Trasferimento di immobile per atto del giudice: agevolazioni prima casa

La Corte di Cassazione ha affermato che ai fini dell’agevolazione prima casa, anche nell’ipotesi di trasferimento dell’immobile per atto del giudice è comunque necessario formulare espressamente la richiesta di accesso ai benefici e rilasciare le specifica dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalla disciplina agevolativa. In tal caso, tuttavia, il termine per fornire detta dichiarazione è posticipato al momento della registrazione dell’atto (Ordinanza 29 ottobre 2020, n. 23863)

La controversia trae origine dall’avviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza di divisione giudiziale di un compendio immobiliare in comunione ereditaria.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate non ha riconosciuto l’applicazione delle agevolazioni prima casa, in considerazione dell’assenza nell’atto della esplicita richiesta di fruizione di tali benefici e della dichiarazione di esistenza dei presupposti cui è condizionata l’agevolazione.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso ritenendo che il contribuente non avesse alcuna possibilità di intervenire per rendere la dichiarazione prevista per fruire del regime fiscale agevolato, atteso che scaturendo l’assegnazione dell’immobile da una sentenza conseguente a un giudizio di divisione, lo stesso non poteva sapere se quel determinato immobile gli sarebbe stato assegnato.

La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, affermando la necessità della dichiarazione prevista dalla norma agevolativa anche nell’ipotesi di trasferimento per atto del giudice.
Nella fattispecie, l’atto sottoposto a registrazione è una sentenza di divisione giudiziale di un compendio immobiliare in comunione ereditaria, per la quale è previsto l’obbligo di richiedere la registrazione a carico del Cancelliere.
In materia di agevolazioni “prima casa”, la norma (art. 1, Legge n. 168 del 1982 e art. 1, parte prima, della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986) circoscrive la possibilità per il contribuente di effettuare dichiarazioni in ordine alle agevolazioni fiscali di cui intende avvalersi, nel solo ambito dell’atto traslativo, senza alcuna previsione per il diverso caso in cui l’atto di trasferimento avvenga per atto del giudice, come in sede di divisione giudiziale dell’eredità.

In particolare, la norma stabilisce che le agevolazioni fiscali “prima casa” (…) si applicano altresì ai trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione non di lusso (…), effettuati da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione nei confronti di persone fisiche, a condizione (…) che nell’atto di trasferimento il compratore dichiari a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione nel comune di residenza o in quello, se diverso, ove svolge la propria attività prevalente, di adibirla a propria abitazione e di non aver usufruito delle agevolazioni “prima casa”; in caso di dichiarazione mendace sono dovute imposte nella misura ordinaria nonché una soprattassa nella misura del trenta per cento delle imposte stesse.

Secondo la Corte di Cassazione, dal fatto che il trasferimento dell’immobile derivi, come nel caso in esame, da un atto del giudice non può derivare una abrogazione della previsione che impone a carico del contribuente obbligatoriamente la predetta dichiarazione.
In tal ipotesi, precisa la Suprema Corte, si determina soltanto uno spostamento temporale della stessa, dal momento dell’acquisto a quello della registrazione. Quest’ultimo, infatti, viene a porsi come quello a partire dal quale la parte destinataria degli effetti del provvedimento può far valere il proprio diritto all’applicazione del beneficio potendo attivarsi per rendere la necessaria dichiarazione in ordine alle agevolazioni fiscali “prima casa” cui ritiene di avere diritto.


Pertanto, qualora la dichiarazione non sia fornita al momento della registrazione della sentenza che determina il trasferimento dell’immobile, deve ritenersi legittima la revoca delle eventuali agevolazioni prima casa fruite indebitamente.

