Nuovi interventi emergenza covid-19 nell’edilizia artigiana veneta

Siglato il 16/11/2020, la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA del Veneto, la CASARTIGIANI del Veneto e la FENEAL-UIL regionale del Veneto, la FILCA-CISL regionale del Veneto, la FILLEA-CGIL regionale del Veneto, l’accordo regionale in materia di assistenza sanitaria integrativa, prestazioni edilcassa e modifica degli interventi straordinari emergenza covid-19.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA


Le parti convengono di operare con le modalità esposte di seguito al fine di ottemperare alle disposizioni del contratto collettivo nazionale che ha previsto l’aumento dell’aliquota per l’assistenza sanitaria integrativa:
– a decorrere dall’1/10/2020 l’aliquota di versamento per il Fondo Assistenza sanitaria Integrativa viene incrementata dello 0,25% e dalla stessa data sarà pari allo 0,60%.
Considerate le difficoltà gestionali comunicate dalle case di software per l’applicazione della nuova aliquota, l’incremento dello 0,25% verrà assicurato a parità di costo per le imprese:
– per il mese di ottobre 2020: lasciando inalterate tutte le contribuzioni ad Edilcassa ed attingendo una quota pari allo 0,25% dal fondo Edilcassa denominato “Gestione Contributo Apprendisti” per assicurare lo 0,60%;
– dal mese di novembre 2020 modificando la quota Fondo Prestazioni Operai Edilcassa che passa dal 5,80% al 5,55% e portando la quota del Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa allo 0,60%.
Al fine di garantire la sostenibilità del Fondo Prestazioni Operai (ex 5,80%), per i mesi di novembre e dicembre 2020 la quota pari allo 0,25% mancante sarà attinta dal fondo Edilcassa denominato “Gestione Contributo Apprendisti”.
Le parti si incontreranno entro il 15/1/2021 per individuare adeguate soluzioni operative per sostenere finanziariamente il Fondo Prestazioni Operai dall’1/1/2021.


NUOVE ASSISTENZE EDILCASSA PER LE IMPRESE


In aggiunta alle prestazioni per le aziende previste dall’accordo regionale del 12/5/2020 Emergenza COVID 19 si prevede quanto segue:
a) BONUS COVID IMPRESE
A tutte le imprese in regola con i versamenti ad Edilcassa sarà erogato, in aggiunta a quanto previsto dall’accordo del 12/5/2020, un bonus COVID di € 7 per ogni dipendente in forza almeno 1 giorno nel mese di riferimento a decorrere dal mese di marzo 2020 per un totale di sei (6) mesi. Le quote saranno accreditate direttamente alle imprese senza la necessità di produrre la domanda. Le risorse saranno fino a esaurimento attinte dal Fondo emergenza Covid di competenza delle imprese.

b) BONUS ASSUNZIONI PERIODO COVID
A tutte le imprese in regola con i versamenti ad Edilcassa e per ogni nuovo assunto in azienda di età inferiore ai 35 anni viene erogata una quota pari a € 650,00.
Le assunzioni che godono di tale contribuzione devono risultare a tempo indeterminato (compreso l’apprendistato) oppure trasformazione di contratto a termine oppure prosecuzione dell;apprendistato in ordinario rapporto di lavoro.
Tale incentivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di dipendenti occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni.
Edilcassa comunque erogherà solo una quota per ogni dipendente anche in presenza di più eventi riguardanti il singolo lavoratore.
Saranno prese in considerazioni le assunzioni avvenute dal primo gennaio 2020 al 31/12/2020 con domande da inoltrare ad Edilcassa entro il 31/1/2021.
Il contributo sarà erogato fino a esaurimento delle risorse del Fondo Emergenza Covid di competenza delle Imprese. Le parti si troveranno qualora dette risorse siano insufficienti.


STABILIZZAZIONE ASSISTENZE EDILCASSA PER I DIPENDENTI


Le seguenti prestazioni a favore dei dipendenti di Imprese iscritte alla Edilcassa Veneto, previste nell’accordo 12/5/2020, continueranno ad essere erogate sulla base delle medesime regole, anche oltre la scadenza del citato accordo:
– Intervento per figli studenti (materne/ infanzia ed elementari)
– Aumento del 10% dell’intervento Edilcassa su protesi, cure e visite dentarie;
– Affitto giovani coppie
– Contributo spese funerarie


ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA


Considerato il giudizio positivo delle parti sull’attività svolta negli ultimi anni sia dal CPR che dagli RLST, in particolar modo durante la pandemia, le parti, visionato il bilancio dell’ASC, concordano di aumentare l’importo, ad essa destinato per l’attività degli RLST, di € 18.000,00 (diciottomila euro) Tanno a decorrere dall’anno edile 2020/2021 e più precisamente: quanto ad € 8.000 per incremento spese del personale, quanto ad € 1.000 per incremento spese generali e quanto ad € 9.000 per incremento spese auto, carburante e telepass.
Saranno mantenute le stesse modalità e tempistiche di erogazione attualmente previste.

