Ristori quater: nuove indennità una tantum per i lavoratori


Il Consiglio dei Ministri, riunitosi domenica 29 novembre 2020, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19. Il testo interviene con uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8 miliardi, conseguenti al nuovo scostamento di bilancio, per rafforzare le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia. Ecco alcune delle misure introdotte in ambito lavoro (CdM comunicato n. 81/2020).


Indennità stagionali del turismo, terme e spettacolo
Il Decreto Ristori quater prevede una nuova indennità una tantum di 1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e per altre categorie, tra le quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.


Indennità per i lavoratori sportivi
Per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un’indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo, vale a dire i lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.
Viene, inoltre, incrementata di 95 milioni la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive.


Ulteriori stanziamenti
Nel dettaglio, il Decreto Ristori quater stanzia:
– 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l’incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio;
– 90 milioni, per il 2021, a dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo;
– 10 milioni, per il 2020, a dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti. 


Sicurezza e forze armate
Oltre 62 milioni di euro vengono stanziati per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e per il pagamento degli straordinari dei Vigili del fuoco. Previsti anche ulteriori 6,5 milioni di euro per il pagamento dei compensi accessori del personale militare, compreso quello medico e paramedico, impegnato nel contrasto dell’emergenza COVID-19.


Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali
Il Decreto Legge prevede la sospensione dei contributi previdenziali, oltre che dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019.
La sospensione vale inoltre per tutte le attività economiche chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.


Contributo alle Regioni
Alle Regioni a statuto ordinario viene assegnato un contributo per il 2020 di 250 milioni di euro destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno in corso.


Elezioni suppletive per la Camera e il Senato per il 2020
Le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgeranno entro il 31 marzo 2021.


Termini di permanenza dei territori negli scenari di rischio
L’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, comporta l’applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per un ulteriore periodo di 14 giorni, salva la possibilità, per la Cabina di regia, istituita dal Ministro della salute ai fini della valutazione dei livelli e degli scenari di rischio territoriali, di ridurre tale ultimo termine.

Posticipata erogazione “una tantum” e premio di risultato nelle Agenzie di Viaggio Fiavet



Siglato il 26/11/2020, tra FIAVET e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS, l’accordo che ha posticipato la II° e la III° tranche di una tantum, rispettivamente a marzo e a settembre 2021 ed i termini previsti in tema di “Premio di risultato” rispettivamente al 30/4/2021 ed al 31/5/2021, per i dipendenti delle agenzie di viaggio.


L’intero Settore si trova ancora oggi a dover affrontare una situazione di crisi senza precedenti imputabile all’attuale emergenza sanitaria ed alle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del COVID-19 (CORONAVIRUS), che continuano a determinare il fermo delle attività delle aziende.
Le predette conseguenze economiche negative si rifletteranno sull’andamento dei flussi turistici per questo ed il prossimo anno.
La gravità della situazione induce le Parti a ritenere prioritaria la tutela dell’occupazione, al di là del ricorso immediato agli ammortizzatori sociali, ricorrendo ad ogni intervento utile a tal fine.
Tenuto conto che l’attuale situazione emergenziale non ha consentito lo svolgimento di quanto previsto all’art 13 comma 10 del CCNL 24/7/2019 in tema di “Premio di risultato”.
Tutto quanto premesso, le Parti, alla luce di quanto discusso e condiviso in via telematica, concordano di posticipare la II° e la III° tranche di una tantum, come previsto nell’art. 151 del CCNL 24/7/2019, rispettivamente a marzo e a settembre 2021.
Per il personale in forza alla data del luglio 2019 sarà riconosciuto, per il servizio prestato nell’ambito del rapporto di lavoro in essere alla predetta data nel corso del periodo 1 gennaio 2019 – 30 giugno 2019 (carenza contrattuale), il seguente importo una tantum:















































Livelli

Marzo 2021

Settembre2021

QUADRO A 128,25 128,25
QUADRO B 118,50 118,50
1 111,00 111,00
2 101,25 101,25
3 95,25 95,25
4 90,00 90,00
5 84,75 84,75
6S 81,00 81,00
6 80,25 80,25
7 75,00 75,00
APP. PROFESS. 60,00 60,00


 


Ai lavoratori che non abbiano prestato servizio per l’intero periodo di carenza contrattuale, gli importi verranno erogati pro quota, in ragione di un sesto per ogni mese intero di servizio prestato. A tal fine non verranno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni verranno computate come mese intero.


Segue
Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo, a norma di legge e di contratto (ivi compresa la malattia), con esclusione dei casi di maternità ed infortunio.
Per il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
Gli importi una tantum di cui sopra sono erogati a titolo di indennizzo per il periodo di carenza contrattuale e non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto di legge e contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
Inoltre, i termini previsti all’art. 13 comma 10 del CCNL 24/7/2019 in tema di “Premio di risultato” saranno posticipati rispettivamente al 30/4/2021 e al 31/5/2021.
Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa, non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 30/4/2021, il datore di lavoro erogherà al 31/5/2021, i seguenti importi:















Livello

Euro

A, B 186,00
1, 2, 3 158,00
4, 5 140,00
6S, 6, 7 112,00

Approvato il Decreto Ristori-quater: proroghe fiscali e sostegno alle imprese


Approvato il decreto-legge “Ristori-quater” che introduce ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19., si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Di seguito le principali misure fiscali (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato 30 novembre 2020, n. 81).

Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap
Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.


 


Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre
È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.


 


Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap
Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.


 


Proroga definizioni agevolate
La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.


 


Razionalizzazione della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione
Vengono introdotte modifiche per rendere più organico e funzionale l’istituto della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione. In particolare, si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.


