Tutele del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali: i chiarimenti del Ministero


La L. n. 128/2019 attribuisce ai c.d. riders tutele differenziate a seconda che la loro attività sia riconducibile alla nozione generale di etero-organizzazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 ovvero a quella dettata dall’art. 47-bis dello stesso decreto con specifico riferimento ai ciclo-fattorini autonomi. Il Ministero del lavoro, con circolare n. 17/2020, delinea l’ambito applicativo delle due previsioni di riferimento e specifica che i contratti collettivi abilitati a dettare una disciplina prevalente rispetto a quella legale sono quelli stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Come affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 51/2015, attraverso tale tecnica il Legislatore si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso.


L’attività lavorativa dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali trova la propria disciplina nel corpo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato e integrato dalla L. n. 128/2019, di conversione del DL n. 101/2019. Questa disciplina, in anticipo su altri Paesi, si pone nell’ottica di una iniziativa comune da parte dell’Unione Europea volta a dare una risposta coordinata ai continui cambiamenti tecnologici nel mercato del lavoro.
La L. n. 128/2019 attribuisce ai c.d. riders tutele differenziate a seconda che loro attività sia riconducibile alla nozione generale di etero-organizzazione di cui all’articolo 2 del d.lgs. n. 81/2015 ovvero a quella dettata dall’art. 47-bis dello stesso decreto con specifico riferimento ai ciclo-fattorini autonomi; fatta salva, l’applicabilità della fattispecie di cui all’articolo 2094 c.c.
Come oramai noto, la definizione di ciclo-fattorino e quella di piattaforma digitale sono contenute nell’articolo 47-bis del d.lgs. n. 81/2015. Entrambe le nozioni sono peraltro dotate di una valenza generale, in quanto formulate in termini essenzialmente descrittivo-fenomenici. Esse si limitano, infatti, a descrivere – conformemente alla rubrica del Capo V-bis – taluni tratti identificativi di carattere generale, normalmente ricorrenti nel modus operandi della piattaforma e connotanti l’attività materiale del ciclo-fattorino, i quali appaiono suscettibili di operare a prescindere dalla tipologia negoziale in rilievo.
Ciò chiarito, il Ministero del lavoro ha ritenuto opportuno delineare l’ambito applicativo delle due previsioni di riferimento, osservando in premessa che quello dell’articolo 47-bis, in forza dell’espressa clausola di salvezza di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, è disegnato come residuale in rapporto a tale ultima previsione, e che questa, quindi, costituisce l’ipotesi attrattiva prevalente di disciplina dell’attività dei riders.
Nel caso in cui i riders, per le concrete modalità operative osservate, lavorino in via continuativa e con attività prevalentemente (e non più esclusivamente) personale, secondo modalità esecutive definite dal committente attraverso la piattaforma, sarà applicabile la previsione dell’articolo 2; ciò, a prescindere dal fatto che l’etero-organizzazione si eserciti «anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro», come invece esigeva la vecchia formulazione, ora soppressa.
In tal caso, ricorrendo gli estremi costitutivi della fattispecie, la norma garantisce l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato (come confermato dalla sentenza n. 1663 del 2020 della Corte di Cassazione), salvo che esistano accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.
Nelle ipotesi in cui, invece, i riders lavorino in mancanza delle condizioni di subordinazione e dei requisiti previsti dall’articolo 2, si applicherà il Capo V-bis. Ciò accade, in particolare, laddove svolgano una prestazione di carattere occasionale, ossia priva del carattere della continuità richiesto dall’articolo 2.
Il requisito della continuità in discorso si determina caso per caso, tanto con riferimento alla reiterazione della prestazione, quanto con riferimento alla durata del rapporto; rilevando altresì l’interesse del committente al ripetersi della prestazione lavorativa e della disponibilità del collaboratore ad eseguirla, all’interno di un arco di tempo apprezzabile.
A questi «lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui… attraverso piattaforme anche digitali», la legge garantisce nel Capo V-bis del d.lgs. n. 81/2015, un corredo rilevante di diritti, che costituiscono peraltro livelli minimi di tutela. Si tratta di diritti che vanno quindi riconosciuti anche (ed anzi proprio) in mancanza di un rapporto di collaborazione etero-organizzata, ed anche in mancanza di un rapporto di collaborazione coordinata, per il solo fatto dello svolgimento della prestazione a carattere autonomo.
Per quanto concerne il compenso, l’articolo 47-quater, primo comma, demanda ai contratti collettivi la facoltà di definire criteri di determinazione del compenso complessivo, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente. Il secondo comma stabilisce, poi, che in mancanza della stipula di tali contratti, i riders non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Si prevede inoltre, al terzo comma, che, in ogni caso, ai medesimi lavoratori deve essere garantita un’indennità integrativa non inferiore al 10%, per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, determinata dai contratti o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Al riguardo, deve ritenersi che all’interno della delega alla contrattazione prevista nel primo comma non rientri la facoltà di fissare il compenso del rider autonomo facendo esclusivo riferimento al sistema del cottimo (c.d. “puro” o “integrale”). Tale forma di compenso deve ritenersi perciò sempre vietata, alla stregua di una tutela minima inderogabile fissata dalla legge. Nella stessa coerente accezione deve essere quindi inteso il secondo comma dell’articolo 47-quater, il quale, in mancanza di accordo collettivo, vieta nella sostanza qualsiasi forma di compenso in base alle consegne effettuate (e dunque anche quello determinato attraverso il cottimo misto consentito dal primo comma in presenza di contrattazione).
