
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 25501/2020, ha affermato che deve ritenersi legittimo l’accertamento basato sulla presunzione di utili distribuiti in nero, con il quale è attribuito al socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, pro quota, il maggior reddito derivante dalla rettifica in capo alla società di costi non deducibili
La controversia trae origine dall’avviso di accertamento IRPEF con il quale l’Agenzia delle Entrate ha imputato al contribuente, in ragione della quota di partecipazione al capitale, i maggiori redditi accertati nei confronti della società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa, in seguito alla rettifica per costi ritenuti indeducibili.
I giudici tributari hanno confermato la validità dell’atto, ritenendo onere del contribuente provare che i maggiori redditi accertati nei confronti della società non fossero stati da lui percepiti nella misura della sua partecipazione al capitale sociale.
Il contribuente ha impugnato la decisione.
Secondo la tesi difensiva, la disciplina presuntiva di distribuzione di utili ai soci in una società a ristretta base azionaria deve ritenersi applicabile esclusivamente in presenza di maggiori ricavi in nero, in relazione ai quali è ipotizzabile l’incasso da parte della società di maggiori somme di denaro, con conseguente ragionevole presunzione di distribuzione di somme ai soci.
La stessa presunzione non può ritenersi applicabile nel caso di rettifica derivante dal mancato riconoscimento della deducibilità di costi effettivamente sostenuti, da cui non può essere dedotto l’incasso di maggiori somme di denaro da parte della società. In tal caso, ritiene il contribuente, sono ipotizzabili conclusione diverse, quali la creazione di riserve occulte da parte della società, ovvero l’appropriazione indebita di utili da parte di soci disonesti; pertanto, incombe sull’Ufficio provare l’effettivo trasferimento diretto od indiretto di utili ai soci.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione conferma la decisione dei giudici tributari.
Secondo la Suprema Corte nel caso di società a ristretta base partecipativa è da ritenere pienamente ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili non contabilizzati dalla società; e detta presunzione non viola la regola del divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, bensì:
– dalla ristrettezza della base sociale,
– dal vincolo di solidarietà ravvisabile fra i soci,
– dalla maggiore conoscibilità degli affari societari da parte di questi ultimi,
– dal reciproco controllo che i soci di simili ristrette compagini sociali normalmente esercitano fra di loro.
In tal ipotesi, pertanto, non spetta all’ufficio, ma al contribuente, socio di una società a ristretta base sociale, fornire la prova che i maggiori ricavi societari non siano stati distribuiti fra i soci, ma siano stati accantonati dalla società, ovvero siano stati dalla medesima reinvestiti.
Inoltre, in ambito tributario i principi civilistici elaborati in materia di predisposizione dei bilanci possono essere legittimamente superati, non essendo l’utile civilistico equiparabile al reddito imponibile e potendo il fisco pretendere che venga fornita la prova della corrispondenza fra operazioni contabili e realtà economiche.
Le disposizioni in materia di accertamento consentono all’ufficio, non solo di valutare in via presuntiva, ai fini reddituali, anche le passività dichiarate ma inesistenti, ma altresì di prescindere in tutto od in parte dalle risultanze del bilancio, salva la facoltà di prova contraria riconosciuta alla società.
D’altra parte, precisa la Corte Suprema, i costi fiscalmente non deducibili sono, per loro natura, costi neutrali ai fini fiscali, nel senso che di essi non è dato tener conto ai fini della determinazione della base imponibile, la quale è da ritenere essere stata comunque alterata in caso di costi erroneamente ritenuti deducibili, con conseguente inevitabile ricaduta sulla quantificazione delle imposte dovute.
In conclusione, deve ritenersi legittimo l’accertamento basato sulla presunzione di utili distribuiti in nero, con il quale è attribuito al socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, pro quota, il maggior reddito derivante dalla rettifica in capo alla società per costi non deducibili.




