Risoluzione del rapporto a seguito di accordo: accesso alla NASpI solo se entro il 31 gennnaio 2021


In caso di accordo collettivo, avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, l’accesso alla NASpI, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, è ammesso fino al termine di vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (Inps, messaggio 26 novembre 2020, n. 4464)


Come noto, ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI è richiesto, quale presupposto, che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente e che quindi l’assicurato possa fare valere lo stato di disoccupazione involontario. Ciò premesso, sono previste comunque delle ipotesi di accesso alla stessa che si differenziano dal licenziamento o dalla cessazione a seguito della scadenza del contratto a tempo determinato, tra le quali:
– dimissioni per giusta causa;
– risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione (art. 7, L. 15 luglio 1966, n. 604);
– dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda. Al riguardo, qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, dunque indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro, ricorre la giusta causa delle dimissioni;
– risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda, distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.
Orbene, alle predette fattispecie, si è aggiunta un’ulteriore ipotesi di accesso alla prestazione NASpI, che si caratterizza per la presenza di un accordo collettivo, avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, in deroga al divieto ed alla sospensione di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (art. 14, co. 3, D.L. n. 104/2020).
Dunque, pur operando di fatto una risoluzione consensuale, i predetti lavoratori, ove ricorrano gli ulteriori presupposti di legge, possono conseguentemente accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.
Tale possibilità, peraltro, si applica in tutti i casi di sottoscrizione degli accordi stipulati, riguardanti o meno aziende che possano accedere ancora ai trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica, e comunque tale accesso è ammesso fino al termine di vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.
In ogni caso, i lavoratori interessati sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, ad allegare l’accordo collettivo aziendale, nonché, qualora l’adesione del lavoratore non si evinca dall’accordo medesimo, ma sia contenuta in altro documento diverso dallo stesso, la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo.


Artigianato: Accordo Interconfederale 26/11/2020

Artigianato: Accordo Interconfederale 26/11/2020

Sottoscritto il 26/11/2020, tra CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e CGIL, CISL, UIL, l’accordo interconfederale per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni sindacali

Le Parti, con la sottoscrizione della presente intesa, intendono dare piena applicazione all’Accordo interconfederale del 23/11/2016 che conteneva le linee guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni industriali.


Razionalizzazione contrattuale
A partire dalla tornata contrattuale 2019-2022 verrà ulteriormente implementato il processo di razionalizzazione degli assetti contrattuali, conformemente a quanto previsto dall’Accordo Interconfederale 23/11/2016, con l’obiettivo di ricondurre gli attuali contratti collettivi nazionali di lavoro nelle seguenti quattro nuove Aree contrattuali:
AREA CONTRATTUALE MANIFATTURIERO
– Meccanica
– Legno-Lapidei
– Tessile Moda – Chimica Ceramica
– Alimentari – Panificazione
AREA CONTRATTUALE SERVIZI ALLE PERSONE ED ALLE IMPRESE
– Comunicazione
– Servizi di pulizia
– Acconciatura ed Estetica
– Cineaudiovisivo
AREA CONTRATTUALE AUTOTRASPORTO
– Logistica, Trasporto merci, Spedizioni
– Noleggio bus
AREA CONTRATTUALE EDILIZIA
– Edilizia
All’interno delle aree contrattuali come sopra individuate, permangono i singoli CCNL per tutte le imprese e lavoratori, rientranti nei campi di applicazione specifici, con la conferma della titolarità contrattuale in capo alle singole Categorie, ferme restando le regole statutarie in materie previste da ciascuna Confederazione firmataria.
Struttura del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Ciascun Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Area sarà cosi composto:
– Parte Comune-Area Contrattuale
– Parte Specifica
Vigenza contrattuale
Ciascun contratto collettivo nazionale di Area avrà vigenza quadriennale sia per la parte normativa che per la parte economica. Le Parti si impegnano nella prossima tornata di rinnovi contrattuali a completare l’unificazione delle scadenze del CCNL.
I CCNL continueranno a produrre i loro effetti anche dopo la scadenza ivi prevista, fino alla data di decorrenza dei successivi accordi di rinnovo.
Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
Livello nazionale
– ciascuna delle Parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque la sua validità fino alla data del suo rinnovo;
– la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista;
– entro 15 giorni dall’invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall’incontro di illustrazione della piattaforma;
– a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 7 mesi di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente;
– trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo repiprocamente soddisfacente le Parti hanno ulteriori 30 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l’intervento delle Confederazioni nazionali;
– trascorsi ulteriori 30 giorni dall’inoltro della richiesta di intervento delle istanze Confederali nazionali senza che l’intervento abbia avuto inizio, ovvero nel caso in cui l’intervento si sia concluso senza il raggiungimento dell’accordo, le parti si ritengono libere da ogni ‘da ogni vincolo procedurale.
Le Parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1° – 31 agosto.
Livello regionale
La decorrenza dei CCRL cadrà di norma a metà della vigenza dei CCNL di riferimento.
La definizione dei CCRL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:
– la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di scadenza;
– entro 15 giorni dall’invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall’incontro di illustrazione della piattaforma;
– a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo;
– trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l’intervento delle proprie istanze regionali;
– trascorsi ulteriori 30 giorni dall’inoltro della richiesta di intervento delle istanze regionali senza che sia stato raggiunto un accordo, ciascuna delle parti potrà richiedere l’intervento delle istanze nazionali;
– trascorsi ulteriori 30 giorni dall’inoltro della richiesta di intervento delle istanze nazionali senza che l’intervento abbia avuto inizio, ovvero nel caso in cui l’intervento si sia concluso senza il raggiungimento dell’accordo, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1° – 31 agosto.
Trattamento economico
Le Parti in merito alla dinamica degli effetti economici dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, convengono di adottare come parametro di riferimento per stabilire l’incremento dei minimi contrattuali, l’IPCA depurato dai prezzi dei prodotti energetici, cosi come comunicato dall’ISTAT nel mese di maggio di ciascun anno.
Nel periodo di vigenza di ciascun CCNL, si conviene che in sede di rinnovo contrattuale sarà preso a riferimento, per determinare gli incrementi retributivi dei minimi contrattuali per l’intero quadriennio, anche l’andamento del settore.

