Bonus aree svantaggiate: compensazione illegittima senza sanzione

La Corte di Cassazione ha affermato che l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate (cd. “bonus aree svantaggiate”) con acconti d’imposta determinati con il metodo previsionale, privi di riscontro nella successiva dichiarazione, è illegittimo. D’altra parte, considerata l‘insussistenza di un corrispondente debito d’imposta, deve ritenersi illegittima anche la sanzione amministrativa irrogata dal Fisco per omesso versamento (Sentenza 17 novembre 2020, n. 26181).

IL CASO

La controversia trae origine dall’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha recuperato il credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate (cd. “bonus aree svantaggiate”) ex art. 8 L. n. 388/2000, utilizzato in compensazione con debiti tributari non ancora sorti, riferiti al secondo acconto IRES e secondo acconto IRAP determinati con metodo previsionale e privi di riscontro nella successiva dichiarazione dei redditi.
I giudici tributari hanno confermato la pretesa tributaria, annullando però l’atto impositivo nella parte relativa all’irrogazione delle sanzioni.
In particolare, il giudice d’appello ha rilevato: che la norma agevolativa impedisce un utilizzo del credito di imposta diverso dalla compensazione con debiti d’imposta già esistenti, né consente al contribuente di verificare, con giudizio prognostico, la maturazione di un debito nel periodo d’imposta successivo e quindi di anticiparne il pagamento con un versamento in acconto compensato dal credito in questione (tanto più che, nel caso di specie, il quantum prognosticamente calcolato non trovava riscontro nella situazione della società emergente dalla successiva dichiarazione dei redditi); che, tuttavia, la non debenza dell’acconto versato in compensazione postulava l’inapplicabilità della sanzione per omesso versamento irrogata dall’Ufficio.


Sui ricorsi proposti sia dal contribuente che dal Fisco, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione osserva preliminarmente che in tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il credito d’imposta maturato in favore del contribuente, pur dovendo essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non è incluso nell’imponibile e, perciò, può essere utilizzato solo come “strumento” di pagamento a mezzo della “compensazione”, atteso che il meccanismo previsto dal combinato disposto delle norme citate assolve alla duplice finalità di evitare il successivo trascinamento e rimborso del credito fiscale derivato dall’agevolazione e ne impone l’immediata utilizzazione quale “strumento” di pagamento, anche ai fini di assicurare certezza al bilancio statale.
Sotto il profilo di diritto, precisa la Corte Suprema, il beneficio del credito d’imposta in questione (art. 8, co. 2, L. n. 388 del 2000) può essere utilizzato in compensazione solo ai fini del pagamento di imposte effettivamente dovute e non ai fini del pagamento di anticipazioni o acconti non corrispondenti ad effettivi debiti fiscali.
Il principio trova fondamento nella necessità che la determinazione del debito tributario mediante applicazione del metodo c.d. previsionale di determinazione dell’acconto sia effettuata tenendo conto della concreta situazione economica del soggetto passivo, tenuto a dimostrare la ragionevole sostenibilità della previsione effettuata, ovvero che i debiti fiscali (costituenti il parametro di computo di quell’acconto) siano effettivi e non immaginari, ciò correlandosi ad evidenti e incomprimibili criteri antifrode.
Nel caso in esame, già il giudice di primo grado aveva rilevato che dalla dichiarazione precedente risultava un IRES di segno negativo, e il giudice d’appello ha sua volta accertato che “il quantum prognosticamente calcolato non trova riscontro nella situazione della società emergente dalla successiva dichiarazione dei redditi”.
Secondo la Suprema Corte, il contribuente per contrastare questo accertamento, non poteva limitarsi ad affermare di aver comunque maturato un debito IRES, ma avrebbe, nel caso, dovuto denunciare un vizio di motivazione della sentenza per l’omesso esame, da parte del giudice d’appello, dei documenti (ove effettivamente prodotti) che dimostravano la sussistenza di un debito per l’anno di riferimento degli acconti, ancorché inferiore a quello prognosticamente calcolato, compensabile sino al suo effettivo ammontare col credito.

Per quanto riguarda le sanzioni irrogate al contribuente, pur a fronte della riconosciuta indebita compensazione d’imposta da quest’ultima attuata, la Corte di Cassazione osserva che l’assunto del Fisco, secondo cui, se la contribuente non avesse indebitamente utilizzato in compensazione il credito di imposta, avrebbe poi dovuto corrispondere l’IRES “almeno nella stessa misura della compensazione effettuata” è palesemente illogico, posto che la compensazione è stata ritenuta illegittima proprio per l’insussistenza di un corrispondente debito di imposta della società.
Sotto tale profilo, anzi, sottolinea la Corte (ancorché non possa rilevare d’ufficio ragioni di annullamento dell’atto dell’amministrazione finanziaria non dedotte dal contribuente), che la pretesa del Fisco, volta al recupero di una somma pari al credito (che, sebbene non utilizzabile in compensazione, era tuttavia esistente), anziché all’effettivo debito IRES della società eventualmente non versato per effetto dell’illegittima compensazione, risulta priva di giustificazione.
La Corte Suprema evidenzia che in base alla norma (art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997) è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato a “chi non esegue, in tutto o in parte alle prescritte scadenza i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione” ed altresì “fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”.
Deve perciò ritenersi illegittima l’irrogazione di tale sanzione nel caso in cui nessun omesso o ritardato versamento di imposta v’è stato da parte del contribuente, bensì la messa in atto di una diversa condotta finalizzata ad ottenere un indebito vantaggio fiscale.


