Siglata l’intesa di prevenzione e contrasto delle discriminazioni in ambito lavorativo

Siglato il 24/11/2020, tra l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) e la CIA, la CNA, la COLDIRETTI, la CONFAGRICOLTURA, la CONFAPI, la CONFARTIGIANATO, la CONFCOMMERCIO, la CONFCOOPERATIVE, la CONFESERCENTI, la LEGACOOP, la CONFINDUSTRIA e la CGIL, la CISL, la UIL, la UGL, il seguente un Protocollo di intesa finalizzato alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni in ambito lavorativo.

L’ambiente di lavoro è uno dei principali luoghi in cui possono concretizzarsi il riconoscimento delle pari opportunità, la valorizzazione delle differenze e delle competenze di tutti i lavoratori e le lavoratrici, l’effettiva e piena inclusione di tutte le persone indipendentemente dall’origine etnica o da altri fattori di discriminazione, anche con riferimento alla discriminazione multipla.
L’UNAR e le Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del protocollo intendono lavorare in sinergia per promuovere e diffondere una cultura di integrazione, di inclusione e di promozione sociale, anche mediante iniziative comuni di informazione, formazione e sensibilizzazione.
In attuazione del Protocollo di intesa sarà istituita una Cabina di regia nazionale ad hoc, coordinata dall’UNAR, di cui faranno parte tutti i soggetti firmatari, per raccordare gli interventi in materia di non discriminazione nell’ambiente lavorativo, diffondere la conoscenza delle buone prassi già realizzate a livello nazionale e territoriale e promuovere nelle diverse realtà produttive le pratiche di diversity inclusion, favorendo nel mercato del lavoro l’instaurarsi di un proficuo clima aziendale che tenga nell’opportuna considerazione le esigenze connesse con le specificità dei lavoratori e delle lavoratrici. L’ambiente di lavoro può diventare così un’occasione importante per lo sviluppo di politiche di azioni positive di contrasto alle discriminazioni e di promozione della persona.


Entrate: le istruzioni per la comunicazione dei “meccanismi transfrontalieri”


Fornite le istruzioni operative per gli intermediari e i contribuenti per le comunicazioni relative ai meccanismi transfrontalieri con obbligo di notifica, in attuazione della direttiva n. (UE) 2018/822 (Dac6), e fissate le regole per la successiva trasmissione delle informazioni da parte dell’Agenzia delle entrate alle Autorità competenti degli altri Stati Ue (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 26 novembre 2020, n. 364425).

Gli intermediari e gli operatori sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate i cosiddetti “meccanismi transfrontalieri con obbligo di notifica”, ovvero schemi, accordi o progetti, riguardanti l’Italia e una o più giurisdizioni estere, che presentano determinate caratteristiche e diretti a ottenere vantaggi fiscali. Le comunicazioni vanno effettuate entro 30 giorni dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo è messo a disposizione o avviato oppure dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza per la sua attuazione.
La comunicazione va effettuata, anche tramite incaricati, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel. Nella comunicazione va riportata anche una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero col nome con cui è comunemente noto e una sua descrizione astratta.
La comunicazione sui meccanismi transfrontalieri relativi al periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 deve essere effettuata entro trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021. Inoltre, la prima relazione periodica relativa a meccanismi commerciabili, per i quali gli intermediari presentano ogni tre mesi una relazione periodica, deve essere presentata dagli intermediari all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2021. Infine, per quanto riguarda il periodo tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020, le comunicazioni vanno effettuate entro il 28 febbraio 2021.


Scontrini irregolari: la definizione delle sanzioni non esclude la sospensione dell’attività

In caso di distinte violazioni nell’emissione di scontrini o ricevute fiscali che danno luogo alla sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività, la stessa non è impedita dalla definizione agevolata delle sanzioni amministrative pecuniarie collegate alle medesime violazioni (Corte di Cassazione – Ordinanza 19 novembre 2020, n. 26322)