I contratti collettivi abilitati a dettare una disciplina prevalente rispetto a quella legale sono quelli stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Come affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 51/2015, attraverso tale tecnica il legislatore si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso. Tale tecnica è estesa e adattata a quelle peculiari figure di lavoro autonomo oggetto della disciplina, in particolare, del Capo V-bis.
Secondo la lettera della legge (confermata dalla giurisprudenza di Cassazione: v. sentenze nn. 4951 e 5189 del 2019), deve trattarsi, dunque, per un verso di una pluralità di agenti sindacali, e non di un singolo agente, giacché entrambe le norme parlano al plurale di organizzazioni sindacali. E, per altro verso, è necessario che le stesse organizzazioni possiedano il requisito della maggiore rappresentatività comparativa da individuarsi sulla base degli indici comunemente impiegati in giurisprudenza.
Va ricordato in proposito che l’art. 47-octies stabilisce che i rappresentanti designati dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sono chiamati a far parte dell’Osservatorio permanente, la cui istituzione è prevista dalla norma presso il Ministero del lavoro, con il compito di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del Capo V-bis, di verificarne gli effetti, e di proporre eventuali revisioni.
Deve inoltre ritenersi che il criterio della maggiore rappresentatività comparata necessariamente si determini avuto riguardo alle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del più ampio settore, al cui interno, in ragione di particolari esigenze produttive ed organizzative, si avverte la necessità di prevedere discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo dei lavoratori in oggetto.
Il contratto collettivo nazionale concluso in assenza dei criteri indicati, perché sottoscritto da organizzazioni sindacali di non accertata maggiore rappresentatività comparativa nell’ambito categoriale di riferimento o da un’unica organizzazione sindacale, non è idoneo a derogare alla disciplina di legge, perciò non produce l’effetto di sostituzione di tale disciplina minima di tutela nei confronti dei lavoratori cui intende applicarsi, anche se iscritti all’organizzazione stipulante.
Stante la inidoneità del contratto a produrre un tale effetto disabilitante delle tutele legali, risulterà pienamente applicabile
– a seconda dei casi – la previsione dell’articolo 2, primo comma, o quella dell’articolo 47-quater, secondo comma, onde il lavoratore avrà il diritto, tutelabile anche con lo strumento della diffida accertativa ex articolo 12 del decreto legislativo n. 124/2004, all’eventuale differenza tra gli importi, relativi al trattamento economico, discendenti dall’applicazione della disciplina legale e quelli contrattualmente previsti ed effettivamente corrisposti.
Il Capo V-bis riconosce inoltre ai riders autonomi il diritto di ottenere la stipula di un contratto formale, posto che le condizioni contrattuali devono essere provate per iscritto (in conformità di quanto stabilito dalla direttiva UE 2019/1152); ed inoltre il diritto di ricevere ogni informazione utile sulle condizioni applicabili al contratto «per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza» (art. 47-ter), con facoltà di rivolgersi alla direzione territoriale del lavoro affinché intimi al committente di fornire le informazioni entro il termine di quindici giorni.
La legge (art. 47-quinquies) riconosce, poi, l’applicazione ai riders autonomi della disciplina antidiscriminatoria stabilita per i lavoratori subordinati, in quanto compatibile con la natura del rapporto, ivi compreso l’accesso alla piattaforma. Il richiamo deve essere inteso alla disciplina a tutela della libertà e dignità del lavoratore, individuata dalla prima parte dello Statuto dei lavoratori (ivi compreso l’art. 4) ed a tutti i fattori di discriminazione previsti dall’ordinamento (sesso, razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, politiche, sindacali, disabilità, età, orientamento sessuale, ecc.). Inoltre, allo scopo di evitare che venga sanzionata nei fatti la libertà di disconnessione e di non accettare le chiamate, inducendo il lavoratore ad orari di lavoro gravosi a discapito dal momento che vieta l’esclusione dalla piattaforma o le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione.
L’articolo 47-sexies prevede che i dati personali dei lavoratori che svolgono la loro attività attraverso le piattaforme digitali, siano trattati in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, e al codice della privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Infine, l’articolo 47-septies prevede la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Pertanto, la piattaforma è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965. Ed inoltre è tenuta ad assicurare il rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sempre a propria cura e spese.

