre 2020, n. 27401).

IL CASO

La controversia trae origine dall’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il reddito dichiarato dal contribuente (persona fisica) sulla base dei coefficienti presuntivi riferiti a beni-indice di capacità contributiva, previsti in materia di accertamento sintetico o “redditometro”.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso del contribuente con la seguente motivazione:
considerato che l’avviso elenca soltanto i dati in possesso al sistema Anagrafe Tributaria, le risposte fornite al questionario inviato dall’ufficio e le osservazioni della controparte, senza fornire le ragioni per cui sono state ritenute non “probanti” le argomentazioni addotte dalla contribuente, deve ritenersi illegittimo poiché meramente fondato sull’applicazione di coefficienti presuntivi.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo che:
– gli accertamenti con metodo sintetico o “redditometro” relativi alle annualità precedenti al 2009 sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale;
– in ogni caso, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare le osservazioni del contribuente, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari affermando che ai fini della motivazione dell’atto di accertamento fondato sui coefficienti presuntivi del “redditometro”, l’Ufficio deve solo indicare gli elementi indicatori di reddito e lo scostamento derivatone rispetto al reddito dichiarato, ben potendo il contribuente fornire la prova contrarla anche nel corso del giudizio. Pertanto, deve ritenersi adeguatamente motivato l’atto che contenga soltanto l’elencazione dei fattori-indice di capacità contributiva, le risposte fornite al questionario e le osservazioni del contribuente, senza riportare le ragioni per cui sono state ritenute non “probanti” le argomentazioni addotte dallo stesso contribuente, il quale può farle valere in sede giudiziale.
In proposito la Corte Suprema ha precisato che secondo l’orientamento della giurisprudenza, in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici presuntivi riguardanti il cd. “redditometro”, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. In particolare:
– qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca che tale spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all’interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l’entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall’accertamento, pur non essendo lo stesso tenuto, altresì, a dimostrare l’impiego di detti redditi per l’effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica;
– non è sufficiente la dimostrazione, da parte del contribuente, della disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che tali redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, deve essere fornita quella delle circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere.
La Suprema Corte ha osservato, inoltre, che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati” tale obbligo si applica solo ove risulti specificamente sancito, non essendo rinvenibile nella legislazione nazionale una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria. Per l’accertamento sintetico, tale obbligo è previsto espressamente solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
In conclusione, secondo la Corte Suprema, in tema di imposte sul redditi e sul valore aggiunto, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni prodotte dal contribuente in fase amministrativa, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo.
Nel caso di specie, dunque, i giudici tributari hanno erroneamente ritenuto che fosse necessaria ai fini della legittimità dell’avviso impugnato l’indicazione specifica delle ragioni per le quali l’Ufficio non aveva ritenuto probanti le argomentazioni addotte dalla contribuente, mentre l’avviso di accertamento era idoneamente motivato, giacché l’Ufficio deve solo indicare gli elementi indicatori di reddito e lo scostamento derivatone rispetto al reddito dichiarato, ben potendo il contribuente fornire la prova contraria anche nel corso del giudizio.