Prorogata fino al 31 dicembre la copertura sanitaria Covid 19 del Fondo FASA

Prorogata, fino a fine mese, la copertura sanitaria per emergenza coronavirus del Fondo Fasa per i dipendenti dell’ Industria alimentare

Il Fondo FASA ha messo in campo tutte le proprie risorse per offrire nuove soluzioni di sostegno e di protezione per tutti gli iscritti, dipendenti e relativi nuclei familiari iscritti al Fondo e in particolare per coloro che sono colpiti da Coronavirus, In questo periodo di grave emergenza sanitaria che sta coinvolgendo in maniera particolare le imprese ed i lavoratori dell’industria alimentare.
In collaborazione con UniSalute, il Fondo ha messo a punto una copertura sanitaria “Diaria per COVID-19” che fa parte dell’attuale Piano Sanitario del FONDO FASA come garanzia aggiuntiva applicabile a far data dal 1° gennaio 2020. La copertura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020.
L’obiettivo è quello di fornire un aiuto economico ai  dipendenti positivi al virus e relativi nuclei familiari iscritti al Fondo Fasa, attraverso una diaria, sia in caso di ricovero sia in caso di isolamento domiciliare.
Per l’attivazione della garanzia è necessario il referto del tampone che attesti la positività al virus COVID-19, rilasciato dalle Autorità competenti su conferma del Ministero della Salute e/o dell’Istituto Superiore di Sanità.
– In caso di ricovero presso strutture pubbliche individuate per il trattamento del virus dal Ministero, l’Assicurato avrà diritto a un’indennità di € 40,00 per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni all’anno (si specifica che la giornata di ingresso e dimissione costituiscono un’unica giornata ai fini della corresponsione della diaria).


– Qualora, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle disposizioni in esso contenute, si renda necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, l’Assicurato avrà diritto a un’indennità di € 40,00 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno. La diaria giornaliera per isolamento domiciliare verrà corrisposta anche qualora l’Assicurato non abbia preventivamente subito un ricovero.

Estensione F24 alla registrazione degli atti pubblici: in arrivo i codici tributo


Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, nonché all’imposta sulle donazioni, nei casi di registrazione presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 02 dicembre 2020, n. 76 /E)

Per consentire il versamento delle somme in oggetto, tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:


– “1560” denominato “ATTI PUBBLICI – Imposta di registro”;
– “1561” denominato “ATTI PUBBLICI – Sanzione pecuniaria imposta di registro – Ravvedimento”;
– “1562” denominato “ATTI PUBBLICI – Imposta di bollo”;
– “1563” denominato “ATTI PUBBLICI – Sanzione imposta di bollo – Ravvedimento”;
– “1564” denominato “ATTI PUBBLICI – Interessi”;
– “1565” denominato “ATTI PUBBLICI – Imposta ipotecaria”;
– “1566” denominato “ATTI PUBBLICI – Imposta catastale”;
– “1567” denominato “ATTI PUBBLICI – Tassa ipotecaria”;
– “1568” denominato “ATTI PUBBLICI – Sanzione imposte ipotecarie e catastali – Ravvedimento”;
– “1569” denominato “Imposta sulle donazioni”;
– “1570” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni – Ravvedimento”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, è istituito il nuovo codice tributo “A198” per l’imposta sulle donazioni e per le restanti somme sono utilizzati i vigenti codici tributo di cui alle risoluzioni n. 16/E del 25 marzo 2016, n. 57/E del 18 luglio 2018, n. 9/E del 20 febbraio 2020 e n. 73/E del 19 novembre 2020, di seguito indicati, appositamente ridenominati:
– “A196” ridenominato “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – Imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A197” ridenominato “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – Sanzione Imposta di registro – Imposta sulle donazioni – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A146” ridenominato “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A148” ridenominato “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Sanzione Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A152” ridenominato “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Interessi – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A140” ridenominato “ATTI PUBBLICI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Imposta ipotecaria – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A141” ridenominato “ATTI PUBBLICI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Imposta catastale – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A142” ridenominato “ATTI PUBBLICI – SUCCESSIONI – Tassa ipotecaria – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A149” ridenominato “ATTI PUBBLICI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Sanzioni Imposte e tasse ipotecarie e catastali – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A151” ridenominato “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – SUCCESSIONI – Tributi speciali e compensi – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A198” denominato “Imposta sulle donazioni – somme liquidate dall’ufficio”.
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando, inoltre, nei campi specificatamente denominati, il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’”anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto emesso dall’ufficio.
Si precisa che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.
I nuovi codici tributo saranno operativi a decorrere dal 7 dicembre 2020.