Fondo Rilancio: investimenti nelle start-up e nelle pmi innovative


In attuazione di quanto stabilito nel DL Rilancio (art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020) si forniscono le modalità di impiego delle risorse aggiuntive conferite al Fondo di sostegno al venture capital e finalizzate a sostenere investimenti nel capitale delle start-up innovative e delle piccole e medie imprese innovative


(MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto 01 ottobre 2020)


 


Istituzione del Fondo


Le risorse aggiuntive per l’anno 2020 conferite al Fondo di sostegno al venture capital pari a euro 200.000.000,00 (duecento milioni/00), sono investite in un Fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato a investitori professionali, istituito e gestito dalla SGR in conformità al presente decreto, denominato «Fondo Rilancio» o «Fondo», mediante sottoscrizione per cassa delle quote del medesimo.
Il Fondo ha una durata massima di dieci anni a decorrere dalla data di chiusura, anche anticipata o parziale, del periodo di sottoscrizione, con scadenza al 31 dicembre successivo al compimento del decimo anno da tale data.


Modalità di intervento del Fondo


Gli investimenti iniziali del Fondo nelle imprese target sono effettuati tramite lo strumento del finanziamento convertendo, mentre gli eventuali investimenti successivi sono realizzati mediante investimenti di equity.
Il valore delle singole operazioni di investimento realizzate dal Fondo non potrà essere superiore a massimo quattro volte l’investimento effettuato dagli investitori regolamentati e/o dagli investitori qualificati, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 (un milione/00) per singola impresa target.
Il Fondo investe nelle imprese target che siano già state oggetto di investimento da parte di investitori regolamentati e/o investitori qualificati, in data non antecedente a sei mesi prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020, ovvero che siano oggetto di investimento da parte di investitori regolamentati e/o investitori qualificati che stiano effettuando un round di investimento unitamente al Fondo.
Al termine del periodo di investimento, il patrimonio del Fondo dovrà risultare investito, in via tendenziale, per il settanta per cento in imprese in portafoglio nelle quali abbiano co-investito investitori qualificati e, per il restante trenta per cento, in imprese in portafoglio nelle quali abbiano co-investito investitori regolamentati.


Caratteristiche delle imprese target


Il Fondo investe nelle start-up innovative e nelle PMI innovative, individuate dalla SGR, al fine di supportarne lo sviluppo e/o sostenerne progetti di rilancio dell’attività. La SGR seleziona le imprese target oggetto di investimento da parte del Fondo esclusivamente tra le start-up innovative e le PMI innovative che verranno segnalate alla stessa SGR da parte degli investitori regolamentati e/o degli investitori qualificati.
Le imprese target oggetto di investimento da parte del Fondo sono selezionate tra le start-up innovative e le PMI innovative che, al momento dell’effettuazione dell’investimento da parte del Fondo, soddisfano quantomeno tutte le seguenti caratteristiche:
a) sono imprese che hanno la sede legale in Italia e che svolgono effettivamente la loro attività o programmi di sviluppo in Italia;
b) hanno concrete potenzialità di sviluppo, misurabili sulla base di indicatori quantitativi e/o qualitativi;
c) non presentano procedimenti di accertamento in corso non ancora rimediati;
d) superano le verifiche di gestione del rischio, conformità alle norme o prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo eventualmente condotte dalla SGR ai sensi di disposizioni legislative o regolamentari applicabili e della normativa interna della SGR.
Il Fondo nei primi sei mesi di attività selezionerà le imprese target dando precedenza a quelle imprese che presentano le seguenti caratteristiche:
(i) con riferimento alle sole start-up innovative, la conclusione con esito positivo, da parte dell’impresa, del procedimento istruttorio previsto dalla circolare MiSE, a seguito di regolare presentazione di un’istanza per l’ammissione al percepimento delle agevolazioni di cui al dm 24 settembre 2014 dal dm del 30 agosto 2019, ovvero
(ii) con riferimento sia alle start-up innovative che alle PMI innovative, l’aver subito una riduzione dei ricavi realizzati nel corso del primo semestre dell’anno 2020 di almeno il 30% rispetto ai ricavi ottenuti nel primo semestre o nel secondo semestre dell’anno 2019, dimostrabile attraverso una situazione contabile gestionale approvata dal competente organo amministrativo.


