Applicabilità dell’ipotesi di accordo per l’industria degli occhiali

L’Ipotesi di accordo per gli addetti delle aziende che producono occhiali diverrà definitiva al termine della consultazione dalle organizzazioni sindacali e alla conseguente approvazione dei lavoratori nelle assemblee aziendali

Come noto, è stata sottoscritta  a dicembre una Ipotesi di Accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l’occhialeria, scaduto il 31/12/2018 che avrà durata di 4 anni, con decorrenza dal 1/1/2019 e scadenza il 31/12/2022.
Tuttavia, Confindustria chiarisce che l’Ipotesi di accordo va sottoposta dalle organizzazioni sindacali all’approvazione dei lavoratori nelle assemblee aziendali. Quindi l’Accordo di rinnovo del CCNL sarà formalizzato e diverrà definitivo solo al termine di tale consultazione.
Le Organizzazioni sindacali  hanno comunicato che la consultazione formale dei lavoratori, a causa delle difficoltà nello svolgimento delle assemblee per ragioni di sicurezza conseguenti alla pandemia Covid-19, si protrarrà molto più a lungo rispetto ai tempi ordinari, e si concluderà presumibilmente nel mese di febbraio 2021.
Poiché l’Accordo prevede la decorrenza delle modifiche contrattuali dal 4/12/2020 ma la sua efficacia deve attendere lo scioglimento della riserva da parte delle organizzazioni sindacali, si pone il problema della disciplina applicabile dal 4/12/2020 alla data in cui i sindacati comunicheranno formalmente l’approvazione dell’accordo da parte dei lavoratori del settore.
Rispetto a ciò, si osserva che fino alla data in cui i sindacati scioglieranno formalmente la riserva circa l’approvazione da parte dei lavoratori, l’accordo sottoscritto resterà una mera “ipotesi”, per cui le modifiche contrattuali disciplinate nell’Accordo 4/12/2020 non saranno invocabili né dai lavoratori né dalle aziende.
Tuttavia, una volta perfezionato l’accordo stesso con la comunicazione formale dei sindacati sullo scioglimento della riserva, si dovrà procedere all’applicazione delle modifiche contrattuali con decorrenza dal 4 dicembre 2020.
Poiché quest’ultima operazione potrebbe comportare problemi operativi, tenuto conto che l’approvazione da parte dei lavoratori appare largamente prevedibile (ciò viene confermato anche dai sindacati), forniamo alle aziende alcuni consigli operativi.
Non sussistono problemi applicativi per quanto concerne:
– l’aumento dei nuovi minimi contrattuali, la cui prima tranche decorre dal 1° luglio 2021.
– l’adeguamento all’1,70% del contributo per la previdenza complementare, che decorre dal 1° luglio 2021.
– l’aumento a 12 euro mensili del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa, che è già in vigore dal 2019.
Si consiglia, invece, di valutare l’applicazione già dal 4/12/2020 delle modifiche normative e, in particolare:
– della nuova maggiorazione del 35% del lavoro straordinario prestato al sabato ;
– del nuovo valore dell’elemento perequativo, dal 2020 elevato da 320,00 a 330,00 euro, da corrispondere con la retribuzione di gennaio 2021;
– dei nuovi termini di preavviso per licenziamento e dimissioni.

Il credito d’imposta locazioni del DL Ristori convertito


Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre e si applica anche alle imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (artt. 8 e 8-bis, D.L. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020).

Ai sensi dell’art. 8, D.L. n. 137/2020, per le imprese, la cui attività, a causa dell’evolversi della situazione epidemiologica, è stata sospesa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
La disposizione è volta a corrispondere un sostegno alle categorie che potrebbero essere colpite dalle restrizioni imposte a determinate attività commerciali, a seguito delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.
Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi.
A tal fine, viene riproposta la misura recata dall’art. 28 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per i soli soggetti che operano nelle attività economiche interessate dalle restrizioni e senza prevedere alcun requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi.
Le condizioni di accesso all’agevolazione sono:
– calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
– nessuna limitazione sul volume dei ricavi per i soggetti che operano nei settori economici interessati dalla misura.
Il credito d’imposta previsto dalla norma spetta nella misura del:
– 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;
– 30% dei canoni per affitto d’azienda.

L’art. 8-bis, introdotto in sede di conversione, riproduce il contenuto dell’articolo 4 del decreto-legge n 149 del 2020 (cd. Ristori bis). Pertanto, attribuisce il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, di cui all’art. 8 sopra menzionato, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, alle imprese operanti nel commercio al dettaglio e nei servizi alla persona e alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1 79.11 e 79.12, ovvero agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, che hanno la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. Zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del provvedimento in esame.

Tabelle ACI 2020


Pronte le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motoveicoli elaborate dall’ACI – Articolo 3, comma 1, decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 22 dicembre 2020)

Di seguito l’elenco delle tabelle contenute nel provvedimento in oggetto pubblicato nella G.U. 22 dicembre 2020, n. 317 – Suppl. Ordinario n. 42.

FRINGE BENEFIT 2021


AUTOVEICOLI A BENZINA IN PRODUZIONE


AUTOVEICOLI A GASOLIO IN PRODUZIONE


AUTOVEICOLI A BENZINA-GPL E BENZINA-METANO IN PRODUZIONE


AUTOVEICOLI IBRIDO-BENZINA E IBRIDO-GASOLIO IN PRODUZIONE


AUTOVEICOLI ELETTRICI ED IBRIDI PLUG-IN IN PRODUZIONE


AUTOVEICOLI A BENZINA FUORI PRODUZIONE


AUTOVEICOLI A GASOLIO FUORI PRODUZIONE


AUTOVEICOLI A BENZINA-GPL E BENZINA-METANO FUORI PRODUZIONE


AUTOVEICOLI IBRIDO-BENZINA E IBRIDO-GASOLIO FUORI PRODUZIONE


AUTOVEICOLI ELETTRICI E IBRIDI PLUG-IN FUORI PRODUZIONE


MOTOVEICOLI

Legge di Bilancio 2021: gli emendamenti approvati dalla Camera in materia lavoro


In attesa dell’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2021, il Ministero del lavoro riepiloga gli emendamenti approvati dalla Camera dei Deputati in materia di lavoro finalizzati a garantire a lavoratori, famiglie e imprese un sostegno contro gli effetti dell’emergenza da COVID-19 e, contestualmente, funzionali a consentire la ripartenza del Paese (Comunicato 22 dicembre 2020).


