Proroghe e sospensione dei termini fiscali nel decreto “Ristori-quater”



Il Decreto Ristori-Quater (approvato con il Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157) ha approvato, tra l’altro, nuove disposizioni in materia di proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap, sospensione dei versamenti tributari e contributivi di dicembre


PROROGA SECONDO ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP (ART. 1)


Proroga generale per imprese e professionisti


È prorogato al 10 dicembre 2020, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP (scaduto il 30 novembre 2020), in favore di imprese e professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.


Gli stessi versamenti sono, invece, prorogati al 30 aprile 2021, in favore di imprese e professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e certificano una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.


Proroga soggetti ISA


Per le imprese e i professionisti che rientrano tra i soggetti ISA restano valide le disposizioni maggiormente favorevoli adottate con il “Decreto Agosto” ed il “Decreto Ristori-Bis”.
In particolare, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP (scaduto il 30 novembre 2020) è prorogato al 30 aprile 2021:
– in favore dei soggetti ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
– a prescindere dalla riduzione del fatturato o dei corrispettivi, in favore dei soggetti ISA che svolgono le attività specificamente individuate e sottoposte a restrizioni, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle Regioni classificate “ZONA ROSSA” al 26 novembre 2020;
– a prescindere dalla riduzione del fatturato o dei corrispettivi, in favore dei soggetti ISA esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle Regioni classificate “ZONA ARANCIONE” al 26 novembre 2020;


Si ricorda che rientrano tra i cd. “soggetti ISA”, quelli che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice.
Sono inclusi i soggetti che:
– presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA;
– adottano il regime di vantaggio di cui all’art. 27, co. 1, del D.L. n. 98 del 2011;
– applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, co. da 54 a 89 della Legge n. 190 del 2014;
– partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, aventi i requisiti suindicati.


I versamenti, dunque, devono essere effettuati entro il 30 aprile 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.


Errata applicazione del taglio IRAP


È prorogato al 30 aprile 2021 il versamento (scaduto il 30 novembre 2020) per rimediare all’errata applicazione delle disposizioni in materia di taglio dell’IRAP adottate dal cd. “Decreto Rilancio” (art. 24, D.L. n. 34/2020).
L’importo dell’imposta erroneamente non versata è dovuto senza applicazioni di sanzioni né interessi.


SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE (ART. 2)


In favore di imprese e professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
a) ai versamenti delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d’imposta;
b) ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.


La sospensione si applica anche in favore di imprese e professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.


La sospensione si applica, altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, in favore dei soggetti che svolgono le attività economiche sottoposte a restrizioni in conseguenza delle misure anti Covid adottate in base al Dpcm del 3 novembre 2020. In particolare:


a) soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;


b) soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione ed hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni classificate “ZONA ARANCIONE” e “ZONA ROSSA” alla data del 26 novembre 2020;


c) soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni classificate “ZONA ROSSA” alla data del 26 novembre 2020 ed esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, oppure operano nei seguenti settori economici (individuati dall’allegato 2 al DL n. 149/2020):



















































































































































































DESCRIZIONE ATTIVITÀ CODICE ATECO
Grandi magazzini 47.19.10
Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 47.19.90
Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa 47.51.10
Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 47.51.20
Commercio al dettaglio di tende e tendine 47.53.11
Commercio al dettaglio di tappeti 47.53.12
Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 47.53.20
Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 47.54.00
Commercio al dettaglio di natanti e accessori 47.64.20
Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 47.78.34
Commercio al dettaglio di mobili per la casa 47.59.10
Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 47.59.20
Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 47.59.40
Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 47.59.60
Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico 47.59.91
Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 47.59.99
Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 47.63.00
Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 47.71.10
Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 47.71.40
Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 47.71.50
Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 47.72.20
Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 47.77.00
Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 47.78.10
Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) 47.78.31
Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato 47.78.32
Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 47.78.33
Commercio al dettaglio di bomboniere 47.78.35
Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) 47.78.36
Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 47.78.37
Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 47.78.50
Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 47.78.91
Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 47.78.92
Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 47.78.94
Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 47.78.99
Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 47.79.10
Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 47.79.20
Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 47.79.30
Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) 47.79.40
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 47.81.01
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 47.81.02
Commercio al dettaglio ambulante di carne 47.81.03
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 47.81.09
Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 47.82.01
Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 47.82.02
Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 47.89.01
Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio 47.89.02
Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso 47.89.03
Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 47.89.04
Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 47.89.05
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 47.89.09
Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) 47.99.10
Servizi degli istituti di bellezza 96.02.02
Servizi di manicure e pedicure 96.02.03
Attività di tatuaggio e piercing 96.09.02
Agenzie matrimoniali e d’incontro 96.09.03
Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 96.09.04
Altre attività di servizi per la persona nca 96.09.09
Commercio al dettaglio di calzature e accessori 47.72.10


Ripresa versamenti sospesi


I versamenti in scadenza a dicembre per i quali si fruisce della sospensione devono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021.


