Apprendistato di 1° e 3° livello: possibile la successione ma non la trasformazione


Non è ammissibile la “trasformazione” di un contratto di apprendistato di 1° livello in apprendistato di alta formazione e ricerca, in quanto la normativa prevede tale possibilità esclusivamente con riferimento all’apprendistato professionalizzante; di contro, è possibile la “successione” di un diverso contratto di apprendistato, purché il piano formativo sia diverso rispetto a quello portato a termine, circostanza certamente ravvisabile laddove il nuovo contratto di apprendistato sia finalizzato ad acquisire un titolo di studio ulteriore rispetto a quello già conseguito (Ispettorato nazionale del lavoro, nota 23 novembre 2020, n. 1026)


Come noto, l’art. 43, co. 9, del D.Lgs. n. 81/2015 consente espressamente la trasformazione del contratto di apprendistato di 1° livello (per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica) in apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, nei limiti di durata massima complessiva individuata dalla contrattazione collettiva.
Al riguardo, infatti, nel percorso di apprendimento teorico-pratico proprio dell’apprendistato, necessariamente rileva la durata dell’eventuale rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il medesimo datore di lavoro, in quanto tale elemento incide inevitabilmente sul bagaglio complessivo delle competenze del lavoratore (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpelli n. 8 del 2 febbraio 2007 e n. 38 del 5 novembre 2010, circolare n. 5 del 21 gennaio 2013). In altri termini, un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica l’instaurazione di un successivo rapporto formativo, a patto che la qualificazione da raggiungere con il nuovo contratto non sia già posseduta all’atto dell’instaurazione del rapporto, pena la nullità del contratto di apprendistato per impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze da lui già possedute. In tal senso, peraltro, anche la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sentenza n. 17574 del 1° novembre 2004), secondo cui un lavoratore già impegnato con un contratto di natura formativa può essere parte di un ulteriore contratto che abbia come oggetto altro tipo di formazione, anche se astrattamente rientrante nella stessa qualifica contrattuale, purché l’ulteriore contratto sia idoneo a conferire una professionalità diversa da quella già acquisita.
Orbene, tanto premesso, non è possibile la “trasformazione” di un contratto di apprendistato di 1° livello in apprendistato di alta formazione e ricerca, in quanto il D.Lgs. n. 81/2015 prevede espressamente tale possibilità esclusivamente con riferimento all’apprendistato professionalizzante, delegando peraltro alla contrattazione collettiva l’individuazione della durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato.
Di contro, in assenza di esplicite previsioni normative o contrattuali ostative, è ammissibile la “successione” di un nuovo contratto di apprendistato, sempreché il piano formativo sia diverso rispetto a quello già portato a termine, circostanza questa certamente ravvisabile laddove il nuovo contratto di apprendistato sia finalizzato ad acquisire un titolo di studio ulteriore rispetto a quello già conseguito, anche in virtù di un precedente contratto di apprendistato di 1° livello. Resta fermo il rinvio alla normativa regionale per la disciplina dei contratti di apprendistato questione.

Fondo nuove competenze: le risposte dell’Anpal


I contributi erogati da Anpal attraverso il Fondo nuove competenze remunerano ai datori di lavoro il costo del personale, comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali, relativo alle ore di frequenza dei percorsi formativi di sviluppo delle competenze stabiliti dagli accordi collettivi stipulati. La dotazione del Fondo è costituita al momento da 730 milioni di euro, di cui 230 milioni a valere sul Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per il lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo, incrementabili con ulteriori risorse. L’Anpal risponde ai principali quesiti pervenuti in materia.


