Permuta e split payment


Nel caso di un Comune che affida il servizio di assistenza e gestione di un impianto ad una società, e successivamente anche la sua realizzazione, non vi sono i presupposti per considerare come “permuta”, la suddetta operazione, fermo restando che la prestazione di servizi relativa alla realizzazione dell’impianto da parte della società rientra nel meccanismo dello split payment, in quanto operazione effettuata nei confronti di un ente pubblico territoriale (Agenzia Entrate – risposta 21 novembre 2020, n. 552).

Ciò che connota un’operazione avente le caratteristiche di una permuta consiste nella natura della controprestazione, rappresentata non dalla corresponsione di un “prezzo” in denaro, bensì dalla cessione di un bene o di una prestazione a fronte di una cessione di un bene e/o di una prestazione di servizio della controparte. Nel caso di un Comune che affida il servizio di assistenza e gestione di un impianto ad una sociatà, e successivamente anche la sua realizzazione, il prezzo dovrebbe essere costituito dall’affidamento in concessione dell’impianto da parte del Comune a fronte della realizzazione dello stesso da parte società. Se però la prestazione di progettazione e realizzazione dell’impianto venga affidata solo successivamente, non vi sono i presupposti per considerare come “permuta”, la suddetta operazione.


In tal caso, vi sono due distinte operazioni a cui si applica il regime ordinario dell’IVA in termini sia di applicazione che di liquidazione del tributo.


In particolare, la prestazione di servizi relativa alla realizzazione dell’impianto da parte della società rientra nel meccanismo dello split payment, in quanto operazione effettuata nei confronti di un ente pubblico territoriale.


Conseguentemente, il Comune è tenuto a versare all’Erario l’IVA addebitata al momento di ciascun pagamento ovvero al momento di ricezione e/o registrazione delle fatture di acquisto del suddetto servizio.


Quindi, per la società (che rimane pur sempre debitore d’imposta) il tributo esposto in fattura non confluisce nella liquidazione periodica, essendo tenuto al versamento dello stesso il Comune che, nella propria liquidazione periodica, potrà beneficiare della possibilità di detrarre l’imposta addebitata sulla medesima fattura, in quanto risulta acquirente di un servizio nella veste di soggetto passivo, in considerazione della natura commerciale dell’attività avente per oggetto la concessione dell’impianto a titolo oneroso.


In tale senso, il Comune dovrà emettere le fatture relative al canone d’uso dell’impianto con addebito della relativa IVA


CIGD per aziende plurilocalizzate, la gestione delle domande per periodi dal 13 luglio al 31 dicembre


Con messaggio 13 novembre 2020, n. 4269, l’Inps fornisce le istruzioni operative del flusso di gestione dei provvedimenti di concessione della cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate, relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività decorrenti dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.