Superbonus: cambio di destinazione di uso di una pertinenza


Superbonus in caso di interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica con cambio di destinazione di uso di una pertinenza censita nella categoria C/2 che sarà accorpata ad un immobile in categoria A/3 (Agenzia delle entrate – Risposta n. 562 del 27 novembre 2020)

In ordine alla possibilità di fruire del Superbonus anche nel caso in cui l’intervento sia realizzato su un immobile accatastato in categoria C/2 che solo al termine dei lavori diverrà abitativo e accorpato all’unità immobiliare di categoria A/3 si fa presente quanto segue.
In linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, attualmente disciplinate dall’articolo 16 del citato decreto legge n. 63 del 2013 sono ammessi al Superbonus – che non costituisce una “nuova” agevolazione – anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.
Ciò, implica, tra l’altro, che relativamente agli interventi di efficientamento energetico è necessario, anche ai fini del Superbonus, che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento. In merito a questi ultimi, si fa presente che per la nozione di “impianto termico” occorre fare riferimento alla definizione contenuta nell’articolo 2, comma 1, lett. l-tricies), del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal D.lgs. 10 giugno 2020 n. 48, entrato in vigore l’11 giugno 2020.
È possibile, dunque,  fruire del Superbonus anche nell’ipotesi di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro di un edificio accatastato in categoria C/2, dotato di camini aventi le caratteristiche sopra richiamate, a condizione, tuttavia, che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso dell’immobile in abitativo. Nell’ambito degli interventi di isolamento termico, peraltro, rientra, anche la coibentazione del tetto se costituisce elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno.
Il Superbonus, inoltre, si applica anche alle spese sostenute per la sostituzione degli infissi, e per l’installazione di un impianto fotovoltaico se realizzati congiuntamente all’intervento trainante nel senso sopra specificato.
Con riferimento alle spese sostenute per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, si precisa che la possibilità di applicare l’aliquota più elevata non è impedita dalla circostanza che il pagamento delle relative spese sia stato effettuato utilizzando il bonifico predisposto per il pagamento delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, pari al 50 per cento delle spese stesse. Ai fini del Superbonus, possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che consentono di indicare i dati necessari ai fini dell’applicazione del Superbonus quali, tra l’altro, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato l’applicazione, nonché di effettuare, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento).
Va, tuttavia, rilevato che l’insieme degli interventi realizzati sulla pertinenza in categoria C/2 comporterebbe una diminuzione di almeno due classi energetiche di tale immobile mentre, invece, quelli realizzati sull’immobile abitativo in categoria A/3 non permetterebbero il miglioramento energetico di tale ultimo immobile necessario per potere fruire del Superbonus. Al riguardo, si ritiene che il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, richiesto dalla norma ai fini dell’applicazione del Superbonus, deve essere attestato per l’intero edificio risultante, al termine dei lavori, dall’accorpamento dell’immobile in categoria C/2 all’immobile abitativo in categoria A/3.
Ciò comporta che, qualora dall’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata, risulti il miglioramento energetico dell’intero edificio risultante dall’accorpamento dell’immobile in categoria C/2 all’immobile abitativo in categoria A/3, potranno accedere al Superbonus tutti gli interventi realizzati in ciascuno dei predetti immobili che possiedono le caratteristiche tecniche per l’accesso al beneficio in parola e nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascuna tipologia.
In assenza del miglioramento energetico dell’intero edificio richiesto ai fini dell’applicazione del Superbonus, invece, sarà comunque possibile per l’Istante fruire delle detrazioni ordinariamente previste per gli interventi di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio per i quali spettano le detrazioni attualmente disciplinate dai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, in presenza dei requisiti necessari ai fini dell’applicazione delle predette detrazioni e fermo restando l’effettuazione di tutti gli adempimenti richiesti.
Per quanto riguarda, invece, la sostituzione degli infissi nell’altra pertinenza in categoria C/6, in assenza di specifiche ulteriori indicazioni, si ritiene che sia possibile fruire della detrazione di cui all’articolo 16-bis del TUIR -attualmente pari al 50 per cento delle spese sostenute – qualora l’intervento in esame si configuri almeno come manutenzione straordinaria.