Istituito presso Anpal dal DL Rilancio (art. 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato dall’art. 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104), il Fondo nuove competenze (FNC) è attuato sulla base delle disposizioni del decreto interministeriale del 9 ottobre 2020. Con Determina n. 461, l’Anpal ha approvato l’Avviso, e i relativi allegati, finalizzato a dare attuazione al Fondo, rendendo note le modalità per l’accesso allo stesso.
L’Anpal, rispondendo ai dubbi sollevati in materia, fornisce alcuni significativi chiarimenti.
Presentazione della domanda
ANPAL metterà a disposizione un applicativo dedicato alla presentazione e gestione delle istanze di contributo e delle richieste di saldo. Necessario sarà il possesso di identità SPID.
Nelle more della messa a disposizione dell’applicativo, la presentazione delle istanze e delle richieste di saldo deve avvenire tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dedicato fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it.
Al fine di inoltrare la domanda, può essere rilasciata delega a ogni soggetto individuato dal rappresentante legale, nelle forme semplificate di cui al DPR 445/2000 (sottoscrizione del legale rappresentante con allegazione del documento di identità di questi).
L’istanza può essere sottoscritta anche digitalmente e può essere per singola azienda o cumulativa. All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
– l’accordo collettivo conforme a quanto stabilito dall’art. 88, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2020, dall’art. 3 (Requisiti dell’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro) del Decreto di attuazione;
– il progetto formativo con le caratteristiche previste dall’art. 5 (Progetto per lo sviluppo delle competenze e soggetti erogatori) del Decreto di attuazione;
– l’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze, secondo lo schema previsto;
– eventuale delega del rappresentante legale corredata da documento di identità del delegante.
Per la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro e del progetto per lo sviluppo delle competenze non è definito un format; nell’art. 1 dell’Avviso sono specificati i contenuti.
Gli accordi collettivi devono essere sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.
Come previsto dall’art. 3 dell’Avviso, all’istanza di partecipazione deve essere allegato contestualmente l’accordo collettivo firmato e stipulato entro il 31.12.2020, non può essere depositato presso ANPAL prima dell’istanza o successivamente.
Considerato il periodo di emergenza sanitaria la condivisione dell’accordo sindacale può avvenire tramite le mail che rechino il dominio dell’OO.SS
Possono partecipare al bando tutti i datori di lavoro privati che hanno dipendenti e che applicano il CCNL. L’Anpal conferma che nella platea dei beneficiari sono compresi i liberi professionisti che abbiano lavoratori dipendenti.
Anche in tal caso è possibile sottoscrivere accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.
Per quanto riguarda l’istanza da parte del Fondo Interprofessionale (modello di istanza 1, Allegato 1B dell’Avviso), come previsto all’art. 3, il Fondo può presentare istanza cumulativa in nome e per conto delle imprese aderenti. L’istanza cumulativa è presentata dal legale rappresentante del Fondo Interprofessionale o da un suo delegato.
Le imprese aggregate in un contratto di rete possono presentare istanza cumulativa in quanto nel contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato (art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33).
L’istanza di contributo non può essere fatta da aziende parzialmente o interamente partecipate da Enti Pubblici.


Per quanto riguarda la compatibilità con trattamenti di sostegno, l’Anpal chiarisce che i lavoratori in Cassa Integrazione o percettori di TIS in deroga non possono essere interessati contemporaneamente dalla Cassa o dal TIS e dal Fondo. Devono aver terminato il periodo di cassaintegrazione anche il giorno prima e poi accedere al FNC. Si conferma, quindi, la compatibilità tra l’accesso al FNC e la fruizione di trattamenti di sostegno al reddito a condizione che non riguardino lo stesso lavoratore.
Anche le aziende non in crisi, che non hanno fatto CIG possono beneficiare delle agevolazioni in quanto, come previsto all’art. 1, possono presentare istanza tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, ai sensi dell’art. 88, comma 1 del Decreto Legge 34/2020.
Essendo interessati dagli interventi del Fondo Nuove Competenze i lavoratori dipendenti occupati presso i datori di lavoro privati per i quali è stato rimodulato l’orario di lavoro, i lavoratori in disponibilità, non prestando attività lavorativa durante il periodo di disponibilità, non possono essere soggetti ad una rimodulazione dell’orario di lavoro.
Nel caso sia stato stipulato un contratto di solidarietà preesistente all’emergenza Covid-19, con scadenza fine 2021, non è possibile accedere al Fondo Nuove Competenze.
Sempre ai fini dell’accesso, non è possibile, previo accordo sindacale, “congelare” l’applicazione del contratto di solidarietà, in quanto il lavoratore deve aver terminato il periodo di solidarietà anche il giorno prima e solo poi può accedere al FNC.


