Le novità procedurali per la richiesta di anticipo del 40% dei trattamenti Cigo, Cigd e assegno ordinario


Con messaggio n. 4335 del 18 novembre 2020, l’Inps illustra le novità procedurali per la gestione delle domande di CIGO, CIGD e assegno ordinario dei Fondi di solidarietà con causale COVID-19, per le quali venga stato richiesto anche l’anticipo del 40% del pagamento del trattamento.


Come noto, al fine di presentare una domanda di CIGO, di assegno ordinario (Fondi di solidarietà) o di CIGD con richiesta di anticipo del 40% occorre accedere, dal sito istituzionale www.inps.it, a “Servizi per aziende e consulenti”, “Prestazioni e Servizi” e, a seconda dei casi, selezionare “CIG Ordinaria”, “Fondi di solidarietà” o “CIG in Deroga INPS”. In fase di compilazione della domanda, nel quadro “Dichiarazioni”, se si seleziona l’opzione di pagamento diretto da parte dell’Inps, l’applicativo in automatico propone la scelta di richiesta dell’anticipo del 40%. In tale ipotesi, si devono preventivamente inserire i dati necessari per il pagamento tramite l’applicativo “Richiesta anticipo CIG”, raggiungibile da “Servizi per le aziende ed i consulenti”, “CIG e Fondi di solidarietà”, “Richiesta d’anticipo 40%”; laddove tale richiesta di anticipo non sia completamente definita, l’invio della domanda non viene consentito.
Per le domande di assegno ordinario e CIGD, successivamente all’invio è indispensabile l’inserimento del Ticket attraverso i seguenti passaggi:
1) selezionare il tasto “Inserimento Ticket”;
2) cercare la domanda con i dati ID e matricola già compilati automaticamente;
3) individuare la domanda da associare e cliccando il tasto “Associa”;
4) selezionare il tasto “Richiedi Ticket”, per cui viene visualizzato il numero del Ticket e si può procedere al salvataggio dell’associazione.
Qualora il Ticket non sia stato associato contestualmente all’invio della domanda, si può procedere anche in una fase successiva, con le seguenti modalità:
1) selezionando la voce di menu “Cerca esiti” nella schermata principale;
2) cercando la domanda con i dati della matricola Azienda (obbligatorio) e limitando eventualmente il periodo temporale di riferimento;
3) cliccando sul tasto “Inserisci Ticket”, disponibile solo per le domande senza il numero di Ticket, e inserendo i dati per completare la compilazione della relativa domanda.
Una volta inserite, le domande con richiesta di anticipo del 40% rimanngono in sospeso e senza protocollo fino a quando non vengono inseriti anche i dati necessari per il pagamento dell’anticipo stesso. Pertanto, è necessario verificare che l’inserimento dei dati sull’anticipo sia andato a buon fine, ossia che siano stati superati i controlli formali sui dati e, in ogni caso, che la domanda venga protocollata.
Nel caso in cui in fase di invio della domanda sia stata richiesta l’anticipazione di pagamento del 40%, ma non siano ancora stati inseriti i dati di pagamento dell’anticipo, è anche possibile rinunciare all’anticipo del 40%, il che consente l’immediata protocollazione della domanda di CIGD e/o di assegno ordinario permettendo all’Inps la sua lavorazione ed erogazione.
Altresì, finché la domanda risulta in stato “Pervenuta”, è sempre possibile procedere all’annullamento dell’intera domanda di CIGD e/o di assegno ordinario e della relativa richiesta di anticipo del 40%.
Infine, nel caso in cui le coordinate bancarie fornite nella Richiesta Anticipo 40% non abbiano superato il controllo di titolarità, perché, ad esempio, alla banca non risulta che l’IBAN inserito sia intestato al codice fiscale del beneficiario, è possibile presentare un’istanza alla competente Struttura territoriale dell’Istituto, chiedendo la modifica delle coordinate IBAN.


Decreto flussi: ulteriori quote agli ITL


Sono assegnate a livello territoriale le restanti quote previste relative alle istanze per lavoro stagionale, anche pluriennale, nel settore agricolo provenienti dalle organizzazioni professionali datoriali.


Nell’ambito delle quote di ingresso è riservata, per il settore agricolo, una quota di 6.000 unità ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi seguenti – Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina -, le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro. Dette organizzazioni assumono l’impegno a sovrintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all’effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.
Dunque, sono assegna a livello territoriale le restanti quote relative alle istanze per lavoro stagionale, anche pluriennale, nel settore agricolo provenienti dalle organizzazioni professionali datoriali.
Sulla base di ulteriori dati forniti dal Ministero dell’Interno circa le istanze pervenute, in ordine cronologico, agli Sportelli Unici per l’Immigrazione alla data del 2 novembre 2020, si procede ad assegnare agli Ispettorati territoriali del lavoro ulteriori 1.062 quote, direttamente sul sistema informatizzato SILEN. Gli Ispettorati territoriali del lavoro procederanno ad espletare prioritariamente l’istruttoria di tali pratiche, in deroga al principio cronologico di arrivo di tutte le istanze presentate dai datori di lavoro. Una volta esaurita la quota di 6.000 unità riservata alle sei organizzazioni professionali indicate, gli Ispettorati potranno istruire le altre pratiche provenienti da datori di lavoro e/o da associazioni datoriali secondo l’ordine cronologico di arrivo sul sistema SPI ed impegnare la quota complessivamente destinata al lavoro stagionale/pluriennale, attribuita alla provincia di riferimento.

