Sospensione degli adempimenti e ristori per i Professionisti


Tra le misure di contenimento del contagio da COVID, si evidenziano di seguito i prossimi interventi del Governo e le richieste sollevate dai Professionisti per la loro tutela (MEF – Comunicato 25 novembre 2020, n. 267, CNDCEC – Nota 25 novembre 2020, n. 148, ANC – Comunicato 25 novembre 2020 e Agenzia delle Entrate – Nota 23 novembre 2020, n. 360117).

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato del 25 novembre 2020, n. 267, rende noto che gli interventi messi in atto a sostenere chi è stato maggiormente colpito dalle nuove misure di contenimento sanitario (tre decreti cosiddetti “ristori”), che in parte hanno replicato il meccanismo del “fondo perduto” e hanno prorogato le scadenze fiscali e contributive per i settori interessati dalle misure restrittive, devono essere ulteriormente rafforzati.
Inoltre, c’è l’intenzione di incrementare il sostegno a lavoratori autonomi, commercianti, artigiani, professionisti.
Per questo si ritiene percorribile, entro un quadro di sostenibilità economica, un ampliamento della moratoria fiscale, con il rinvio delle scadenze di fine anno che vada oltre i settori dei codici Ateco direttamente interessati dalle misure restrittive, e lo estenda a tutte le attività economiche che hanno subito cali rilevanti del fatturato.
Inoltre, c’è l’intenzione di mettere a punto un meccanismo organico di natura perequativa per i ristori che vada oltre le limitazioni per aree di rischio pandemico e quelle derivanti dai codici Ateco e si basi sul rimborso di parte dei costi fissi.
In questo quadro si evidenzia la necessità di ristorare, sulla base dei dati del 2020, anche i liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatori o alla Gestione separata”.

In merito alle scadenze fiscali e contributive, il Presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT), il 2 novembre scorso aveva inviato una lettera al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Sottosegretario di Stato e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, evidenziando la necessità di prevede la sospensione delle scadenze fiscali e contributive per i contribuenti assistiti da un professionista intermediario fiscale il cui studio fosse posto in quarantena.
In merito, l’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti Settore coordinamento e programmazione Ufficio adempimenti e sanzioni, che evidentemente non poteva che rimarcare l’attuale situazione normativa, ha dato un parere negativo circa la possibilità di invocare cause di forza maggiore e allo stato attuale la responsabilità ricade sempre sul contribuente anche quando abbia delegato un intermediario per ottemperare ai propri adempimenti fiscali.
In base a ciò, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la nota del 25 novembre 2020, n. 148, e l’Associazione Nazionale dei Commercialisti, con il comunicato del 25 novembre 2020, evidenziano l’esigenza urgente di tutelare in modo sistematico, quanto meno nel periodo di pandemia, lo svolgimento delle attività professionali, anche nell’interesse dei destinatari di tali attività, evitando al contrario una considerazione caso per caso di ogni situazione, con la conseguente totale incertezza e disomogeneità di trattamento dei professionisti sul territorio nazionale e la nascita di inevitabili contenziosi.
I commercialisti spingono dunque per fornire nell’immediato tutele ai professionisti nell’emergenza pandemica, ma ricordano anche che in un’audizione parlamentare dello scorso 6 novembre la categoria aveva già chiesto “una proposta seria e di riforma strutturale volta a valorizzare, ai fini dell’ottenimento di differimenti automatici dei termini in scadenza per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, il diritto dei professionisti a sospendere l’attività lavorativa per situazioni di grave malattia, senza che da ciò possa discendere danno per i contribuenti che assistono, né per i professionisti medesimi, in termini di perdita della clientela per temporanea impossibilità di provvedere agli adempimenti di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali”. I commercialisti sottolineano quindi come “sia prioritario sostenere nell’immediato l’emendamento Conzatti-Comincini e, per una soluzione a regime del problema, il Disegno di legge sulla malattia e infortunio del professionista, primo firmatario il Senatore Andrea de Bertoldi”.
Al Governo e al Parlamento i Commercialisti rivolgono dunque l’appello a fare in modo che il ddl sulla malattia e infortunio del professionista diventi presto legge, e comunque nell’attesa chiediamo che, in conseguenza della pandemia e dei suoi effetti, sia disposta con urgenza la sospensione degli adempimenti fiscali e tributari.


Contributi Cassa Edile Valle d’Aosta

Pubblicata la Tabella dei contributi da versare all’ente Paritetico Edile della Regione Autonoma Valle d’Aosta dal 1 ° ottobre 2020

1. FERIE, GRATIFICA NATALIZIA 18,50% (Ferie 8,50% – G.N. 10%)
2. CONTRIBUTO ENTE PARITETICO EDILE 2,25% di cui: 1,87% a carico ditta, 0,38% a carico operaio
3. QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE 1,76% di cui: 0,88% a carico ditta, 0,88% a carico operaio
4. FNAPE (EX – ANZIANITA’ PROF. EDILE) 3,41% a carico ditta
5. FORMAZIONE E SICUREZZA 1,00% a carico ditta
6. MUTUALIZZAZIONE ONERI SOCIALI 0,70% a carico ditta
7. FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 7,00% a carico ditta
8. FONDO RLST 0,15% a carico ditta
9. FONDO PREPENSIONAMENTO 0,20% a carico ditta
10. FONDO INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE 0,10% a carico ditta
11. FONDO SANITARIO NAZIONALE OPERAI 0,60% a carico ditta
12. FONDO SANITARIO NAZIONALE IMPIEGATI 0,26% a carico ditta

