Rientra nel bonus facciate l'”altana veneziana”


Gli interventi effettuati sull’altana veneziana, salvo il rispetto di tutti i requisiti e l’effettuazione degli adempimenti previsti, possono essere ammessi al c.d. “bonus facciate” (Agenzia delle Entrate – Risposta 12 novembre 2020, n. 543).

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. «Decreto rilancio») ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. “superbonus”).
L’articolo 121 del medesimo Decreto rilancio ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. “sconto in fattura”) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La circolare n. 24/E del 2020, al paragrafo 7.2, ha chiarito che gli interventi per i quali è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura, ai sensi del citato articolo 121, sono gli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
b) efficienza energetica indicati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (c.d. “ecobonus”), nonché gli interventi di efficienza energetica che danno diritto al “superbonus”;
c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 (c.d. “sismabonus”), compresi quelli che danno diritto al “superbonus”;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il c.d. “bonus facciate” introdotto dall’articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, compresi quelli che danno diritto al “Superbonus”;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63 del 2013, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.
Nel caso di specie, l’istante afferma di voler effettuare spese per interventi rientranti nelle tipologie di cui alle lettere a), b) e d) summenzionate e chiede se è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura previsti dal citato articolo 121, pur essendo l’istante medesimo un contribuente in regime forfetario.
L’Agenzia ritiene che l’istante, contribuente c.d. “forfetario”, salvo il rispetto di tutti i requisiti per la fruizione delle agevolazioni in parola e l’effettuazione degli adempimenti previsti, potrà esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi dell’articolo 121 del Decreto rilancio.
Con riferimento all’ammissibilità al c.d. “bonus facciate” delle spese per interventi sull’elemento architettonico denominato “altana veneziana”, l’Agenzia osserva che la detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti – c.d. “bonus facciate” – è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020).
Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione, la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, al paragrafo 2, ha precisato che “la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali […].
In particolare, la detrazione spetta per:
– interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
– interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
– interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.
La ratio della normativa in esame, dunque, è incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l’organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo altresì interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.
L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)”.
Alla luce di quanto sopra l’Agenzia, considerata la particolarità dell’elemento architettonico denominato “altana veneziana” e tenuto conto che si tratterebbe di un elemento “assimilabile ad un balcone che sta in aggetto alla facciata, ossia ad un elemento architettonico aggiunto […] chiaramente percepibile dal suolo pubblico” che, dunque, “contribuisce senza dubbio al decoro dell’edificio”, ritiene che gli interventi effettuati sull’altana medesima, salvo il rispetto di tutti i requisiti e l’effettuazione degli adempimenti previsti, possano essere ammessi al c.d. “bonus facciate”.


Inps, la matricola aziendale sospesa da oltre 18 mesi non può essere riattivata


In ragione della grave emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti domande di concessione di ammortizzatori sociali, sono state fornite alle strutture territoriali Inps, indicazioni di carattere generale relativamente ai limiti temporali entro i quali le matricole sospese possono essere correttamente riattivate, ovvero le matricole cessate provvisoriamente devono essere definitivamente cessate (Inps, messaggio n. 3462/2020)


Come noto, lo “stato” in cui si trova l’azienda con dipendenti iscritta all’Inps, viene così codificato:
– azienda attiva, che opera regolarmente con dipendenti;
– azienda cessata in via provvisoria, a seguito della comunicazione o dell’accertamento della cessazione di attività con dipendenti;
– azienda cessata in via definitiva, a seguito della comunicazione o dell’accertamento della cessazione di attività con dipendenti. Il codice viene inserito ed accettato se, in precedenza, era stata registrata la cessazione preliminare e deve essere attribuito soltanto dopo aver accertato la mancanza di pendenze con l’Inps;
– azienda sospesa, che ha temporaneamente sospeso l’attività con dipendenti;
– azienda riattivata, che ha ripreso l’attività con dipendenti.
Ciò premesso, in ragione della grave emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti domande di concessione di ammortizzatori sociali, sono stati forniti alle strutture territoriali Inps una serie di chiarimenti riguardanti istanze di riattivazione di matricole sospese anche da più anni. In particolare, al fine di consentire una corretta gestione delle matricole aziendali, vanno applicate le seguenti indicazioni di carattere generale:
– è possibile operare la riattivazione di una matricola che risulti sospesa da non più di 18 mesi;
– è necessario trasformare lo stato di una matricola da sospesa a cessata provvisoria, laddove la sospensione risulti per un periodo superiore a 18 mesi (18 mesi e 1 giorno);
– è necessario cessare definitivamente le matricole che si trovano nello stato di cessata provvisoria da oltre 6 mesi, laddove l’azienda risulti cancellata in CCIAA.
La procedura “Iscrizione e variazione azienda” è conseguentemente aggiornata.
Ovviamente, non è escluso, per singole fattispecie, provvedere secondo tempistiche differenti, laddove vi siano comprovati elementi, da valutarsi a cura delle singole Strutture provinciali.
Ulteriormente, con specifico riferimento ai datori di lavoro che presentano una sola matricola, si evidenzia che:
– la richiesta di riattivazione di una matricola sospesa può essere accolta dall’operatore di Sede, qualora la data di riattivazione si collochi entro 9 mesi dalla data di sospensione: in questo caso è sufficiente controllare l’avvenuta assunzione dei dipendenti tramite comunicazione obbligatoria;
– la richiesta di riattivazione di una matricola sospesa con una data di decorrenza della sospensione anteriore tra i 9 e i 18 mesi, rispetto alla richiesta di riattivazione, è oggetto di istruttoria e di ulteriori verifiche, anche contattando l’azienda per acquisire informazioni nel merito;
– le matricole che recano una data di decorrenza della sospensione superiore a 18 mesi devono essere cessate provvisoriamente e la data di cessazione deve essere la stessa di quella della sospensione;
– per le matricole in stato cessata provvisoria da 6 mesi, è necessario verificare se l’azienda risulti cancellata in Camera di Commercio: in caso positivo, si deve provvedere alla cessazione definitiva della matricola.