Regolamento del Fondo


La SGR trasmette tempestivamente al Ministero lo schema di regolamento di gestione del Fondo. Il Ministero, entro quindici giorni dalla trasmissione del regolamento valutata la conformità dello schema di regolamento alle previsioni del presente decreto e alle finalità di cui all’art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020, comunica alla SGR la propria approvazione del regolamento del Fondo, ai fini della sottoscrizione, da parte del Ministero, delle quote del Fondo.
La SGR comunica tempestivamente al Ministero la data di istituzione del Fondo.


Commissioni


Per la gestione del Fondo, alla SGR è riconosciuta una commissione annua di gestione pari al 2% (due per cento) applicata, nel corso del periodo di investimento, al valore nominale del capitale sottoscritto dai partecipanti al Fondo. Successivamente al termine del periodo di investimento ai sensi del regolamento del Fondo, la commissione di gestione è calcolata con riferimento al minore tra il costo complessivo degli investimenti effettuati nelle imprese in portafoglio e il valore complessivo netto del Fondo risultante dalla più recente relazione annuale o relazione semestrale del Fondo approvata dalla SGR.
Alla SGR è altresì riconosciuta una commissione di performance, in linea con la prassi di mercato, di importo pari al 15% (quindici per cento) applicato all’importo dato dalla differenza tra il valore finale del Fondo e il valore nominale del Fondo, qualora il risultato finale della gestione del Fondo sia eccedente il rendimento minimo del 5% (cinque per cento) annuo composto applicato all’ammontare versato del patrimonio del Fondo, al netto delle commissioni di sovrapprezzo e tenendo conto delle effettive date dei versamenti effettuati e degli eventuali rimborsi già ricevuti dai partecipanti.


Termini


Entro sessanta giorni dalla data di chiusura contabile della liquidazione del Fondo, salve le eventuali somme da vincolare al fine di coprire potenziali oneri residui del Fondo fino alla scadenza degli stessi, la SGR restituisce al Ministero, in qualità di quotista, l’attivo eventualmente derivante dalla liquidazione del Fondo medesimo in base alla ripartizione tra i partecipanti e la SGR dei proventi e del risultato finale della gestione del Fondo derivante dallo smobilizzo degli investimenti del Fondo.
In alternativa a quanto indicato, entro lo scadere del termine di durata del Fondo previsto dal regolamento di gestione, come eventualmente prorogato, la SGR e il Ministero possono concordare una diversa allocazione degli attivi eventualmente residuanti nel Fondo, quale il trasferimento di tali risorse ad altro fondo gestito dalla SGR ovvero secondo altre soluzioni tecniche atte in ogni caso a garantire il miglior interesse dei partecipanti al Fondo e dei soggetti beneficiari degli investimenti del medesimo.

Covid-19: guida sulle misure restrittive adottate nelle tre zone dell’Italia


Il D.P.C.M. 03 novembre 2020 ha suddiviso l’Italia in tre aree: gialla, arancione e rossa corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle regioni del paese e con misure di contenimento distinte per ciascuna area. Di seguito, la suddivisione ad oggi dell’Italia con le diverse misure restrittive relative agli spostamenti e alle attività economiche (Ministero Salute – ordinanza 10 novembre 2020, ordinanza 13 novembre 2020 e ordinanza 17 novembre 2020).


 


Con l’entrata in vigore, dal 06 novembre 2020, delle nuove misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19 contenute nel D.P.C.M. del 3 novembre 2020, l’Italia è stata suddivisa in tre aree: gialla, arancione e rossa corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle regioni del paese.


