Emergenza Covid-19: aumentano le zone arancioni e rosse


Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, dal 15 novembre 2020 rientrano nella zona arancione le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche e nella zona rossa la Campania e la Toscana (Ministero Salute – ordinanza 13 novembre 2020).


 


Zona Arancione

Dal 15 novembre 2020, insieme alle regioni Puglia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria sono soggette alle misure restrittive previste per la zona arancione, secondo le disposizioni di cui all’art. 2, D.P.C.M. 03 novembre 2020, le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. Pertanto, dalla suddetta data, anche quest’ultime regione sono soggette alle disposizioni di seguito elencate.


 


Misure restrittive per gli spostamenti


 


È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:


– per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;


– per i bambini di età inferiore ai sei anni;


– per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.


E’ fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.


E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.


Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.


Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio della regione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.


Il transito sui territori dell’area arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.


È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.


È consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.


È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.


 


Misure restrittive per le attività


 


Le attività commerciali al dettaglio devono svolgersi a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Mostre e musei restano sempre chiusi.

È prevista la didattica:


– a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori;


– in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie.

Sono chiuse anche le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Per il trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò sono sospese, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Restano ancora sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

E’ fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

Restano chiuse piscine, palestre, centri natatori, centri benessere e termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

Restano chiusi teatri, cinema, sale da concerto, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Restano sospese le attività che hanno luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

Restano aperti i centri sportivi.

Zona rossa

Dal 15 novembre 2020, insieme alle regioni Calabria, Lombarida, Piemonte. Valle d’Aosta e alla provincia autonoma di Bolzano, sono soggetta alle misure restrittive previste per la zona rossa, secondo le disposizioni di cui all’art. 3, D.P.C.M. 03 novembre 2020, la Campania e la Toscana. Pertanto, dalla suddetta data, anche quest’ultime regione sono soggette alle disposizioni di seguito elencate.

Misure restrittive per gli spostamenti

È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:


– per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;


– per i bambini di età inferiore ai sei anni;


– per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.


E’ fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.


E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.


Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.


Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori arancioni è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.

L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.


È consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.


È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;


L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Misure restrittive per le attività

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le seguenti attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità:


– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari);


– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;


– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;


– Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati, ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione;


– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;


– Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio;


– Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;


– Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;


– Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati;


– Commercio al dettaglio di biancheria personale;


– Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati;


– Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori;


– Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);


– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;


– Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;


– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;


– Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;


– Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;


– Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;


– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono;


– Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Le suddette attività sono consentite sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi

E’ fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Mostre e musei restano sempre chiusi.

È prevista la didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media.

Restano aperte le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media.

Sono chiuse anche le università. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.

Per il trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò sono sospese, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Restano ancora sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Restano chiuse piscine, palestre, centri natatori, centri benessere e termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

Chiusi i centri estetici.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

Restano chiusi teatri, cinema, sale da concerto, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Restano sospese le attività che hanno luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP, così come sono sospese le attività nei centri sportivi.

Bonus combinato sisma-eco su edifici cd. “beni merce”


Il soggetto titolare d’impresa può fruire della detrazione combinata “ecobonus+sismabonus” per gli interventi agevolabili eseguiti sull’intero edificio di cui risulta unico proprietario, composto da diverse unità immobiliari autonomamente accatastate, da destinare a locazione o cessione a terzi al termine degli interventi di ristrutturazione (cd. “immobili beni merce”). Tra gli interventi agevolabili con il “bonus combinato” devono ritenersi ammissibili anche la sostituzione della centrale termica o l’installazione di collettori solari eseguiti nell’ambito del medesimo intervento edilizio (Agenzia delle Entrate – Risposta 13 novembre 2020, n. 549).