In alternativa, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.


Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.


PROROGA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IRAP (ART. 3)


È prorogato al 10 dicembre 2020, il termine (scaduto il 30 novembre 2020) di presentazione in via telematica delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive riferite al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.


CLASSIFICAZIONE REGIONI AL 26 NOVEMBRE 2020











CLASSIFICAZIONE

REGIONI

Zona Arancione  

Regioni che presentano uno scenario di elevata gravità ed un livello di rischio alto – art. 2, dpcm 3/11/2020


 

Puglia

Sicilia


Basilicata


Liguria


Umbria


Emilia-Romagna


Friuli-Venezia Giulia


Marche


 

Zona Rossa  

Regioni che presentano uno scenario di massima gravità ed un livello di rischio alto – art. 3, dpcm 3/11/2020


 

Calabria

Lombardia


Piemonte


Valle d’Aosta


Provincia autonoma di Bolzano


Campania


Toscana


Abruzzo

Accordo transattivo, il contenuto può prescindere dalle espressioni letterali utilizzate


In materia di rinunzie e transazioni con riguardo alla prestazione di lavoro subordinato, l’oggetto del negozio va identificato non sulla base delle espressioni letterali utilizzate, bensì in rapporto all’oggettiva situazione di contrasto che le parti ricompongono attraverso reciproche concessioni ed in relazione alle posizioni assunte, non solo nella lite in atto ma anche in vista di una controversia che possa insorgere e che esse intendono prevenire. Il giudice di merito, a tal fine, può attingere ad ogni elemento idoneo a chiarire i termini dell’accordo, ancorché non richiamati dal documento, senza che ciò comporti violazione del principio per cui la transazione va provata per iscritto (Corte di Cassazione, sentenza 23 ottobre 2020, n. 23385)


La vicenda giudiziaria nasce dalla domanda proposta nei confronti di una Società da parte di un ex amministratore, volta al riconoscimento di un compenso per la carica sociale ricoperta, nella medesima misura che, successivamente, il consiglio di amministrazione aveva determinato in favore del nuovo amministratore. Nella domanda, altresì, il lavoratore evidenziava di avere rinunciato, con un accordo transattivo, alle somme relative ad una sola annualità per dedizione alla Società.
Tanto il Giudice di prime cure, quanto la Corte di appello, avevano dichiarato l’inammissibilità della questione, alla luce della conciliazione intervenuta tra le parti, nonostante il testo letterale non chiaro dell’accordo. Al riguardo, entrambi condividevano l’impostazione per cui, in tema di interpretazione del contratto, non deve essere valorizzato solo il dato letterale dell’accordo, ma anche altri elementi quali la condotta posteriore, ai fini di individuare l’intenzione comune delle parti e lo scopo perseguito con l’accordo.
Avverso la sentenza di appello, ricorre così in Cassazione il lavoratore, deducendo l’immotivata svalutazione degli elementi letterali risultanti dall’accordo intercorso tra le parti e la conseguente violazione, in particolare, del principio della necessaria interpretazione preliminare dell’atto negoziale e del principio del gradualismo.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato.
In materia di rinunzie e transazioni, con riguardo alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, la dichiarazione del lavoratore può assumere il suddetto valore sempre che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati ovvero obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi (Corte di Cassazione, sentenza n. 1657/2008).
Quanto all’oggetto del negozio transattivo, esso va identificato non in relazione alle espressioni letterali utilizzate, bensì in rapporto all’oggettiva situazione di contrasto che le parti hanno iniziato a comporre attraverso reciproche concessioni, in relazione alle posizioni assunte dalle stesse non solo nella lite in atto ma anche in vista di una controversia che possa insorgere tra loro e che intendono prevenire.
Il giudice di merito, al fine di indagare sulla portata e sul contenuto transattivo di una scrittura negoziale, può attingere ad ogni elemento idoneo a chiarire i termini dell’accordo, ancorché non richiamati dal documento, senza che ciò comporti violazione del principio in base al quale la transazione deve essere provata per iscritto (Corte di Cassazione, sentenza n. 9120/2015).
In riferimento, quindi, alla interpretazione del contratto di transazione, per verificare se sia configurabile tale negozio ed il suo effettivo contenuto, occorre indagare innanzitutto se le parti, mediante l’accordo, abbiano perseguito la finalità di porre fine alla “incertus litis eventus”, senza tuttavia che sia perciò necessario che esse esteriorizzino il dissenso sulle contrapposte pretese, né che siano usate espressioni direttamente rivelatrici del negozio transattivo, la cui esistenza può anche essere desunta da qualsiasi elemento che esprima la volontà di porre fine ad ogni ulteriore contesa.
Quanto, infine, ai requisiti dell’aliquid datum e dell’aliquid retentum, essi non sono da rapportare agli effettivi diritti delle parti, bensì alle rispettive pretese e contestazioni e, pertanto, non è necessaria l’esistenza di un equilibrio economico tra le reciproche concessioni (Corte di Cassazione, sentenza n. 7548/2003).