Attuazione del lavoro agile nell’Amministrazione giudiziaria

Siglato il 14/10/2020, tra il Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi e la CONFSAL UNSA, la FP-CGIL, la CISL FPS, la UIL PA, la CONFINTESA FP, la FLP, la USB PI, l’accordo sulla attuazione del lavoro agile presso l’amministrazione giudiziaria ai sensi della normativa eccezionale di contrasto alla pandemia covid-19.

Per “lavoro agile”, le Parti intendono una diversa modalità, flessibile e semplificata, di espletamento della prestazione lavorativa a tempo indeterminato, da svolgersi in parte all’interno della sede di lavoro, intesa quale sede abituale di servizio del dipendente, e in parte all’esterno, con organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e con l’utilizzo, anche non prevalente e comunque non indispensabile, di strumenti tecnologici.
Il presente Accordo ha per oggetto il lavoro agile ai sensi della normativa eccezionale di contrasto alla pandemia, quale forma eccezionale di lavoro agile, diretta a salvaguardare la salute dei dipendenti e della collettività e, al contempo, l’operatività dell’azione amministrativa.
Fino al 31/12/2020 ovvero comunque fino a che sarà in vigore la normativa eccezionale di contrasto alla pandemia Covid-19, gli Uffici organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la misure di flessibilità dell’orario di lavoro, fermi restando gli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva in tema di relazioni sindacali, e le modalità di interlocuzione programmata con l’utenza e al contempo applicano:
a) il lavoro agile;
b) il lavoro in co-working presso altri Uffici dell’Amministrazione giudiziaria, diversi da quello in cui il dipendente presta servizio (laddove possibile e compatibilmente con il rispetto delle condizioni di sicurezza e del distanziamento sociale, anche individuando appositi spazi o postazioni all’interno degli Uffici).
Avrà accesso al lavoro agile, almeno il cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, anche, laddove possibile, mediante meccanismi di rotazione ovvero modalità cosiddetta “orizzontale”, che consentano un più ampio coinvolgimento del personale.
La percentuale di cui al comma precedente potrà essere superata qualora:
a. non sia sufficiente a garantire il pieno accesso al lavoro agile delle categorie di lavoratori (ai quali comunque deve essere evitata ogni modalità di lavoro in presenza incompatibile con le condizioni certificate dall’Autorità sanitaria);
b. particolari condizioni logistiche della singola sede di lavoro non consentano il rispetto del distanziamento e delle prescrizioni socio-sanitarie previste per il lavoro in presenza.
Il dipendente gode di autonomia operativa, organizzando la propria prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi assegnati dall’Ufficio e delle direttive eventualmente impartite dal dirigente dell’Ufficio o da altro suo referente gerarchico o funzionale.
 Il dirigente verifica periodicamente lo svolgimento del lavoro in modalità agile, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e il rispetto di tutti gli obblighi e di tutte le prescrizioni spettanti al dipendente.
Ad ogni effetto, le Parti convengono che il lavoro agile garantisca le pari opportunità tra tutti i dipendenti e escluda ogni discriminazione, anche ai fini del riconoscimento delle professionalità, della valutazione delle performance e della progressione di carriera.
L’assegnazione del dipendente a progetti di lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi nazionali e integrativi, né sul trattamento economico in godimento.

Il codice tributo “3970” per l’imposta immobiliare piattaforme marine


Istituito il codice tributo “3970” per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) di cui all’articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 02 dicembre 2020, n. 77/E).

A decorrere dall’anno 2020 è istituita l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall’articolo 2 del Codice della Navigazione.
L’imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille, ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l’aliquota pari al 7,6 per mille.
I comuni cui spetta il gettito dell’imposta sulle piattaforme marine sono individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, e sono altresì ivi stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione e di versamento, nonché la quota del gettito spettante ai comuni individuati.
Limitatamente all’anno 2020, il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato, che provvederà all’attribuzione del gettito di spettanza comunale.
Al fine di consentire il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) è istituito il seguente codice tributo:
– “3970” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – STATO”.
L’Agenzia precisa che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:
– nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice “Z999”;
– barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
– barrare la casella “Saldo” per il pagamento dell’anno 2020;
– nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili;
– nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.