Lampedusa/Linosa: pronto il modulo per comunicare i versamenti agevolati


In vista della ripresa dei versamenti fiscali, contributivi e assistenziali nel comune di Lampedusa e Linosa, prevista per il 21 dicembre, è stato approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, utile per accedere all’agevolazione che consente, ai contribuenti dei suddetti territori, di pagare solo il 40% del dovuto (Agenzia Entrate – provvedimento 01 dicembre 2020, n. 367275).

In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, il Decreto Agosto, ha previsto che per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, sono effettuati, nel limite del 40% dell’importo dovuto, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data.


L’Agenzia delle Entrate ha quindi approvato il modello di comunicazione relativa all’agevolazione, unitamente alle relative istruzioni, composto dal frontespizio e dai quadri A, B, C, D ed E, contenenti i dati relativi all’ammontare dovuto, all’importo versato e all’importo da versare per ciascun tributo, ritenuta, contributo previdenziale ed assistenziale e premio per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.


Il modello è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it., ma può essere anche prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso sia conforme a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.


Il modello deve essere trasmesso entro il 21 dicembre 2020, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.


I soggetti che svolgono attività economiche e gli intermediari devono inviare la comunicazione debitamente sottoscritta tramite PEC al seguente indirizzo: dp.agrigento@pce.agenziaentrate.it.


I contribuenti che non svolgono attività economiche devono inviare la comunicazione debitamente sottoscritta tramite PEC all’indirizzo dp.agrigento@pce.agenziaentrate.it oppure tramite e-mail all’indirizzo dp.agrigento@agenziaentrate.it. In ogni caso alla comunicazione deve essere allegata copia del documento di identità del contribuente. È fatto comunque obbligo al contribuente di conservare copia della comunicazione debitamente sottoscritta.


In caso di errore, è possibile presentare una nuova comunicazione, sempre entro il 21 dicembre 2020, in sostituzione della comunicazione precedentemente trasmessa.

Aliquota IVA sui servizi sostitutivi di mensa aziendale resi con buoni pasto


Nel rapporto tra la società emittente i buoni pasto e il datore di lavoro, alla somministrazione di alimenti e bevande presso la mensa aziendale si applica l’aliquota agevolata del 4 per cento. Per quanto concerne, invece, il rapporto, tra la società emittente e la mensa aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto, la misura dell’aliquota applicabile sarà del 10 per cento. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 01 dicembre 2020, n. 75)

