Indicazioni operative sulla gestione dei corsi Formatemp

Fornite, dal Fondo Formatemp, le indicazioni operative sulla gestione dei corsi già presentati e avviati a seguito della sospensione della formazione in presenza

Il Fondo Formatemp è il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per la gestione della formazione e del sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione.
Come risaputo, in considerazione della diffusione dei contagi da COVID-19 su tutto il territorio nazionale, il DPCM del 3 novembre ha sospeso la formazione in presenza, per cui il Fondo fornisce indicazioni operative per la gestione delle attività formative da esso finanziate.
In caso di interruzione della formazione nella quale non erano previsti moduli obbligatori, oppure, se previsti, già erogati, le Agenzie possono rimodulare la durata del corso eliminando le ore residue dai singoli Moduli ed inserendo come data di fine progetto quella relativa all’inizio delle restrizioni. In questo caso otterranno il riconoscimento dei costi sostenuti per il periodo di erogazione svolto.
In caso di interruzione della formazione nella quale erano previsti moduli obbligatori che non sono stati erogati (uno o entrambi) prima dell’interruzione, alle ApL verranno riconosciuti i costi sostenuti. In questi casi, considerato che non potrà essere rilasciato l’attestato ai discenti, detti corsi non verranno considerati ai fini del calcolo degli obiettivi di placement. In tal caso, dovranno comunque essere corrisposte ai discenti le indennità di frequenza ed eventuali ulteriori servizi accessori e che, all’atto della chiusura del progetto, dopo aver consolidato le giornate svolte e le relative frequenze, l’ApL dovrà selezionare il flag “Deroga rendicontazione emergenza COVID-19” che sblocca i controlli consentendo la rendicontazione.
I progetti/moduli presentati a partire dal 16 ottobre 2020 e interrotti nella modalità in presenza ma idonei per contenuti e condizioni alla conversione in modalità diversa, potranno essere sottoposti a variazione. Detta variazione dovrà essere apportata modificando la modalità di erogazione all’interno dei moduli non ancora svolti.
Nei casi in cui il modulo, al momento dell’interruzione, risulti parzialmente svolto, si potrà procedere riparametrando la durata sulla base delle ore già erogate e inserendo un nuovo modulo a completamento delle ore inizialmente previste.
Detta modalità sarà applicabile anche nei casi in cui le ore già svolte non consentano il raggiungimento dello standard minimo di durata previsto per lo specifico modulo, fattispecie per la quale, prima di poter effettuare la variazione, si rende necessario l’inserimento della presente comunicazione all’interno della sezione Accordo Sindacale del progetto.
Con riferimento ai progetti presentati fino al 15 ottobre 2020, per tutte le tipologie ad esclusione dell’On the Job e della Qualificazione in affiancamento, restano invariate le indicazioni già in uso, attraverso il caricamento nella sezione Accordo Sindacale della dichiarazione contenente le specifiche della piattaforma utilizzata.

Progetti di R&S economia circolare: proroga dei termini per la presentazione delle domande


Prorogati al 10 dicembre 2020 i termini per la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per l’economia circolare(MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Comunicato 14 novembre 2020)

Con decreto direttoriale 6 novembre 2020 è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare, fissato con decreto direttoriale 5 agosto 2020.


Conseguentemente a tale proroga, il termine iniziale di invio delle domande di agevolazioni è posticipato al 10 dicembre 2020. La procedura di compilazione guidata delle domande sarà resa disponibile a partire dalle ore 12.00 del 30 novembre 2020.