Ecco cosa prevedono gli emendamenti approvati dalla Camera dei Deputati alla nuova Legge di Bilancio:
– Integrazione salariale: i datori di lavoro possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per una durata massima di ulteriori dodici settimane.
– Cassa integrazione in deroga: introduzione di disposizioni urgenti in materia di cassa integrazione in deroga con utilizzo di risorse residue delle Regioni per finanziare la proroga di ulteriori periodi di cassa integrazione in deroga.
– Blocco dei licenziamenti: estensione al 31 marzo 2021 del divieto di licenziamento per motivi economici.
– Fondo per l’esonero parziale dai contributi previdenziali: istituzione presso il Ministero del Lavoro, con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro, del Fondo per l’esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti nel 2021 dai lavoratori autonomi e dai professionisti. Sempre per le partite IVA è stato introdotto, in via sperimentale per il triennio 2021/2023, un ammortizzatore sociale che sarà erogato dall’INPS in linea con la proposta redatta dalla commissione di esperti per la riforma degli ammortizzatori sociali.
– Lavoro giornalistico: estensione degli incentivi alla salvaguardia dell’occupazione dei dipendenti iscritti all’INPGI con riferimento alla contribuzione dovuta, per le assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2021.
– Contratto di espansione interprofessionale: implementazione del finanziamento per consentire alle imprese di minori dimensioni (almeno 500 unità lavorative) di ricorrere anche nel 2021 allo strumento del contratto di espansione interprofessionale. Questo strumento sarà attivabile anche dalle imprese con più di 500 dipendenti, che scendono a 250 nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile. Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.
– Garanzia di occupabilità dei lavoratori: istituzione del programma nazionale del Ministero del Lavoro «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), finalizzato ad incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.
– Rientro al lavoro delle lavoratrici madri e conciliazione lavoro/famiglia: incremento del Fondo finalizzato a sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto e a finanziare le associazioni che si occupano di assistenza psicologica in favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici per la morte del figlio.
Oltre agli sgravi contributivi al 100% per chi assume donne disoccupate, previsto lo stanziamento di 50 milioni di euro per misure che favoriscano il rientro al lavoro delle madri dopo il parto ed un assegno mensile di 500 euro per madri sole, disoccupate o monoreddito con un figlio che abbia una disabilità di almeno il 60%.
Per il padre lavoratore, introdotto anche l’obbligo di astensione dal lavoro di 1 giorno non solo nel caso della nascita del figlio, ma anche nel caso di morte perinatale.
– Congedo di paternità: incremento da 7 a 10 giorni della durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per l’anno 2021.
– Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche: sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021.
– Fondo per il sostegno della parità salariale di genere: iIstituzione presso il Ministero del Lavoro del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere per interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.
– Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa: istituzione presso il Ministero del Lavoro del Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato garantire la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree individuate dalle Regioni per l’anno 2020, ma non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria.
– Sistema duale: finanziamento di 55 milioni di euro per il 2021 e di 50 milioni di euro per il 2022 per i percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola-lavoro.
-Lavoratori di aree di crisi complessa Regione Campania: ampliamento della platea dei beneficiari dell’indennità pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita dai lavoratori della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, fino al 31 dicembre 2021.
– Lavoratori esposti all’amianto: riconoscimento di una prestazione aggiuntiva, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in favore dei lavoratori esposti all’amianto attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto nella misura del 15% della rendita già in godimento per una patologia asbesto-correlata. Inoltre, a decorrere dal 2021, riconoscimento di una prestazione di 10mila euro ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto o per esposizione ambientale.
– Fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo Settore: istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo Settore finalizzate a promuovere libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione.
– Indennità di continuità reddituale e operativa: istituzione sperimentale per il triennio 2021-2023 dell’indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (ISCRO) a favore dei lavoratori autonomi alla Gestione Separata finalizzata a mitigare gli effetti negativi sul piano reddituale derivanti da eventi critici a carattere personale, sociale ed economico gravanti sull’attività dei lavoratori autonomi.
– Lavoratori fragili e con disabilità grave: estensione sino al 28 febbraio 2021 delle misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell’esercizio dell’attività lavorativa in smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
– Settore aeroportuale: erogazione di prestazione integrative del Fondo di solidarietà nel caso di trattamenti di cassa integrazione in deroga per il settore aeroportuale.
– Lavoratori socialmente utili: possibilità per il 2021 per le pubbliche amministrazioni di assumere, anche con contratti di lavoro a tempo parziali, lavoratori socialmente utili impiegati al 31 dicembre 2016.
– Lavoratori della pesca: introduzione di disposizioni finalizzate a sostenere i lavoratori della pesca che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
– Nona salvaguardia dei lavoratori esodati: estensione a determinate categorie di lavoratori delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze antecedenti l’entrata in vigore della legge Fornero.
– Caregiver familiari: istituzione presso il Ministero del Lavoro di un fondo di 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare.
– Ape Sociale: estensione dell’Ape Sociale al 31 dicembre 2021.