Il Decreto interministeriale individua il Fondo Nuove Competenze come una “misura generale” applicabile non selettivamente, a tutte le imprese e a tutti i settori economici. Il beneficio derivante dal FNC non rientra – precisa l’Anpal – nell’ambito degli aiuti di stato; d’altra parte qualora il beneficio del Fondo venga integrato con ulteriori altri benefici riferiti alla medesima azienda, quest’ultima dovrà verificare la compatibilità dei diversi benefici con la normativa sugli aiuti di stato.


Progetto formativo e soggetti erogatori
Il livello di personalizzazione del piano formativo deve basarsi sulle valutazioni di ingresso, a partire dalla progettazione per competenze coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 13/2013. Anche le modalità di trasparenza e di attestazione delle competenze acquisite ad esito dei percorsi deve avvenire in conformità ai criteri dettati dal citato Decreto legge.
I progetti formativi da allegare alle istanze di contributo saranno valutati dalle Regioni / PA interessate tenuto conto della propria programmazione regionale in materia di formazione continua.
L’Avviso prevede la necessità che le richieste di saldo, a comprova dei percorsi di sviluppo delle competenze svolti, siano obbligatoriamente corredate da attestazioni/certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori e rilasciati in esito ai percorsi di sviluppo e dei servizi di individuazione o validazione delle competenze. Gli attestati/certificati che verranno rilasciati dipenderanno dai percorsi che verranno attivati e dai soggetti formativi che li realizzeranno in base al Progetto di sviluppo delle competenze e che “sono incaricati della messa in trasparenza e attestazione, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”. L’attestato di frequenza eventualmente deve includere l’indicazione delle competenze acquisite.
Con riferimento ai livelli EQF di qualificazione conseguibili al termine del progetto formativo, occorre attenersi a quelli indicati all’art. 1 dell’Avviso, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze. In ogni caso, l’indicazione del livello di EQF (3 o 4) è una soglia minima da rispettare, ma che può essere superata tenuto conto dei fabbisogni individuati dal datore di lavoro in sede di sottoscrizione dell’accordo collettivo.
La scelta da parte dell’impresa di erogare la formazione al proprio interno rientra negli ambiti di negoziazione con le rappresentanze sindacali e datoriali. Il datore di lavoro che opta per la modalità interna si assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento della formazione dei propri dipendenti.
Anche nel caso in cui la formazione sia svolta da parte dell’impresa, dovranno essere rilasciate le attestazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori in esito ai percorsi di sviluppo effettuati.
Il ricorso al training on the job è possibile purché:
– sia espressamente previsto dal progetto formativo e risulti coerente con gli obiettivi di quest’ultimo;
– il progetto formativo quantifichi puntualmente le ore destinate al training on the job;
– le ore destinate al training on the job siano quantitativamente fissate in misura marginale rispetto alle ore destinate alle attività formative.


ANPAL procede alla verifica del possesso dei requisiti e richiede alle Regioni/Province Autonome interessate di esprimere un parere sul progetto formativo tenendo conto anche della programmazione regionale in materia di formazione continua. All’esito del parere richiesto, ANPAL provvede a determinare l’approvazione o il rigetto dell’istanza.
In considerazione del fatto che ANPAL valuterà la sussistenza dei requisiti e presupposti di ammissione al finanziamento e non valuterà i progetti formativi i tempi saranno stretti. Le Regioni/PA interessate hanno 10 giorni per esprimersi sul progetto formativo. L’attività di formazione deve essere avviata dopo l’approvazione dell’istanza da parte di ANPAL.
Il decreto attuativo stabilisce l’inizio della formazione entro il 31 dicembre mentre l’avviso non cita la tempistica sull’avvio della formazione. L’Anpal precisa che l’Accordo deve essere siglato entro il 31/12/2020, la formazione può iniziare anche nel 2021 e, in ogni caso, dopo l’approvazione della domanda da parte di ANPAL.