Cessioni di oro: regime Iva di inversione contabile

Alle cessioni di polveri d’oro e di paste contenenti polvere d’oro, che vengono impiegate quali materiali nei processi di saldatura dei gioielli, è applicabile ai fini IVA il meccanismo dell’inversione contabile o “reverse charge” (Agenzia delle Entrate – Risposta 18 novembre 2020, n. 13)

Ai fini IVA il mercato dell’oro è disciplinato da uno speciale regime, in base al quale:
– per le cessioni e le operazioni finanziarie riguardanti il cd.”oro da investimento” è prevista l’esenzione IVA, salva l’opzione per l’imponibilità;
– per le cessioni d’oro diverso da quello da investimento, cd. “oro industriale”, si applica il regime dell’inversione contabile.
Più precisamente, il regime dell’inversione contabile o reverse charge si applica per le cessioni imponibili di oro da investimento, nonché per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi.
In tal caso, dunque, al pagamento dell’IVA è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato.
La fattura è emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’annotazione “inversione contabile” e l’indicazione della norma di riferimento; la stessa deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; inoltre, ai fini della detrazione, deve essere annotata anche nel registro degli acquisti.

Il dubbio sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la corretta definizione di “materia prima” e “semilavorato in oro” le cui cessioni sono assoggettate, ai fini IVA, al meccanismo dell’inversione contabile o “reverse charge”, e in particolare se sono riconducibili a tali fattispecie le polveri d’oro e le paste contenenti polvere d’oro che vengono impiegate quali materiali nei processi di saldatura dei gioielli.

In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con l’espressione “materiale d’oro” e “prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi”, il legislatore abbia inteso fare riferimento all’oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata alla lavorazione, distinta, quindi, dall’oro da investimento.
In particolare, secondo l’U.I.C., nella nozione di “materiale d’oro” rientrano tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione e la caratteristica di “semilavorato” è costituita dall’essere un prodotto privo di uno specifico uso e funzione, vale a dire dall’impossibilità di utilizzare il materiale essendo necessario un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione che ne consenta l’utilizzo da parte del consumatore finale.
Sulla questione è intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea che ha evidenziato l’assenza di una specifica definizione ai fini IVA della nozione di “materiale d’oro o prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi”. Il giudice europeo ha precisato che la locuzione “materiale d’oro” può comprendere non solo l’oro allo stato grezzo, ma anche il metallo fino o qualsivoglia materiale composto in parte di oro, mentre se è vero che la locuzione “prodotti semilavorati” designa, nel linguaggio comune, beni già lavorati o trasformati, ma da trasformare ulteriormente, il significato abituale dei suoi termini non consente di determinare allo stesso modo per tutte le versioni linguistiche di quale preciso stadio di trasformazione dei prodotti in questione si tratti, ma soltanto che non sono né prodotti mai stati oggetto di lavorazione o di trasformazione in precedenza né prodotti finiti”.
Ulteriore elemento determinante per stabilire se una cessione di materiale d’oro o di prodotti semilavorati, che non costituiscono un prodotto finito, rientri o meno nell’ambito di applicazione dell’inversione contabile o “reverse charge”, secondo il giudice europeo, è il livello di purezza dell’oro del bene.

Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, le “polveri d’oro” e le “paste contenenti polveri d’oro”, impiegate quali materiali nei processi di saldatura dei gioielli, rientrano tra le materie prime e semilavorati cui si applica il regime dell’inversione contabile, sempre che sia garantito il livello di purezza dell’oro richiesto dalla norma (pari o superiore a 325 millesimi).
Con riferimento ai semilavorati cui si applica il regime del reverse charge, ciò che rileva, oltre al requisito necessario della “purezza pari o superiore a 325 millesimi, è che la transazione abbia quale oggetto, di fatto, il valore dell’oro contenuto nel “semilavorato”, più che il prodotto ex se o altri elementi ivi contenuti.
Pertanto, devono ritenersi escluse le “montature di anelli” e le “chiusure per collane e bracciali”, trattandosi di prodotti che, seppur destinati ad essere assemblati per realizzare a tutti gli effetti un prodotto finito, hanno già una propria definita destinazione d’uso (quale montatura o chiusura) e non sono commercializzati per il valore dell’oro ivi contenuto. Viceversa, qualora siano venduti come oreficeria usata da destinare alla fusione ed affinazione, le stesse possono ricomprendersi tra il “materiale d’oro” soggetto al reverse charge, sempre che sia rispettato il requisito della “purezza pari o superiore a 325 millesimi”.

Punti ristoro aperti nei porti e negli interporti


Il Ministero della Salute, con l’ordinanza 17 novembre 2020, ha disposto, durante la fase di contenimento dell’emergenza sanitaria, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande anche nei porti e negli interporti.

Al fine di fronteggiare il contenimento dell’epidemia da Covid-19, il D.P.C.M. 03 novembre 2020, che ha suddiviso l’Italia in tre zone di gravità dei contagi (gialla, arancione e rossa), ha previsto in tutte le suddette zone l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.


In aggiunta a tali aperture, il Ministero dalla Salute ha ulteriormente previsto, dal 18 novembre al 03 dicembre 2020 l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande anche nei porti e negli interporti.


La suddetta apertura è prevista in tutta Italia, senza alcuna distinzione tra le aree di contenimento dell’epidemia.