Apporto economico dei soci di cooperativa, invalida la delibera se manca il termine finale della crisi


In tema di società cooperative, la validità delle delibere impositive di apporti economici da parte dei soci lavoratori è condizionata anche alla necessaria indicazione del termine finale dello stato di crisi, in difetto del quale tali delibere, che attingano tramite trattenute al trattamento economico spettante al socio lavoratore, risultano illegittimamente assunte in violazione del principio di immodificabilità in peius di quel trattamento (Corte di Cassazione, sentenza 12 novembre 2020, n. 25631)


Una Corte d’appello territoriale, confermando la decisione del Tribunale di primo grado, aveva accolto la domanda proposta da un socio lavoratore nei confronti di una Società Cooperativa, avente ad oggetto la condanna della Cooperativa alla restituzione in favore dell’istante delle somme trattenutegli nel corso del rapporto, a titolo di “quota sociale” (euro 0,88 l’ora ed euro 100,00 mensili). e di quelle conseguenti alla mancata inclusione delle stesse nel computo del TFR.
Avverso la decisione ricorre così in Cassazione la Società Cooperativa, lamentando la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale, che subordina l’opponibilità al socio lavoratore delle delibere che gli impongono apporti anche economici per la soluzione di situazioni di crisi, a delimitazioni dei criteri quantitativi e temporali dei conferimenti. Altresì, viene prospettata violazione e falsa applicazione della legge, in relazione alla ritenuta inopponibilità al socio lavoratore anche delle delibere impositive di un conferimento a ripiano delle perdite anteriori al suo ingresso nella cooperativa, stante la regola codicistica per cui il nuovo socio è responsabile delle obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio (art. 2269 c.c.).
Per la Suprema Corte i motivi del ricorso sono infondati.
Alla luce dell’orientamento di legittimità (Corte di Cassazione, sentenza 18 luglio 2018, n. 19096), in tema di società cooperative, la deliberazione, nell’ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi dei soci lavoratori e di forme di apporto economico da parte di questi (art. 6, co. 1, lettere d) ed e), L. n. 142/2001), in deroga al principio generale del divieto di incidenza “in peius” del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, all’essenziale applicazione di un termine finale ad esso.
Di qui, dunque, deve affermarsi l’ammissibilità di condizioni di validità delle delibere impositive di apporti economici da parte dei soci lavoratori, finalizzate al ripiano delle perdite di esercizio, in difetto delle quali le delibere stesse che ai predetti fini attingano, tramite trattenute, al trattamento economico spettante al socio lavoratore, risultano illegittimamente assunte in violazione del principio di immodificabilità in peius di quel trattamento.

ISTITUTI INVESTIGATIVI FEDERPOL: ACCORDO 11/11/2020



Firmato il giorno 11/11/2020, tra la FEDERPOL e la FESICA CONFSAL, l’accordo modificativo del CCNL per i dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare


Le Parti con la firma dell’accordo in esame, hanno modificato il CCNL per i dipendenti degli istituti investigativi Federpol, come segue:
Declaratoria
Per quanto riguarda i lavoratori inquadrati nel Settimo Livello al fine di favorire un graduale allineamento professionale e retributivo degli stessi, tenuto conto degli oneri di formazione e addestramento che il datore di lavoro deve affrontare nella fase iniziale del rapporto di lavoro, le parti stabiliscono che trascorsi 24 mesi dall’assunzione i suddetti lavoratori verranno inquadrati al sesto livello. Tale passaggio non comporterà necessariamente un cambiamento delle mansioni assegnate.
Lavoro intermittente o a chiamata
Al fine di individuare un percorso che renda concretamente attuabile la deroga all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 81 del 15/6/2015 in tema di numero massimo di giornate complessive di utilizzo del lavoro intermittente, le parti stabiliscono che attraverso la sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro a livello aziendale o territoriale, stipulati ai sensi dell’art. 8 del D.L. 138/2011 convertito dalla Legge 148/2011, è possibile derogare al limite di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari stabilito dall’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 15/6/2015 n. 81. Si specifica, inoltre, che qualora il dipendente venga chiamato alla prestazione lavorativa, questa può consistere anche in una prestazione di durata inferiore alle 8 ore giornaliere previste per il contratto a tempo pieno, a condizione che ne sia data comunicazione al lavoratore, e quest’ultimo abbia accettato la richiesta dell’azienda.
Permessi retribuiti
L’art. 41 del CCNL 19/2/2020 dispone che i lavoratori usufruiranno di 104 ore di permessi individuali retribuiti, comprensivi delle festività soppresse di cui alla legge n. 54/1977 e al DPR n. 792/1985, che dovranno essere utilizzati entro l’anno solare.
Per tutti i lavoratori assunti successivamente alla data di sottoscrizione del CCNL, fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui alla legge n. 54/1977 (festività soppresse), le ulteriori ore di permesso di cui sopra, verranno riconosciute in misura pari a un terzo decorsi due anni dall’assunzione, due terzi decorsi quattro anni dall’assunzione ed in misura pari al 100% decorsi sei anni dall’assunzione.
Ad integrazione di tale disposizione, l’accordo 11/11/2020 al fine di rendere graduale l’incremento dei permessi retribuiti anche per i lavoratori già in forza, stabilisce che per coloro che sono già in forza alla data di sottoscrizione del CCNL (19/2/2020), la gradualità decorre dalla stessa data.
I permessi retribuiti saranno dunque riconosciuti nella seguente misura:








1° e 2° anno

3° e 4° anno

5° e 6° anno

Oltre il 6° anno

32 ore 56 ore 80 ore 104 ore

Sintesi dell’ipotesi di accordo per il settore delle Telecomunicazioni


 



 


Pubblicata l’Ipotesi di accordo del CCNL per le Imprese esercenti servizi di telecomunicazione


L’Accordo ha valenza dal momento dello scioglimento della riserva da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie fino al 31 dicembre 2022
In merito alla parte economica, si prevede quanto segue:


 


AUMENTI RETRIBUTIVI


Tabella a) Trattamento Economico Minimo (TEM)





















































LIVELLI

Parametro

Adeguamento dei

minimi alla scala


parametrale

Incremento

dei


minimi

Totale

incremento


TEM (*)

Quadri -1° 228 45,79 42,95 88,74
202,76 38,84 38,19 77,03
5°S 173,73 40,42 32,72 73,15
166 38,74 31,26 70,00
149,65 34,84 28,19 63,03
134 8,52 25,24 33,76
118 0,75 22,23 22,98
100 0,17 18,84 19,01


(*) Le altre componenti del TEM (ex indennità di contingenza e EDR) restano invariate.


Tabella b) Misura e decorrenze dell’incremento del TEM



































































Livelli

Parametro

Incremento TEM dal 1/4/2021

Incremento TEM dal 1/12/2021

Incremento TEM dal 1/4/2022

Incremento TEM dal 1/10/2022

Totale

Incremento


TEM

Quadri – 7° 228 26,62 17,75 26,62 17,75 88,74
202,76 23,11 15,41 23,11 15,40 77,03
5°S 173,73 21,94 14,63 21,94 14,64 73,15
/ 5 166 21,00 14,00 21,00 14,00 70,00
149,65 18,91 12,61 18,91 12,60 63,03
134 10,13 6,75 10,13 6,75 33,76
118 6,89 4,60 6,89 4,60 22,98
100 5,70 3,80 5,70 3,81 19,01


Elemento Retributivo di Settore (ERS)


Tabella c) Misura e decorrenze dell’ERS



































































LIVELLI

Parametro

ERS dal 1/4/2021

ERS dal 1/12/2021

ERS dal 1/4/2022

ERS dal 1/10/2022

Totale ERS

Quadri – 7° 228 12,36 8,24 12,36 8,24 41,20
202,76 10,99 7,33 10,99 7,33 36,64
5°S 173,73 9,42 6,28 9,42 6,28 31,40
166 9,00 6,00 9,00 6,00 30,00
149,65 8,11 5,41 8,11 5,42 27,05
134 7,27 4,84 1,21 4,84 24,22
118 6,40 4,27 6,40 4,26 21,33
100 5,42 3,61 5,42 3,62 18,07


Le Parti, inoltre, convengono che:
1) le imprese il cui esercizio sociale si chiude nel mese di dicembre erogheranno, con le competenze del mese dell’anno 2021 successivo a quello di scioglimento della riserva da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo di rinnovo CCNL, un importo lordo pari a € 450, indifferenziato per livello di inquadramento ai lavoratori a tempo indeterminato con anzianità di servizio a tutti gli effetti riconosciuta, anche con riferimento all*Accordo 30 maggio 2016, superiore a dodici mesi in forza nel mese di erogazione. Per le imprese che svolgono attività di CRM/BPO l’importo viene erogato con le seguenti modalità:
– € 225 con le competenze del mese dell’anno 2021 successivo a quello di scioglimento della riserva;
– € 225 trascorsi dodici mesi dalla prima erogazione.
2) le imprese il cui esercizio sociale si chiude nel mese di marzo erogheranno, con le competenze del mese di aprile 2021, successivamente allo scioglimento della riserva da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo di rinnovo CCNL, un importo lordo pari a € 450 indifferenziato per livello di inquadramento lavoratori a tempo indeterminato con anzianità di servizio a tutti gli effetti riconosciuta, anche con riferimento all’Accordo 30 maggio 2016, superiore a dodici mesi in forza nel mese di erogazione. Per le imprese che svolgono attività di CRM/BPO l’importo viene erogato con le seguenti modalità:
– € 225 con le competenze del mese di aprile 2021;
–  € 225 trascorsi dodici mesi dalla prima erogazione.
Detto importo:
– è riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale;
– è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale ed è quindi, comprensivo degli stessi.


TEM











































































Liv.