Il DM del MISE del 7 giugno 2017, n. 122 regolamenta i servizi sostitutivi di mensa aziendale, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo che l’attività di emissione di buoni pasto è finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale.
Con il decreto MISE sono stati individuati gli esercizi commerciali presso i quali potrà essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso attraverso i buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto, il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.
In particolare, il decreto MISE stabilisce, tra l’altro, che:
– per attività di emissione di buoni pasto si intende l’attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;
– per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto si intendono le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le attività elencate;
– per buono pasto si intende il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente determinate caratteristiche, che attribuisce, al titolare, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
– per valore facciale del buono pasto si intende il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell’imposta sul valore aggiunto.
Lo stesso decreto MISE regolamenta le caratteristiche dei buoni pasto, individuando dettagliatamente i requisiti prescritti sia per i buoni pasto in forma cartacea che elettronica.
Il decreto disciplina, altresì, il contenuto e le clausole di regolamentazione degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.
Posto quanto sopra, si evidenzia che il servizio sostitutivo di mensa aziendale, attraverso l’erogazione dei buoni pasto, comporta che, giuridicamente, si instaurino due diversi rapporti contrattuali tra i soggetti coinvolti:
1) il primo rapporto tra la società emittente i buoni pasto e il datore di lavoro;
2) il secondo rapporto tra la società emittente e la mensa aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto.
Per quanto concerne il primo rapporto (tra la società emittente i buoni pasto e il datore di lavoro) si fa presente che alla somministrazione di alimenti e bevande presso la mensa aziendale si applica l’aliquota agevolata del 4 per cento, ricorrendo i presupposti previsti dal n. 37 della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972.
In particolare, l’aliquota IVA del 4 per cento di cui al n. 37 della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali, deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, semprechè siano commesse da datori di lavoro.
L’applicazione dell’aliquota ridotta del 4 per cento riguarda tutte le prestazioni aventi ad oggetto somministrazioni fornite al personale dipendente nei locali ivi indicati. In particolare, con il documento di prassi sopra citato si è ritenuto che il legislatore fiscale abbia voluto oggettivamente agevolare in senso ampio l’attività di somministrazione ai dipendenti, purché realizzata nel locale “mensa aziendale”.
In tema di esonero dall’emissione dello scontrino, occorre precisare il significato da attribuire alla locuzione “mense aziendali”, intendendosi per tali quelle la cui gestione è data in appalto ad un’impresa specializzata ovvero effettuata direttamente dall’azienda, indipendentemente dal luogo in cui è situata la mensa; inoltre l’appaltatore deve assumere l’obbligo di fornire la prestazione esclusivamente ai dipendenti del soggetto appaltante.
Con riferimento al primo rapporto, si fa presente che la base imponibile da assoggettare ad IVA con l’aliquota ridotta del 4 per cento, è costituita dal prezzo convenuto tra le parti, non rilevando la circostanza che tale prezzo sia pari, inferiore o superiore al valore facciale indicato nel buono pasto.
Per quanto concerne il secondo rapporto, tra la società emittente e la mensa aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto, la misura dell’aliquota applicabile sarà del 10 per cento, ai sensi del disposto di cui al n. 121) della tabella A, Parte III, del DPR n. 633 del 1972.
A tal riguardo, si osserva che, in linea generale, a titolo di corrispettivo, le società di emissione dei buoni pasto applicano una percentuale di “sconto incondizionato” (sconto/convenzione tra società di somministrazione pasti e società di gestione dei ticket), sul valore nominale dei buoni pasto.
In tal caso, la base imponibile va determinata applicando la percentuale di sconto convenuta al valore facciale del buono pasto, scorporando, quindi, dall’importo così ottenuto, l’imposta in esso compresa, mediante l’applicazione delle percentuali di scorporo dell’IVA indicate nel comma 4 dell’art. 27 del DPR n. 633 del 1972.


Parte normativa del nuovo CCNL per i dipendenti Avis

Apportate modifiche agli istituiti normativi del CCNL Avis 2020 2022 ratificato lo scorso il 23/11/2020, da CISL FP e UIL FPL

A seguito del rinnovo del CCNL per i dipendenti Avis, si riporta una sintesi degli istituti normativi modificati dal nuovo contratto che ha interessato il settore:

PASSAGGIO AUTOMATICO DI POSIZIONE ECONOMICA
A decorrere dal 1/1/2021, il personale inquadrato nelle categorie A, B e C, ha comunque diritto al passaggio automatico di posizione economica con le seguenti modalità:
– Passaggio dalla prima alla seconda posizione economica a decorre dal mese successivo a quello in cui viene a compiere dodici mesi di permanenza nella prima posizione economica;
– Passaggio dalla seconda alla terza posizione economica a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene a compiere ventiquattro mesi di permanenza nella seconda posizione economica;


 


INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ
Al personale inquadrato nelle categorie D, E ed F, ogni singola Organizzazione potrà assegnare con apposito provvedimento specifici incarichi con riferimento al livello di responsabilità organizzativa e/o amministrativa o gestionale, a fronte dei quali il dipendente avrà diritto ad una indennità nella misura compresa tra il minimo ed il massimo indicato nel comma successivo;
– per il personale inquadrato nella categoria D: da euro 150,00 ad euro 1.000,00 lordi mensili;
– per il personale inquadrato nella categoria E: da euro 200,00 ad euro 2.000,00 lordi mensili;
– per il personale inquadrato nella categoria F: da euro 350,00 ad euro 2.500,00 lordi mensili;
– per la sola categoria F, nella determinazione dell’importo dell’indennità si terrà conto delle eventuali prestazioni di lavoro straordinario la cui remunerazione sarà compresa nella predetta indennità L’indennità di carica viene erogata per 13 mensilità. L’indennità di carica può essere attribuita anche per un periodo di tempo limitato, ovvero per particolari e specifici progetti od obbiettivi. L’indennità di carica verrà a cessare dal primo giorno del mese successivo alla data di scadenza dell’incarico ovvero al raggiungimento dell’obbiettivo ed in caso di revoca, per qualsiasi motivo dell’incarico che ha dato origine alla corresponsione dell’indennità.

PERIODO DI PROVA
– 60 gg di lavoro effettivo per i dipendenti inquadrati nelle categorie A e B;
– 90 gg di lavoro effettivo per i dipendenti inquadrati nelle categorie C e D;
– 6 mesi di calendario per i dipendenti inquadrati nelle categorie E e F.

