“6834” per compensare il credito d’imposta da trasformazione di attività per imposte anticipate


Ridenominato il codice tributo “6834” per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate, di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e modificato dall’art. 72, co. 1-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 18 novembre 2020, n. 71/E).

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (mancato pagamento oltre 90 giorni), può trasformare in crediti d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai componenti indicati dalla medesima disposizione, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti.
A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione, i suddetti crediti d’imposta possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Ai fini della compensazione tramite modello F24 dei crediti d’imposta di cui trattasi è utilizzato il codice tributo “6834”, istituito con la risoluzione n. 57/E del 24 maggio 2011, che con la presente risoluzione n. 71/E del 2020 è ridenominato “Credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza della colonna “Importi a credito compensati”, ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “Importi a debito versati”. Il campo “Anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.


Fondo Sanilog – Copertura nucleo familiare: prorogata la scadenza contributiva

Il Fondo Sanitario Sanilog per il settore “Trasporto Merci”, proroga la scadenza contributiva per l’estensione della copertura al nucleo familiare

Sanilog, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, con circolare n. 9 del 10/11/2020, proroga la scadenza per il versamento dei contributi a favore del nucleo familiare del lavoratore iscritto, al 15 dicembre 2020.
Infatti, si evidenzia nella circolare, come è stato prorogato il termine di pagamento dei contributi del 1° semestre 2021 per le aziende iscritte, così viene fatto per la tutela sanitaria a favore dei familiari.
Pertanto, vista la situazione emergenziale ancora in atto, “l’iniziativa del Fondo viene indirizzata a favore dei dipendenti iscritti che decidano di rinnovare o di aderire ex novo all’estensione della copertura sanitaria Sanilog al proprio nucleo familiare per l’anno 2021. Il Fondo ha pertanto deciso di concedere a questi ultimi la possibilità di versare il pagamento per l’estensione della copertura sanitaria al nucleo familiare per l’anno 2021 fino alla data del 15 dicembre 2020, anziché fino al 30 novembre 2020 (data ultima invece ribadita per l’inserimento/conferma del nucleo familiare beneficiario e per la generazione del relativo bollettino MAV).
Il pagamento della contribuzione annuale per il nucleo familiare avverrà sempre tramite il bollettino MAV generato a conclusione della procedura di rinnovo/prima iscrizione del nucleo familiare nell’area riservata personale del sito di Sanilog.
Tutti i nuovi bollettini MAV generati dallo scorso sabato 7 novembre u.s. in poi, già riporteranno come data di scadenza quella aggiornata del 15 dicembre 2020.
Per i bollettini MAV generati dall’apertura della campagna di iscrizione familiari fino al 6 novembre incluso (che riportano quindi ancora la vecchia scadenza del 30 novembre), si invitano gli iscritti ad attendere l’apposita comunicazione che il Fondo invierà nei prossimi giorni con i dettagli operativi per aderire alla proroga dei termini di versamento.”

Modificata la procedura FSBA per le imprese artigiane

Il Fondo Nazionale di Solidarietà Bilaterale Artigianato (FSBA), ha modificato le proprie istruzioni, specificando che le seconde 9 settimane delle seconde 18 settimane di cassa integrazione possono andare fino al 31 dicembre 2020.