Come noto, è consentito l’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (9 + 9 settimane nel periodo 13 luglio – 31 dicembre 2020), a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 12 luglio 2020. E’ quindi possibile richiedere tali periodi, anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazioni salariali per causale COVID-19. I periodi in esame possono essere riconosciuti esclusivamente ai lavoratori che si trovavano alle dipendenze delle aziende richiedenti al 13 luglio 2020.
Possono inviare domanda come “Deroga Plurilocalizzata”, esclusivamente le aziende che hanno ricevuto una prima autorizzazione con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali. Di contro, le aziende, anche con più Unità Produttive (UP), che non hanno ricevuto un decreto ministeriale di autorizzazione ai trattamenti in deroga ex D.L.18/2020, devono presentare domanda con l’applicativo “Deroga INPS”.
Anche le aziende c.d. “plurilocalizzate” possono presentare domanda direttamente all’INPS per una durata massima pari a 9 settimane relativamente a periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di eventuali ulteriori 9 settimane nel medesimo arco temporale, con causale “Covid 19 con fatturato”.
Al riguardo, non essendo più richiesta una precedente autorizzazione sulla medesima UP, viene meno il controllo sulla presenza delle 9+5+4 settimane pregresse sulla medesima UP, mentre l’unico requisito necessario per la presentazione della domanda per periodi dal 13 luglio è la presenza di un precedente decreto ministeriale, relativo alla matricola dell’azienda richiedente CIGD.
In sede di istruttoria, qualora i datori di lavoro abbiano già richiesto e ottenuto l’autorizzazione per periodi che si collocano successivamente al 13 luglio 2020, le settimane successive al 13 luglio già autorizzate devono essere considerate per il raggiungimento del limite delle prime 9 settimane. Laddove le domande comprendano, complessivamente, un numero di settimane superiore alle prime 9 consentite dal D.L. 104/2020, si deve comunque procedere ad un accoglimento parziale con una riduzione del periodo e/o delle ore richieste, se necessario.
Le seconde 9 settimane con fatturato, possono essere autorizzate qualora siano già state autorizzate, anche con più autorizzazioni, le prime 9 settimane sulla stessa UP, fermo restando comunque la possibilità di presentare la domanda anche prima che sia trascorso il primo periodo richiesto (Inps, messaggio 3729/2020).
In ogni caso, infatti, la durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti, anche in presenza di più autorizzazioni, non può superare le 18 settimane complessive per ciascuna UP.
Il ricorso alle seconde 9 settimane ricomprese nel periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 è altresì subordinato alla verifica del calo del fatturato delle aziende richiedenti. Tale requisito deve essere auto-dichiarato dai datori di lavoro. Di conseguenza, nella procedura di presentazione della domanda delle plurilocalizzate, i datori di lavoro valorizzano una dichiarazione di responsabilità con cui autocertificano la sussistenza della riduzione del fatturato, mediante la selezione di appositi campi nella procedura di domanda telematica. In particolare, dal confronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, può sorgere in capo all’azienda l’obbligo del versamento di un contributo addizionale e la sua misura.
Infine, per le aziende con un elevato numero di unità produttive dislocate sull’intero territorio nazionale e oggetto di sospensione, esse possono scegliere di accedere ad un flusso di gestione semplificato di invio delle domande all’Inps, che consente loro di presentare un numero minore di domande, unificandole in unità produttive omogenee per attività svolta e collocazione territoriale. A tal proposito, con riferimento ai periodi fino al 12 luglio, è ancora necessario che le domande di proroga delle aziende che hanno scelto di avvalersi del suddetto flusso di gestione semplificato siano comunque presentate per le medesime UP accorpanti indicate nella prima richiesta. In caso contrario, l’operatore di sede rigetta la domanda dandone comunicazione all’azienda tramite Cassetto bidirezionale ed invitando la stessa a ripresentare domanda di proroga presso la sede competente per la UP accorpante. Qualora siano scaduti i termini per la presentazione e comunque dietro comunicazione con l’azienda, l’operatore di sede può trasferire la domanda alla sede competente per la UP accorpante.
In caso di esito positivo dell’istruttoria, la domanda può essere autorizzata, dopo la verifica delle risorse finanziare ancora disponibili. L’autorizzazione deve poi essere trasmessa tramite PEC all’azienda beneficiaria.
Per le prestazioni di cassa integrazione in deroga delle aziende plurilocalizzate con autorizzazione ministeriale, è prevista la possibilità di effettuare sia pagamenti diretti che a conguaglio. Non è richiesto il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, purché i lavoratori risultino alle dipendenze alla data del 13 luglio 2020. Inoltre, è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).


Ai fini Iva l’acquisto esiste anche senza prova di pagamento

Con l’Ordinanza n. 26319 del 19 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che deve ritenersi illegittimo l’accertamento che contesti l’oggettiva inesistenza di una cessione di immobile tra padre e figlio, basata esclusivamente sull’assenza di prova del pagamento, a fronte dell’effettivo utilizzo dell’immobile da parte del cessionario. Pertanto, il credito IVA resta valido.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver erogato al contribuente il rimborso dell’IVA assolta in relazione all’acquisto dal padre di un capannone industriale, in sede di successiva verifica ha contestato l’oggettiva inesistenza dell’operazione per mancanza di prova del pagamento del corrispettivo.
Con avviso di accertamento, dunque, sono stati recuperati i relativi costi ai fini delle imposte dirette ed è stata disconosciuta la detrazione dell’IVA, con irrogazione delle conseguenti sanzioni.
I giudici tributari hanno respinto il ricorso del contribuente confermando la pretesa del Fisco.
La decisione è stata riformata dalla Corte di Cassazione, su ricorso del contribuente che ha lamentato l’omessa o insufficiente motivazione riguardo all’inesistenza della cessione dell’immobile.