IL CASO

In sede di accesso presso la società esercente attività di ristorazione, la Guardia di Finanza ha riscontrato irregolarità nell’emissione di ricevute fiscali in quattro distinte giornate nello stesso mese.
A fronte di tali violazioni è stato emesso avviso di contestazione con liquidazione di sanzioni amministrative, che la società ha provveduto a pagare mediante definizione agevolata.
Successivamente, l’Ufficio ha emesso l’ulteriore provvedimento irrogando la sanzione accessoria di sospensione dell’esercizio dell’attività, che la società ha impugnato.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso ritenendo inesistente il reato tributario sulla base del rilievo che la G.d.F. aveva accertato che tre ricevute fiscali indicavano, ciascuna, un corrispettivo superiore ad euro 0,50 a quello incassato con il POS, sicchè le denunciate irregolarità risultavano determinate dall’omessa indicazione nelle ricevute fiscali di uno sconto “asseritamente praticato di euro 0.50”. Pertanto, secondo i giudici, la sanzione accessoria era spropositata, afflittiva e vessatoria rispetto alla affermata presunta irregolarità di mancato incasso di complessivi euro 1,50.
Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la decisione è stata riformata dalla Corte di Cassazione che ha dichiarato legittimo il provvedimento della sanzione accessoria, affermando altresì l’irrilevanza delle definizione agevolata delle sanzioni pecuniarie.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Le Corte di Cassazione ha precisato che la disposizione sanzionatoria (art. 12, co. 2, D.Lgs. n. 452 del 1997) presuppone il definitivo accertamento delle violazioni contestate e prescinde da un ammontare minimo dei corrispettivi complessivamente non documentati.
Ne consegue che, ai fini della irrogazione della sanzione, non assume alcun rilievo l’ammontare dei corrispettivi complessivamente non documentati.
Inoltre, ai fini dell’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività non rilevano le modalità di contestazione delle infrazioni, in quanto la disposizione normativa è volta a sanzionare la condotta illecita rappresentata dalla quadrupla violazione dell’obbligo di emettere lo scontrino o ricevuta fiscale commessa nel corso del quinquennio, a prescindere da come sia stata effettuata la contestazione in ciascuna ipotesi.
I giudici della Suprema Corte hanno chiarito, altresì, che in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la disposizione che prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquiennio quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale relativa al procedimento di irrogazione della sanzione, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata delle sanzioni amministrative pecuniarie riferite alle medesime violazioni.


Voli Covid-tested: parte la sperimentazione


Fino al 15 febbraio 2021 sono operativi i voli Covid-tested, ossia, i voli per i quali l’imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell’imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all’imbarco (Ministero Salute – ordinanza 23 novembre 2020).

Alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale con voli “Covid-tested”, operativi dagli aeroporti di Francoforte “Frankfurt am Main”, Monaco di Baviera “Franz Josef Strauss”, Atlanta “Hartsfield-Jackson”, New York “John Fitzgerald Kennedy” e “Newark Liberty”, con destinazione l’aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, è consentito l’ingresso e il transito nel territorio nazionale senza necessità, laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario.


Le persone in partenza sui voli “Covid-tested”, sono tenute a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, la certificazione attestante il risultato negativo del test eseguito nonché la dichiarazione di ingresso in Italia dall’estero.


I vettori aerei sono tenuti ad acquisire e verificare, prima dell’imbarco, la certificazione, anche ricorrendo a modalità digitali di lettura ed archiviazione e la dichiarazione di ingresso.


I passeggeri dei voli provenienti dagli aeroporti internazionali di New York “John Fitzgerald Kennedy” e “Newark Liberty”, nonché dall’aeroporto di Atlanta “Hartsfield-Jackson” sono, altresì, sottoposti a test molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato per mezzo di tampone all’arrivo all’aeroporto di Fiumicino “Leonardo da Vinci”.


I voli “Covid-tested” devono essere comunicati preventivamente al Ministero della salute che potrà,


laddove considerato opportuno, autorizzare voli “Covid-tested” di ritorno.


Nel caso di mancato imbarco sul volo “Covid-tested”, per risultato positivo al COVID-19, è previsto, a cura del vettore aereo, il rimborso del biglietto o l’emissione di un voucher di pari importo su richiesta del passeggero, entro quattordici giorni dalla data di effettuazione del recesso e valido per diciotto mesi dall’emissione.