Pararnetro

Ex Contingenza

EDR

Minimi


All’1/4/2021

Minimi


all’1/12/2021

Minimi


all’1/4/2022

Minimi


all’1/10/2022

Q-7° 228 530,91 10,33 2.288,46 2.306,21 2.332,83 2.350,58
202,76 526,99 10,33 2.092,44 2,107,85 2.130,96 2.146,36
5s° 173,73 521,08 10,33 1.858,87 1.873,50 1.895,44 1.910,08
166 521,08 10,33 1.799,73 1.813,73 1.834,73 1.848,73
149,65 517,83 10,33 1.671,62 1.684,23 1.703,14 1.715,74
134 516,07 10,33 1.566,15 1.572,90 1.583,03 1.589,78
118 514,03 10,33 1.444,68 1.449,28 1.456,17 1.460,77
100 511,26 10,33 1.301,85 1.305,65 Í .311,35 1.315,16


TEC


 



















































Liv.

ERS


all’1/4/2021 (*)

ERS all’1/12/2021 (*)

ERS


all’ 1/4/2022 (*)

ERS


all’1/10/2022 (*)

Q-7° 26,15 34,39 46,75 54,99
23,29 30,62 41,61 48,94
5s° 19,89 26,17 35,59 41,86
19,00 25,00 34,00 40,00
17,12 22,53 30,64 36,05
15,53 20,37 27,64 32,48
13,73 18,00 24,40 28,65
11,63 15,24 20,66 24,28


(*)Valore comprensivo dell’Elemento Separato di Settore di cui all’Accordo 23 novembre 2017
Ai lavoratori inquadrati al 7° livello è corrisposto un elemento retributivo pari a € 59,39 lordi. Ai Quadri è corrisposta un’indennità di funzione pari a € 98,13 mensili lordi, comprensivi dell’elemento retributivo previsto per i lavoratori inquadrati nel 7° livello.



























































LIVELLI

Parametro


dall’1/4/2021

Incremento


TEM

Incremento ERS Produttività(TEC)

Retribuzione


all’1/10/22 (*)

Retribuzione


all’1/7/2018 (**)

Quadri – 7° 228 88,74 41,20 2.405,57 2.275,63
202,76 77,03 36,64 2.195,30 2.081,63
5°S 173,73 73,15 31,40 1.951,94 1.847,40
166 70,00 30,00 1.888,73 1.788,73
149,65 63,03 27,05 1.751,79 1.661,72
134 33,76 24,22 1.622,26 1.564,28
118 22,98 21,33 1.489,43 1.445,12
100 19,01 18,07 1.339,44 1.302,36


(*) Include Minimi, ex indennità di contingenza, EDR, Elemento Retributivo di Settore
(**) Include Minimi, ex Indennità di contingenza, EDR, Elemento Retributivo Separato da Accordo 23-11- 2017


PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Nel Trattamento Economico Complessivo rientrano, in aggiunta a quanto sopra, l’incremento della contribuzione a carico Azienda al Fondo di Previdenza Complementare Telemaco, articolato come di seguito indicato:
– 3% al 1° aprile 2021
– 4% al 1° dicembre 2022

Chiarimenti sulla detassazione dei premi di risultato


L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 17 novembre 2020, n. 550, ha fornito chiarimenti in merito al regime di favore della detassazione dei premi di risultato di cui alla Legge di Stabilità 2016, circa il raggiungimento dell’obiettivo di redditività misurabile con il parametro indivuato nel contratto.

La Legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto a regime, dal periodo di imposta 2016, una modalità di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10% ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili.


Al termine del periodo previsto dal contratto (cd. “periodo congruo”), ovvero di maturazione del premio, deve essere, quindi, verificato un incremento di uno degli obiettivi indicati, costituente il presupposto per l’applicazione del regime agevolato.


Non è, pertanto, sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è, altresì, necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.


Il requisito dell’incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso, costituisce una caratteristica essenziale dell’agevolazione, così come prevista dalla Legge di Stabilità 2016, che differenzia la misura dalle precedenti norme agevolative, in vigore dal 2008 al 2014, che premiavano fiscalmente specifiche voci retributive a prescindere dall’incremento di produttività.


In ragione, della funzione incentivante delle norme in esame, il regime fiscale di favore trova applicazione sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio, previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto.


Pertanto, qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’azienda, sotto lapropria responsabilità, può applicare l’imposta sostitutiva del 10% qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.


In relazione alla fattispecie in esame, la società/datore di lavoro, in sede di erogazione del premio di produttività variabile non ha applicato il regime fiscale di favore non ritenendo incerto, in sede di sottoscrizione del contratto integrativoaziendale, il raggiungimento dell’obiettivo incrementale.


Tale circostanza è invece disattesa dalla contribuente istante secondo la quale, invece, al momento della sottoscrizione del contratto integrativo aziendale l’unico dato a conoscenza della società erano i dati relativi al primo semestre 2019 e, conseguentemente, non era certo il raggiungimento dell’obiettivo incrementale.


Invero, seppure dette valutazioni hanno comunque natura predittiva, influenzabili da fattori esterni o interni, nella fattispecie in esame le valutazioni del sostituto d’imposta, circa l’incertezza dell’obiettivo incrementale, giungono dopo nove mesi di attività delle società del Gruppo, che l’Agenzia delle Entrate ritiene attentamente stimata.