 


Ecobonus su immobili della società concessi in locazione

La detrazione fiscale per riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus) spetta anche ai titolari di reddito d’impresa, incluse le società, in relazione alle spese sostenute e documentate per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico (sostituzione infissi) su edifici concessi in locazione a terzi (Corte di Cassazione – Ordinanza13 novembre 2020, n. 25714)

IL CASO

La controversia trae origine dalla cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha contestato alla società l’indebita fruizione delle detrazioni fiscali per interveti di riqualificazione energetica, in relazione a lavori di sostituzione di vecchi infissi, presso immobili della stessa società concessi in locazione a terzi, qualificabili come “beni merce”.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso, e dichiarato la nullità della cartella di pagamento, ritenendo che le detrazioni per opere di riqualificazione energetica spettino ai soggetti esercenti attività d’impresa anche relativamente ai beni merce e non ai soli beni strumentali.
La decisione è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate sostenendo che la normativa fiscale agevolata in materia di riqualificazione energetica debba ritenersi applicabile ad esclusivo vantaggio di coloro che si assumono il peso economico del miglioramento energetico degli immobili, e dunque, la fruizione della detrazione da parte dei titolari di redditi d’impresa possa spettare solo per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale. A tal fine, secondo l’Agenzia delle Entrate, non possono ritenersi tali gli immobili che le società immobiliari concedono in locazione a terzi, dovendosi ragionevolmente ritenere che i costi di riqualificazione energetica degli edifici locati siano posti sostanzialmente a carico dei conduttori.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari e, quindi, la legittima fruizione del beneficio per gli interventi eseguiti su immobili concessi in locazione a terzi da una società immobiliare.


Confermando l’orientamento espresso in pronunce precedenti, la Corte Suprema ha osservato che la detrazione d’imposta, ossia il bonus fiscale del 55%, è finalizzata alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti e si rivolge ad un’ampia platea di beneficiari (“soggetti ammessi alla detrazione”), siano essi persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, o soggetti titolari di reddito di impresa, incluse le società, con la precisazione che, se gli immobili sui quali è effettuato l’intervento sono concessi a terzi a titolo di leasing, la detrazione è comunque dovuta, ma compete all’utilizzatore anzichè alla società concedente.


Ebbene, precisa la Suprema Corte, la ratio legis del bonus fiscale in esame, che traspare con chiarezza dal testo normativo, consiste nell’intento d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, ed è coerente e si salda con il tenore letterale delle norme di riferimento, le quali non pongono alcuna limitazione, nè di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle “persone fisiche”, “non titolari di reddito d’impresa” ed ai titolari di “reddito d’impresa”, incluse ovviamente le società), alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta.


A conferma della validità di tale interpretazione, rafforzata dall’univoca intenzione del legislatore, la Corte rileva che, senza che ciò comporti alcuna riduzione della platea dei destinatari del beneficio, una norma speciale stabilisce che, trattandosi di locazione finanziaria, la detrazione (spettante anche in tale ipotesi negoziale, come nella generalità dei casi) non compete alla società concedente, ma all’utilizzatore. Precisato che non esiste un’analoga norma speciale per le imprese (incluse le società) la cui attività consista nella locazione immobiliare – anzichè nella locazione finanziaria dei medesimi beni -, è evidente che, in tale ultima ipotesi, negata l’introduzione, da parte dell’interprete, di distinzioni soggettive svincolate da una solida base testuale, il diritto alla detrazione dall’imposta – senz’altro sussistente – spetta al proprietario/locatore (che, nella locazione tout court, a differenza di quanto di solito accade in materia di leasing, è proprio il soggetto che compie l’intervento migliorativo, sopportandone il costo) e non al conduttore, semprechè, ovviamente, si tratti di “importi rimasti a carico” del locatore e che, quindi, per previsione negoziale, non debbano essere sostenuti dal conduttore medesimo.
L’inserimento, testualmente non previsto dalla norma, di eccezioni e limitazioni alla fruizione generalizzata, sul piano oggettivo e sul piano soggettivo, del bonus del 55%, configurerebbe un artificiale fattore ostativo, astrattamente idoneo a depotenziare la volontà del legislatore.