Il Fondo nazionale FSBA, il 17/11/2020, ha  pubblicato le procedure Covid19 aggiornate ed il manuale operativo per le settimane di cassa integrazione regolamentate dai Decreti 104 e 137. Le regole sono state pubblicate ma SINAWEB non è ancora aggiornato e dunque per i prossimi giorni è stata temporaneamente sospesa la possibilità di presentare nuove domande FSBA, con l’eccezione del caso delle aziende artigiane che hanno ricevuto il rifiuto di una CIG in deroga, le quali adesso possono presentare domanda FSBA Coronavirus, per il periodo 23 febbraio/12 luglio 2020.
E’ stata inoltre annullata la scadenza del 30 ottobre 2020 per la presentazione di domande di assegno ordinario (no Covid19) riservate alle sole aziende che avevano terminato le prime 18 settimane di cassa integrazione in data antecedente al 13 luglio 2020; la domanda può riguardare i soli giorni compresi tra il 30 giugno ed il 12 luglio 2020 e può tuttora essere presentata.
I periodi di cassa integrazione in sintesi ad oggi sono:
– Prime 18 settimane: vanno dal 23 febbraio al 12 luglio 2020
 Seconde 18 settimane: vanno dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 (attenzione: anche per FSBA in queste settimane conta esclusivamente il richiesto e non l’effettivamente utilizzato)
– Ulteriori 6 settimane: potranno essere richieste nel periodo tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021 (attenzione: anche per FSBA in queste settimane conta esclusivamente il richiesto e non l’effettivamente utilizzato).
Il manuale operativo modificato per le prestazioni FSBA di cui al d.l. 104/2020 e al d.l. 137/2020 prevede quanto segue:


PRIME 9 SETTIMANE d.l. 104/2020


1- Le domande già inserite sono prorogate fino al 31/12/2020, le risorse attribuite saranno gestite in considerazione dei seguenti periodi:
a. Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio 23/2/2020 – 12/7/2020.
b. Decreto Agosto 13/7/2020 – 31/12/2020.
c. Decreto Ristori 16/11/2020 – 31/01/2021.
2- Con cadenza mensile, il Fondo AUTORIZZA il periodo rendicontato e procede alla relativa erogazione delle prestazioni, relativamente alle prime 9 settimane.
3- Al raggiungimento delle giornate disponibili per le prime nove settimane dal 13/07 in poi (45 – 54 o 63 giorni, in base alla distribuzione dell’orario aziendale, ovvero, 5 – 6 o 7 giorni a settimana), il sistema riterrà le stesse complessivamente autorizzate (requisito per procedere con la richiesta delle ulteriori 9 settimane COVID19 CON FATTURATO) ed imposterà automaticamente la data di fine domanda.
4- Per il periodo 13/07 – 31/12, possono essere inseriti nella domanda, lavoratori in forza al 13/7/2020.


5- Le aziende che non hanno presentato domande nel periodo 23/2/2020 – 12/7/2020, possono presentare una domanda COVID19, tenendo in considerazione che:
a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 13/7/2020.
b. La durata massima della sospensione è di 9 settimane (45 – 54 o 63 giorni, in base alla distribuzione dell’orario aziendale, ovvero, 5 – 6 o 7 giorni a settimana), nel periodo dal 13/7/2020 al 31/12/2020.
c. Dev’essere redatto e allegato l’accordo sindacale.
d. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo, con eccezione delle domande le cui sospensioni sono iniziate nel mese di luglio, agosto o settembre, ottobre 2020.
e. E’ necessario fare richiesta del ticket INPS.
f. La data fine domanda, di default 31/12/2020 (al momento della presentazione della domanda), viene successivamente aggiornata automaticamente, come descritto al punto 3.

SECONDE 9 SETTIMANE d.l. 104/2020


6- Relativamente alle domande di cui alle seconde 9 settimane, i datori di lavoro possono presentare una nuova domanda causale COVID con fatturato, tenendo in considerazione quanto segue:
a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 13 luglio 2020.
b. La durata della sospensione è di 9 settimane, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle prime 9 settimane.
c. Devono essere state autorizzate le prime 9 settimane previste dal 13 luglio in poi.
d. Mantenimento dello stesso accordo sindacale allegato per le prime 9 settimane.
e. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo (ad eccezione delle domande con decorrenza luglio, agosto, settembre e ottobre 2020).
f. È necessario fare richiesta di nuovo ticket INPS.
g. Presentazione domanda entro il 30 del mese successivo (ad eccezione delle domande con decorrenza luglio, agosto, settembre e ottobre 2020).
h. Il periodo richiesto è considerato autorizzato, a prescindere dall’effettiva fruizione (a differenza delle prime 9 settimane del d.l. 104, dove si tiene conto dell’effettiva fruizione delle giornate).
i. Accettazione di una delle seguenti autodichiarazioni:
– Che l’azienda, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, nel raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019:
i. Non ha avuto riduzione del fatturato.
ii. Ha avviato l’attività di impresa successivamente all’1/1/2019.
iii. Ha avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%.
iv. Ha avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%


