Imposta sostitutiva per il pensionato estero che fa rientro in Italia


Il pensionato estero che trasferisce la propria residenza in Italia, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 24-ter del TUIR, può beneficiare del relativo regime di favore ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. Ai redditi erogati dall’INPS, invece, non si applica l’art. 24-ter, in quanto redditi di fonte italiana per i quali valgono i principi ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti (Agenzia Entrate – risposta 24 novembre 2020, n. 559).

La Legge di Bilancio 2019, con l’inserimento dell’art. 24-ter nel TUIR, ha previsto un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.


In particolare, il comma 1 dell’art. 24-ter prevede che le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.


La fruizione del beneficio implica l’effettivo trasferimento della persona fisica in Italia, pertanto, non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l’accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma e l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale (si tratta, essenzialmente, oltre ai Paesi europei, dei Paesi con i quali l’Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, un TIEA -Tax Information Exchange Agreement – ovvero che aderiscono alla Convenzione OCSE – Consiglio d’Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.


Per l’accesso al regime in argomento è necessaria, inoltre, la titolarità da parte delle persone fisiche dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, equiparati a quelli di lavoro dipendente.


Si tratta di soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. Sono esclusi dal regime in esame, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia.


Rientrano, pertanto, nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa in esame, in quanto redditi prodotti all’estero, le pensioni corrisposte da soggetti esteri. Diversamente, restano escluse dall’applicazione dell’imposta sostitutiva, e vengono tassate in base alle ordinarie disposizioni, le pensioni INPS percepite dai soggetti che si siano trasferiti nel nostro paese ed abbiano optato per il regime fiscale in esame.


Coefficiente di ammortamento per un fabbricato-impianto

È possibile per il contribuente fornire la prova della più intensa utilizzazione delle strutture aziendali, in modo da applicare un coefficiente di ammortamento più elevato. Nel caso di impianti composti da macchinari e strutture edilizie (fabbricato-impianto) la prova della più intensa utilizzazione può essere fornita con perizia tecnica di parte, elaborata con contenuti precisi e circostanziati, indicando specifiche circostanze di fatto decisive, che il giudice è tenuto ad esaminare analiticamente (Corte di Cassazione – Ordinanza 20 novembre 2020, n. 26492)

IL CASO

La controversia trae origine dall’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, in relazione alla individuazione dei coefficienti di ammortamento di un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani.
La società ha contabilizzato:
– un ammortamento nella misura del 10% sia per i macchinari dell’impianto sia per le opere edili del medesimo impianto, considerando il tutto come un unicum inscindibile, per il rapporto di stretta connessione e di funzionalità tra le varie parti dell’unitario impianto;
– l’ammortamento del terreno su cui era stata realizzata la struttura.
Secondo l’Agenzia invece:
– per i macchinari era corretta l’applicazione dell’indice di ammortamento nella misura del 10%, mentre per le opere edili doveva applicarsi il coefficiente del 3% in considerazione del minore grado di usura;
– il terreno non era ammortizzabile, in quanto la sua utilità non poteva esaurirsi nel corso del tempo, non essendo soggetto a deperimento fisico.


La società ha proposto ricorso allegando anche una consulenza tecnica di parte, sulle caratteristiche tecnicofunzionali dell’impianto di smaltimento dei rifiuti, delle strutture edilizie e delle aree scoperte pertinenziali, per dimostrare che la procedura di ammortamento doveva riguardare unitariamente sia i macchinari che l’immobile, individuato come “fabbricato-impianto”, quindi con la medesima percentuale del 10%.


I giudici tributari hanno affermato che la pretesa indivisibilità tra opere murarie e di impianto di smaltimento rifiuti della struttura, costituita da una pluralità di parti inscindibilmente connesse tra loro con la medesima durata di vita funzionale, era del tutto priva di adeguata dimostrazione. In realtà, alle opere civili doveva essere attribuito un grado di usura inferiore rispetto a quello degli apparati elettromeccanici. L’applicazione della aliquota di ammortamento nella misura del 10% riguardava perciò solo i macchinari, mentre ai capannoni andava applicata l’aliquota del 3%. Viceversa hanno riconosciuto il carattere pertinenziale dell’area servente l’impianto e, quindi, la corretta applicazione dell’ammortamento per il relativo valore.