Analoga soluzione, secondo i giudici della Corte di Cassazione, si ottiene anche ragionando secondo un’ottica di quantificazione del reddito imponibile delle imprese, peraltro estranea alla ratio legis del bonus fiscale.
La norma agevolativa non contiene alcuna differenza oggettiva e riconosce il beneficio per gli interventi di risparmio energetico “per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente”.
Il richiamo testuale agli “importi rimasti a carico” potrebbe essere letto, secondo una diversa chiave interpretativa, come un indice rivelatore del fatto che la detrazione d’imposta spetta nella misura in cui il costo “a monte” non sia altrimenti deducibile.
Al riguardo il TUIR prevede che le spese relative agli “immobili patrimonio” non sono ammesse in deduzione. Ciò in quanto, riguardo specificamente ai fabbricati concessi in locazione (non costituenti “beni strumentali” o “beni-merce”), il reddito è di regola determinato ponendo a confronto il canone di locazione, ridotto fino a un massimo del 15% dello stesso, e le spese di manutenzione ordinaria documentate ed effettivamente rimaste a carico (vale a dire non recuperate dagli inquilini).
Tale disposizione, dunque, ha carattere speciale e derogatorio rispetto al principio generale dell’inerenza dei componenti negativi del reddito, e sancisce un divieto assoluto di deducibilità per tutti i componenti negativi relativi agli “immobili-patrimonio”. Al riguardo la Corte Suprema ha precisato che, in tema di redditi d’impresa, i beni immobili non strumentali nè riconducibili ai beni-merce vanno individuati in ragione della loro natura e della destinazione all’attività di produzione o di scambio oggetto dell’attività d’impresa.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, nel caso di immobili concessi in locazione a terzi da società immobiliari, in ragione dell’indeducibilità delle spese di miglioramento energetico, benchè inerenti e migliorative, il bonus fiscale del 55% deve ritenersi spettante, esattamente come spetterebbe ad una persona fisica, non titolare di redditi d’impresa, che nulla può dedurre dalla base imponibile.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui alla L. n. 296 del 2006, artt. 1, commi 344 e seguenti (Finanziaria 2007) e al D.M. Economia e Finanze 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi.”


Decreto Ristori-Bis: il rinvio dei versamenti tributari si allarga a nuove regioni



Il Decreto Ristori-Bis ha previsto il rinvio di alcuni versamenti tributari in favore delle imprese e professionisti interessati dalle restrizioni conseguenti alle ulteriori misure di contenimento del Covid-19 adottate con il Dpcm 3 novembre 2020. Nuove regioni entrano nel piano di rinvio dei versamenti con l’Ordinanza 13 novembre 2020 del Ministero della Salute.


CLASSIFICAZIONE REGIONALE


Le misure restrittive sono state differenziate a livello regionale in considerazione dello scenario di gravità e del livello di rischio di contagio.
Il Ministero della Salute, sulla base di tali parametri, ha individuato la seguente classificazione:


a) Ordinanza 04 novembre 2020:


– Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta che presentano uno scenario di massima gravità ed un livello di rischio alto (Zona Rossa);


– Regioni Puglia e Sicilia che presentano uno scenario di elevata gravità ed un livello di rischio alto (Zona Arancione).


b) Ordinanza 10 novembre 2020:


– Provincia autonoma di Bolzano che presenta uno scenario di massima gravità ed un livello di rischio alto (Zona Rossa);


– Regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria che presentano uno scenario di elevata gravità ed un livello di rischio alto (Zona Arancione).


c) Ordinanza 13 novembre 2020:


– Regioni Campania e Toscana (Zona Rossa);


– Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Marche (Zona Arancione).


PROROGA ACCONTO DI NOVEMBRE SOGGETTI ISA (ART. 6)


Si ricorda che il Decreto Agosto (art. 98) ha disposto la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, in favore dei soggetti ISA.
Si tratta, in particolare, dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, inclusi anche:
– soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA;
– soggetti che adottano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
– soggetti che applicano il regime forfetario;
– soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, aventi i requisiti suindicati.


Tuttavia, si applica limitatamente ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.


