Definizione agevolata avviso bonario: non ripetibili le sanzioni pagate

Non è ammessa la ripetizione delle sanzioni ridotte pagate ai fini della definizione agevolata dell’avviso di irregolarità emesso per tardivo versamento d’imposta, anche se quest’ultima sia stata dichiarata non dovuta (Corte di Cassazione – Ordinanza 13 novembre 2020, n. 25767)

La controversia trae origine dal silenzio-rifiuto all’istanza di rimborso delle somme versate a titolo di sanzioni per la definizione agevolata della comunicazione di irregolarità riferita al ritardato pagamento dell’acconto IRAP.
Quest’ultimo era stato determinato dall’incertezza circa la deducibilità o meno delle perdite su crediti riprese a tassazione. Alla conferma della deducibilità seguiva la pronuncia di inesistenza dell’obbligo di pagamento dell’acconto e dunque del ritardato pagamento, da cui la richiesta di rimborso delle sanzioni indebitamente pagate.
I giudici tributari hanno riconosciuto il diritto al rimborso in considerazione del fatto che, trattandosi della riscossione di somme a seguito di controllo automatizzato e dell’invio della comunicazione d’irregolarità, non può ritenersi operante la preclusione normativa che postula un formale accertamento, il quale diviene definitivo se non impugnato.
In altri termini, il versamento spontaneo della sanzione in conseguenza della ricezione dell’avviso bonario, diversamente dalla successiva cartella, non precluderebbe la contestazione dell’addebito.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso sostenendo che la scelta del pagamento in misura ridotta delle sanzioni, al fine della definizione agevolata della comunicazione d’irregolarità (cd. “avviso bonario”), preclude la facoltà di ripetere quanto versato, con conseguente inammissibilità della relativa istanza, salvo il caso di errori formali, essenziali e riconoscibili.

La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, escludendo il diritto al rimborso.
Secondo i giudici della Suprema Corte, in materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, con la definizione agevolata, il versamento della somma notevolmente inferiore a quella concretamente irrogabile definisce irrevocabilmente ogni questione inerente all’aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione, precludendo all’Amministrazione finanziaria di irrogare maggiori sanzioni ed al contribuente di ripetere quanto già pagato.
D’altronde, sottolinea la Corte, in tema di condono fiscale, il contribuente che abbia versato somme a titolo di sanzioni irrogate per il mancato versamento di ritenute operate dal sostituto di imposta in misura ridotta, nonché all’esito della cd. “comunicazione di irregolarità” a seguito di controllo delle dichiarazioni, non può richiederne il rimborso, perché in tal modo si verificherebbe un’inammissibile revoca della richiesta di definizione agevolata per una causa sopravvenuta non espressamente prevista dalla legge.

Indicazioni sulla procedura di emersione di rapporti di lavoro irregolari


Si forniscono istruzioni sulla procedura diemersione di rapporti di lavoro irregolari.


I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso di un titolo di soggiorno, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio italiano o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare ancora in corso con cittadini italiani o cittadini stranieri. I cittadini stranieri, a tal fine, devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente a tale data, in forza della dichiarazione di presenza o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.
Ciò premesso:
– relativamente alla documentazione idonea alla prova della presenza del lavoratore prima dell’8 marzo 2020, nel caso di documenti risalenti nel tempo questi devono essere supportati da altra documentazione che dimostri la presenza nel territorio nazionale dello straniero in una data più ravvicinata;


– quanto al requisito reddituale del datore di lavoro, nel caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto (unico percettore di reddito) il reddito richiesto non deve essere inferiore a 20.000 euro annui, nel caso, invece, di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi, il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 27.000 euro annui anche se quest’ultimo sia l’unico percettore di reddito. In questo caso il reddito del datore di lavoro potrà essere integrato dal reddito percepito da altro soggetto del nucleo familiare. Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. Per il lavoro domestico, nel caso in cui il richiedente non percepisca reddito, si ritiene che all’integrazione della soglia minima possa concorrere altro componente della famiglia anche per l’intero importo (euro 27.000,00);
– il requisito della garanzia di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi richiesti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è richiesto anche per la procedura di emersione dal lavoro irregolare. Tuttavia, qualora l’acquisizione dell’attestato di idoneità alloggiativa comporti una dilazione eccessiva della convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto, è possibile procedere alla conclusione del procedimento in presenza della sola richiesta di idoneità alloggiativa agli organi competenti, fermo restando l’obbligo in capo al datore di lavoro della produzione del suddetto documento allo Sportello Unico in un momento successivo;
– con riferimento alla possibilità di delega alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, nell’ipotesi di impedimento del datore di lavoro dovuto a motivi di salute, è possibile applicare, in via analogica, il disposto normativo secondo cui, “la dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante”;
– nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro per il quale è stata avviata la procedura di emersione si interrompa per qualsiasi motivo non ricollegabile ad una causa di forza maggiore, il datore che ha presentato la domanda di emersione dovrà dare comunicazione dell’avvenuta interruzione secondo le ordinarie disposizioni di legge e potrà richiedere allo Sportello Unico di essere convocato con priorità, al fine di consentire all’Ufficio una valutazione tempestiva ed attuale delle circostanze sopravvenute per un eventuale rilascio al lavoratore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Al momento della convocazione, il datore di lavoro dovrà formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro, specificando i motivi che ne hanno causato l’interruzione e sottoscrivendo, contestualmente al lavoratore straniero, il contratto di soggiorno per il periodo relativo all’effettivo impiego del lavoratore.
Al lavoratore, vista l’interruzione del rapporto di lavoro, potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, previa una valutazione da parte degli Sportelli Unici volta ad escludere che la domanda di emersione sia stata inoltrata strumentalmente, proprio per far ottenere al cittadino straniero il permesso di soggiorno;
– relativamente ai datori di lavoro che, pur avendo effettuato il versamento forfetario di almeno €500,00, non hanno inviato alcuna istanza di regolarizzazione di un lavoratore straniero oppure, erroneamente, hanno inviato l’istanza all’INPS, ed intendono completare la procedura di regolarizzazione, gli stessi potranno accedere, a partire dalle ore 9:00 del giorno 25 novembre 2020 e fino alle ore 20:00 del giorno 31 dicembre 2020 al sistema di inoltro telematico delle istanze, al consueto indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it.