Su ricorso della società la Corte di Cassazione ha dichiarato la pronuncia viziata da omesso esame di una circostanza essenziale ai fini della decisione della controversia, in relazione al mancato esame della perizia tecnica di parte.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La società ha impugnato la decisione dei giudici tributari rilevando la totale obliterazione di elementi che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, quali la rapida obsolescenza delle opere in muratura dimostrata dalla perizia tecnica di parte, completamente ignorata dai giudici. Ha denunciato, dunque, l’omesso esame di una circostanza essenziale ai fini della decisione della controversia, costituita dalla prova del rapido deterioramento anche degli impianti edili, descritto con circostanze di fatto individuate nella perizia, in punto di maggiore ed elevato grado di deperibilità ed usura delle parti costituenti le opere murarie, evidenziando la natura e funzione delle opere murarie; il rapporto di inscindibilità delle stesse, rispetto alle parti elettromeccaniche del cespite; il rapido deperimento delle parti in muratura dell’impianto.


Sul punto la Corte di Cassazione ha evidenziato, preliminarmente, che l’ammortamento è il processo tecnico contabile attraverso il quale si ripartisce nei vari esercizi l’onere del deperimento e del consumo relativo alla utilizzazione di beni strumentali, a “fecondità ripetuta” (che non esauriscono la loro utilità in un solo esercizio e quindi partecipano al processo produttivo aziendale in più esercizi), i cui costi vengono ripartiti in quote pluriennali. Con riferimento al reddito di impresa e con riguardo ai presupposti per l’ammortamento, esso può effettuarsi con beni suscettibili di deperimento e consumo dopo un certo numero di anni, sì da essere sostituiti quando non risultino più funzionali allo scopo per il quale sono stati acquistati. Infatti, dal reddito di impresa sono deducibili le quote di ammortamento dei beni utilizzati per un limitato periodi di tempo, perché soggetti a logorio fisico o economico, tant’è che la disciplina fiscale, dei diversi coefficienti di ammortamento tiene espressamente conto dell’effettivo tasso di usura al quale sono soggetti i beni strumentali in relazione all’impiego cui essi vengono singolarmente destinati.
Tali coefficienti sono stabiliti per classi omogenee di beni, in base al normale periodo di “deperimento” e consumo nei vari settori produttivi. Pertanto, le quote annue di ammortamento calcolate in base ad essi risultano più alte, se il bene (come un apparecchio meccanico) ha un tasso di deperimento più rapido rispetto ad altri (come i beni immobili).


D’altra parte proprio in seno alla giurisprudenza si è sviluppato un orientamento teso a considerare con maggiore attenzione la possibilità di ammortamento dei beni, estendendone l’orizzonte. In particolare, il costo delle immobilizzazioni (materiali e immateriali), la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Pertanto, ai fini dell’ammortamento di un bene rileva la limitazione nel tempo della proficua “utilizzazione” produttiva del bene, non la durata della sua fisica esistenza. Ciò che rileva è l’utilità economica secondo un piano produttivo, cioè la durata della “vita utile” del bene strumentale, che va intensa come periodo di tempo nel quale ci si attende che il bene sia utilizzato produttivamente.
Pertanto, l’ammortamento consiste nella ripartizione per competenza (con metodo sistematico e razionale) del costo di acquisizione di beni con riferimento alla loro “vita utile”, negli anni in cui la loro utilità funzionale ed economica si connette al processo produttivo dell’impresa partecipando al risultato dei singoli esercizi, in rapporto al deperimento fisico o tecnologico o economico di essi “in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”.
Il “deperimento” che va considerato è quello indotto dall’impiego produttivo del bene strumentale di durata pluriennale, quindi dall’utilizzo stimato del potenziale apporto fornito all’attività di impresa. Ne consegue, che il valore da ammortizzare va individuato nella differenza tra il valore dell’immobilizzazione ed il suo presumibile valore residuo al termine del periodo di “vita utile” e corrisponde al valore il cui ammortamento negli esercizi futuri troverà, secondo una ragionevole prognosi, adeguata copertura con i ricavi correlati all’utilizzo del bene.