La società ha acquistato un immobile ubicato in zona sismica 3, composto da diverse unità immobiliari autonomamente accatastate, per poi effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia (appaltando i lavori ad un’impresa edile) e al termine dei lavori, concedere in locazione a terzi le unità immobiliari ristrutturate o cederle a terzi.
L’intervento ristrutturazione edilizia prevede, tra gli altri, lavori di efficientamento energetico e di messa in sicurezza statica, delle parti comuni condominiali dell’edificio, così come previsto dagli artt. 14 e 16 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63. L’istante sosterrà interamente le spese per i richiamati lavori», che avranno «un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.
In considerazione anche delle modifiche apportate alla disciplina delle detrazioni a seguito dell’approvazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “decreto Rilancio”), chiede all’Agenzia, a seguito della spesa sostenuta per gli interventi di adeguamento sismico e di efficientamento energetico, che intende porre in essere sulle parti comuni dell’immobile di cui è proprietario:
1) possa beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 14, comma 2-quater.1 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 nella misura dell’80% o all’85% dell’ammontare delle spese sostenute (non superiori a 136.000 euro);
2) se il beneficio fiscale previsto dall’articolo 14, comma 2-quater.1 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 «possa essere esteso ad ulteriori interventi di efficientamento energetico previsti dal citato articolo 14, quali, ad esempio, la sostituzione della centrale termica o l’installazione di collettori solari eseguiti nell’ambito del medesimo intervento edilizio».

L’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 7), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di bilancio 2018”) ha introdotto nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 il comma 2-quater.1, secondo il quale «Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinques dell’articolo 16, una detrazione nella misura dell’80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000».
Dunque, al fine di poter beneficiare della citata agevolazione, l’intervento deve riguardare una parte comune di edificio condominiale e deve interessare l’involucro dello stesso con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda. Si rileva, altresì, che detta agevolazione, ricoprendo il medesimo ambito applicativo delle due agevolazioni testé richiamate, al pari delle stesse, può essere fruita anche dai soggetti IRES.
Con la risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020 è stato chiarito che in considerazione dei principi espressi con le citate pronunce nonché della portata delle disposizioni agevolative come definita dai giudici di legittimità (Sez. V, nn. 19815 e 19816 depositate il 23 luglio 2019; nn. 29162 e 29164 depositate il 12 novembre 2019), tenuto conto altresì della riconosciuta condivisibilità di tali affermazioni di principio da parte dell’Avvocatura generale dello Stato, si deve ritenere che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni), spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Analogo riconoscimento deve essere operato, per ragioni di coerenza sistematica, agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-bis e ss., del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. “sisma bonus”). Pertanto, sulla base della citata prassi si conferma che il beneficio fiscale previsto dal più volte citato articolo 14, comma 2-quater.1 del decreto legge n. 63 del 2013, possa essere fruito, in alternativa alle agevolazioni “ecobonus” e “sismabonus”, dai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come ” strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali” (quesito n. 1). In relazione alla detrazione di cui all’articolo 14, comma 2-quater.1 del decreto legge n. 63 del 2013 resta fermo quanto già chiarito con la circolare n. 19/E del 2020, per cui la locuzione “parti comuni di edificio residenziale” deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.6). In tal caso, pertanto, l’unico proprietario (o i comproprietari) dell’intero edificio ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.
In merito alle modalità di fruizione della predetta detrazione, inoltre, l’articolo 121 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020, inoltre, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per interventi antisismici di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono alla detrazione del 110 percento (cd “Superbonus”) ai sensi del predetto articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (cd. sconto in fattura) e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Infine, ai sensi dell’articolo 14, comma 2-quater.1 del decreto legge n. 63 del 2013 la detrazione di cui si tratta è riferibile alle spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Ne consegue che, gli interventi descritti dall’istante (la sostituzione della centrale termica o l’installazione di collettori solari eseguiti nell’ambito del medesimo intervento edilizio), nel presupposto che presentino i requisiti per essere inclusi tra gli interventi di riqualificazione energetica menzionati nel medesimo articolo 14, potranno essere ammissibili alla detrazione di cui all’articolo 14, comma 2-quater.1 sopracitato.


Le indicazioni per la fruizione dell’esonero per le aziende che non richiedono cassa integrazione


L’Inps, con messaggio 13 novembre 2020, n. 4254, fornisce le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione nel flusso Uniemens dei dati relativi all’esonero contributivo in favore delle aziende che non richedono trattamenti di integrazione salariale.


I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, devono inoltrare all’Inps, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, recante il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”, nella quale autocertificano:
– le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
– la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
– la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione persa;
– l’importo dell’esonero.
Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, lo stesso è determinato in misura pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, per la retribuzione persa nei predetti mesi, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive. A tale risultato, occorre poi applicare l’aliquota contributiva astrattamente dovuta, al lordo di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità, con esclusione di:
– premi e contributi dovuti all’Inail;
– contributo, ove dovuto, al Fondo di tesoreria (art. 1, co. 755, L. n. 296/2006);
– contributo, ove dovuto, ai Fondi bilaterali di solidarietà (artt. 26, 27, 28, 29 e 40, D.Lgs. n. 148/2015);
– contributo addizionale NASpI (art. 25, co. 4, L. n. 845/1978), pari allo 0,30%;
– contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
In ogni caso, l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile non può superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l’esonero può essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.
Qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in trattazione, per la durata del periodo agevolato, non può avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19, salvo nel caso in cui gli ulteriori trattamenti di integrazione salariale riguardino una diversa unità produttiva (Inps, circolare n. 105/2020).
La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione, deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo. L’operatore della Struttura territorialmente competente, una volta ricevuta la richiesta e dopo aver verificato i dati esposti dal datore di lavoro, attribuisce il predetto codice alla posizione contributiva, con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.
Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, valorizzano all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il codice causale “L903”, avente il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”; e nell’elemento <ImportoACredito>, indicano il relativo importo.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). I datori di lavoro, nelle ipotesi in cui intendano recuperare l’esonero spettante nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020, limitatamente ai casi in cui non fosse possibile con la denuncia corrente, devono avvalersi di analoga procedura.

Firmato il rinnovo del CCNL Telecomunicazioni

Sottoscritto il rinnovo del CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione

Il rinnovo rappresenta un contratto importante, che riguarda circa 120.000 lavoratrici e lavoratori e che regola l’attività di un settore strategico per lo sviluppo del Paese e per la gestione dei processi di digitalizzazione.
L’Accordo, che deve essere approvato nei prossimi giorni dai lavoratori, ha riguardato sia la parte normativa che quella economica, con un aumento medio di 100€ assicura un adeguato livello di redistribuzione della produttività del settore.


Viene stabilita la creazione di un Fondo di Solidarietà bilaterale di settore attraverso il quale si potranno gestire i processi di riqualificazione e di ammodernamento delle competenze, accompagnando ed integrando i nuovi strumenti di politica attiva del lavoro garantendo la maggior occupabilità possibile.
Inoltre, il CCNL scommette ancora sulla unicità della filiera e sulla tenuta complessiva di un settore composito che vede, soprattutto negli appalti di call center e di rete, gli elementi di maggiore complessità che occorre portare sempre di più ad un livello di industrializzazione tale da permettere di tutelare persone e lavoro.
Quello delle TLC è ormai un settore “di frontiera” nel quale si stanno concentrando tutti i cambiamenti organizzativi legati ai processi di digitalizzazione esasperati peraltro dall’attuale crisi pandemica. Con questo CCNL le parti hanno provato a fornire uno strumento che sappia regolare i processi di remotizzazione del lavoro, nonché un adeguamento normativo a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in termini di welfare. Processi che cambieranno sempre più il rapporto fra persone, luoghi e tempi di lavoro. Questi cambiamenti potranno davvero essere una opportunità per tutti se opportunamente governati e condivisi. La fase drammatica che attraversa il Paese non ha impedito alle parti di trovare il coraggio di fornire al settore uno strumento moderno di gestione dei processi.