Tanto premesso, nel caso di specie, alcuna lesione del principio di gradualismo nell’uso dei canoni interpretativi del contratto poteva rinvenirsi, perché il mero significato letterale ed il collegamento tra le varie clausole erano insufficienti alla individuazione del comune intento delle parti (Corte di Cassazione, sentenza n. 9910/2004).
Infine, per sottrarsi al sindacato di legittimità l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’atra (Corte di assazione, sentenza n. 27136 del 2017).


Plusvalenze immobiliari imponibili secondo principio di cassa

La Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini IRPEF, il mancato incasso del corrispettivo di vendita del terreno edificabile fa venir meno la realizzazione di plusvalenza tassabile, poiché l’imponibilità segue il principio di “cassa” (Ordinanza 25 novembre 2020, n. 26810).

La controversia trae origine dall’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha determinato il reddito imponibile IRPEF da assoggettare a tassazione separata a seguito della plusvalenza realizzata con la vendita di un terreno edificabile.
Il contribuente ha impugnato l’atto sostenendo di non aver incassato gli assegni corrispostigli a titolo di corrispettivo e, pertanto, non si era realizzata alcuna plusvalenza tassabile.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso rilevando che l’ufficio non avesse fornito prova degli elementi costitutivi della pretesa tributaria a fronte di elementi contrari forniti dal contribuente in relazione al mancato incasso del corrispettivo di vendita.
La decisione è stata impugnata dall’Amministrazione finanziaria.

La plusvalenza ai fini IRPEF è stata determinata in relazione al valore di vendita (iniziale e finale) accertato ai fini dell’imposta di registro con avviso di accertamento divenuto definitivo. Secondo l’Ufficio la prova dell’esistenza della plusvalenza imponibile doveva ritenersi assolto in considerazione della mancata contestazione da parte del contribuente del valore iniziale del terreno e del valore finale accertato ai fini dell’imposta di registro.

La Corte di Cassazione ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi su cui si fonda la sentenza: da un lato l’omessa prova di fondamento della pretesa impositiva, e dall’altro la prova contraria del contribuente relativa al mancato incassato del corrispettivo di vendita.
I giudici della Suprema Corte hanno in primo luogo osservato che secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, in tema di plusvalenza immobiliare imponibile ai fini IRPEF, è esclusa la possibilità per il Fisco di determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale; a tal fine, l’Ufficio è tenuto ad individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria.
La Corte Suprema ha chiarito inoltre che le plusvalenze immobiliari sono di regola imponibili ai fini IRPEF secondo il principio di cassa. Si tratta, in particolare, delle plusvalenze realizzate:
– mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
– mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di 5 anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;
– a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
Tuttavia, per le sole plusvalenze aventi finalità speculative ai fini dell’imponibilità opera il principio di competenza.