La disposizione contenuta nel Decreto Ristori-Bis elimina quest’ultima condizione in favore dei medesimi soggetti ISA interessati dalle ulteriori restrizioni stabilite con il DPCM 3 novembre 2020. Si tratta in particolare di:


– soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nelle Regioni classificate Zona Rossa, operanti nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 del medesimo Decreto Ristori-Bis;


– soggetti operanti nelle Regioni classificate Zona Arancione, esercenti l’attività di gestione di ristoranti.


Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.


Allegato 1






























































































































































































































CODICE ATECO

DESCRIZIONE

493210 Trasporto con taxi
493220 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
522190 Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA
551000 Alberghi
552010 Villaggi turistici
552020 Ostelli della gioventù
552030 Rifugi di montagna
552040 Colonie marine e montane
552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011 Ristorazione con somministrazione
561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561030 Gelaterie e pasticcerie
561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 Ristorazione ambulante
561050 Ristorazione su treni e navi
562100 Catering per eventi, banqueting
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina
591300 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
591400 Attività di proiezione cinematografica
749094 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000 Organizzazione di convegni e fiere
855209 Altra formazione culturale
900101 Attività nel campo della recitazione
900109 Altre rappresentazioni artistiche
900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900309 Altre creazioni artistiche e letterarie
900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
920009 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo»
931110 Gestione di stadi
931120 Gestione di piscine
931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti
931190 Gestione di altri impianti sportivi nca
931200 Attività di club sportivi
931300 Gestione di palestre
931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
931999 Altre attività sportive nca
932100 Parchi di divertimento e parchi tematici
932910 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
932930 Sale giochi e biliardi
932990 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
949920 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
949990 Attività di altre organizzazioni associative nca
960410 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali»
960420 Stabilimenti termali
960905 Organizzazione di feste e cerimonie
493909 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
503000 Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
619020 Posto telefonico pubblico ed Internet Point
742011 Attività di fotoreporter
742019 Altre attività di riprese fotografiche
855100 Corsi sportivi e ricreativi
855201 Corsi di danza
920002 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
960110 Attività delle lavanderie industriali
477835 Commercio al dettaglio di bomboniere
522130 Gestione di stazioni per autobus
931992 Attività delle guide alpine
743000 Traduzione e interpretariato
561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
910100 Attività di biblioteche ed archivi
910200 Attività di musei
910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
205102 Fabbricazione di articoli esplosivi


Allegato 2














































































































































































CODICE ATECO

DESCRIZIONE

47.19.10 Grandi magazzini
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca


SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI (ART. 7)


La disposizione del Decreto Ristori-Bis stabilisce la sospensione dei termini di alcuni versamenti tributari, che scadono nel mese di Novembre 2020, in favore delle imprese e professionisti interessati dalle restrizioni conseguenti alle ulteriori misure di contenimento del Covid-19 adottate con Dpcm 3 novembre 2020. In particolare, sono sospesi:
– i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
– i versamenti relativi all’IVA.


Possono beneficiare della sospensione:


a) i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;


b) i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate Zona Arancione e Zona Rossa;


c) i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del Decreto Ristori-Bis, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate Zona Rossa;


 


d) i soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate Zona Rossa.


Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.


I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
– in un’unica soluzione entro il 16/03/2021, o in alternativa
– mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/03/2021.


Elenco attività economiche di cui al punto a)



– Attività dei parchi tematici e di divertimento (con esclusione dei luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative per bambini e ragazzi, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con ausilio di operatori cui affidarli in custodia, a condizioni che siano stati adottati gli appositi protocolli di sicurezza);

– Attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (con esclusione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;


– Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;


– Attività degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;


– Attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;


– Attività di convegni, congressi e altri eventi (ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza);


– Attività di mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;


– Attività negli impianti nei comprensori sciistici

Elenco attività economiche di cui al punto c)














































































































































































CODICE ATECO

DESCRIZIONE

47.19.10 Grandi magazzini
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca