Approvato il DDL BILANCIO 2021


Il Consiglio dei Ministri si è riunito lunedì 16 novembre 2020, a Palazzo Chigi, per l’approvazione definitiva del disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (Consiglio dei Ministri – Comunicato stampa del 16 Novembre 2020 n. 76).

Il provvedimento, il cui impianto complessivo sotto il profilo finanziario è rimasto invariato, interviene in profondità, nell’attuale contesto economico, con misure trasversali per la crescita. Tra l’altro, il testo introduce misure per il rilancio delle imprese e il rafforzamento degli enti non commerciali, per il sostegno alle famiglie e ai lavoratori, per l’implementazione delle politiche sociali, nonché interventi settoriali mirati su sanità, scuola, università e ricerca, cultura, sicurezza, informazione, innovazione e trasporti. Sono previste anche misure in favore delle Regioni e degli enti locali, per la pubblica amministrazione e il lavoro pubblico.


CASSA EDILE REGGIO CALABRIA: Bonus Premialità

La Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria informa che anche per l’anno 2020 è previsto il “Bonus Premialità” a favore delle imprese

Le Parti sociali territoriali informano che allo scopo di valorizzare gli sforzi delle Imprese e dei Lavoratori sul campo della legalità, della regolarità e della sicurezza, hanno stabilito anche per l’anno 2020, il “Bonus Premialità”, a favore delle imprese. Il vantaggio consiste nell’abbattimento del contributo APE a valere sulla Riserva APE a disposizione della Cassa Edile.
Requisiti e termini di presentazione della domanda
L’impresa richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
1. essere iscritta alla Cassa Edile di Reggio Calabria da almeno 4 anni ed aver dichiarato almeno 12 mesi;
2. aver denunciato nell’anno (1/10/2019- 30/9/2020), sul 90% degli operai, almeno 1.050 ore lavorate annue ovvero la loro proporzione per parte di anno o per natura di contratto;
3. avere dichiarato (nel periodo di riferimento) correntemente cantieri e sub-appaltatori alla cassa edile.
4. avere D.U.R.C. regolare alla data della domanda di premialità (pagato il MUT di settembre);
5. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi, previdenziali ed assistenziali e di lavoro;
6. essere in regola con la formazione obbligatoria prevista dalla normativa sulla sicurezza sui cantieri e dal vigente CCNL, rilevabile da specifico attestato ESEFS;
7. Aver ricevuto l’intervento di consulenza almeno in un cantiere da parte di un tecnico di ESEFS allo scopo di accertare la corretta esecuzione delle misure di prevenzione.
Al fine della verifica dei requisiti delle ore lavorate e delle mensilità denunciate, alle aziende iscritte anche nelle altre Casse Edili provinciali calabresi e ad Edilcassa Calabria verranno considerate le ore lavorate denunciate e pagate presso tali Casse, in tal caso l’impresa dovrà far pervenire certificazione dell’altra Cassa, ovvero apposita autocertificazione, inserita nel modello domanda.
L’impresa per accedere alla premialità per la contribuzione 2020 dovrà consegnare allo sportello della Cassa Edile o inviare via pec, la domanda, redatta su apposito modello, improrogabilmente, entro il 31/12/2020.
I requisiti sopra riportati potranno essere autocertificati da parte dell’azienda interessata, tramite compilazione e sottoscrizione del modello domanda e/o allegando la documentazione richiesta.
Qualora in caso di verifica sorgano incongruenze rispetto a quanto autocertificato dall’impresa, l’accesso alla prestazione premiale sarà precluso/ recuperato.
Premialità
La premialità sarà resa disponibile, entro il 31/01/2020, attraverso apposita comunicazione e fruibile attraverso compensazione del debito delle denunce mensili telematiche o mediante corresponsione diretta.
La premialità sarà pari al 20% contributo APE del (2,53%) versato a questa Cassa Edile dalla stessa impresa per il periodo interessato (1/10/19-30/09/20), con un limite massimo annuo per azienda di € 10.000,00. Le somme saranno rimborsate entro i limiti delle somme stanziate e riconosciute in base alla data di protocollo di ricevimento della domanda.


Reggio Calabria lì 29/10/2020

Sospensione contributiva, per le zone rosse necessario il codice di autorizzazione Inps


La sospensione dei termini di versamento riguarda i contributi previdenziali per il periodo di paga ottobre 2020, in scadenza a novembre, comprese le quote a carico dei lavoratori, anche se trattenute. Essa si applica anche ai datori di lavoro con sedi operative nelle c.d. zone rosse, in relazione ai dipendenti che vi operano, e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO individuati. A tali aziende è attribuito d’ufficio il codice 4X; in mancanza, il singolo datore di lavoro è comunque tenuto a richiederlo tramite Cassetto bidirezionale (Inps, circolare 13 novembre 2020, n. 129)


Come chiarito dall’art. 11 del D.L. n. 149/2020, la sospensione dei versamenti contributivi ex art. 13 del D.L. n. 137/2020, è riferita a quelli in scadenza nel mese di novembre 2020 e quindi per il periodo di paga di competenza ottobre 2020, compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, anche se trattenuta. Essa opera in favore di:
– datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al D.L. n. 149/2020;
– datori di lavoro privati la cui unità produttiva od operativa è ubicata nelle c.d. zone rosse, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al predetto Decreto Legge, in relazione ai dipendenti che ivi occupati. Al riguardo, agli effetti della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, gli ambiti territoriali sono individuati dall’Ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020, come segue: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano. L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancione e rosse, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva in oggetto.
La sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
Alle posizioni contributive relative alle aziende la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al D.L. n. 149/2020, e alle aziende la cui unità produttiva od operativa è ubicata nella c.d. zona rossa, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2, è attribuito il codice di autorizzazione “4X”, recante il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149”.
Il suddetto codice è attribuito, in automatico, a cura della Direzione generale e può essere visualizzato sul Cassetto previdenziale aziende. Nel caso in cui all’azienda, pur rientrando nell’ambito di applicazione della sospensione, non risulti assegnato il codice di autorizzazione “4X”, la stessa può inoltrare richiesta di attribuzione  tramite i canali in uso. L’Inps procederà alla verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti necessari per l’accesso alla sospensione (sulla base del codice ATECO) e, nelle more, l’azienda procederà ad esporre il nuovo codice causale come di seguito illustrato.
I contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione (art. 13, co. 1, D.L. n. 137/2020; art. 11, D.L. n. 149/2020) sono quelli dovuti per la competenza del mese di ottobre 2020. Per il predetto periodo di paga, dunque, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende interessate devono inserire nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, il codice “N974”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.”; e le relative <SommeACredito>, che rappresentano l’importo dei contributi sospesi. L’importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N974”, non può eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative. Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito>, può dare luogo ad un credito in favore dell’Inps da versare con modello F24 ovvero ad un credito azienda o un saldo a zero.

Iscrizione “anticipata” al registro dei praticanti avvocati limitata agli studenti in regola


Secondo l’art. 41, co. 6, lett. d), L. n. 247/2012, «Il tirocinio può essere svolto: (…) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza». II riferimento all’ultimo anno del corso di studio, non può essere inteso come ultimo anno, qualunque esso sia, del corso di studio, ma necessariamente come l’ultimo del corso legale al quale si sia «regolarmente iscritti» che, appunto, è il quinto anno. L’iscrizione “anticipata” al registro dei praticanti avvocati è, pertanto, limitata ai soli studenti in regola con l’andamento curriculare (Cassazione, sentenza n. 24379/2020).


Il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso di un ptaticante avvocato avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, che aveva rigettato la sua istanza di iscrizione anticipata nel registro dei praticanti per svolgere il tirocinio prima del conseguimento del diploma di laurea, ai sensi della «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense», di cui all’art. 41, comma 6, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Il ricorrente sosteneva di avere diritto all’iscrizione anticipata perché era iscritta all’ultimo anno del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, aveva ultimato gli esami, era in procinto di ultimare la tesi di laurea e aveva lavorato presso l’ufficio legale di un istituto di credito collaborando con un avvocato.
Il Consiglio Nazionale Forense rilevava, tuttavia, che l’interessata, pur essendo in regola con gli esami dei primi quattro anni, era fuori corso da due anni, sicché non trovava applicazione la disposizione invocata.
Contro questa decisione è stato proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, motivi considerati dalla Cassazione infondati.
Le critiche illustrate dalla ricorrente non scalfiscono la correttezza in diritto della decisione impugnata, le cui argomentazioni si fondano sul dato testuale dell’art. 41, comma 6, della legge n. 247 del 2012, secondo cui «Il tirocinio può essere svolto: (…) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza».
II riferimento all’«ultimo anno del corso di studio», diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non può essere inteso come ultimo anno, qualunque esso sia, del corso di studio, ma necessariamente come l’ultimo del corso legale al quale si sia «regolarmente iscritti» che, appunto, è il quinto anno.
Questa conclusione non è smentita, ma indirettamente avvalorata dal d.m. n. 70 del 2016 che, all’art. 5, comma 4, fa riferimento alla «durata legale del corso» proprio con riferimento allo studente praticante che non consegua il diploma di laurea «entro i due anni successivi», imponendogli di «chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti».
Ad una opposta conclusione non può pervenirsi alla luce delle due convenzioni indicate, la cui eventuale violazione non è censurabile in termini di violazione di norme di diritto, non potendosi riconnettere ad esse la natura né le caratteristiche delle norme di legge. Si tratta, infatti, di atti negoziali di cui la legge prevede l’adozione nell’ottica della «piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi» (art. 40, comma 2), ai quali è possibile riconnettere, al più, un valore di fonte normativa integrativa.
La ricorrente ha sviluppato nella memoria, di cui all’art. 378 c.p.c., censure ed argomenti nuovi, mentre è noto che le memorie sono destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero a confutare le tesi avversarie, ma non a sollevare nuove questioni né a proporre nuove censure, che non siano rilevabili d’ufficio, né a specificare, integrare o ampliare il contenuto dei motivi originari di ricorso (vd. Cass. n. 17893 del 2020, n. 24007 del 2017). La censura di violazione della Direttiva n. 2000/78/CE, in tema di discriminazioni, è nuova (non formulata nel ricorso, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria) e, comunque, formulata in modo astratto e inidonea a scalfire l’interpretazione della normativa offerta dal Consiglio Nazionale Forense, la quale è coerente con la ratio legis di consentire agli studenti più impegnati nello studio, in regola con gli esami e non fuori corso, di anticipare l’ingresso nel mondo del lavoro.
Con riguardo infine alla censura inerente alla natura amministrativa e non giurisdizionale della decisione impugnata del Consiglio Nazionale Forense, che si assume «[potesse] decidere solo in veste di ente pubblico amministrativo», è anch’essa nuova e formulata in modo del tutto astratto, non specificandosi neppure quali siano le conseguenze lesive della asserita violazione di legge connessa al «rango di sentenza» della decisione impugnata.
In conclusione, il ricorso è rigettato.