Insufficiente la proroga delle scadenze fiscali al 10 dicembre per i Commercialisti


I Commercialisti si trovano in gravi difficoltà nella gestione degli invii telematici e chiedono al Governo la proroga almeno a inizio 2021 delle scadenze fiscali (CNDCEC – Comunicato 01 dicembre 2020).

Il rinvio delle scadenze fiscali al 10 dicembre è insufficiente; il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti rinnova l’invito al Governo di disporre una proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali che vada almeno all’inizio del 2021 e non si limiti a 10 giorni che, spostando il termine dal 30 novembre al 10 dicembre, lasciano l’adempimento in una finestra temporale investita dalla seconda ondata di epidemia da COVID-19 che vede moltissimi operatori in grave difficoltà nella gestione degli invii telematici.
La proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni non impatterebbe sui saldi finanziari.


Lavoratori stranieri e trasferimenti intra-societari, le verifiche del SUI per il nulla osta


L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota n. 1057 del 30 novembre 2020, fornisce chiarimenti in ordine agli adempimenti ed alle verifiche ascrivibili agli uffici dello Sportello Unico Immigrazione al fine del rilascio del nulla osta al trasferimento intra-societario di lavoratori subordinati stranieri.


Come noto, l’ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell’ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a 3 mesi è consentito, al di fuori delle “quote”, agli stranieri che soggiornano fuori del territorio dell’Unione europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di:
– dirigenti;
– lavoratori specializzati, ossia lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell’entità ospitante, valutate rispetto alle conoscenze specifiche relative all’entità ospitante, nonchè alla luce dell’eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un’adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l’eventuale appartenenza ad un albo professionale;
– lavoratori in formazione, ossia lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un’entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell’acquisizione di tecniche o metodi d’impresa e retribuiti durante il trasferimento (art. 27 quinquies, D.Lgs. n. 286/1998).
A tal proposito, per trasferimento intrasocietario, deve intendersi il distacco temporaneo di uno straniero da parte di un’azienda stabilita in un Paese terzo presso l’entità ospitante, intesa quale:
– sede/filiale/rappresentanza situata in Italia, dell’impresa da cui dipende il lavoratore trasferito;
– impresa appartenente al medesimo gruppo di imprese (c.d. distacco infragruppo), a condizione che sussista un rapporto di lavoro subordinato con l’impresa distaccante da almeno 3 mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento.
Orbene, al fine del rilascio del nulla osta al trasferimento intra-societario, a carico dell’entità ospitante che presenta la richiesta, sono poste una serie di condizioni, tra le quali l’impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza.
Pertanto, considerato che è l’entità ospitante ad essere tenuta all’apertura delle posizioni previdenziali in Italia, essa rappresenta il soggetto sul quale va compiuta la verifica in ordine alla necessaria adeguatezza economica, effettuata anche attraverso l’acquisizione del bilancio consolidato di gruppo, tradotto in lingua italiana ed esibito anche a cura della capogruppo estera. Laddove poi l’entità ospitante sia una filiale di casa madre estera, è possibile valutare in termini complessivi la capacità economica di entrambi i soggetti, in modo tale che la casa madre possa sopperire ad una eventuale incapienza economica della filiale, ai fini della copertura previdenziale del personale da assicurare in Italia.
Resta in ogni caso ferma l’indagine tesa ad escludere che l’entità ospitante, sia essa filiale o società del gruppo,- sia stata istituita principalmente allo scopo di agevolare l’ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario, nonché che la stessa sia in corso di liquidazione, sia stata liquidata o non svolga alcuna attività economica. Tale ultima verifica, quindi, non può prescindere dall’analisi dei dati documentali di fatturato riferibili esclusivamente alla distaccataria (rectius: entità ospitante) e di altri dati documentali ricavabili ad esempio dal Registro delle imprese. In ogni caso, ove necessario, è comunque possibile attivare un intervento ispettivo volto a verificare lo svolgimento effettivo delle attività economiche.


I nuovi minimi retributivi per i dipendenti AVIS



Ratificato il nuovo CCNL per i dipendenti AVIS per il triennio 2020-2022


Il CCNL ha un valore economico complessivo, a regime, di 78,59 € sulla posizione C iniziale e di 85,34 € sulla posizione D iniziale per 13 mensilità, riparametrati per tutte le altre categorie e posizioni economiche.
La distribuzione e le decorrenze delle quantità economiche sono le seguenti:
– 1,5% € sul salario tabellare al 1 dicembre 2020
– 1,5% € sul salario tabellare al 1 giugno 2021
– 1,5% €, sul salario tabellare al 1 gennaio 2022


Minimi tabellari in vigore dal 1/12/2020



















































Categoria

Iniziale

1

2

3

4

5

A 1431,20 1470,89 1509,55 1532,57 1558,88 1585,63
B 1546,59 1591,08 1637,40 1666,56 1701,25 1741,88
C 1772,75 1827,75 1891,52 1955,80 2050,33 2149,41
D 1924,84 1995,34 2059,60 2123,38 2187,67 2253,33
E 2075,81 2157,22 2240,85 2326,86 2398,20 2472,51
F 3482,96