6 SETTIMANE d.l. 137/2020 e d.l 149/2020


7- Relativamente alle domande di cui alle 6 settimane, i datori di lavoro possono presentare una nuova domanda causale COVID19, tenendo in considerazione quanto segue:
a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 9/11/2020.
b. La durata minima della sospensione è di una settimana, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle 18 settimane (d.l. 104/2020) e comunque dal 16/11/2020 al 31/1/2021.
c. La durata massima della sospensione è di 6 settimane, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle 18 settimane (d.l. 104/2020) e comunque dal 16/11/2020 al 31/1/2021. (N.B. Eventuali settimane utilizzate dal 16/11, relativamente alle 18 settimane (periodo 12/07 – 31/12), saranno decurtate dalle 6 settimane disponibili fino al 31/01/2021).
d. Devono essere state autorizzate le 18 settimane previste dal d.l. 104/2020 (tranne che per i datori appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24/10/2020, che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche) (IN ATTESA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEL MINISTERO).
e. Mantenimento dello stesso accordo sindacale allegato nelle precedenti domande.
f. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo.
g. È necessario fare richiesta di nuovo ticket INPS.
h. Presentazione domanda entro il 30 del mese successivo.
i. Il periodo richiesto è considerato autorizzato, a prescindere dall’effettiva fruizione (a differenza delle prime 9 settimane del d.l. 104, dove si tiene conto dell’effettiva fruizione delle giornate).
j. Accettazione di una delle seguenti autodichiarazioni:
– Che l’azienda, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, nel raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019:
i. Non ha avuto riduzione del fatturato.
ii. Ha avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
iii. Ha avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%.
iv. Ha avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%
Oppure
– Che l’azienda, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del d.l. 137/2020
i. È esente dal versamento del contributo addizionale.


Anticipo finanziario TFR e TFS: indicazioni operative


Il DL n. /2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2020, ha introdotto l’accesso al finanziamento agevolato per coloro i quali, collocati a riposo con diritto a pensione c.d. quota 100 o aventi i requisiti pensionistici di cui all’art. 24 del DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, hanno visto differire nel tempo la decorrenza dei termini di pagamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata. Con circolare n. 130/202, l’Inps fornisce istruzioni in materia.


L’art. 23, co. 2, n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2020, prevede la possibilità per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca di richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari, che aderiscono ad un apposito Accordo quadro, il finanziamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata, per un importo non superiore a 45.000 euro, sulla base di apposita certificazione rilasciata dall’ente responsabile per l’erogazione di tale indennità.
Per tutti i dipendenti pubblici rimane fermo il diritto di cedere in tutto o in parte il TFS/TFR, così come disciplinato dal DPR 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, in relazione alla prestazione netta spettante e detratto l’eventuale importo oggetto di anticipo finanziario.


La norma è applicabile ai dipendenti pubblici che fruiscono del requisito pensionistico di cui al comma 1 dell’art. 23 del DL n. 4/2019 (pensione c.d. quota 100), nonché a quelli che accedono o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto in commento, al trattamento di pensione in base ai requisiti di cui all’art. 24 del DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011.
Sono esclusi dalla possibilità di ottenere il finanziamento agevolato non soltanto coloro che sono cessati o cesseranno dal servizio senza diritto a pensione, ma anche tutti i dipendenti, ancora in attesa di percepire l’indennità di fine servizio comunque denominata, che accedono o hanno avuto accesso al pensionamento sulla base dei requisiti pensionistici stabiliti da norme diverse da quelle sopra indicate. Pertanto, è escluso dall’applicazione della norma in argomento il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.