In linea generale, secondo i coefficienti adottati dalla normativa fiscale riferiti alle “imprese di smaltimento dei rifiuti”, la aliquota destinata agli “edifici” è del 3%, confidando in una maggiore “vita utile” degli stessi, mentre quella dei macchinari è del 10 % (impianti specifici di utilizzazione), in ragione della più facile deperibilità degli stessi e della loro minore “vita utile”.
I giudici della Suprema Corte hanno precisato che una più intensa utilizzazione delle strutture aziendali non è, di per sé, idonea a giustificare le maggiori quote dell’ammortamento “accelerato”, in difetto di prova, gravante sul contribuente, a mezzo di idonea documentazione, che l’intensità di utilizzazione dei beni è superiore “a quella normale del settore”. Pertanto, è ben possibile per il contribuente fornire la prova della più intensa utilizzazione delle strutture aziendali, in modo da applicare un coefficiente di ammortamento più elevato.


Secondo la Corte Suprema, le consulenze tecniche di parte non costituiscono mezzi di prova, ma allegazioni difensive di contenuto tecnico che, se non confutate esplicitamente, devono ritenersi implicitamente disattese. Tuttavia, quando i rilievi contenuti nella consulenza di parte siano precisi e circostanziati, indicando specifiche circostanze di fatto decisive ed oggetto di discussione tra le parti, tali da portare a conclusioni diverse da quelle contenute nella consulenza tecnica d’ufficio ed adottate in sentenza, ove il giudice trascuri di esaminarli analiticamente, ricorre il vizio di omesso esame di una circostanza essenziale ai fini della decisione della controversia.


Nella fattispecie la perizia ha evidenziato, tra l’altro, che:
– erano stati necessari interventi di revamping, dovuti all’intenso grado di usura delle strutture murarie che compongono l’impianto, dopo quattro anni dall’entrata a regime dell’impianto medesimo;
– l’integrazione delle diverse componenti ed il relativo grado di interdipendenza inducono a ritenere che il grado di usura ed obsolescenza tecnologica dell’impianto, anche in considerazione dell’evoluzione normativa di settore, sia sostanzialmente allineata per le diverse componenti del medesimo, quali le parti elettromeccaniche e quelle murarie in quanto costituenti un unico impianto a tecnologia complessa ed egualmente coinvolte nel processo di lavorazione.

CCNL materiali da costruzione: pubblicato l’accordo



 


Firmata l’ipotesi di accordo per il contratto unico delle Piccole e Medie Imprese dei settori Cemento, Laterizi e Manufatti in cemento, Lapidei


Il nuovo contratto delle Piccole e Medie Imprese dei settori Cemento, Laterizi e Manufatti in cemento, Lapidei interessa circa 15mila lavoratrici e lavoratori e nell’armonizzazione dei 3 settori con condizioni di miglior favore. ha allineato le decorrenze per i tre settori: è in vigore dal 1 luglio 2019


I minimi tabellari mensili vigenti vengono incrementati nelle seguenti misure e decorrenze. Con la retribuzione del mese di novembre 2020 dovranno essere corrisposti gli arretrati retributivi, senza alcun ricalcolo sugli istituti contrattuali e/o di legge già liquidati.











































Livello

Minimo dall’1/9/2020

Minimo dall’1/2/2021

Minimo dall’1/1/2022

1 2.502,86 2.533,74 2.605,54
2 2.324,20 2.351,99 2.416,61
3 1.987,82 2.010,47 2.063,12
4 1.892,82 1.914,29 1.964,21
5 1.825,35 1.845,35 1.891,85
6 1.747,08 1.765,90 1.809,66
7 1.648,99 1.666,34 1.706,69
8 1.473,80 1.488,51 1.522,70


LATERIZI











































 Livello

Minimo dall’1/9/2020

Minimo dall’1/2/2021

Minimo dall’1/1/2022

AS 1.996,59 2.037,03 2.081,52
A 1.678,94 1.712,95 1.750,36
B 1.370,39 1.398,15 1.428,68
CS 1.296,22 1.322,51 1.351,43
C 1.233,22 1.258,22 1.285,72
D 1.146,59 1.169,75 1.195,23
E 1.062,80 1.084,31 1.107,97
F 864,45 882,83 903,05


CEMENTO


 































































Livello

Minimo dall’1/9/2020

Minimo dall’1/2/2021

Minimo dall’1/1/2022

D1 1.999,23 2.029,23 2.087,58
D2 1.789,64 1.816,50 1.868,74
D3 1.637,87 1.662,44 1.710,23
C3 1.552,07 1.575,36 1.620,65
C2 1.495,10 1.517,53 1.561,15
C1 1.418,79 1.440,08 1.481,48
S3 1.332,82 1.352,82 1.391,72
S2 1.276,85 1.295,99 1.333,22
S1 1.228,53 1.246,96 1.282,80
Q2 1.151,22 1.168,51 1.202,13
Q1 1.103,90 1.120,47 1.152,70
E1 952,85 967,14 994,93


COMMISSIONE BILATERALE INTERSETTORIALE (CBMC)
Istituita per governare la complessità delle filiere e definire linee guida su Codice etico per le aziende, benessere organizzativo, formazione professionale, aggiornamento e armonizzazione dei profili professionali e dell’articolato contrattuale, commissione su pari opportunità.


