CCNL Sanità privata: chiarimenti sul Responsabile Medico di RSA

Fornita un’interpretazione autentica sulla figura del Responsabile Medico di RSA introdotto dall’ultimo rinnovo dei dirigenti medici dipendenti dalle strutture private

Il CCNL che regolamenta il rapporto di lavoro dei dirigenti medici dipendenti dalle strutture sanitarie, socio-sanitari e socio assistenziali di diritto privato ha esteso il campo d’applicazione alle Residenze Sanitarie Assistenziali, introducendo, quindi, per la prima volta la figura del Responsabile Medico di RSA.


Pertanto, le parti firmatarie chiariscono che:
– la norma che prevede per il Responsabile Medico di RSA l’attribuzione dell’incarico di “dirigente di struttura semplice” (se con anzianità di servizio di almeno 8 anni) o di “dirigente con incarico professionale” (se con anzianità di servizio inferiore ad 8 anni) non è suscettibile di applicazione analogica e quindi deve essere riferita ai soli medici operanti nelle Residenze Sanitarie Assistenziali;
– ai Responsabili Medici di RSA viene comunque garantita – a titolo di assegno ad personam non riassorbibile – l’eventuale eccedenza tra la retribuzione precedentemente percepita e quella definita del nuovo CCNL;
– viene assicurato ai Responsabili Medici di RSA, in servizio alla data di sottoscrizione del nuovo CCNL, il miglior trattamento previsto per il personale non dirigente in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ferma restando la qualifica di dirigente.


Fondo Metasalute: inserimento dei familiari non fiscalmente e carico

Il Fondo Sanitario Metasalute informa che fino al 4/12/2020 è aperta la finestra per l’inserimento dei familiari non fiscalmente a carico

Metasalute, il fondo di assistenza sanitaria per i lavoratori dell’industria metalmeccanica e del comparto orafo-argentiero, con circolare del 10/11/2020, informa che dalla stessa data fino al 4 dicembre 2020 è disponibile on-line la procedura per l’inclusione a pagamento per l’anno 2021 dei familiari NON fiscalmente a carico.
L’arco temporale indicato, rappresenta l’unica finestra utile a tale scopo.
Ai fini della valutazione sul carico fiscale del familiare che il lavoratore intende iscrivere, si farà riferimento al carico fiscale presunto del familiare relativamente all’anno per cui si sta chiedendo l’iscrizione, ossia il 2021.
I componenti del nucleo familiare non fiscalmente a carico che possono essere inseriti, sono i seguenti:


– coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla Legge 76/2016) non legalmente ed effettivamente separato;
– conviventi di fatto, di cui all’art. 1 commi 36-65 della Legge 76/2016;
– figli non fiscalmente a carico e non conviventi di lavoratore dipendente iscritto affidati con sentenza di separazione/divorzio all’ex coniuge.


Il Fondo, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, potrà richiedere all’iscritto la produzione della documentazione necessaria ad attestare la legittimità dell’adesione a pagamento dei familiari NON fiscalmente a carico e dei conviventi.
Il lavoratore aderente a Metasalute che intende iscrivere il proprio nucleo familiare NON fiscalmente a carico deve accedere dal sito del Fondo www.fondometasalute.it alla propria Area Riservata con le credenziali generate al momento della registrazione e cliccare sul pulsante “Attiva copertura a pagamento 2021” presente nella sezione “Familiari”.
Il versamento della contribuzione per il nucleo familiare NON fiscalmente a carico è annuale, anticipato e a totale carico del lavoratore dipendente iscritto e dovrà essere effettuato entro e non oltre il 4 dicembre 2020.
I costi dei Piani sanitari sono indicati nell’Allegato al Regolamento.

Bonus paratie anti covid-19 per Taxi e Ncc

Il decreto “Cura Italia” ha previsto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (Taxi e Ncc) a titolo di rimborso delle spese sostenute per la dotazione dei veicoli di paratie divisorie tra il posto guida e i sedili riservati alla clientela (cd. “bonus paratie”). Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il decreto con le modalità di accesso al bonus e la misura massima del rimborso (Decreto 9 settembre 2020).

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, il cd. “decreto “Cura Italia” (art. 93, del D.L. n. 18/2020) ha stabilito un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (Taxi e Ncc), che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie utili a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, purché muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione (cd. “bonus paratie”).

Le modalità di accesso, nonché la misura massima del contributo sono state definite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il decreto del 9 settembre 2020, pubblicato il 19 novembre 2020, n. 288 nella Gazzetta Ufficiale n. 288.