 


Minimi tabellari in vigore dal 1/6/2021



















































Categoria

Iniziale

1

2

3

4

5

A 1452,35 1492,62 1531,86 1555,22 1581,92 1609,07
B 1569,44 1614,60 1661,60 1691,19 1726,39 1767,62
C 1798,95 1854,76 1919,48 1984,71 2080,63 2181,18
D 1953,28 2024,83 2090,03 2154,76 2220,00 2286,63
E 2106,48 2189,10 2273,96 2361,24 2433,64 2509,05
F 3534,43          


Minimi tabellari in vigore dal 1/1/2022



















































Categoria

Iniziale

1

2

3J

4

5

A 1473,50 1514,36 1554,17 15^7,87 1604,95 1632,50
B 1592,30 1638,11 1685,79 1715,82 1751,53 1793,37
C 1825,14 1881,77 1947,43 2013,61 2110,93 2212,94
D 1981,73 2054,31 2120,47 2186,14 2252,33 2319,93
E 2137,16 2220,98 2307,08 2395,63 2469,08 2545,59
F 3585,91          


I valori dell’elemento di reinquadramento contrattuale (ERC) sono riportati nella sottostante tabella G Tabella G Valore dell’ERC













































Inquadramento nuovo

ERC al 30/11/2020

ERC all’1/12/2020

ERC all’1/06/2021

ERC all’1/01/2022

CI 25,18 25,56 25,94 26,31
C 20,73 21,04 21,35 21,66
B5 5,59 5,67 5,76 5,84
B4 0,16 0,16 0,16 0,17
B2 14,95 15,17 15,40 15,62
B1 11,24 11,41 11,58 11,75
D5 80,33 81,53 82,74 83,94


UNA TANTUM
Al personale assunto prima dell’1/1/2020 ed ancora in servizio alla data di sottoscrizione definitiva del presente c.c.n.I., sarà riconosciuto un importo a titolo di una tantum pari ad euro 600 per i trienni economici 2013/2019, che ha finalità di riparare il disagio dei lavoratori derivante dalla ritardata sottoscrizione del CCNL e non sarà riparametrata nè suiranzianità di servizio, né sull’orario di lavoro e né tantomeno sulle categorie di inquadramento giuridico.
L’importo di cui sopra verrà corrisposto in 2 tranches: la prima di 300 euro a dicembre 2020 e la seconda di 300 euro a saldo a settembre 2021. L’importo una tantum di 600 euro non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e . legale, né al TFR, ed escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi e dei premi dovuti agli enti assistenziali, assicurativi e/o previdenziali ai sensi dell’art. 3 d.l. 318/1996 convertito con modificazione in legge n. 402/1996 e s.m.i.

La deducibilità dei costi di sponsorizzazione è legata alla prova dell’attività di promozione

La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di costi di sponsorizzazione è necessaria la prova della specifica attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato per dimostrare l’effettività dell’operazione commerciale, atteso che in caso contrario la regolarità dell’operazione e la transazione finanziaria non consentono di vincere l’indeducibilità e l’indetraibilità IVA contestata dal Fisco (Ordinanza 27 novembre 2020, n. 27192)

La controversia ha origine dall’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha recuperato imposte ed IVA a seguito di disconoscimento dei costi di sponsorizzazione sostenuti dalla società.
I giudici tributari hanno confermato la pretesa tributaria ritenendo non provata dalla società ne l’inerenza, ne l’effettività dell’operazione commerciale contestate dal Fisco. In particolare, i giudici hanno evidenziato:
– rispetto al requisito dell’inerenza, l’assenza un effettivo collegamento tra la spesa sostenuta e la promozione dei servizi offerti dal soggetto erogante;
– rispetto all’effettività dell’operazione commerciale, l’assenza di prova di una specifica attività promozionale svolta dal soggetto sponsorizzato;
– l’irrilevanza, ai fini del riconoscimento di tali costi, della regolarità dell’operazione e dei mezzi di pagamento utilizzati.
La decisione è stata impugnata dalla società lamentando l’irrilevanza del difetto di inerenza dei costi di sponsorizzazione, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari valorizzando in particolare il difetto di prova dell’effettività dell’operazione commerciale.
La fattispecie rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 secondo cui il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.
La Corte Suprema evidenzia che nel caso in esame, la decisione dei giudici tributari risulta correttamente fondata sul mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla società contribuente, avente ad oggetto l’effettività della prestazione pubblicitaria da parte del soggetto sponsorizzato.
La Suprema Corte osserva che su questa ratio decidendi il ricorso del contribuente non muove censure, ne assolve all’onere di prova, limitandosi a denunciare una insufficiente motivazione.
In tal modo, chiarisce la Corte di Cassazione, oltre al mancato assolvimento di un requisito necessario al riconoscimento dei costi di sponsorizzazione, la società è incorsa nell’inammissibilità del ricorso per non aver censurato una delle ragioni su cui è fondata la sentenza impugnata.
In termini processuali, infatti, secondo un principio consolidato, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza.