IMPIANTI A FUNE: incontro del 10/11/2020 tra le Parti del Settore

Firmato il 10/11/2020, tra ANEF e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SAVT, Parti del CCNL per gli addetti degli impianti di trasporto a fune, un verbale nel quale affrontano i problemi del settore derivanti dall’emergenza epidemiologica

La riunione, convocata dall’ANEF, è stata l’occasione per analizzare le criticità riscontrate e gli interventi messi in atto per affrontare l’emergenza epidemiologica che ha toccato anche i lavoratori del settore del trasporto a fune.
Le parti si sono confrontate partendo dalla positiva valutazione dei provvedimenti firmati nei mesi scorsi per tenere il settore in sicurezza e dalla necessità dell’adozione da parte della Conferenza Stato Regioni e del CTS del Protocollo per la riapertura della stagione sciistica che si attende per le prossime settimane.
Nella discussione, le Parti hanno individuato diverse proposte da portare avanti con azioni specifiche nell’ambito del confronto con la Conferenza Stato Regioni e con le Istituzioni Locali, delineate come segue:
Emergenza Covid-19
È necessario promuovere una reale azione di coordinamento tra le diverse aziende e le strutture sindacali regionali/territoriali, coinvolgendo le istituzioni locali, al fine di uniformare le modalità e le condizioni di accesso agli impianti e le indicazioni da rispettare per tutelare al meglio la salute dei lavoratori e dell’utenza.
Si deve mantenere un costante coordinamento, anche attraverso il coinvolgimento dei Comitati aziendali, per l’applicazione e, se necessario, l’aggiornamento dei protocolli di sicurezza aziendali, al fine di garantire la tutela della salute dei lavoratori, nonché il distanziamento sociale negli ambienti di lavoro e negli ambienti comuni.
Inoltre, è necessario porre particolare attenzione allo svolgimento dell’attività lavorativa sugli impianti e durante la gestione dei flussi dell’utenza, coinvolgendo le istituzioni locali per la gestione delle emergenze e dei comportamenti critici degli utenti, secondo criteri di buon senso e ragionevolezza.
Risorse
Condizionare le risorse stanziate dal Decreto Ristoro, in modo graduale e progressivo rispetto alle eventuali necessità di chiusure e della diminuzione dell’utenza, anche in relazione alla possibile ed eventuale interdizione degli spostamenti tra le regioni e da Paese confinanti.
Stagionali
Prevedere forme di tutela per i lavoratori stagionali con strumenti atti a garantire la continuità occupazionale e il sostegno del reddito in questa fase di emergenza epidemiologica.
Formazione e prevenzione infortuni sul lavoro
Necessità di sviluppare e implementare la formazione, per ogni specifica mansione, finalizzata a prevenire e contenere gli infortuni sul lavoro. Nello specifico è fondamentale intervenire in maniera incisiva con ogni strumento utile per prevenire e contenere il rischio aggressioni per il personale front line ulteriormente aggravata nella fase di emergenza epidemiologica anche con specifici corsi formativi finalizzati alla gestione dei conflitti.
Lavori gravosi e usuranti
Intervenire al fine di ottenere il riconoscimento nel novero delle attività gravose e usuranti per i lavoratori che svolgono mansioni di lavorazione in quota e in condizioni climatiche critiche, sostenendo l’Avviso Comune sottoscritto in occasione del rinnovo del CCNL 2019-2022 (All.9).”
In considerazione del contesto nazionale, soggetto a cambiamenti repentini in relazione agli sviluppi dell’emergenza epidemiologica, le Parti si sono impegnate ad incontrarsi entro la fine del mese di novembre.

Premio alla nascita: domanda in caso di gravidanze plurime e di affidamento o adozioni plurimi


Con messaggio n. 4252/2020, l’Inps fornisce chiarimenti sulle modalità di presentazione della domanda di “premio alla nascita” nei casi di gravidanze plurime e di affidamento o adozioni plurimi.


Il “premio alla nascita” – come si ricorderà – è un beneficio economico di 800 euro riconosciuto, su domanda, alla futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza ovvero alla nascita o al momento dell’affidamento o dell’adozione di minorenne (art. 1, co. 353, L. 11 dicembre 2016, n. 232).
Con le circolari n. 39/2017 e n. 61/2017, l’Istituto ha fornito indicazioni sulla prestazione, specificando che può essere concessa in un’unica soluzione in occasione dei seguenti eventi:
– compimento del settimo mese di gravidanza (ovvero dall’inizio dell’ottavo mese);
– nascita avvenuta (anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza);
– adozione di minorenne, nazionale o internazionale, e nei casi di affidamento preadottivo, nazionale o internazionale.
Il premio viene riconosciuto anche quando, maturato il requisito del settimo mese di gestazione, si verifichi un’interruzione della gravidanza.
Si evidenzia che, se è già stata presentata la domanda in relazione alla gravidanza, non si può presentare un’ulteriore domanda in relazione alla nascita dello stesso figlio. Analogamente, se viene richiesto il premio per l’affidamento preadottivo non può poi essere richiesto il premio in occasione della successiva adozione dello stesso minorenne.


Gravidanza plurima


Nel caso di gravidanza plurima, per ottenere la liquidazione del premio per ciascun figlio, la richiedente può presentare domanda:
– al compimento del settimo mese, selezionando l’evento: “Compimento del 7° mese di gravidanza (ovvero dall’inizio dell’8° mese di gravidanza)”. In esito al parto gemellare, la richiedente dovrà poi presentare un’altra domanda con le informazioni relative a tutti i gemelli;
– a parto avvenuto, selezionando l’evento: “Nascita avvenuta (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza)” e indicando direttamente il codice fiscale di tutti i gemelli.
Nel primo caso, se la domanda volta a richiedere il premio per la gravidanza viene accolta, può essere liquidata una sola quota di 800 euro. Le altre quote da 800 euro potranno essere erogate, per ciascun figlio, a seguito della seconda domanda che l’interessata dovrà presentare a parto avvenuto, indicando il codice fiscale di tutti i gemelli.
Nel secondo caso, se la domanda volta a richiedere il premio per la nascita viene accolta, possono essere corrisposte tante quote da 800 euro quanti sono i gemelli i cui codici fiscali sono indicati nella domanda.


Affidamento o adozione plurimi
In caso di affidamento o adozione plurimi, anche gemellari, spettano, in presenza dei requisiti, tante quote da 800 euro quanti sono i minorenni adottati o affidati.
In base alla situazione che ricorre, è possibile selezionare l’evento “Adozione nazionale”, “Adozione internazionale”, “Affidamento preadottivo nazionale” o “Affidamento preadottivo internazionale”, inserendo in un’unica domanda le informazioni di tutti i minorenni adottati o affidati oppure, a scelta della richiedente, presentando una domanda per ogni minorenne adottato o affidato.

Reddito di emergenza DL 137: domande entro il 30 novembre


I nuclei familiari che non hanno presentato la domanda di Reddito di Emergenza, o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto, possono presentare domanda per le mensilità di novembre e dicembre 2020 – riconosciute dal D.L. 137/2020 – a partire dal 10 novembre 2020 ed entro il termine perentorio del 30 novembre.


Dunque, il beneficio può essere richiesto all’Inps, esclusivamente on line, a partire dal 10 novembre 2020 ed entro il termine perentorio del 30 novembre 2020, attraverso i consueti canali telematici:
– il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che dal 1° ottobre l’Istituto non rilascia più PIN), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica; gli Istituti di patronato; i CAF.
La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare. È, pertanto, necessario che alla data di presentazione della domanda sia stata presentata una DSU, ordinaria o per ISEE corrente. Non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
I nuclei familiari che presenteranno domanda di Rem D.L. 137, dovranno essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore alle soglie previste dalla legge; l’assenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscano o abbiano percepito una delle indennità previste dal DL 137/2020 per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, nonché a favore dei lavoratori sportivi); il rispetto dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3 dell’articolo 82 del DL n. 34/2020.
La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, se verificata in sede di istruttoria, comporta la reiezione della domanda mentre, se emersa successivamente, determina la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente. Laddove la DSU valida al momento della presentazione della domanda presenti omissioni e/o difformità, l’Istituto si riserva di verificarle prima della valutazione del requisito della soglia ISEE.
In caso di accoglimento, il Rem D.L. 137 è erogato per le mensilità di novembre 2020 e dicembre 2020. L’INPS comunica l’accoglimento o la reiezione della domanda mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda. In caso di mancato accoglimento, l’Istituto rende tempestivamente disponibili all’interessato le motivazioni che non hanno reso possibile il riconoscimento del beneficio.
Gli esiti sono consultabili on line da parte del cittadino o dell’intermediario che ha trasmesso la domanda.
Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.