Sostegno al reddito nel Terziario di Bologna


Siglato il 13/10/2020, tra Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom Città Metropolitana di Bologna e Filcams Cgil Bologna, Fisascat Cisl Area Metropolitana Bolognese e Uiltucs Uil Emilia Romagna, l’accordo straordinario di sostegno al reddito per lavoratori e aziende per fronteggiare la crisi causata dall’emergenza epidemiologica ancora in corso.

L’accordo integra gli accordi straordinari già sottoscritti il 3/3/2020, il 1/4/2020 e il 14/7/2020.
Gli interventi a sostegno del reddito da parte di Ebiterbo riguardano i seguenti casi:
1. Interventi in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa conseguente a emergenza epidemiologica (in assenza di altri ammortizzatori);
2. Contributo straordinario per la serenità abitativa: per i lavoratori titolari di un mutuo prima casa o locatori di una immobile di residenza o in cui sono domiciliati in quanto fuori sede, contributo mensile lordo fino a 150 Euro, nel caso di riduzione dell’orario di lavoro tra il 40% ed il 60, fino a 200 Euro nel caso di riduzione dell’orario di lavoro tra il 60% ed il 80%; fino a 250 Euro nel caso di riduzione dell’orario di lavoro tra il 80% ed il 100%. Il contributo può essere chiesto per un massimo di 3 mesi nel periodo dal 1/3/2020 al 31/12/2020.
3.Contributo solidaristico: per i lavoratori che abbiano subito una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa a seguito dell’emergenza epidemiologica, contributo mensile lordo di 100,00 Euro nel caso di riduzione dell’orario di lavoro fino al 33%; contributo mensile lordo di 150 Euro nel caso di riduzione dell’orario di lavoro tra il 33% e il 66%; contributo mensile lordo di 200 Euro nel caso di riduzione dell’orario di lavoro oltre il 66%. Il contributo può essere chiesto solo per il periodo compreso tra il 1/3/2020 e il 31/5/2020. Inoltre il contributo è assorbito fino a concorrenza nel caso in cui il datore di lavoro abbia integrato l’ammortizzatore sociale nel mese di riferimento.
4.Welfare Straordinario-Assistenza genitoriale al figlio minore: ai lavoratori che hanno necessità di assentarsi dal lavoro per assistere i propri figli fino a 14 anni, nel periodo di chiusura delle scuole, contributo del 50% della retribuzione, per la fruizione, di un ulteriore periodo (rispetto a quanto già disposto dai precedenti accordi del 3/3/2020, del 1/4/2020 e del 14/7/2020), di permessi non retribuiti, pari a 30 giorni lavorativi, nel periodo dal 16/9/2020 al 24/12/2020.
5.Misure di rafforzamento della prevenzione: contributi per le aziende a sostegno di interventi destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il contributo è pari al 40% delle spese sostenute nel periodo dal 1/3/2020 al 31/12/2020 debitamente documentate, con un massimale di 500,00 Euro al netto dell’Iva.
Quindi le scadenze degli interventi al:
– punto 1: entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo sindacale
– punto 2: entro il 31/1/2021
– punto 3: entro il 31/12/2020
– punto 4: entro la fine del mese successivo alla consegna della busta paga in cui risulta il permesso non retribuito
– punto 5: entro il 31/1/2021
Le domande possono essere presentate con le seguenti modalità:
– Via web, accedendo dall’area riservata del sito www.ebiterbo.it previa registrazione;
– Spedizione alla Casella Postale indicata sul modulo;
– Tramite PEC;
– Consegna per il tramite di una delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, socie dell’Ente, alle quali è possibile chiedere assistenza per la compilazione della domanda.

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: esclusi i locali extra


13 NOV 202 Il bonus di cui all’art. 120 del Decreto rilancio non trova applicazione per l’esercente che vuole fare diversi lavori fra cui adeguare un porticato esterno rendendolo utilizzabile anche d’inverno, realizzare un vano seminterrato da destinare a deposito, fare un percorso interno protetto per il trasporto dei materiali dal piano interrato al locale vero e proprio, creare un’ulteriore zona esterna per la stagione estiva (Agenzia Entrate – risposta 12 novembre 2020, n. 545).

L’art. 120 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha introdotto un credito d’imposta, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico.


Le spese in relazione alle quali spetta il cd. credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi, quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili. Nello specifico:


– gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, tra cui rientrano espressamente:


a) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;


b) gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).


– gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.


In relazione agli interventi agevolabili, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20/E ha avuto modo di precisare che:


– deve trattarsi esclusivamente degli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2;


– devono essere prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.


Alla luce di tali affermazioni, emerge che il bonus trova applicazione per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie, stabiliti da disposizioni normative o dalle linee guida delle amministrazioni e pertanto è escluso per l’esercente che vuole fare diversi lavori fra cui adeguare un porticato esterno rendendolo utilizzabile anche d’inverno, realizzare un vano seminterrato da destinare a deposito, fare un percorso interno protetto per il trasporto dei materiali dal piano interrato al locale vero e proprio, creare un’ulteriore zona esterna per la stagione estiva.