LAVORO SUPPLEMETARE
Concesso nel limite del 40% delle ore di lavoro settimanali aggiuntive rispetto a quelle concordate e stabilite nel contratto a tempo parziale, retribuendolo con una percentuale di maggiorazione rispetto all’importo della retribuzione oraria globale di fatto pari al 16%, compresa l’incidenza sugli istituti di retribuzione indiretta e differita. Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive compresa la domenica o durante il servizio notturno verranno compensate con le maggiorazioni previste e dalle indennità

PART TIME
L’orario di lavoro settimanale, salvo diversi accordi, non può essere inferiore a 12 ore.  Le clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata devono essere previste con accordo scritto tra lavoratore e l’Associazione. Tali clausole devono contenere le condizioni e le modalità con le quali l’Associazione, con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata. La misura massima dell’aumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. La disponibilità del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta una maggiorazione della retribuzione oraria in atto, pari al 15% per le ore effettivamente interessate dalla variazione.
Il lavoratore può chiedere, una sola volta e in luogo del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale entro i limiti del congedo ancora spettante, con una riduzione di orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta. Decorso il periodo del congedo, il lavoratore riprende il normale orario di lavoro individuale.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dall’ultimo comma dellart.25, è pari al 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell’Organizzazione al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Il limite percentuale vale per le Organizzazioni che occupano più di 3  dipendenti; per le Organizzazioni che occupano fino a 3 lavoratori è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Nel computo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato non devono essere compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. I lavoratori assunti con contratto part-time andranno conteggiati secondo la disciplina generale ovvero vengono conteggiati in organico in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente.


 


CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potranno superare il 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell’Organizzazione al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
E’ vietata l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione nelle Organizzazioni:
– che siano state interessate, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni a cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o che abbia una durata iniziale non superiore 3 mesi;
– nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche in rapporto all’applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;
– per la sostituzione di lavoratori in sciopero;


– da parte delle Organizzazioni che non abbiano fatto la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente.
In ogni Organizzazione che applica il presente c.c.n.I., l’utilizzo di personale con contratti di lavoro a termine ex art. 23 e in somministrazione, non possa complessivamente superare il 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell’Organizzazione al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

APPRENISTATO
L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie: A, B, C, D ed E.
Il trattamento economico dell’apprendista viene fissato sulla base della retribuzione lorda prevista per la posizione economica di appartenenza, con le seguenti progressioni.
Per contratti di durata fino a 18 mesi:
– dal 1° al 9° mese: 80% della posizione economica della qualifica da conseguire;
– dal 10° al 18° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.
Per contratti di durata fino a 24 mesi:
– dal 1° al 12 mese: 80% della posizione economica della qualifica da conseguire;
– dal 13°  al 24 mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.


Per contratti di durata fino a 36 mesi:
– dal 1° al 12° mese: 80% della posizione economica della qualifica da conseguire;
– dal 13° al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire;
– dal 25° al 36° mese: 100% della posizione economica della qualifica da conseguire. 
In caso di malattia, all’apprendista sarà riconosciuto il trattamento economico e assistenziale ad integrazione dell’indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione per un massimo di 180 giorni ogni anno.
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla categoria professionale di riferimento per la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità:
– categoria A -18 mesi;
– categoria B – 24 mesi;
-categorie C – D – E – 36 mesi.

PERMESSI STUDIO
– permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d’esame, compresi quelli universitari e post-universitari.
I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.

DIRITTO ALLO STUDIO
Da riproporzionarsi in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale e/o in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi continuativi o indeterminato iniziato nel corso dell’anno, è stabilito nella seguente misura:
– Organizzazioni che occupano da 1 a 10 dipendenti: permessi annui retribuiti pari al 25% delle ore di formazione previste dal corso di studi, con un massimo di 75 ore
– Organizzazioni che occupano da 11 a 25 dipendenti: permessi annui retribuiti pari ai 25% delle ore di formazione previste dal corso di studi, con un massimo 100 ore annue;
– Organizzazioni che occupano oltre 25 dipendenti: permessi annui retribuiti pari al 25% delle ore di formazione previste dal corso di studi, con un massimo 150 ore annue

PERMESSI
La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 3 mesi. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. Il datore di lavoro corrisponde l’indennità secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. La lavoratrice può, su richiesta, usufruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di 3 anni. Oltre al predetto congedo, la lavoratrice vittima di violenza di genere ha diritto a un periodo di aspettativa non retribuita per ulteriori 30 giorni