Con l’entrata in vigore delle nuove misure, l’Italia è stata cosi suddivisa:


– nell’area gialla sono ricomprese: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.


– nell’area arancione sono ricomprese: Puglia, Sicilia.


– nell’area rossa sono ricomprese: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.

L’assegnazione di queste categorie di rischio potranno essere suscettibili di cambiamenti nel corso dell’evoluzione della curva epidemica, e saranno sempre ad esse adeguate e proporzionate.


L’inserimento delle regioni nelle diverse aree, con la conseguente, automatica applicazione delle misure previste per quella fascia, avverrà con ordinanza del Ministro della Salute e dipenderà esclusivamente dal coefficiente di rischio raggiunto dalla Regione. I coefficienti vengono determinati secondo criteri di oggettività attraverso la combinazione dei diversi parametri all’esito del monitoraggio periodico effettuato congiuntamente dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute e dai rappresentanti delle Regioni e condiviso con il Comitato tecnico scientifico.


Dall’11 novembre 2020 sono rientrate nella zona arancione le regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria e nella zona rossa la provincia autonoma di Bolzano.


Dal 15 novembre, invece, sono rientrate nella zona arancione le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche e nella zona rossa la Campania e la Toscana.

Zona gialla(Lazio, Molise, Province di Trento, Sardegna, Veneto)


 


Misure restrittive per gli spostamenti

È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:


– per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;


– per i bambini di età inferiore ai sei anni;


– per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.


E’ fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.


E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.


Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.


Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.


È consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.


È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.


 


Misure restrittive per le attività


 


Le attività commerciali al dettaglio devono svolgersi a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Mostre e musei restano sempre chiusi.

È prevista la didattica:


– a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori;


– in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie.

Sono chiuse anche le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Per il trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò sono sospese, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Restano ancora sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.


Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

E’ fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

Restano chiuse piscine, palestre, centri natatori, centri benessere e termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

Restano chiusi teatri, cinema, sale da concerto, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Restano sospese le attività che hanno luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.


 


Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

Restano aperti i centri sportivi.

Zona Arancione (Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria)

Misure restrittive per gli spostamenti


 


È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:


– per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;


– per i bambini di età inferiore ai sei anni;


– per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.


E’ fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.


E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.


Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.


Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio della regione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.


Il transito sui territori dell’area arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.


È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.


È consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.


È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.


 


Misure restrittive per le attività


 


Le attività commerciali al dettaglio devono svolgersi a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Mostre e musei restano sempre chiusi.

È prevista la didattica:


– a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori;


– in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie.

Sono chiuse anche le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Per il trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò sono sospese, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Restano ancora sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

E’ fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

Restano chiuse piscine, palestre, centri natatori, centri benessere e termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

Restano chiusi teatri, cinema, sale da concerto, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Restano sospese le attività che hanno luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

Restano aperti i centri sportivi.

Zona rossa (Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta)

Misure restrittive per gli spostamenti

È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:


– per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;


– per i bambini di età inferiore ai sei anni;


– per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.


E’ fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.


E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.


Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.


Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori arancioni è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.

L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.


È consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.


È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;


L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Misure restrittive per le attività

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le seguenti attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità:


– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari);


– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;


– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;


– Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati, ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione;


– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;


– Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio;


– Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;


– Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;


– Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati;


– Commercio al dettaglio di biancheria personale;


– Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati;


– Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori;


– Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);


– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;


– Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;


– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;


– Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;


– Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;


– Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;


– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono;


– Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Le suddette attività sono consentite sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi

E’ fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Mostre e musei restano sempre chiusi.

È prevista la didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media.

Restano aperte le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media.

Sono chiuse anche le università. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.

Per il trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò sono sospese, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Restano ancora sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Restano chiuse piscine, palestre, centri natatori, centri benessere e termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

Chiusi i centri estetici.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

Restano chiusi teatri, cinema, sale da concerto, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Restano sospese le attività che hanno luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP, così come sono sospese le attività nei centri sportivi.

Commercialisti: analisi sul bilancio degli Enti del Terzo Settore


Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato online “Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Basato sull’analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo scorso (CNDCEC – Comunicato 19 novembre 2020).