Scadenza termine iscrizione familiari al Fondo Altea

Scade il 30 novembre 2020 il termina per la consegna in azienda il modulo di adesione al Fondo Altea del nucleo familiare per l’anno 2021

Altea è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore legno industria e dei settori industriali dei materiali da costruzione (cemento, calce e gesso – lapidei e inerti – laterizi e manufatti). con contratti Legno Industria, Legno PMI Confapi, Lapidei Industria e Cemento Federmaco.
In merito all’iscrizione dei familiari 2021, il Fondo ha deciso di aprire una “finestra” di adesioni per il nucleo familiare. Il modulo di adesione del nucleo familiare, opportunamente compilato, non va inviato ad Altea ma consegnato in azienda entro e non oltre il 30 novembre 2020. La trattenuta in busta paga della contribuzione dovuta (euro 8 mensili per coniuge/convivente e euro 6 per ciascun figlio) decorrerà a partire dalla retribuzione di gennaio 2021. Gli iscritti possono scegliere se inserire o meno in copertura i figli minori di anni 6.
Si ricorda che il Fondo Altea in collaborazione con Unisalute, ha deciso dato il protrarsi della situazione di emergenza, di prorogare la diaria in caso di contagio da Covid-19 fino al 31 Dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe che l’emergenza COVID-19 dovesse rendere necessarie.
La copertura è valida soltanto per l’iscritto principale e non per i familiari, e prevede l’erogazione di una diaria giornaliera di € 40 sia per i ricoveri che per l’isolamento domiciliare dovuti al contagio da Coronavirus.
Le richieste di rimborso devono essere corredate dall’apposito “modulo di richiesta rimborso per garanzia COVID-19”, compilato e firmato, e devono essere inviate dagli iscritti direttamente ad Unisalute (non al Fondo).
La documentazione può essere inviata per email all’indirizzo rimborsocovid19@unisalute.it; spedita per posta in formato cartaceo all’indirizzo Unisalute prestampato sullo specifico modulo per COVID-19; caricata direttamente dalla propria area riservata sul sito www.unisalute.it, area “rimborsi”, sezione “ricoveri”, tipologia “ricovero con pernottamento”.
La garanzia è valida fino al 31 Dicembre 2020, salvo proroghe che l’emergenza COVID-19 dovesse rendere necessarie.

Agevolazione fiscale persa in caso di vendita di terreni nei primi 5 anni dall’acquisito


L’imprenditore agricolo professionale (IAP) che a causa delle difficoltà del mercato agroalimentare si vede costretto a vendere dei terreni agricoli acquistati fruendo del pagamento dell’imposta di registro con aliquota dell’1%, decade dall’agevolazione di cui all’art. 2, co. 4-bis, D.L. n. 194/2009 se la suddetta vendita avviene prima del decorso dei 5 anni dall’acquisto. In tal caso l’imposta di registro è del 9% (Agenzia Entrate – risposta 18 novembre 2020, n. 551).

È prevista l’applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e dell’imposta catastale nella misura dell’1% agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).


È prevista la decadenza dall’agevolazione se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, gli imprenditori agricoli vendono volontariamente i terreni oppure cessano di coltivarli o di condurli direttamente. In tal caso, se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l’imposta di registro è applicabile nella misura del 15%.


A contrario, il trasferimento di terreni agricoli e delle relative pertinenze effettuato a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, in assenza della richiesta di fruire delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, è soggetto all’imposta di registro nella misura del 9%.


L’aliquota del 9% trova quindi applicazione sia nell’ipotesi di rinuncia alle agevolazioni in commento, esercitata espressamente nell’atto di trasferimento, sia nell’ipotesi, di decadenza dalle agevolazioni per l’alienazione dei terreni prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula dell’atto.


In effetti, la decadenza dalle agevolazioni non fa venir meno la qualifica di imprenditore agricolo professionale, qualifica che permane anche dopo la vendita del terreno e che permette l’applicazione dell’aliquota del 9% per il recupero dell’imposta di registro sull’originario atto di acquisto.