Possono richiedere il “bonus paratie” i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, in forma individuale o societaria associata.
Presupposto per il riconoscimento del contributo, ovviamente, è l’adeguamento dei veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico non di linea, con il montaggio delle paratie di separazione del posto di guida da quelli riservati alla clientela.
In tal caso, il contributo è riconosciuto per ciascun veicolo su cui è effettuato il montaggio della paratia, che sia detenuto in proprietà o in locazione finanziaria o ad altro titolo.

Il contributo è commisurato al 50 per cento del costo della paratia divisoria, entro un limite massimo di 150,00 Euro per ciascun veicolo su cui è installata, ed è riconosciuto secondo l’ordine temporale di ricezione delle richieste, fino ad esaurimento delle risorse stanziate (che per l’anno 2020 ammontano a 2 milioni di euro).
L’importo spettante è erogato mediante rimborso con accredito diretto sul conto bancario del beneficiario, identificato tramite il codice IBAN indicato nella domanda.

La domanda potrà essere presentata a decorrere dal 20 dicembre 2020, previa registrazione sulla piattaforma informatica “Bonus paratie” accessibile direttamente o dal sito del MIT.
Ai fini dell’identificazione del richiedente, l’accesso alla piattaforma deve essere effettuata tramite SPID (sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale).
L’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva del richiedente, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui deve essere attestato e comunicato quanto segue:
– di esercitare in forma individuale o societaria o associata l’attività di autoservizi di trasporto pubblico non di linea; in caso di esercizio dell’attività in forma societaria o associata, la dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante;
– il numero di targa del veicolo o dei veicoli su cui è installata la paratia;
– il titolo che legittima la disponibilità del veicolo o dei veicoli in capo al richiedente, quale, a titolo esemplificativo, proprietà o locazione finanziaria;
– che il veicolo su cui viene installata la paratia è destinato in via principale all’attività di autoservizi di trasporto pubblico non di linea;
– per gli autobus l’avvenuta visita e prova per l’installazione della paratia e conseguente aggiornamento della carta di circolazione;
– il codice IBAN per l’accredito del rimborso;
– cognome e nome dell’intestatario o cointestatario del conto corrente, che deve coincidere con il richiedente;
– l’indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni connesse all’erogazione del rimborso.
All’istanza devono essere allegate copia della fattura relativa all’acquisto ed installazione della paratia divisoria e copia della dichiarazione concernente l’installazione sul veicolo della paratia di cui ai modelli allegati alle circolari relative.
Nell’area riservata viene rilasciata una ricevuta di quanto presentato sulla piattaforma.

IMU sugli immobili strumentali: illegittima l’indeducibilità integrale dalle imposte sui redditi


La Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità riguardanti l’indeducibilità dell’IMU, per il 2012, dalle imposte erariali sui redditi. (CORTE COSTITUZIONALE – Comunicato 19 novembre 2020)


 


La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva censurato l’articolo 14, primo comma, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nella sua formulazione originaria che prevedeva, per le imprese, l’integrale indeducibilità dell’IMU dalle imposte erariali sui redditi.
Secondo la Commissione tributaria, l’indeducibilità dall’IRES dell’IMU relativa agli immobili strumentali si porrebbe in contrasto con gli articoli 3, 53 e 41 della Costituzione, sotto il profilo dell’effettività dell’imposizione, del divieto della doppia imposizione, dei principi di ragionevolezza, coerenza ed eguaglianza, della libertà di iniziativa economica privata.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che le questioni sono state dichiarate fondate con riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, sotto il profilo della violazione dei principi di coerenza e ragionevolezza.
Il legislatore, infatti, una volta individuato, nella sua discrezionalità, il presupposto dell’IRES nel «reddito complessivo netto» (articolo 75, primo comma, Testo unico delle imposte sui redditi), non può rendere indeducibile un tributo come l’IMU sugli immobili strumentali, che costituisce un costo fiscale inerente alla produzione del reddito.
La Corte ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, rimasta in vigore per il solo 2012.
Si è poi posta il problema se estendere l’incostituzionalità in via conseguenziale alle disposizioni legislative successive, che hanno gradualmente riconosciuto una deducibilità parziale dell’IMU sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi. Ha però ritenuto che non ne sussistano i presupposti, considerato che questo percorso graduale, intrapreso dal legislatore in considerazione delle esigenze di equilibrio del bilancio (articolo 81 della Costituzione), è virtuosamente sfociato nella previsione della totale deducibilità a partire dal 2022 (secondo quanto oggi previsto dall’articolo 1, comma 773, della legge n. 160 del 2019).
La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.