RELAZIONI INDUSTRIALI
Il diritto di informazione per le aziende a partire da 20 dipendenti.


 


DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DELLA BILATERALITÀ
Le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità Confapi rappresentano un diritto contrattuale. Ogni lavoratore matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell’impresa datrice di lavoro. Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari a 25,00 € lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.).


CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE
Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato e indeterminato non può eccedere complessivamente il 20 per cento della media del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore


PART TIME
Introdotto un anno di part-time reversibile per lavoratori con familiari affetti da patologie gravi o con figli con gravi disabilità ( di età fino a tredici anni) e per genitori con figli fino a tre anni di età.


CONGEDO PARENTALE
La fruizione del congedo parentale facoltativo può essere frazionata anche in unità orarie, rispettando le necessità organizzative aziendali, programmandone preferibilmente l’utilizzo a inizio o fine turno o pausa pranzo.


 


FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA DI INGRESSO
Le Aziende, al fine di garantire la massima comprensione dei concetti di sicurezza nei luoghi di lavoro, per i lavoratori stranieri che non conoscono perfettamente la lingua italiana, assicura potranno prevedere anche corsi obbligatori da effettuare entro tre mesi dall’assunzione e fornire documentazione informativa nella lingua di provenienza. E’ prevista una formazione in ingresso di 16 ore in materia di sicurezza sul lavoro che sarà erogata e certificata dall’ente bilaterale OPNC, anche attraverso appositi accordi con le scuole edili o altri enti di formazione territoriali competenti in materia.


Nel caso in cui il lavoratore venga dal medesimo settore, la formazione in ingresso sarà ridotta a 8 ore.


 


CONGEDI PER LA FORMAZIONE
Viene aumentata la percentuale all’1,5% dei lavoratori che possono usufruirne contemporaneamente.


MALATTIA
E’ estesa a 14 mesi per tutti il periodo di assenza per malattia con conservazione del posto di lavoro e 12 mesi aggiuntivi su richiesta per gravi malattie.


TRASFERTA
Il lavoratore può essere inviato in missione temporanea, Oltre i 5 km la distanza dalla sede operativa e comunicazione dell’invio in missione almeno 7 giorni prima.


PREVIDENZA COMPLEMENTARE – FONDAPI
Le Parti concordano di istituire a partire dal 1/01/2022, a carico del datore di lavoro un contributo mensile di euro 5 (riparametrati su base 100) da versare al Fondo Fondapi per ogni lavoratore in forza alla data del 1/01/2022.
Per i lavoratori iscritti al Fondapi al 1/01/2022, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l’iscrizione ordinaria.
Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondapi, il suddetto contributo comporta l’adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.
Le Parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.
Le aliquote contributive a carico dell’azienda vengono incrementate per ciascun comparto come di seguito indicato:
– Lapidei: + 0,25% dal 1/06/2021 e +0,25% dal 1/01/2022 (tot. 2,40%)
– Cemento: – (tot. 1,90%)
– Laterizi: + 0,10% dal 1/06/2021 (tot. 1,80%)


ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A partire dalla mensilità di gennaio 2022 il contributo a favore del Fondo Altea per ogni dipendente in forza è stabilito per ciascun comparto come di seguito indicato:
– Lapidei: + 3 euro (Tot. 13 euro/mese)
– Cemento: – (tot. 13 euro/mese)
– Laterizi: – (tot 10 euro/mese)

Copertura 2021 negli Studi Professionali

Entro il 30 novembre i titolari del Piano Assistenza Professionisti possono integrare o rinnovare per il 2021 la copertura integrativa infortuni e tutti i Professionisti possono ottenere una copertura volontaria di assistenza sanitaria integrativa e tutela per lo studio attiva a decorrere dal 1° gennaio e per tutto il 2021.