Redditometro: il mutuo diluisce la capacità contributiva

Ai fini dell’accertamento sintetico del reddito (cd. “redditometro”), il mutuo stipulato per l’acquisto di un immobile non esclude, ma diluisce la capacità contributiva, sicché deve essere detratto dalla spesa accertate il capitale mutuato, dovendo invece sommarsi, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturato e versati (Corte di Cassazione – Ordinanza 24 novembre 2020, n. 26668)

IL CASO

La controversia trae origine dall’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha rideterminato il reddito del contribuente con metodo sintetico (redditometro), in conseguenza della spesa per l’acquisto di un fabbricato, ritenuta non compatibile con i redditi dichiarati.
Il ricorso del contribuente è stato respinto dai giudici tributari che hanno ritenuto le prove prodotte non sufficienti a vincere la valenza presuntiva, in termini di accertamento sintetico dell’imponibile, derivante dall’incremento patrimoniale rappresentato dall’acquisto immobiliare.
La Corte di Cassazione ha riformato la decisione, ritenendo sussistente un vizio di insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, riguardante l’incidenza del mutuo ai fini della determinazione della capacità contributiva.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Il contribuente ha eccepito omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La censura è stata articolata con riferimento a diversi fatti oggetto della controversia, tutti relativi alla prova liberatoria finalizzata a vincere la valenza presuntiva, in termini di accertamento sintetico dell’imponibile, derivante dall’incremento patrimoniale rappresentato dall’acquisto immobiliare.
Ai fini della decisione, la Corte Suprema ha valorizzato la censura relativa al mutuo che il contribuente si è accollato al momento dell’acquisto del bene, ed alla sua rinegoziazione, ritenendo insufficiente la valutazione dei giudici tributari, limitata alla presa d’atto dell’importo della rata costante di restituzione del mutuo (peraltro senza precisare se si trattasse della somma precedente o successiva alla rinegoziazione).


La Corte di Cassazione ha rilevato che in tema di accertamento sintetico (o “redditometro”), la prova contraria a carico del contribuente richiesta dalla norma (art. 38, co. 6, DPR n. 600 del 1973), può essere assolta mediante la produzione del contratto di mutuo, idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme utilizzate per l’acquisto del bene.
Va, però, precisato che qualora l’ufficio determini sínteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, ed il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall’accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma diluisce la capacità contributiva.
Ne consegue che deve essere detratto dalla spesa accertata (ed imputata a reddito) il capitale mutuato, ma ad essa vanno, invece, aggiunti, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati.
In conclusione la Corte Suprema afferma il seguente principio di diritto: “in tema di accertamento sintetico, il mutuo stipulato per l’acquisto di un immobile non esclude, ma diluisce la capacità contributiva, sicché deve essere detratto dalla spesa accertate il capitale mutuato, dovendo invece sommarsi, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturato e versati”.


Contro le violenze sui luoghi di lavoro del Credito Cooperativo

Siglata il 24/11/2020, tra FEDERCASSE e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la SINCRA UGL CREDITO, la UILCA, la dichiarazione congiunta per la parità di genere e contro le discriminazioni, le molestie e le violenze sui luoghi di lavoro per le Lavoratrici e i Lavoratori delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali-Casse Raiffeisen e delle Società e degli Enti del Credito Cooperativo.

Le Parti firmatarie convengono su quanto segue:
– tutte le aziende aderenti a Federcasse vengono richiamate all’adozione, alla diffusione ed all’applicazione, di codici etici, policy e regolamenti in cui, oltre alla promozione dello sviluppo sostenibile e compatibile della Cooperazione di credito attraverso il rispetto dei diritti umani fondamentali e del lavoro, contro ogni forma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità ed opinioni politiche e sindacali, venga dedicata particolare attenzione anche alla promozione della parità e al contrasto del fenomeno delle molestie e delle violenze di genere;
– le Parti si impegnano ad intraprendere un confronto finalizzato alla definizione di una “Carta delle donne del Credito Cooperativo” ed alla condivisione di buone prassi coerenti con le finalità della presente dichiarazione
– le Parti si danno atto che ogni comportamento che si configuri come molestia o violenza, anche di genere, sul luogo di lavoro è inaccettabile. È fondamentale che ogni atteggiamento che integri molestia o violenza (sia esso di natura fisica o psicologica, a carattere episodico o sistematico) venga prevenuto attraverso forme di monitoraggio e attraverso opportune attività di formazione e sensibilizzazione. Nel caso in cui un comportamento molesto o violento si manifesti, dovrà essere segnalato e perseguito in tutte le sedi competenti;
– poiché il rispetto della dignità, della libertà personale e della professionalità delle Lavoratrici e dei Lavoratori, si concretizza in un ambiente di lavoro capace di prevenire e contrastare situazioni di violenze e di molestie e di diffondere una cultura del rispetto anche di genere, le imprese ed i loro Esponenti, le Lavoratrici ed i Lavoratori favoriscono relazioni interpersonali basate su principi di eguaglianza, collaborazione e di reciproca correttezza.
Specifiche attività di info-formazione potranno, in particolare, essere organizzate tutti gli anni il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, con le seguenti finalità.
Inoltre, il congedo di cui all’art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 80/2015, previsto per un massimo di tre mesi, per i casi di percorsi di protezione derivanti da violenza di genere e debitamente certificati, è elevato a sei mesi.