 


Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi delle sale gioco
Il saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco di settembre-ottobre 2020 può essere versato solo per un quinto del dovuto. La parte restante può essere versata con rate mensili, con la prima rata entro il 22 gennaio del 2021.


 


Estensione codici Ateco
La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio.


 


Associazioni sportive
È incrementata di 95 milioni la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive.


 


Fiere e Congressi, spettacolo e cultura
Vengono stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l’incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio. Si incrementano: di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo; di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing). 


Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai fondi già citati non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.


 


Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese
Si incrementa di 500 milioni, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.


 


Fondo perequativo
È istituito un fondo finalizzato a realizzare, nell’anno 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell’ambito della emergenza COVID-19, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.


 


Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati
I gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono fondi immobiliari italiani ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione possono, entro il 31 dicembre 2020, nell’esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo per prorogare il termine del fondo non oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.


 

Indennità una tantum e indennità onnicomprensiva


Il decreto Ristori ha nuovamente previsto, a favore dei soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, DL 14 agosto 2020, n. 104, l’erogazione una tantum della stessa indennità di importo pari a mille euro.I lavoratori appartenenti alle categorie in questione, che hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum del decreto Ristori, ma la relativa indennità sarà erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento dell’indennità onnicomprensiva di cui al citato articolo 9 (circolare Inps n. 137/2020).


Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto Ristori) all’articolo 15, comma 1, ha nuovamente previsto – a favore dei soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104/2020 – l’erogazione una tantum della medesima indennità di importo pari a 1.000 euro. In particolare, i lavoratori destinatari della tutela, denominata “indennità onnicomprensiva”, di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104/2020 sono:
– i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
– i lavoratori intermittenti;
– i lavoratori autonomi occasionali;
– i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
– i lavoratori dello spettacolo;
– i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Pertanto, tutti i lavoratori appartenenti alle categorie sopra elencate, che hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 citato, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum del decreto Ristori, ma la relativa indennità sarà erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9.
Per quanto riguarda i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali ed i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104/2020, l’Inps precisa che è ammesso l’accesso all’indennità in argomento anche a favore dei lavoratori che – successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione – hanno instaurato e comunque cessato alla data del 29 ottobre 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato.
Con particolare riferimento ai lavoratori in somministrazione, considerata la natura di tale rapporto di lavoro, l’Istituto chiarisce che l’istruttoria sarà centralizzata, al fine di controllare la presenza, nelle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (UniSomm), dell’indicazione, nel periodo utile all’ammissibilità della indennità, dell’invio in missione presso soggetti utilizzatori appartenenti alle categorie ATECO sopra riportate. Qualora l’esito di tale controllo centralizzato non sia positivo, la domanda verrà posta in uno stato di “preavviso di reiezione”, che sarà comunicato tempestivamente al lavoratore, al fine di consentire l’eventuale presentazione della documentazione probatoria utile alla revisione dell’esito stesso.
Sarà considerata quale documentazione probatoria utile: il contratto o la lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in argomento o, in subordine, l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, società di somministrazione, dello svolgimento di tale attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.


Presentazione della domanda
Come già precisato, i lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 9 del D.L. n. 104/2020 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità una tantum di cui all’art. 15, co. 1, del decreto Ristori.
I lavoratori che non hanno invece beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 9 possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive di cui all’articolo 15, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto Ristori. Pur avendo l’articolo 15, comma 7 introdotto un termine di presentazione della domanda alla data del 30 novembre 2020, la natura di detto termine, su conforme parere ministeriale, è non decadenziale; pertanto, per consentire un adeguato tempo all’utenza e agli intermediari per presentare le domande per i nuovi beneficiari e nello stesso tempo consentire all’Istituto il pagamento di queste prestazioni entro la fine dell’anno corrente, sarà possibile presentare la domanda entro la data del 18 dicembre 2020.
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui sopra, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.


Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui all’art. 15, DL n. 137/2020 e altre prestazioni previdenziali
Ai sensi dell’art. 15, co. 7, del decreto Ristori, le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 15 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 14, ossia con le nuove misure introdotte in materia di Reddito di emergenza.
In analogia a quanto disposto dall’articolo 86 del decreto Rilancio Italia, anche indennità di cui all’articolo 15 sono incumulabili con l’indennità a favore dei lavoratori domestici, con le indennità a favore dei lavoratori sportivi e con l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell’articolo 15 del DL cd. Ristori non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili (art. 15, co. 7, DL n. 137/2020) con l’indennità relativa al reddito di emergenza (articolo 14, DL n. 137/2020), nonchè con l’indennità a favore dei lavoratori domestici, con le indennità a favore dei lavoratori sportivi e con l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Tali indennità non sono altresì cumulabili con l’indennità a favore dei pescatori autonomi e con l’indennità a favore dei lavoratori marittimi.
Tutte le indennità in esame sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con la c.d. APE sociale.
Per quanto concerne la compatibilità delle indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell’articolo 15 del DL cd. Ristori, con il Reddito di cittadinanza, esse non sono compatibili con un beneficio del Reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello delle indennità medesime. Quindi, ai beneficiari delle indennità in questione, qualora fossero titolari di un Reddito di cittadinanza di importo inferiore a 1.000 euro, non verrà erogata l’indennità COVID-19, ma verrà riconosciuto un incremento del Reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di 1.000 euro.
Le citate indennità sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.
Le indennità di cui ai commi 1, 3, 5 e 6 dell’articolo 15 del DL cd. Ristori sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con l’indennità di disoccupazione agricola.
Infine, le indennità di cui al richiamato articolo 15 sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile (circolare Inps n. 137/2020).