Decreto Ristori quater: soggetti esenti dal versamento IMU



Approda in Gazzetta ufficiale n. 297 del 30.11.2020 il Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con entrata in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione.


Con l’articolo 8 del decreto in oggetto sono individuati i soggetti esenti dal versamento IMU.
Ai fini IMU sono soggetti passivi dell’imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni (comma 743, articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Ai soggetti suindicati che siano anche gestori delle attività economiche indicate nel DL Rilancio (articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) nel DL Agosto (all’articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) nel DL Ristori (art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) e nel DL Ristori bis (all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149) si applicano le disposizioni di codesti decreti relative all’esenzione IMU.


Trattasi dei seguenti immobili:
– immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
– immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
– immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.


Con il Decreto Ristori, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU), concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella sotto riportata, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate nei medesimi immobili.





















































































































































Codice ATECO

493210 – Trasporto con taxi
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA
551000 – Alberghi
552010 – Villaggi turistici
552020 – Ostelli della gioventù
552030 – Rifugi di montagna
552040 – Colonie marine e montane
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011 – Ristorazione con somministrazione
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561030 – Gelaterie e pasticcerie
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 – Ristorazione ambulante
561050 – Ristorazione su treni e navi
562100 – Catering per eventi, banqueting
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
591400 – Attività di proiezione cinematografica
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000 – Organizzazione di convegni e fiere
855209 – Altra formazione culturale
900101 – Attività nel campo della recitazione
900109 – Altre rappresentazioni artistiche
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
931110 – Gestione di stadi
931120 – Gestione di piscine
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti
931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca
931200 – Attività di club sportivi
931300 – Gestione di palestre
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
931999 – Altre attività sportive nca
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili
932930 – Sale giochi e biliardi
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca
960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
960420 – Stabilimenti termali
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie
493909 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
503000 – Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
619020 – Posto telefonico pubblico ed Internet Point
742011 – Attività di fotoreporter
742019 – Altre attività di riprese fotografiche
855100 – Corsi sportivi e ricreativi
855201 – Corsi di danza
920002 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
960110 – Attività delle lavanderie industriali
477835 – Commercio al dettaglio di bomboniere
522130 – Gestione di stazioni per autobus
931992 – Attività delle guide alpine
743000 – Traduzione e interpretariato
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
910100 – Attività di biblioteche ed archivi
910200 – Attività di musei
910300 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400 – Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
205102 – Fabbricazione di articoli esplosivi


Con il Decreto Ristori bis per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nella seguente tabella, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.














































































































































































Codice ATECO

Descrizione

47.19.10 Grandi magazzini
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

Sostegno dei settori turismo e cultura e per l’internazionalizzazione del Decreto Ristori-quater


Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo, fiere e congressi, spettacolo e cultura e sostegno alla internazionalizzazione delle imprese (art. 12, D.L. 30 novembre 2020, n. 157).

Fiere e Congressi, spettacolo e cultura
Vengono stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l’incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio. Si incrementano: di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo; di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing).
Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai fondi già citati non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.

Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese
Si incrementa di 500 milioni, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.


Integrazione contributiva EBiNAT nelle Autostrade



Siglato il 25/11/2020, tra la FEDERRETI, la FISE-ACAP e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI-UIL, la SLA-CISAL, la UGL – VIABILITA’ E LOGISTICA, l’accordo dove l’Ente Bilaterale EBiNAT corrisponderà, per il tramite delle aziende, un importo, comprensivo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro e della contribuzione INAIL, per ciascuna ora di mancata prestazione e collocazione in CIG COVID19.


Ai lavoratori in forza nelle aziende alla data di sottoscrizione del presente Accordo, l’Ente Bilaterale EBiNAT corrisponderà, per il tramite delle aziende, un importo, comprensivo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro e della contribuzione INAIL, per ciascuna ora di mancata prestazione e collocazione in CIG COVID19 nel periodo indicato dal C.D. dell’Ente.
Detto importo è così quantificato, per ciascun livello di inquadramento ai sensi del CCNL di categoria.
























LIVELLO

Importo orario comprensivo della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, e della contribuzione INAIL

A € 19,83
A1 € 16,85
B € 14,48
B1 €12,51
C € 10,47
C1 € 9,25
D € 5,88


L’importo orario è stato quantificato nell’obiettivo di garantire, per ciascun lavoratore in base al rispettivo livello di inquadramento, insieme alla CIG COVID19 a carico INPS, la soglia del 100% della retribuzione oraria calcolata avendo a riferimento la retribuzione applicando il parametro orario 170.
A tali fini sarà considerato, per tutti i lavoratori, indipendentemente dal livello di inquadramento e dall’effettiva anzianità, un numero di scatti medio pari a 6,3.
Le Parti convengono che l’integrazione a carico di EBiNAT sia corrisposta fino a concorrenza del limite percentuale di cui al punto 3, anche nel caso in cui fossero già intervenute integrazioni da parte del datore di lavoro.
L’importo sarà corrisposto con riferimento al livello di inquadramento del lavoratore al momento della collocazione in CIG COVID19.
Al fine di procedere all’erogazione degli importi nel minor tempo possibile, le aziende invieranno ad EBiNAT, entro il 10/1/2021, l’ammontare complessivo delle ore di CIG COVID19 assegnate ai propri dipendenti, suddivise per livello di inquadramento.
EBiNAT corrisponderà a ciascuna azienda la somma derivante dal numero di ore di CIG COVID19 moltiplicate per l’importo orario corrispondente a ciascun livello secondo la tabella di cui al presente Accordo.
L’azienda, con la prima retribuzione utile e comunque entro febbraio 2021, procederà ad erogare la somma complessiva, al netto delle trattenute dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, compresi premi e contributi INAIL, oltre che delle ritenute fiscali.
Gli importi corrisposti in favore dei lavoratori in applicazione del presente Accordo sono di competenza dell’anno 2020, non hanno incidenza su alcun istituto legale e contrattuale, e rappresentano una erogazione una-tantum di carattere eccezionale a carico di EBiNAT, nell’obiettivo di attenuare le conseguenze economiche delle mancate prestazioni lavorative per riduzione o sospensione delle attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID -19.

Incremento fondo per lo sport dilettantistico del Decreto Ristori-quater


Incremento del Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 10, D.L. 30 novembre 2020, n. 157).

Ai sensi dell’art. 3, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche” le cui risorse sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.
Il finanziamento del predetto Fondo è stato determinato nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce limite di spesa ed è stato destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.
La norma intende garantire un adeguato supporto economico in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.

Successivamente, l’art. 29 del D.L. n. 149/2020 ha disposto che le risorse di cui all’articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state portate ad incremento, nell’ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che assume la denominazione di «Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche».

Ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 157/2020, la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, istituito dall’art. 3 del D.L. n. 137/2020, è incrementata di 92 milioni di euro per l’anno 2020.