La Corte di Cassazione afferma che i fatti ai quali il giudice tributario ancora il proprio convincimento, ossia la mancanza di prova del pagamento del corrispettivo e la mancanza di dichiarazione fiscale, quali elementi sintomatici della oggettiva inesistenza della cessione, sono del tutto irrilevanti.
I giudici della Suprema Corte hanno fatto chiarezza sui concetti centrali dell’IVA, distinguendo tra:
– fatto generatore dell’imposta, da cui scaturisce l’obbligazione tributaria;
– esigibilità, ossia attitudine attuale dell’imposta ad essere pretesa da parte dell’erario;
– pagamento.
Il fatto generatore di norma coincide con l’esigibilità, ma ne rimane ontologicamente distinto, giacché esso in realtà s’identifica col materiale espletamento dell’operazione.
Ciò determina la rilevanza fiscale dell’attività ai fini dell’IVA, mentre il pagamento del corrispettivo è soltanto l’estremo limite temporale per l’adempimento dell’obbligo di fatturazione.
Conforme a tale orientamento risulta anche la giurisprudenza europea, secondo cui il fatto generatore dell’imposta si verifica, e l’imposta diviene esigibile, nel momento in cui viene effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.

Pertanto, secondo la Corte Suprema, va disatteso l’orientamento secondo il quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del relativo pagamento, cosicché prima di tale momento non sussiste alcun obbligo (ma solo la facoltà) di emettere fattura o di pagare l’imposta.
Rispetto al materiale espletamento dell’operazione, sia essa cessione di beni oppure prestazione di servizi, il rilascio della fattura o l’incasso del corrispettivo sono presupposti di esigibilità, il verificarsi dei quali al più può determinare l’anticipazione del momento impositivo, qualora gli Stati membri nell’esercizio della loro discrezionalità l’abbiano previsto, giammai la sua posticipazione.
Ulteriore conferma di tale orientamento è deducibile, precisano i giudici, dalla disciplina in materia di note di variazione Iva, secondo la quale l’omessa riscossione del corrispettivo non comporta la caducazione dell’obbligazione tributaria, della quale il presupposto impositivo si sia già verificato e rinviene copertura costituzionale, in particolare nell’esigenza di non trattare differentemente situazioni uguali, in dipendenza di eventi correlati a scelte (quelle concernenti la fatturazione o il pagamento del corrispettivo) casuali e soggettive.

In conclusione, non può ritenersi legittimo l’accertamento di operazione oggettivamente inesistente basato sulla mancanza di prova di avvenuto pagamento del corrispettivo di cessione. Ciò a maggior ragione qualora, come nel caso esaminato, sia fornita prova documentale (come contratti di locazione e fatture), idonea a dimostrare che l’immobile in esito al contratto di compravendita sia stato utilizzato dal cessionario.
Di conseguenza, deve ritenersi illegittimo anche il recupero a tassazione dei costi e il mancato riconoscimento della detrazione dell’IVA.


Edilcassa Marche: la nuova contribuzione



La Edilcassa delle Marche pubblica la tabella con le aliquote contributive in vigore dall’1/10/2020 per le diverse province


Tabella Aliquote Contributive della C.ED.A.M. in vigore dal 1° Ottobre 2020








































































































































 

Ancona – Macerata

Ascoli Piceno – Fermo

Pesaro-Urbino

 

Dip.

Imp.

Totale

Dip.

Imp.

Totale

Dip.

Imp.

Totale

Funzionamento 0,39 1,57 1,96 0,39 1,57 1,96 0,39 1,57 1,96
APE (Anzianità Professionale Edile)   3,54 3,54   3,54 3,54   3,54 3,54
Fondo Prestazione extracontrattuali 0,05 0,25 0,30 0,05 0,25 0,30 0,05 0,25 0,30
EDILART Formazione e sicurezza   0,90 0,90   0,90 0,90   0,90 0,90
Mutualizzazione Fondi RLST – FRS   0,15 0,15   0,15 0,15   0,15 0,15
Fondo Nazionale Prepensionamenti   0,20 0,20   0,20 0,20   0,20 0,20
Fondo Naz.le Incentivo Occupazione   0,10 0,10   0,10 0,10   0.10 0.10
Fondo Sanitario Nazionale Operai   0,60 0,60   0,60 0,60   0,60 0,60
  7,31 7,75   7,31 7,75   7,31 7,75
Quote nazionali 0,22 0,22 0,44 0,22 0,22 0,44 0,22 0,22 0,44
Quote territoriali 0,53 0,53 1,06 0,615 0,615 1,23 0,55 0,55 1,10
Totali 1,19 8,06 9,25 1,275 8,145 9,42 1,21 8,08 9,29


CONTRIBUZIONE IMPIEGATI
Tale contribuzione obbligatoria al Fondo Sanitario Nazionale, a favore degli impiegati, potrà essere versata, a discrezione dell’impresa, alla Cassa Edile o direttamente al Fondo.
Lo 0,26% va calcolato sulle voci contributive: Minimo, Contingenza, EDR e Premio di Produzione.