Con riferimento ai termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze, le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL. Il predetto termine è elevato a 120 giorni nei casi in cui la domanda sia presentata dai Fondi Paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.
Si precisa che i termini di 90 e 120 giorni, di natura non perentoria, se motivato da comprovate ragioni, potranno essere estesi previa richiesta da parte del datore di lavoro e successiva valutazione di ANPAL.
Si conferma che le attività formative potranno iniziare anche nel 2021, purché si concludano entro 90 (o 120) giorni dall’approvazione della domanda da parte dell’ANPAL ed a condizione che gli accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro siano sottoscritti entro il 31 dicembre 2020. Questo termine potrà essere prorogato previa modifica del DM attuativo.
L’Anpal sottolinea che il termine del 31/12/2020 è fissato per la sottoscrizione dell’accordo e non per la presentazione dell’istanza. Non è fissata una scadenza limite per la presentazione delle istanze, potranno essere trasmesse le domande fino ad esaurimento dei fondi della dotazione dell’avviso.
Si ribadisce che il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non le attività di formazione.
Come indicato all’art. 1, sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’Istruzione per Adulti (CPIA), gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le attività di formazione erogate dalle università sono riconoscibili in termini di crediti formativi universitari nell’ambito di ulteriori percorsi di formazione universitaria. Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove l’accordo collettivo lo preveda.
È preferibile che l’ente certificatore sia un ente terzo rispetto al soggetto erogatore dei percorsi formativi.
L’eventuale riduzione del numero dei lavoratori coinvolti incide sulla determinazione del saldo spettante. L’art. 6.3 dell’Avviso, prevede che in fase di saldo ANPAL proceda con i controlli necessari e i calcoli per la determinazione del contributo in funzione delle realizzazioni.
Nel caso in cui le realizzazioni determinino un importo inferiore a quanto erogato a titolo di anticipazione, si procede al recupero di parte dell’anticipo erogato.


Costi finanziati
Il FNC non finanzia il costo delle attività formative ma il costo delle ore di lavoro dei lavoratori impegnati nella frequenza delle attività formative (retribuzione + contributi previdenziali ed assistenziali). Non rientrano quindi tra i rimborsi i ratei di mensilità aggiuntive o TFR.
Al fine di non incorrere nel doppio finanziamento, il datore di lavoro che beneficia già di altri finanziamenti pubblici per le medesime ore rimodulate, non può usufruire del contributo del FNC (es. finanziamenti regionali che prevedono, oltre al riconoscimento dei costi relativi alla realizzazione delle attività formative, anche il riconoscimento di contributi per il costo del lavoro).
Il contratto di apprendistato e gli incentivi di cui all’art 13 della legge 68/1999 per l’assunzione delle persone con disabilità non rientrano nella definizione di “altri finanziamenti pubblici”. La definizione di “altri finanziamenti pubblici” è strettamente legata al riconoscimento dei costi per le medesime ore di lavoro oggetto di rimodulazione.

Bonus facciate: fruizione da parte di un consorzio

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le spese per interventi agevolabili su parti comuni di immobili, anticipate dal consorzio e poi da questi ribaltate sulle imprese consorziate e/o i privati subentrati che possiedono gli immobili, danno diritto di fruire alla detrazione cd. “Bonus Facciate” a questi ultimi, nella misura in cui le spese siano rimaste effettivamente a loro carico. Per ragioni di semplificazione gli adempimenti necessari per fruire della detrazione restano a carico del consorzio (Risposta 23 novembre 2020, n. 555).

IL CASO

Il caso riguarda un Consorzio costituito da imprenditori che svolgono prevalentemente attività commerciale e che detengono l’uso ed il godimento di una o più unità immobiliari, ricompresa nel complesso immobiliare gestito dal Consorzio.
Nell’ambito del comprensorio immobiliare ci sono anche unità immobiliari non aventi destinazione commerciale, nonché abitazioni (in misura minoritaria) detenute da privati e che sia le imprese consorziate che i privati, in qualità di possessori degli immobili, devono soggiacere al rispetto del regolamento in tema di gestione del complesso immobiliare.
Previa accettazione di tutti i consorziati interessati, sono eseguiti su alcuni edifici (sia con destinazione abitativa che non abitativa) interventi di ripristino, risanamento, manutenzione della facciata degradate o decadenti, nonché la pulitura, tinteggiatura delle superfici e consolidamento, agevolabili con il cd. “bonus facciate”.
Le spese sono sostenute dal Consorzio e poi da questi riaddebitate, pro quota, ai singoli proprietari possessori degli immobili oggetto di intervento edilizio.
Sul piano contabile il Consorzio contabilizza le spese sostenute come costi e il riaddebito come ricavi a fronte dell’iscrizione di un credito verso i consorziati.
In tal caso a chi spetta la detrazione d’imposta e a chi possono essere demandati tutti gli adempimenti per la legittima fruizione della medesima detrazione?