Rinnovato il CCNL per gli Ortofrutticoli



Firmato il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie


L’accordo, che ha vigenza dall’1/1/2020 al 31/12/2023, ha stabilito i seguenti incrementi salariali
– €10 dall’1/12/2020;
– €20 dall’1/12/2021;
– €20 dall’1/12/2022;
– €18 dall’1/12/2023











































































Livelli

Attuale

Dicembre 20

Dicembre 21

Dicembre 22

Dicembre 23

a regime

Q 2.137,37 14,98 29,97 29,97 26,97 101,88
1 2.039,51 14,30 28,59 28,59 25,73 97,22
2 1.802,14 12,63 25,27 25,27 22,74 85,90
3 1.723,25 12,08 24,16 24,16 21,74 82,14
4 1.560,74 10,94 21,88 21,88 19,69 74,40
5 1.493,52 10,47 20,94 20,94 18,85 71,19
6 super 1.461,64 10,25 20,49 20,49 18,44 69,67
6 1.426,53 10,00 20,00 20,00 18,00 68,00
7 1.371,90 9,62 19,23 19,23 17,31 65,40

























































Livelli

Minino all’1/12/2020

Minino all’1/12/2021

Minino all’1/12/2022

Minino all’1/12/2023

Q 2.152,35 2.182,32 2.212,29 2.239,26
1 2.053,81 2.082,40 2.110,99 2.136,72
2 1.814,77 1.840,04 1.865,31 1.888,05
3 1.735,33 1.759,49 1.783,65 1.805,39
4 1.571,68 1.593,56 1.615,44 1.635,13
5 1.503,99 1.524,93 1.545,87 1.564,72
6 super 1.471,89 1.492,38 1.512,87 1.531,31
6 1.436,53 1.456,53 1.476,53 1.494,53
7 1.381,52 1.400,75 1.419,98 1.437,29


MOLESTIE SESSUALI MOBBING E VIOLENZA DI GENERE
Alle donne lavoratrici vittime di violenze di genere si applica quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Il congedo dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo di massimo sei mesi può essere usufruito dalla lavoratrice, oltre che su base giornaliera, anche su base oraria nell’arco temporale di tre anni.


Il predetto congedo può essere fruito anche dalle lavoratrici assunte a tempo determinato entro il termine finale apposto al contratto di lavoro.


CLASSIFICAZIONE
Al Sesto livello Super appartengono i lavoratori stagionali che abbiano prestato per almeno cinque anni civili (1 Gennaio – 31 Dicembre) consecutivi, presso la stessa azienda, attività lavorativa annuale, in uno o più periodi, e per non meno di 40 mesi di assunzione (anche frazionati);


DISCIPLINA DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO A PRESTAZIONE RIDOTTA E PART-TIME VERTICALE
I lavoratori a tempo determinato che effettueranno presso la stessa azienda nell’arco di dodici mesi (dal 1°


Gennaio al 31 Dicembre) più di 190 giornate di effettiva presenza a prescindere dalle ore di effettiva


prestazione giornaliera, potranno richiedere entro 30 giorni dal superamento di tale termine la


trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con prestazione ridotta annuale.


PERMESSI IN CASO DI DECESSO O DI DOCUMENTATA GRAVE INFERMITÀ
I permessi sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate. La contrattazione di secondo livello può regolamentare forme di convertibilità degli straordinari, indennità di varia natura e premi di produzione in ore di permessi per assistere familiari non autosuiflcienti. Tale convertibilità deve essere richiesta dal lavoratore.


REFETTORIO
Salvo quanto disposto dalla vigente legislazione per i lavori all’aperto che hanno specifica disciplina, le aziende, per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e tavoli.


I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.


BANCA DELLE ORE SOLIDALI
I lavoratori possono cedere a titolo gratuito i permessi retribuiti e le ferie non utilizzate eccedenti quelle maturande nell’anno in corso. A questo fine può essere istituita presso ciascuna azienda una “banca delle ore solidali”. La cessione potrà essere al massimo di giorni 10 complessivi per ciascun anno, eccedenti comunque il periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali. Lo strumento delle ferie solidali può essere utilizzato:
a) dai lavoratori bisognosi di riposi e ferie per assistere i figli minori, il coniuge o il convivente che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti;
b) per sé stessi in quanto affetti da grave malattia oncologica.
Ai fini dell’attuazione dell’istituto, i lavoratori che si trovino nelle condizioni di necessità possono avanzare la richiesta, reiterabile per non più di due volte, di utilizzo di “ferie solidali”, per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica. L’impresa, ricevuta la richiesta, rende nota al personale le esigenze presentate dai lavoratori, in forma rigorosamente anonima, di ferie solidali” e invita i dipendenti, su base volontaria, a indicare la loro adesione alla richiesta, con l’indicazione della quantità di giorni che intendono cedere.