Nuova indennità una tantum: la domanda entro il 15 dicembre 2020


Il Decreto Ristori quater – pubblicato nella G.U. 30 novembre 2020, n. 297 – prevede, all’articolo 9, una nuova indennità una tantum di 1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e per altre categorie, tra le quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.


Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 15, co. 1, del DL n. 137/2020, è erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a 1.000 euro.


Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020 (data di entrata in vigore del nuovo decreto-legge) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la suddetta data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 30 novembre 2020.


E’ riconosciuta, inoltre, un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020 e siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata, alla data di entrata in vigore del decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
I suddetti soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
– titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
– titolari di pensione.


Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:
a) titolarità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.


Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità, è riconosciuta un’indennità, pari a 1000 euro. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data del 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Il requisito di cui all’articolo 38, co. 2, DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, richiesto anche ai sensi dell’articolo 84, co. 10, DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, e dell’articolo 9, co. 4, del DL n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126/2020, si riferisce esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato.


Le indennità di cui sopra non sono tra loro cumulabili. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all’INPS entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
Le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Le indennità di cui all’articolo 9 del DL n. 104/2020, possono essere richieste, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

ASSOLAVORO: accordo sulle assemblee sindacali da remoto

Firmato il giorno 24/11/2020, tra ASSOLAVORO e FELSA-CISL, NIDIL-CGIL, UILTEMP, l’accordo per la disciplina delle assemblee sindacali in modalità da remoto nel periodo di Emergenza epidemiologica da COVID-19

L’art. 19 del CCNL 15/10/2019 sancisce il diritto di assemblea nel luogo di lavoro nei locali dove vengono esercitati i diritti dai dipendenti dell’utilizzatore. In costanza dell’emergenza epidemiologica in atto, qualora vi siano locali che garantiscono il distanziamento, o comunque sia garantita la possibilità organizzativa di distaccare i lavoratori in gruppi contingentati, l’assemblea si svolgerà secondo modalità consuete e comunque applicando le medesime previste per i lavoratori “diretti”.
In alternativa, sempre ai sensi dell’art. 19, comma 2, del CCNL, è possibile il ricorso a luoghi esterni al luogo di lavoro per la tenuta delle assemblee (o comunque diversi da quelli dove vengono esercitati i diritti dai dipendenti dell’utilizzatore).
In subordine, in relazione alle imprese laddove la prestazione di lavoro venga effettuata in modalità smartworking/telelavoro ovvero qualora non sia possibile l’esercizio del diritto d’assemblea secondo le modalità sopra previste per una causa immediatamente derivante dall’emergenza epidemiologica in atto e comunque sino al 31/1/2021, viene garantito l’esercizio del diritto d’assemblea da parte delle RSA/RSU e/o dalle OO.SS. attraverso piattaforma informatica a cui collegarsi. Tale piattaforma sarà messa a disposizione dalle RSA/RSU e/o dalle OO.SS. richiedenti l’assemblea. Tali pattuizioni valgono anche nel caso in cui per eccezionali motivi organizzativi esplicitati da utilizzatore ed ApL, ed adeguatamente motivati, fosse necessario organizzare l’assemblea fuori dall’orario di lavoro; in tal caso verranno adottate le modalità in uso presso l’utilizzatore per garantire la parità di trattamento.
Le ApL forniscono ai lavoratori, sulla base della comunicazione predisposta dalla O.S. interessata e nei termini individuati dal CCNL, le informazioni utili alla partecipazione degli stessi all’assemblea in modalità da remoto, attraverso strumenti quali mail/sms o in qualsiasi altra modalità.
Per la partecipazione alle assemblee sindacali, anche in modalità da remoto, i lavoratori in somministrazione hanno diritto annualmente ad appositi permessi retribuiti in applicazione di quanto previsto dall’art. 19 del CCNL.
Le Parti, verificato l’eventuale perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, convengono di incontrarsi entro il 31/1/2021 per monitorare ed analizzare gli effetti della procedura di cui al presente Protocollo d’Intesa.

Rottamazione-ter e il Saldo e Stralcio: slitta al 1° marzo il termine per pagare le rate 2020


Il Decreto Ristori-quater, è intervenuto nella disciplina della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e Stralcio” delle cartelle, rinviando al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 (art. 5, D.L. n. 157/2020).

Pertanto, per i contribuenti in regola con i pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse vengono integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021.


Per tale termine non sono previsti i cinque giorni di tolleranza.


Il 1° marzo 2021 è prevista anche la scadenza del versamento della prima rata del 2021 e in caso di versamenti effettuati oltre tale termine, o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfeziona e i pagamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.


L’importo da pagare è quello riportato nei bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già inviate a tutti i contribuenti.


Decreto Ristori-quater: contributi per più categorie



Il D.L. 30 novembre 2020, n. 157 (cd. “Decreto Ristori-quater”), all’art. 6, ha previsto ulteriori ristori per nuove attività con partita IVA attiva, in precedenza esclusi.


Il Decreto ristori-quater ha previsto i contributi per le seguenti e ulteriori attività economiche:








































































































































































CODICE

CODICE


ATECO

DESCRIZIONE

%

461201 46 12 01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simil-lubrificanti 100%
461403 46 14 03 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio 100%
461501 46 15 01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche 100%
461503 46 15 03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera 100%
461505 46 15 05 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili 100%
461506 46 15 06 Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta 100%
461507 46 15 07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta 100%
461601 46 16 01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento 100%
461602 46 16 02 Agenti e rappresentanti di pellicce 100%
461603 46 16 03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria) 100%
461604 46 16 04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima 100%
461605 46 16 05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori 100%
461606 46 16 06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio 100%
461607 46 16 07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi 100%
461608 46 16 08 Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 100%
461609 46 16 09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 100%
461701 46 17 01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati 100%
461702 46 17 02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi 100%
461703 46 17 03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi 100%
461704 46 17 04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari 100%
461705 46 17 05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari 100%
461706 46 17 06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi 100%
461707 46 17 07 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco 100%
461708 46 17 08 Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco 100%
461709 46 17 09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco 100%
461822 46 18 22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici 100%
461892 46 18 92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria 100%
461893 46 18 93 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi 100%
461896 46 18 96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria 100%
461897 46 18 97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) 100%
461901 46 19 01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 100%
461902 46 19 02 Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 100%
461903 46 19 03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno 100%