Covid-19: spostamenti limitati per le feste di Natale


Il D.L. 02 dicembre 2020, n. 158, pubblicato nella G.U. n. 299 del 02 dicembre 2020, ha introdotto le misure di contenimento per gli spostamenti circoscritte per le festività di Natale, Capodanno e dell’Epifania.

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.


E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.


SOMMINISTRAZIONE di LAVORO: accordo sulla TIS in deroga

Sottoscritto il giorno 24/11/2020, tra ASSOLAVORO e FELSA-CISL, NIDIL-CGIL, UILTEMP, l’accordo in materia di Trattamento di Integrazione Salariale “in deroga” per fronteggiare l’emergenza epidemiologica d Covid-19

Le Parti, in considerazione del perdurare della situazione di emergenza causata dalla diffusione del COVID-19 ed a seguito di un monitoraggio degli effetti di questa sul settore della somministrazione di lavoro, si sono incontrate per valutare la possibilità di riattivare lo strumento della cd. TIS in deroga unicamente al fine di sostenere la continuità occupazionale e reddituale dei lavoratori somministrati che hanno subito una riduzione/sospensione dell’attività lavorativa a seguito delle restrizioni introdotte dalla normativa nazionale emergenziale.
Le Parti, pertanto, ritengono necessario riattivare lo strumento del trattamento di integrazione salariale cd. “in deroga” esclusivamente per le seguenti platee di lavoratori:
a) Lavoratori impiegati nella Pubblica Amministrazione/Appalto presso P.A.;
b) Lavoratori assunti a decorrere dal 14/7/2020 ed in forza alla data del 9/11/2020, qualora, in base alla normativa emergenziale nazionale, non possano accedere al trattamento di TIS semplificato;
c) Lavoratori assunti a decorrere dal 10 novembre che abbiamo prestato servizio per almeno 5 giorni lavorativi presso il medesimo utilizzatore, salvo il caso di improvvisa sospensione della attività lavorativa per causale immediatamente derivante dall’emergenza epidemiologica in atto;
d) Lavoratori inviati in missione presso aziende senza dipendenti.


Le istanze di TIS in deroga sono presentate dalle Agenzie secondo la procedura di cui all’Accordo del 9/5/2020, ed in particolare inviando alle OO.SS. Nazionali, le istanze allegate all’accordo in esame (Allegato A e B).
La misura è attivabile a decorrere dall’1/11/2020, per una durata massima complessiva di nove settimane, e comunque entro il 31/1/2021.
Consultazione sindacale
Per quanto riguarda la consultazione sindacale, vengono definite le seguenti soglie dimensionali nell’ambito delle quali viene considerata espletata la relativa procedura:
a) istanze relativa ad un numero fino a 10 lavoratori somministrati sia nelle ipotesi di datore di lavoro pubblico che privato;
b) istanze recanti la richiesta della misura da parte di aziende senza dipendenti fino a un massimo di 8 lavoratori somministrati per ciascuna Agenzia interessata.
Le OO.SS. Nazionali possono richiedere l’esame congiunto, nelle ipotesi non ricomprese sopra ovvero nel caso di rilevata carenza o incongruenza documentale dell’istanza. La richiesta deve pervenire, a pena di improcedibilità della stessa, entro i 3 giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia. L’esame congiunto, esperibile anche in via telematica tramite piattaforma messa a disposizione da Ebitemp, deve esaurirsi nei 7 giorni lavorativi successivi alla richiesta stessa, decorsi i quali si considera espletato.
Le OO.SS. Nazionali possono richiedere l’esame congiunto, nei termini e nelle modalità su indicate, anche nel caso di rinnovo/proroga di TIS in deroga, attivate entro il 31/8/2020, con causale “Esaurimento ferie/permessi/rol”.
Nel caso in cui i contratti a termine scadano all’interno del periodo richiesto, anche in caso di proroga del periodo di TIS in deroga, le Agenzie per il Lavoro si impegnano ad operarsi al fine di favorire, ove possibile, la continuità, occupazionale dei lavoratori.

A rischio la detrazione della perdita in presenza di gestione antieconomica

La Corte di Cassazione ha affermato che in caso di accertamento tributario che contesti una gestione illogica e antieconomica dell’impresa, deve ritenersi legittima la presunzione del Fisco che metta in dubbio l’effettività della perdita fiscale, escludendone la detrazione, in mancanza di prova contraria (Ordinanza 26 novembre 2020, n. 26974)

IL CASO

La controversia trae origine dall’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha rettificato in via induttiva il reddito d’impresa della società rilevando che il costo del venduto era superiore ai ricavi.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso della società ritenendo che l’Ufficio avesse, in modo illegittimo, collegato i ricavi omessi prendendo in considerazione quelli di riferimento dello studio di settore, senza alcun contraddittorio con la contribuente, e senza detrarre la perdita di esercizio dell’anno precedente.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo che in caso di accertamento induttivo fondato, non soltanto sulle mere risultanze dello studio di settore, ma su una gestione imprenditoriale illogica e antieconomica:
– debba ritenersi escluso l’obbligo di contraddittorio preventivo ai fini della validità dell’accertamento;
– operi una presunzione relativa di evasione che determina l’onere di dimostrare l’effettività della perdita a carico del contribuente.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, accogliendo la tesi del Fisco.
Riguardo alla mancata instaurazione del contraddittorio con il contribuente, i giudici della Suprema Corte hanno precisato che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.
Con riferimento al mancato riconoscimento della perdita fiscale dichiarata per il periodo d’imposta precedente, la Corte Suprema ha affermato che nel giudizio tributario, una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perché basata su contabilità complessivamente inattendibile, in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione, ed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea. Infatti, è consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità.
Nel caso in esame, oltre allo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli risultanti dallo studio di settore, è stata contestata anche l’antieconomicità della gestione imprenditoriale, palesata da ricavi di gran lunga inferiori ai costi e dal ripetersi, nelle dichiarazioni di più annualità consecutive, di costanti e rilevanti perdite di esercizio, indicative di un andamento commerciale costantemente negativo nel corso degli anni.
In tali circostanze ricade sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria, in mancanza della quale, l’accertamento non che ritenersi legittimo.

Ristori quater: indennità 800 euro a favore dei collaboratori sportivi


Per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un’indennità di 800 euro per i lavoratori del mondo dello sport, titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico (art. 11, DL n. 157/2020).


Per il mese di dicembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917/1986.
L’indennità non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, così come prorogate e integrate dal DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, dal DL n. 104/2020, convertito con modificazioni, dalla L n. 126/2020 e dal DL in commento.


Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti di cui sopra, sono presentate, entro il 7 dicembre 2020 e tramite la piattaforma informatica, alla società Sport e Salute S.p.A. che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 96, DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, ovvero di cui all’articolo 98, DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, ovvero di cui all’articolo 12, DL n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126/2020, ovvero di cui all’articolo 17, DL n. 137, per i quali permangano i requisiti, l’indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di dicembre 2020.
Ai fini dell’erogazione delle indennità, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.
Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all’Autorità di governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell’economia e delle finanze.