Accertamento: presunzione di utili in nero distribuiti ai soci

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 25501/2020, ha affermato che deve ritenersi legittimo l’accertamento basato sulla presunzione di utili distribuiti in nero, con il quale è attribuito al socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, pro quota, il maggior reddito derivante dalla rettifica in capo alla società di costi non deducibili

La controversia trae origine dall’avviso di accertamento IRPEF con il quale l’Agenzia delle Entrate ha imputato al contribuente, in ragione della quota di partecipazione al capitale, i maggiori redditi accertati nei confronti della società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa, in seguito alla rettifica per costi ritenuti indeducibili.
I giudici tributari hanno confermato la validità dell’atto, ritenendo onere del contribuente provare che i maggiori redditi accertati nei confronti della società non fossero stati da lui percepiti nella misura della sua partecipazione al capitale sociale.


Il contribuente ha impugnato la decisione.
Secondo la tesi difensiva, la disciplina presuntiva di distribuzione di utili ai soci in una società a ristretta base azionaria deve ritenersi applicabile esclusivamente in presenza di maggiori ricavi in nero, in relazione ai quali è ipotizzabile l’incasso da parte della società di maggiori somme di denaro, con conseguente ragionevole presunzione di distribuzione di somme ai soci.
La stessa presunzione non può ritenersi applicabile nel caso di rettifica derivante dal mancato riconoscimento della deducibilità di costi effettivamente sostenuti, da cui non può essere dedotto l’incasso di maggiori somme di denaro da parte della società. In tal caso, ritiene il contribuente, sono ipotizzabili conclusione diverse, quali la creazione di riserve occulte da parte della società, ovvero l’appropriazione indebita di utili da parte di soci disonesti; pertanto, incombe sull’Ufficio provare l’effettivo trasferimento diretto od indiretto di utili ai soci.


DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione conferma la decisione dei giudici tributari.
Secondo la Suprema Corte nel caso di società a ristretta base partecipativa è da ritenere pienamente ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili non contabilizzati dalla società; e detta presunzione non viola la regola del divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, bensì:
– dalla ristrettezza della base sociale,
– dal vincolo di solidarietà ravvisabile fra i soci,
– dalla maggiore conoscibilità degli affari societari da parte di questi ultimi,
– dal reciproco controllo che i soci di simili ristrette compagini sociali normalmente esercitano fra di loro.
In tal ipotesi, pertanto, non spetta all’ufficio, ma al contribuente, socio di una società a ristretta base sociale, fornire la prova che i maggiori ricavi societari non siano stati distribuiti fra i soci, ma siano stati accantonati dalla società, ovvero siano stati dalla medesima reinvestiti.
Inoltre, in ambito tributario i principi civilistici elaborati in materia di predisposizione dei bilanci possono essere legittimamente superati, non essendo l’utile civilistico equiparabile al reddito imponibile e potendo il fisco pretendere che venga fornita la prova della corrispondenza fra operazioni contabili e realtà economiche.
Le disposizioni in materia di accertamento consentono all’ufficio, non solo di valutare in via presuntiva, ai fini reddituali, anche le passività dichiarate ma inesistenti, ma altresì di prescindere in tutto od in parte dalle risultanze del bilancio, salva la facoltà di prova contraria riconosciuta alla società.
D’altra parte, precisa la Corte Suprema, i costi fiscalmente non deducibili sono, per loro natura, costi neutrali ai fini fiscali, nel senso che di essi non è dato tener conto ai fini della determinazione della base imponibile, la quale è da ritenere essere stata comunque alterata in caso di costi erroneamente ritenuti deducibili, con conseguente inevitabile ricaduta sulla quantificazione delle imposte dovute.


In conclusione, deve ritenersi legittimo l’accertamento basato sulla presunzione di utili distribuiti in nero, con il quale è attribuito al socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, pro quota, il maggior reddito derivante dalla rettifica in capo alla società per costi non deducibili.

Bonus baby sitting per i lavoratori iscritti alla Gestione separata


Dal 9 novembre 2020, il decreto “ristori-bis” ha previsto il bonus baby sitting per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.


Dunque, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il beneficio si applica anche in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura, nonché nei confronti dei genitori affidatari; è escluso invece per le prestazioni rese dai familiari.
L’agevolazione viene erogata mediante il libretto famiglia, ed è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido (art. 1, comma 355, L. n. 232/2016).


Siglato accordo per l’estensione della CIG a Bolzano

Siglato il 10/11/2020, tra la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, i rappresentanti delle Associazioni datoriali ed i rappresentanti delle Organizzazione Sindacali dei Lavoratori, l’accordo quadro locale fra la provincia autonoma di Bolzano e le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello locale sui criteri di accesso al fondo territoriale di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per la tutela integrativa di persone in cassa integrazione guadagni – estensione del periodo di applicazione.

Su proposta dell’Assessore competente al lavoro sono stati definiti i criteri circa l’utilizzo dei fondi esclusivamente provinciali destinati alla copertura delle prestazioni del Fondo di solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano.
Inoltre, si è convenuto l’estensione del periodo di applicazione della prestazione prevista nel capo 2, comma 1 dell’accordo quadro locale del 31 marzo/1/4/2020, ai sensi della normativa vigente e definizione del requisito soggettivo.
Il periodo temporale specificato nel capo 2, comma 1 dell’accordo locale del 31 marzo/1 aprile 2020 è prorogato senza soluzione di continuità per tutto il periodo in cui vige l’emergenza epidemiologica Covid-19 e il relativo dichiarato stato di necessità.
I lavoratori beneficiari devono risultare in forza presso il datore di lavoro durante il periodo decorrente dal 13/7/2020 sino il 29/10/2020 o ad eventuali nuove decorrenze che dovessero essere stabilite in futuro dalle disposizioni in materia.
Estensione del periodo temporale riguardante la tutela integrativa rispetto ai trattamenti di integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga previsti dalla normativa vigente per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il periodo temporale fissato nel capo I, comma 1 dell’accordo quadro del 10/6/2020 è prorogato senza soluzione di continuità per tutto il periodo in cui vige l’emergenza epidemiologica Covid-19 e il relativo dichiarato stato di necessità.
L’ammontare delle prestazioni che vengono autorizzate da parte del Fondo in base agli accordi locali del 31 marzo/1 aprile 2020 e 10/6/2020 è sempre correlato e definito dalla relativa circolare che l’INPS determina annualmente ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015.
Il presente accordo acquista efficacia espressa con l’inoltro del testo da parte dei sottoscrittori del presente accordo con messaggio elettronico semplice al mittente.

Professionisti: il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP


Va sempre valutato il requisito dell’autonoma organizzazione anche per il medico iscritto al Servizio sanitario nazionale (Corte di Cassazione – Ordinanza 04 novembre 2020, n. 24516)

In tema di IRAP il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo ì”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive”. Il giudice di rinvio dovrà quindi accertare, perché possa escludersi la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione come presupposto impositivo dell’IRAP, la relativa prova incombendo al contribuente, che l’unità dipendente svolga mansioni esecutive, nonché, in relazione alla questione dei due studi, che l’accertamento della finalità cui essi rispondono va compiuta in concreto, tenendo conto comunque che il fatto che il medico operi presso due (o più) studi professionali non è circostanza che di per sé possa dar luogo ad autonoma organizzazione, ove tali studi costituiscano semplicemente i luoghi ove il medico riceve i suoi pazienti e quindi soltanto uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell’attività professionale autonoma.