Sottoscritta l’ipotesi di accordo del settore Ceramica



Firmato il rinnovo del contratto dei settori piastrelle, ceramica sanitaria e materiali refrattari, scaduto il 31 dicembre 2019.


Il contratto, che decorre dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2023, riguarda oltre 25 mila gli addetti, e sarà sottoposto alla valutazione dei lavoratori che si impegnano a comunicare a Confindustria Ceramica l’avvenuta approvazione entro il 15 gennaio 2021
L’intesa prevede un aumento:
– Per il settore piastrelle in 3 tranche: 1° gennaio 2021 di 31 euro; 1° gennaio 2022 di 32 euro; 1° gennaio 2023 di 13 euro.
– Per il settore ceramica sanitaria, materiali refrattari e stoviglieria:1° gennaio 2021 di 30 euro; 1° gennaio 2022 di 20 euro; 1° gennaio 2023 di 26 euro.












































































TABELLA A – PIASTRELLE

Piastrelle

Aumenti

1/1/2021 – 1.a tranche

1/1/2022 – 2.a tranche

1/1/2023 – 3.a tranche

A 98,23 40,07 41,35 16,81
B.1 93,06 37,96 39,18 15,92
B.2 87,89 35,85 37,01 15,03
C.1 82,72 33,74 34,83 14,15
C.2 80,14 32,69 33,74 13,71
C.3 77,55 31,63 32,65 13,27
D.1 76,00 31,00 32,00 13,00
D.2 71,35 29,10 30,04 12,21
D.3 67,21 27,41 28,30 11,50
E.1 63,07 25,73 26,56 10,78
E.2 56,87 23,20 23,95 9,72
F 51,70 21,09 21,77 8,84












































































TABELLA B – REFRATTARI

Refrattari

Aumenti

1/1/2021 – 1.a tranche

1/1/2022 – 2.a tranche

1/1/2023 – 3.a tranche

A 98,23 38,78 25,85 33,60
B.1 93,06 36,73 24,49 31,84
B.2 87,89 34,69 23,13 30,07
C.1 82,72 32,65 21,77 28,30
C.2 80,14 31,63 21,09 27,42
C.3 77,55 30,61 20,41 26,53
D.1 76,00 30,00 20,00 26,00
D.2 71,35 28,16 18,78 24,41
D.3 67,21 26,53 17,69 22,99
E.1 63,07 24,90 16,60 21,57
E.2 56,87 22,45 14,97 19,45
E.3 51,70 20,41 13,61 17,68


















































































TABELLA C – SANITARI E STOVIGLIERIA

Cer. e stov.

Aumenti

1/1/2021 – 1.a tranche

1/1/2022 – 2.a tranche

1/1/2023 – 3.a tranche

A 105,56 41,67 27,78 36,11
B.1 92,36 36,46 24,31 31,59
B.2 86,56 34,17 22,78 29,61
C.1 82,86 32,71 21,81 28,34
C.2 80,22 31,67 21,11 27,44
C.3 78,11 30,83 20,56 26,72
D.1 76,00 30,00 20,00 26,00
D.2 68,61 27,08 18,06 23,47
D.3 65,44 25,83 17,22 22,39
E.1 63,86 25,21 16,81 21,84
E.2 57,00 22,50 15,00 19,50
E.3 54,36 21,46 14,31 18,59
F 52,78 20,83 13,89 18,06


Sul fronte del welfare contrattuale è previsto un incremento dell’aliquota contributiva al fondo di previdenza complementare (“Foncer”) a carico dell’impresa (4 euro a regime medio): dello 0,20% dal 1° gennaio 2022 per gli addetti delle piastrelle; dello 0,10% dal gennaio 2022 e 0,10% gennaio 2023 per gli addetti del settore sanitari e refrattari. I
Nell’intesa è stato recepito l’accordo quadro (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil, del 25 gennaio 2016) sul tema della violenza di genere, ed è stato potenziato il capitolo sulle pari opportunità e tutela della persona. Nel contratto è stato introdotto il tema della occupabilità e bilanciamento generazionale. Per quanto riguarda gli appalti, è stata migliorata l’informativa e c’è l’impegno in via prioritaria delle aziende committenti a sottoscrivere contratti con le imprese che applicano Ccnl nazionali firmati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sono stati, inoltre, potenziati, gli osservatori nazionali e aziendali dei grandi gruppi. Le parti hanno convenuto di recepire le convenzioni ONU sulle disabilità.
Sul tema della malattia è stato introdotto un part-time per le patologie oncologiche degenerative e ingravescenti e per il congedo parentale.
Inoltre, nell’intesa, saranno aggiunti due giorni di permesso retribuito nel caso di nascita di figli, che si aggiungono a quelli già previsti dalla legge. Il contratto prevede l’istituzione del delegato alla formazione, e inoltre sono state istituite due commissioni paritetiche: una sul sistema classificatorio e l’altra sul divisore orario, cha avrà il compito di analizzare e proporre soluzione alle differenti interpretazioni sul tema.