Automezzi speciali amessi al “bonus investimenti 4.0”

L’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi riconducibili al modello “Industria 4.0” in relazione all’acquisto di mezzi di trasporto speciali caratterizzati da funzioni automatizzate, quali autocompattatori, autospazzatrici, autobetoniere e betonpompa (Risposte 12 novembre 2020, nn. 542 e 544)

La Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. da 184 a 197, della Legge n. 160 del 2019) ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l’introduzione di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi, da utilizzare esclusivamente in compensazione (cd. “bonus investimenti 4.0”).
Il “bonus investimenti 4.0” ha sostituito i precedenti benefici costituiti dal “super ammortamento” e dall’ “iper ammortamento” in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi con le caratteristiche del modello “Industria 4.0”, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato, effettuati dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.


Sotto il profilo oggettivo, i beni per i quali è possibile fruire del beneficio sono specificamente individuati in relazione alle caratteristiche funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «industria 4.0».


Con due distinte istanze di interpello è stato chiesto se rientrino tra i beni agevolabili, in particolare:
– autobetoniera e betonpompa, acquistati da impresa operante nel settore edile con esercizio dell’attività di trasporto di merci su strada;
– autocompattatori e autospazzatrici acquistati da impresa operante nel settore dei rifiuti urbani.
Per tutti i mezzi indicati viene dedotta la riconducibilità alla fattispecie “macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)”.
Con particolare riferimento agli autocompattatori e alle autospazzatrici, viene precisato che saranno collegati al sistema informativo aziendale che consentirà in telemetria di avere in tempo reale una serie di parametri (un PLC dotato di sensori collegati alle attrezzature del mezzo che consente di avere dati su consumi, localizzazione, cicli di carico e scarico dei rifiuti, ore di lavoro, monitoraggio degli stili di guida, segnalazione delle anomalie di funzionamento e delle sicurezze) per valutare la tipologia di lavoro, gli intervalli di manutenzione, la logistica del mezzo.


La riconducibilità dei beni tra quelli agevolabili non può prescindere dall’accertamento di natura tecnica di sussistenza delle caratteristiche tecnologiche riferibili al paradigma 4.0, formalizzato attraverso il parere del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
Tenuto conto delle caratteristiche tecniche, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il “bonus investimenti 4.0” deve ritenersi applicabile ai suddetti beni limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di “macchina” ai sensi della c.d. “Direttiva Macchine”. In particolare:
– per quanto riguarda l’autobetoniera e la betonpompa, al costo riferibile all’insieme delle componenti ed attrezzature idonee a realizzare lo specifico “lavoro” di carico e scarico dei materiali di impiego dell’attività edilizia (calcestruzzo preconfezionato) e che, inoltre, possono completare, anche durante il loro spostamento su mezzi di trasporto, il ciclo produttivo del calcestruzzo;
– per quanto riguarda gli autocompattatori, al costo riferibile alle componenti e alle attrezzature idonee a realizzare lo specifico “lavoro” di raccolta e compattazione dei rifiuti;
– per quanto riguarda le autospazzatrici, al costo riferibile alle componenti e alle attrezzature idonee a realizzare lo specifico “lavoro” di lavaggio/spazzatura delle strade.
A tal fine, peraltro, non è comunque di ostacolo la circostanza che tali componenti e attrezzature siano installate su di un bene che si qualifica come “veicolo”, in quanto tale escluso in via di principio dalla disciplina agevolativa.


L’Agenzia ha precisato, altresì, che ai fini del riconoscimento del beneficio l’impresa è tenuta a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono tali requisiti e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione inferiore a 300.000,00 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.