Concessione del finanziamento
Il finanziamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto può essere concesso nei limiti dell’importo netto di 45.000 euro o, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato da parte dell’INPS in qualità di ente previdenziale, se è di importo inferiore.
La concreta attuazione della norma è stata demandata ad un Regolamento disciplinato con il D.P.C.M. 22 aprile 2020, n. 51, nonché ad uno specifico Accordo quadro tra il Ministro del Lavoro, il Ministro dell’Economia e delle finanze, il Ministro della Pubblica amministrazione e l’Associazione Bancaria Italiana, sentito l’INPS, approvato con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 19 agosto 2020. Detto Accordo definisce i termini e le modalità di adesione della banca, le condizioni economiche alle quali sono realizzate le operazioni di anticipo del TFS/TFR, lo schema della proposta di contratto, le modalità di presentazione della domanda e le modalità di comunicazione con l’ente erogatore.


Pertanto, il cittadino può presentare, direttamente o tramite un ente di patronato, la domanda di quantificazione online ai fini dell’anticipo finanziario previsto dalle disposizioni sopra indicate (messaggio Inps n. 4315/2020).


Fondo di garanzia
L’art. 23, co. 3, del DL n. 4/2019 prevede, a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dalla banca o dagli intermediari finanziari, l’istituzione di un Fondo di garanzia nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze, con una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro per l’anno 2019.
La garanzia del Fondo copre l’80% dell’importo dell’anticipo del TFS/TFR ed è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza.
Con circolare n. 131/2020, l’Inps, in qualità di gestore del Fondo di garanzia, adotta, ai sensi delle vigenti disposizioni, le istruzioni operative per il rilascio della garanzia nei confronti degli Enti erogatori, nonché delle banche e degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento per l’anticipo dei predetti trattamenti.
Flusso operativo
La Struttura territoriale competente rilascia la certificazione all’utente entro il termine di 90 giorni dalla data della domanda, rendendola disponibile per l’utente nell’Area riservata del cittadino del Portale INPS. La certificazione non ha un termine di validità e l’eventuale successivo contratto di anticipo finanziario, perfezionato tra la le parti e notificato alle Strutture territoriali INPS tramite PEC dalla banca o dagli intermediari finanziari, diviene efficace solo dopo la produzione da parte della competente Struttura territoriale della cosiddetta “presa d’atto” positiva, che dovrà essere obbligatoriamente rilasciata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del contratto di anticipo finanziario.
L’INPS provvederà a rimborsare al cessionario, secondo i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, la somma oggetto del credito ceduto, trattenendo tale importo dall’indennità di fine servizio comunque denominata (TFS/TFR) spettante all’iscritto.
Adeguamento flusso cessione ordinaria di cui al D.P.R. n. 180/1950
A seguito dell’introduzione dell’anticipo finanziario di cui al DL n. 4/2019, viene adeguato il flusso della cessione ordinaria di cui all’articolo 1 del D.P.R. n. 180/1950, così come modificato dal comma 49 dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10.
I pensionati che avranno ricevuto dall’INPS, previa domanda inoltrata tramite procedura online, la certificazione dell’importo del TFS/TFR cedibile ai fini della cessione ordinaria, potranno utilizzarla a tale fine anche decorsi i 15 giorni lavorativi dal rilascio della stessa. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, la Struttura territoriale competente dovrà obbligatoriamente effettuare, entro il termine di 30 giorni, da intendersi non perentorio, dalla notifica dell’avvenuta conclusione del contratto, le verifiche necessarie a confermare o modificare la somma precedentemente certificata. Le risultanze di tale verifica dovranno essere comunicate all’istituto bancario/finanziario attraverso la conferma della avvenuta notifica del contratto di cessione (c.d. presa d’atto).