Poste Italiane: lavoro agile

Siglato il 18/12/2020, tra POSTE ITALIANE S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., EGI S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Postepay S.p.A., Postel S.p.A., Address S.p.A. e la SLC-CGIL, la SLP-CISL, la UILposte, la FAILP-CISAL, la CONFSAL Comunicazioni, la FNC UGL Comunicazioni, il seguente accordo sul lavoro agile nelle Poste Italiane.

Con il suddetto accordo viene previsto nel Gruppo Poste Italiane il Lavoro Agile, quale nuova modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che agevola la conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, applicabile, su base volontaria, ai dipendenti delle Società del Gruppo Poste Italiane di cui alla presente intesa appartenenti agli ambiti organizzativi che non richiedono la presenza fisica del personale per garantire la continuità operativa di impianti ed infrastrutture nonché a quelli caratterizzati dall’assenza di rapporti con la clientela tramite canali fisici diretti; per le Funzioni che prevedono attività di vendita, la prestazione lavorativa potrà essere svolta in modalità Agile nelle giornate in cui il dipendente non deve recarsi presso il cliente. Gli ambiti nei quali risulta attivato il Lavoro Agile e per i quali, pertanto, si riconosce la piena compatibilità delle attività svolte con l’esecuzione della prestazione lavorativa in tale modalità sono riportati negli allegati 1 e 1/bis al presente Verbale. Eventuali modifiche/integrazioni a tale elenco, da ritenersi indicativo, saranno oggetto di approfondimento congiunto preventivo con le OO.SS. nel corso degli incontri periodici trimestrali previsti dalla presente intesa, e di successivi passaggi a livello regionale.
Il Lavoro Agile potrà essere richiesto dalle lavoratrici e dai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time e dai Responsabili di Struttura. Per ciascuna attività lavorativa, la concreta applicazione dell’istituto avverrà con modalità uniformi a livello territoriale, fatte salve situazioni connesse a specifiche condizioni individuali o organizzative, nonché alle esigenze di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
L’adesione al Lavoro Agile avverrà, su base volontaria, mediante sottoscrizione di uno specifico Accordo individuale tra Azienda e lavoratrice/lavoratore.


Tale Accordo individuale costituirà, per tutta la durata del Lavoro Agile, parte integrante del contratto individuale di lavoro in essere tra Azienda e dipendente e regolamenterà l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno della ordinaria sede di lavoro, ferme restando le mansioni assegnate ed il livello inquadramentale di appartenenza.
La sottoscrizione dell’accordo di attivazione del Lavoro Agile avverrà in modalità telematica; in particolare, il personale appartenente agli ambiti organizzativi interessati dal Lavoro Agile accederà alla Sezione Self Service richieste amministrative presente sulla Intranet aziendale ai fini della presentazione della richiesta di attivazione del Lavoro Agile. Nella fase preliminare all’invio della richiesta, ciascun lavoratore potrà esprimere la volontà di avvalersi dell’assistenza sindacale, chiedendo di essere contattato da un rappresentante dell’O.S. che avrà indicato sull’applicativo medesimo. L’Azienda, quindi, darà evidenza a ciascuna Organizzazione Sindacale dei lavoratori che abbiano fatto richiesta della relativa assistenza, affinché la medesima O.S. proceda a contattare il lavoratore. Al termine di tale fase di assistenza, il lavoratore potrà accedere nuovamente alla intranet al fine di perfezionare la richiesta di attivazione del Lavoro Agile.
Il lavoro agile verrà concesso dall’Azienda con modalità e numerosità che tengano in debita considerazione quelle che sono le esigenze organizzative di ogni struttura aziendale.
La presente intesa ha vigenza fino al 31/12/2021.

DL Ristori convertito: la proroga degli acconti di imposte sui redditi e Irap

Con la Legge di conversione del cd. Decreto Ristori vengono riunite le disposizioni adottate con le edizioni successive: “bis”, “ter” e “quater”. Per quanto concerne le misure riguardanti la proroga del versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dell’Irap vengono sostanzialmente confermate le disposizioni adottate con i vari decreti legge ristori.

Proroga acconti imposte sui redditi e Irap

Confermate le disposizioni sullo slittamento del termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
In particolare, è confermata la proroga dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 per i soggetti che non possiedono i requisiti per beneficiare della proroga al 30 aprile 2021.
La misura più favorevole, che fa slittare la scadenza al 30 aprile 2021, riguarda:
i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
– i soggetti che, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (indicati in precedenza), esercitano attività d’impresa, arte o professione e che operano nei settori economici individuati nell’allegato 1 (ricettività alberghiera, ristorazione, somministrazione di cibi e bevande, turismo, sport, scommesse, spettacolo, benessere fisico, cultura, organizzazione di fiere e altri eventi, trasporti, altre attività) e nell’Allegato 2 (commercio al dettaglio e servizi alla persona), aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate zona rossa alla data del 26 novembre 2020;
– i soggetti che, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (indicati in precedenza), esercitano servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale classificate zona arancione alla data del 26 novembre 2020.