Confronto sindacale con la Società Autostrade per l’Italia

Siglato il 16/11/2020, tra la Società Autostrade per l’Italia e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, l’UILTRASPORTI, la SLA-CISAL, UGL Viabilità e Logistica, l’accordo, per ripartire con il confronto sindacale su una serie di tematiche trascurate, data la situazione di transizione che sta vivendo la società.

Protocollo di Relazioni Industriali


Le Parti, fermo restando l’attuale modello di relazioni sindacali previsto dall’alt. 48 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, condividono l’esigenza di individuare ulteriori momenti di confronto tra azienda e sindacato, allo scopo di migliorare il flusso e la comunicazione delle informazioni, la trasparenza del confronto, il modello di relazione e consultazione. In tale ottica si condivide di sottoscrivere uno specifico accordo, allegato e parte integrante della presente intesa.



Piano ferie collettive


Nell’ottica di evitare interventi con effetti maggiori sul personale, fermo restando che le parti monitoreranno l’andamento e l’evoluzione dei provvedimenti governativi rispetto al covid 19 ed il conseguente futuro scenario sui dati di traffico della rete (già attualmente in calo di circa il 20%), con i possibili relativi impatti sulle attività lavorative di tutto il personale, si conviene su un piano di chiusure collettive per il personale non operativo, con il dettaglio stabilito nell’accordo allegato, parte integrante della presente intesa.


Fondo Nuove Competenze


Il Ministro del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia, con decreto approvato dalla Corte dei Conti il 22/10/2020, ha destinato importanti fondi destinati a formare nuove competenze per i lavoratori. Questa misura può essere di importante sostegno in questa delicata fase economica, perché può consentire di realizzare specifici piani formativi a supporto dei necessari cambiamenti organizzativi da compiere nelle aziende. Nelle more della definizione dell’Avviso dell’ANPAL che concretamente potrà consentire di accedere alle risorse stanziate dal Governo, di prossima pubblicazione, le Parti condividono di sottoscrivere lo specifico accordo allegato alla presente intesa, parte integrante della stessa (allegato 3). Le parti altresì condividono che tutte le fasi successive alla realizzazione dei piani formativi stabiliti nell’accordo verranno gestite nell’ambito del Comitato Paritetico di Pilotaggio, già presente in azienda.

Fondo di Garanzia PMI: più ampia la platea dei beneficiari


Con l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal Dl Agosto – art. 64 decreto legge n. 104 del 2020 -, a seguito del nulla osta da parte della Commissione Europea, si amplia ulteriormente la platea dei beneficiari ammissibili al Fondo di Garanzia. (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Comunicato 18 novembre 2020 ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 19 novembre 2020, n. 2381)

Le novità si applicano alle richieste di ammissione presentate al Fondo dal 19 novembre 2020.


Per le operazioni fino a 30mila garantite al 100% sono ammissibili due nuove tipologie di beneficiari. La prima comprende gli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La seconda tipologia riguarda le attività finanziarie e assicurative. Sono infatti ammissibili alla garanzia del Fondo tutte le imprese individuali, i professionisti e gli studi professionali che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative (Sezione K, divisione 66 del Codice Ateco 2007). La normativa fino ad oggi vigente ammetteva soltanto agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker.


La terza novità interessa tutte le categorie di operazioni finanziarie garantite dal Fondo. Sarà infatti possibile presentare le richieste garanzia anche in favore di imprese che hanno ottenuto un prolungamento della garanzia per motivi di temporanea difficoltà, purché risultino in bonis.

Versamento quote entro novembre al Fondo Coopersalute

Entro novembre vanno effettuati i versamenti delle quote al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Coopersalute per i dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa


 


Il Fondo ha lo scopo di garantire trattamenti di assistenza sanitaria integrativa a tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato assunti nelle imprese che applicano il CCNL della distribuzione cooperativa e regolarmente iscritti al Fondo.
Le comunicazioni relative al mese di ottobre 2020 potranno essere effettuate da lunedì 2 novembre a martedì 24 novembre 2020. I versamenti delle quote dovranno essere effettuati entro venerdì 27 novembre 2020


Si ricorda che le parti, nell’intento di investire sul welfare per il consolidamento e il miglioramento delle prestazioni sanitarie, concordano che il contributo a carico delle imprese per il finanziamento del Fondo Coopersalute, per i dipendenti della distribuzione cooperativa, viene elevato per ciascun iscritto a 11,00 € mensili per tutto il personale, a decorrere dall’1/12/2020.
I contributi sono versati al Fondo Coopersalute con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo.


È dovuta al Fondo Coopersalute una quota una tantum di iscrizione, a carico dell’impresa, pari a 30,00 euro per ciascun iscritto.