PARERE DEL FISCO

Ai fini della detrazione d’imposta cd. “bonus facciate” la norma (art. 1, co. 219, Legge n. 160 del 2019) prevede che “per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento”.
In proposito è stato chiarito (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 2020) che:
– sotto il profilo soggettivo, l’agevolazione in relazione alle spese sostenute per gli interventi in parola riguarda tutti i contribuenti residenti o non residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dalla categoria di reddito di cui sono titolari.


– sotto il profilo oggettivo, la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna, realizzati su edifici esistenti detenuti in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio, ubicati nelle zone A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
In ogni caso, la detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Pertanto, l’agevolazione è esclusa se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito.
Nel caso rappresentato i costi sono sostenuti inizialmente dal Consorzio e successivamente riaddebitati alle imprese consorziate e/o ai privati che posseggono gli immobili.
Si tratta di un Consorzio tipico, con attività esterna, avente anche il compito di amministrare le parti immobiliari e impianti in uso o godimento comune del comprensorio immobiliare.
In base al regolamento del comprensorio, sia le imprese consorziate, sia i privati subentrati che si trovano nel godimento degli immobili, sono ugualmente obbligati al pieno rispetto delle determinazioni del Consorzio e in particolare al versamento di tutti i contributi spese da esso legittimamente determinati. In particolare, con riferimento alle “manutenzioni e modifiche esterne”, il Consorzio stabilisce i tempi e le modalità di manutenzione necessarie a mantenere il decoro degli edifici e provvede esso stesso alla esecuzione, a spese dei singoli proprietari o utenti.
In altri termini, il Consorzio è il soggetto deputato alla manutenzione degli immobili facenti parte del comprensorio, mentre le relative spese sono a carico delle imprese consorziate e/o dei privati che posseggono gli immobili oggetto di intervento.
Nella fattispecie, il Consorzio effettua gli interventi agevolabili anticipando l’esborso finanziario complessivo, ma è vincolato dal contratto consortile a riaddebitare le spese pro quota ai titolari degli immobili sui quali è stata fatta la manutenzione. Si può desumere, perciò, che le spese sono sostenute dai titolari degli immobili oggetto di intervento.


Secondo l’Agenzia delle Entrate, in tal caso, sul presupposto che sussistano anche gli ulteriori requisiti, è possibile ritenere che la detrazione “bonus facciate” spetti alle imprese consorziate e/o ai privati subentrati, per le spese rimaste effettivamente a loro carico.
Invece, per ragioni di semplificazione, gli adempimenti necessari a fruire della detrazione devono ritenersi a carico del Consorzio, in qualità di soggetto a cui è affidata la gestione del comprensorio immobiliare.

INL: conversione permesso di soggiorno temporaneo in permesso di lavoro


Si forniscono indicazioni sulla conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, con particolare riferimento all’attestazione rilasciata dall’ITL in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.


I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. Gli stessi cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8.3.2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori interessati dalla procedura di regolarizzazione, prima del 31.10.2019. Laddove nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (art. 103, co. 2, DL 34/2020).
Ciò premesso, alla richiesta di conversione del titolo di soggiorno sia allegata, a cura dello straniero, deve essere allegata l’attestazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. Nello specifico, il cittadino straniero non comunitario deve depositare istanza di conversione al Questore, esclusivamente per il tramite degli ufficisportello delle Poste Italiane, esibendo un contratto di lavoro subordinato ovvero documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito dei settori di attività previsti. Detta richiesta deve essere inviata via mail dallo straniero all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. Gli indirizzi mail istituzionali ai quali inviare la richiesta sono disponibili sul sito web dell’INL: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali. All’istanza occorre allegare copia del permesso di soggiorno temporaneo rilasciato dalla Questura; in alternativa, laddove quest’ultimo non sia stato ancora rilasciato, la copia della ricevuta di presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno rilasciata dagli Uffici Postali, contenente la dicitura “EMERS.2020”, nonché il contratto di lavoro subordinato (o copia della comunicazione UNILAV/Unimare) ovvero documentazione retributiva e previdenziale (es. prospetti paga, estratto conto contributivo, attestazione pagamento contributi lavoro domestico).