I soggetti che beneficiano della proroga al 30 aprile 2021, effettuano il versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Proroga acconti di imposta soggetti ISA

Si ricorda che il cd. “Decreto Agosto” ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all’applicazione degli indici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, quelli che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale.
La proroga è limitata a coloro che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.


Il “Decreto Ristori convertito” stabilisce che per alcune attività economiche e professionali, soggette agli ISA, esercitate nelle cd. aree “zona rossa” o “zona arancione”, la proroga si applica a prescindere dal calo di fatturato. In particolare, i beneficiari della norma sono i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA:
– operanti nei settori economici individuati specificamente nell’Allegato 1 (ricettività alberghiera, ristorazione, somministrazione di cibi e bevande, turismo, sport, scommesse, spettacolo, benessere fisico, cultura, organizzazione di fiere e altri eventi, trasporti, altre attività) e nell’Allegato 2 (commercio al dettaglio e servizi alla persona) aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate zona rossa;
– che esercitano l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale classificate zona arancione.


I soggetti che beneficiano della proroga al 30 aprile 2021, effettuano il versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Proroga versamento per errata applicazione del taglio Irap

Si ricorda che il cd. “Decreto Agosto”, con riferimento alla sospensione del versamento dell’IRAP disposta dal cd. “Decreto Rilancio”, ha disciplinato il recupero dell’Irap non versata in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul ”Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, disponendo che il versamento fosse effettuato entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di sanzioni né interessi.
Il “Decreto Ristori convertito” proroga il suddetto termine al 30 aprile 2021.


Convertito in legge il decreto Ristori: cancellazione II rata IMU e soggetti esenti



All’articolo 9 del Decreto Ristori relativo all’IMU si aggiungono le disposizioni contenute negli articoli 9-bis e 9-ter della Legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, pubblicata in G.U. 24 dicembre 2020, n. 319 – Suppl. Ordinario n. 43 ed entrata in vigore il 25 dicembre 2020.


In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nella prima tabella, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.


Non è altrettanto dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nella seconda tabella, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate, alla data del 26 novembre 2020, con ordinanze del Ministro della salute adottate.


Tali disposizioni si applicano ai soggetti passivi dell’imposta municipale propria che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.


 





















































































































































Tabella 1 – Codice ATECO

493210 – Trasporto con taxi
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA
551000 – Alberghi
552010 – Villaggi turistici
552020 – Ostelli della gioventù
552030 – Rifugi di montagna
552040 – Colonie marine e montane
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011 – Ristorazione con somministrazione
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561030 – Gelaterie e pasticcerie
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 – Ristorazione ambulante
561050 – Ristorazione su treni e navi
562100 – Catering per eventi, banqueting
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
591400 – Attività di proiezione cinematografica
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000 – Organizzazione di convegni e fiere
855209 – Altra formazione culturale
900101 – Attività nel campo della recitazione
900109 – Altre rappresentazioni artistiche
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
931110 – Gestione di stadi
931120 – Gestione di piscine
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti
931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca
931200 – Attività di club sportivi
931300 – Gestione di palestre
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
931999 – Altre attività sportive nca
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili
932930 – Sale giochi e biliardi
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca
960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
960420 – Stabilimenti termali
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie
493909 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
503000 – Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
619020 – Posto telefonico pubblico ed Internet Point
742011 – Attività di fotoreporter
742019 – Altre attività di riprese fotografiche
855100 – Corsi sportivi e ricreativi
855201 – Corsi di danza
920002 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
960110 – Attività delle lavanderie industriali
477835 – Commercio al dettaglio di bomboniere
522130 – Gestione di stazioni per autobus
931992 – Attività delle guide alpine
743000 – Traduzione e interpretariato
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
910100 – Attività di biblioteche ed archivi
910200 – Attività di musei
910300 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400 – Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
205102 – Fabbricazione di articoli esplosivi














































































































































































Tabella 2- Codice ATECO

47.19.10 Grandi magazzini
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

DL ristori convertito, sospensione contributi e baby sitting


Tra misure in materia di lavoro contenute nella legge di conversione del decreto ristori, la sospensione dei versamenti dei contributi e il bonus baby sitting.


La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 della legge di conversione 176/2020. Detta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 della medesima legge. I dati identificativi relativi ai suddetti datori di lavoro sono comunicati, a cura dell’Agenzia delle entrate, all’INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.


Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
– ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
– ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto;
– ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
I versamenti in parola sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.
Le suddette previsioni si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, nonché ai soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.


Dal 9 novembre 2020 limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il beneficio in parola si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.