Copertura integrativa infortuni 2021


Entro il 30 novembre i titolari del Piano Assistenza Professionisti possono integrare o rinnovare per il 2021 la copertura integrativa infortuni per incrementare il massimale già previsto dal piano stesso in base alla formula di copertura attivata.
Il Piano Assistenza dedicato ai Professionisti che applicano il CCNL Studi Professionali, oltre alle prestazioni di prevenzione e di tutela per malattia, maternità e inabilità temporanea, comprende, infatti, anche una copertura infortuni, con massimali da 30.000 a 50.000 euro, in base alla formula di copertura di cui il Professionista è titolare.
E’ possibile, quindi, incrementare il massimale della copertura infortuni di ulteriori 250 o 500 mila euro rispetto a quanto già previsto dalla formula di copertura di cui sono titolari, con un contributo annuale rispettivamente di 156 o di 311 euro.
Per ottenere la copertura integrativa infortuni l’acquisto dell’incremento scelto deve essere effettuato entro il 30/11/2020 accedendo a BeProf.
L’integrazione ha validità 12 mesi ed è rinnovabile annualmente sempre direttamente on line su BeProf.
La copertura è valida in caso di morte o invalidità permanente a causa di infortunio subito dal Professionista nello svolgimento di qualsiasi attività, non solo professionale, quindi 365 giorni all’anno, 24 ore su 24.


Coperture volontarie per il 2021


Entro il 30 novembre tutti i Professionisti possono ottenere una copertura volontaria di assistenza sanitaria integrativa e tutela per lo studio attiva a decorrere dal 1° gennaio e per tutto il 2021.
Sono attivabili le seguenti coperture:
– Coperture Base, Infortuni & Welfare e Premium per coloro che non siano già titolari di copertura automatica, con un contributo annuale dovuto pari rispettivamente a 48, 70 o 72 euro;
– Upgrade alla copertura Premium per tutti i titolari di copertura Base o Base plus automatica, con un contributo annuale dovuto di 24 euro;
– Integrazione copertura infortuni per tutti i Professionisti con un contributo annuale dovuto di 156 o 311 euro per un ulteriore massimale di 250.000 o 500.000 euro;
– Integrazione copertura infortuni per gli avvocati titolari di copertura Base o Premium per incrementare il massimale del proprio piano di ulteriori 100.000 euro con un contributo annuale di 22 euro.
Tutte le coperture volontarie sono acquistabili direttamente on line da BeProf.
Il Piano Assistenza Professionisti prevede:
– un check up annuale Base o Premium che comprende il pacchetto di diagnostica ematochimica, la prevenzione cardiovascolare e la prevenzione oncologica;
– un massimale di 1.000 euro all’anno per le visite specialistiche;
– un massimale fino a 7.000 euro per accertamenti diagnostici e terapie particolari (laserterapia, dialisi, ecc.);
– una diaria per inabilità temporanea pari a € 50 al giorno fino a 10 giorni all’anno, sia in caso di infortunio sia in caso di malattia;
– un ciclo di Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio con un massimale fino a 400 euro;
– la copertura delle spese sostenute in gravidanza fino a 1.000 euro all’anno, senza scoperti o franchigie, in strutture convenzionate, non convenzionate e presso il SSN;
– la copertura infortuni con massimali da 30.000 a 50.000 euro integrabili fino ad ulteriori 500.000 euro;
– un massimale di 180 euro per la tutela dello studio in caso di eventi eccezionali: furto, scippo delle chiavi, scasso;
– il servizio Monitor salute, per il monitoraggio a distanza di patologie croniche con ulteriore massimale di 300 euro per le spese per visite ed esami attinenti la condizione di cronicità;
– servizi di assistenza telefonica e consulenza medica.
I titolari del Piano hanno, inoltre, a disposizione una serie di garanzie straordinarie temporanee attivate nel periodo di emergenza Coronavirus:
– diaria per inabilità temporanea per Covid-19;
– videoconsulto specialistico e teleconsulto medico Covid-19;
– test sierologico e tampone per Covid-19.
Oltre al Piano sanitario sono previste ulteriori prestazioni erogate direttamente da Gestione Professionisti. Attualmente è attivo il servizio PROVAX 2020, per il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto e la somministrazione dei vaccini antinfluenzale (100%) e anti pneumococco (50%), con un massimale pari a 50 euro per ciascun richiedente. La domanda di rimborso può essere inoltrata fino al 31/1/2021 direttamente on line sul sito BeProf.