La Riforma del Terzo settore, avviata con la legge 6 giugno 2016, n. 106 recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” e in seguito attuata con successivi decreti delegati tra cui il d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 recante il “Codice del Terzo settore” (in seguito anche “CTS”), costituisce un passaggio epocale per gli enti che operano senza fine di lucro. Il cosiddetto “Terzo settore” svolge un ruolo fondamentale per il funzionamento delle comunità locali e, contestualmente, ricopre un rilevante ruolo sociale ed economico. Il legislatore della Riforma ha attribuito al bilancio di esercizio una funzione centrale, affidano allo stesso il compito di individuare i parametri che definiscono lo status di ente del Terzo settore, la sua “commercialità” nonché i vari adempimenti e obblighi amministrativi, comunicativi e gestionali. Dal punto di vista professionale la predisposizione del bilancio degli enti del Terzo settore richiede una profonda conoscenza della materia per quanto concerne la corretta tecnica contabile e le connesse norme di governance, amministrazione e controllo e fiscalità.
Nella particolare fase di congiuntura economico-sociale, segnata dall’emergenza pandemica e dai conseguenti disagi che la stessa ha creato nella gestione dei servizi “essenziali”, il Terzo settore è chiamato in via rafforzata a ricoprire un ruolo di sussidiarietà rispetto alla pubblica amministrazione che la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 ha voluto recentemente ribadire, richiamando il ruolo proattivo che le organizzazioni, in particolare gli enti del Terzo settore, dovrebbero ricoprire nel produrre servizi di interesse generale per le realtà locali a fianco della pubblica amministrazione.  La particolarità della normativa e la difficoltà sostanziale, in molti casi, nel trasporre schemi e paradigmi propri del mondo societario al mondo non profit ha già creato da tempo, anche all’interno della categoria, una “specializzazione” per molti professionisti che operano nel settore, tendenza che sicuramente sarà enfatizzata in futuro con l’evoluzione normativa in atto. Il decreto ministeriale del 5 marzo 2020 è, fatta eccezione per taluni atti destinati a specifiche figure giuridiche, il primo reale atto normativo che concerne la disciplina del bilancio di enti di diritto privato non lucrativi.
La finalità del decreto consiste nel definire la “modulistica” di cui all’art. 13, co. 2 del Cts e trova la propria ispirazione nel precedente tentativo fatto dai commercialisti circa un ventennio fa di creare una serie di “raccomandazioni contabili” omogenee, che proprio in mancanza di una normativa di riferimento potesse rappresentare una prassi di riferimento per gli operatori, garantendo una migliore accountability e, di conseguenza, alimentando un clima di fiducia tra organizzazioni e stakeholders. In generale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha seguito da vicino l’iter normativo che ha portato all’emanazione della legge delega e dei decreti delegati, partecipando ad audizioni parlamentari e proponendo modifiche normative, in taluni casi recepite, che concernono i molteplici ambiti di interesse della categoria quali gli aspetti di governance, l’amministrazione e il controllo, la normativa fiscale e molto ancora. Molte sono le iniziative poste in essere anche per garantire che la Riforma possa avere un’applicazione pratica in linea con le aspettative dei colleghi, degli operatori e del legislatore.
Nell’ambito più specifico del bilancio, il Consiglio nazionale si è fatto portavoce da subito della necessità di creare principi contabili ad hoc per gli Ets, così da definire in maniera organica il “framework contabile applicabile” che è necessario per garantire a tutti gli stakeholders una uniformità di trattamento omogeneo per le diverse organizzazioni interessate e per rendere possibile ai revisori di esprimere il proprio giudizio professionale. I commercialisti si attendono, perciò, che entro l’approvazione dei bilanci 2020 l’Organismo Italiano di Contabilità possa, grazie anche all’attività della neonominata Commissione per il Terzo settore, licenziare i nuovi principi contabili di settore. Tale pubblicazione segnerà un ulteriore tassello per la definizione della cornice tecnica che risulta funzionale all’applicazione delle nuove previsioni del Cts, in materia di bilanci di esercizio.
Certo, la strada che porta alla realizzazione completa della Riforma richiede ancora alcuni passaggi fondamentali come l’autorizzazione ex art. 101, co. 10 del Cts che la Commissione Europea deve fornire sull’applicabilità del nuovo regime fiscale previsto per le imposte sui redditi, nonché l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, la quale richiede, oltre all’emanazione del pertinente decreto di cui all’art. 48 del Cts, anche lo sviluppo di una piattaforma telematica di raccolta e conservazione delle informazioni a livello centrale e locale per niente banale.