FONDO EST: proroga delle misure per l’emergenza Covid-19

Prorogate, fino a dicembre , le misure previste per contrastare le conseguenze del Covid-19 del Fondo Est per i settori commercio, turismo servizi e affini


 


Il Fondo Est, comunica ai lavoratori e alle aziende del settore del commercio e del turismo iscritti, le azioni di sostegno concreto previste per coloro che stanno affrontando, direttamente o indirettamente, le drammatiche conseguenze del Covid-19.
Il Fondo, con il “Pacchetto emergenza Covid-19”, in caso di contagio d Coronavirus, ha esteso il proprio piano sanitario assicurando:
– indennità giornaliera per ricovero in caso di positività al Covid-19;
– diaria da isolamento domiciliare in caso di positività al Covid-19;


– riabilitazione respiratoria post Covid-19.
Tali misure  sono state ulteriormente prorogate fino al 31/12/2020.
Nello specifico:
INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO IN CASO DI POSITIVITÀ AL COVID-19
In caso di ricovero presso strutture pubbliche individuate per il trattamento del virus dal Ministero, l’iscritto avrà diritto a un’indennità di € 40,00 per ogni notte di ricovero, per un periodo non superiore a 50 giorni all’anno (si specifica che le giornate di ingresso e dimissione costituiscono un’unica giornata ai fini della corresponsione della diaria).


– DIARIA DA ISOLAMENTO DOMICILIARE IN CASO DI POSITIVITÀ AL COVID-19
Qualora, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle disposizioni in esso contenute si renda necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, l’iscritto avrà diritto a un’indennità di € 40,00 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio, per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno.
– RIABILITAZIONE RESPIRATORIA POST COVID-19
Per gli iscritti che sono stati affetti da polmonite interstiziale conseguente a infezione da Covid-19, Fondo Est garantisce un contributo per le prestazioni sanitarie relative alla riabilitazione respiratoria. La patologia deve essere attestata da certificazione medica che deve essere trasmessa in copia a Fondo Est, unitamente a copia della prescrizione medica delle prestazioni effettuate ed a copia del documento di spesa. L’accesso al contributo per visita pneumologica può essere ripetuto per tre volte (visita pneumologica di indirizzo e due visite di controllo).


Causale contributo FOIN soppressa


L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 26 novembre 2020, n. 74, ha soppresso la causale contributo “FOIN”.

Dal 1° dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la soppressione della seguente causale contributo:


– “FOIN” denominata “QUOTE TFR FONDINPS (Fondo Pensione Complementare I.N.P.S.)”;


La suddetta causale contributo andava indicata nella sezione Inps del modello di pagamento F24 e consentiva ai datori di lavoro di versare, tramite il modello F24, le quote di Tfr al Fondinps per quei lavoratori che non avevano espresso la volontà di aderire alla previdenza complementare, nei settori in cui non sono operativi i fondi negoziali previsti dagli accordi o dai contratti collettivi.


La soppressione della causale contributo FOIN è stata disposta a seguito di richiesta dell’Inps con nota del 19 novembre 2020.


Contratti di appalto: la competenza in materia di accertamento dei rapporti


26 nonv 2020 Si forniscono precisazioni sui nuovi obblighi a carico dei committenti di appalti c.d. “labour intensive


Dal 1° gennaio 2020, i committenti “che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute (…), trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute (…) è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione”. In caso di violazione dei predetti obblighi, è prevista una sospensione da parte del committente del pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio “ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa (art. 17 bis, D.Lgs. n. 241/1997).
La suddetta previsione è, dunque, finalizzata a contrastare l’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali sui percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati” attraverso la creazione di sistemi di controllo posti a carico del committente di appalti c.d. “labour intensive”.
Al riguardo l’INL ha chiarito che, gli obblighi di controllo del committente sono diretti esclusivamente a rendere effettivi gli adempimenti di natura fiscale posti a carico delle imprese affidatane, pertanto, la loro violazione non può essere ascritta nel novero delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, in relazione alle quali può ritenersi sussistente una competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro; al contrario, la sanzione da irrogare nei confronti del committente, proprio perché contraddistinta dalla medesima ratio e, per di più, parametrata a quella prevista in capo al soggetto appaltatore/affidatario, deve essere assoggettata allo stesso regime e alla identica procedura, secondo la disciplina in argomento.