ALIMENTARI INDUSTRIA: Accordo 21/12/2020 Comparto carni e uova

Con accordo del 21/12/2020, UNAITALIA – Unione Nazionale filiere agroalimentari delle carni e delle uova, con FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, sottoscrive il CCNL Alimentari industria del 31/7/2020

Con il verbale del 21/12/2020, UNAITALIA, l’Unione Nazionale filiere agroalimentari delle carni e delle uova, sottoscrive formalmente e integralmente, con effetto immediato, l’accordo di rinnovo contrattuale del 31/7/2020 sottoscritto da Ancit, Assobirra e UnionFood e successivamente da Assica, Mineracqua, Anicav, Assobibe ed Assolate, concludendo positivamente la trattativa in atto per il rinnovo del CCNL Alimentari Industria.
FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL e UNAITALIA si danno atto che nel periodo di vigenza contrattuale (2019-2023) svilupperanno un’attività congiunta finalizzata all’approfondimento di temi specifici e caratterizzanti del settore delle carni avicole e delle uova.
Tali specificità, già enunciate nel corso della trattativa di rinnovo, risiedono essenzialmente nelle caratteristiche della filiera rispetto alle quali le dinamiche dell’allevamento incidono in modo significativo sull’organizzazione della fase di trasformazione, oltre che alla particolarità del prodotto che è soggetto ad una vita residua molto breve (shelf-life) che impedisce di avere scorte, con la conseguente necessità di produzione “just in time” e non ultimo dei mercati di riferimento, compreso quello estero, che negli anni sta acquisendo un ruolo sempre più rilevante, grazie alla accresciuta capacità di export delle aziende del settore.
Tale peculiarità abbinata agli orari di apertura della Grande Distribuzione, ormai estesi su sette giorni e per molte ore giornaliere, si ripercuote inevitabilmente sulla disciplina degli orari di lavoro, che fino ad oggi non hanno potuto tenere nella giusta considerazione tali sviluppi del mondo commerciale. Sulla base delle risultanze di tale approfondimento le Parti si impegnano a creare una disciplina specifica di settore.

Scade il 20 gennaio 2021 il 1° trimestre di Contribuzione al Fondo Sanimoda

Scade il 20 gennaio 2021 la contribuzione del 1° trimestre al Fondo di assistenza sanitaria Sanimoda per i lavoratori dell’industria della Moda

L’iscrizione dei lavoratori a Sanimoda è pagata con un contributo mensile a carico dell’azienda.Possono registrarsi al fondo le aziende che applicano i seguenti CCNL:
• Tessile abbigliamento industria
• Occhialeria
• Penne
• Spazzole, pennelli, scope
• Pelle-cuoio e Ombrelli-ombrelloni
• Giocattoli


• Calzature
La contribuzione può ritenersi corretta e conclusa quando vi è l’abbinamento tra distinta e bonifico entro le scadenze indicate dal Fondo. Sarà possibile generare le distinte relative al 1° trimestre 2021 a partire dal 4 gennaio. Se l’abbinamento non dovesse andare a buon fine, l’azienda risulterà in errore e i dipendenti non potranno usufruire della copertura sanitaria per omissione contributiva.


In questo caso, il Fondo invierà all’azienda a mezzo email e PEC opportuna segnalazione sullo stato contributivo e sulla sospensione della copertura sanitaria.


La contribuzione a SANIMODA è trimestrale anticipata, secondo il seguente schema di versamento:
– 20 gennaio 1° trimestre (gennaio, febbraio, marzo)
– 20 aprile 2° trimestre (aprile, maggio, giugno)
– 20 luglio 3° trimestre (luglio, agosto, settembre)
– 20 ottobre 4° trimestre (ottobre, novembre, dicembre)
Per contribuzione si intende la creazione della distinta, la ricezione del bonifico di pari importo ed il loro corretto abbinamento. Le procedure relative all’iscrizione e alla contribuzione al fondo sono consultabili nel Manuale operativo del fondo I dati per effettuare i bonifici di contribuzione sono i seguenti:
Beneficiario: SANIMODA, Codice IBAN: IT08 X030 6909 6061 0000 0154 628


Bonus servizi digitali per l’editoria: pronto il codice tributo

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali, previsto dal “Decreto Rilancio” (Risoluzione 23 dicembre 2020, n. 81/E)

DISCIPLINA DEL BONUS

Il “Decreto Rilancio” (art. 190 del D.L. n. 34/2020) riconosce, per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, un credito d’imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.
Detto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
La disposizioni applicative per la concessione del credito d’imposta (Dpcm 4 agosto 2020) hanno previsto che, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CODICE TRIBUTO PER F24

Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6919” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali – art. 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.


In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è stata presentata, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda di accesso al credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

MONITORAGGIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate effettua il controllo del credito utilizzato confrontando l’elenco trasmesso dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria dei beneficiari e del credito spettante a ciascuno. In caso di utilizzo in misura maggiore di quella riconosciuta ovvero di revoca del credito, il modello F24 è scartato e il versamento si considera non effettuato.


Nuove istruzioni Inps sul bonus baby-sitting per le cd. zone rosse


Si forniscono alcune istruzioni operative relative alla gestione delle domande di bonus baby-sitting destinato ad alcune categorie di lavoratori.


Come noto, l’articolo 14 del DL n. 149/2020 ha introdotto il bonus per servizi di babysitting da erogarsi, fino ad un massimo di 1.000 euro, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. In particolare, è necessario che: a) il genitore richiedente e convivente con il minore sia residente in una delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto; b) il minore frequenti una scuola situata all’interno delle medesime zone, declinate dalle predette ordinanze del Ministro della Salute.
Il requisito della residenza del genitore richiedente e della convivenza con il minore è verificato sulla base delle risultanze dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e sulla base di quanto desumibile dagli archivi dell’Istituto. Nel caso di genitori separati con affido condiviso del minore, qualora l’istanza sia effettuata dal genitore che non convive con il minore, la domanda verrà valutata dalla Struttura territorialmente competente, che verificherà la sussistenza del requisito in capo al genitore stesso, residente in una zona ad alto rischio, previo inoltro di adeguata documentazione comprovante l’affido condiviso.
Al fine di verificare se la scuola è situata in una c.d. zona rossa farà fede il codice meccanografico della scuola che, unitamente agli altri dati necessari (nome dell’Istituto, partita IVA, tipologia di scuola e classe frequentata), dovrà essere indicato nel modello di domanda.
Nel caso di genitori residenti in comuni limitrofi rispetto alle c.d. zone rosse, la domanda potrà essere valutata positivamente sulla base della frequenza di una scuola ubicata all’interno di una c.d. zona rossa (ad esempio, se un minore risiede con la sua famiglia nel Comune di Minturno (regione Lazio), ma frequenta la scuola secondaria nel Comune di Cellole (regione Campania), tenuto onto che sulla base dell’ordinanza ministeriale di riferimento la regione Campania ha fatto parte delle zone c.d. rosse, tale domanda è ammessa alla fruizione del beneficio).
Nell’ipotesi di residenza in Comuni non limitrofi rispetto alle zone c.d. rosse, ai fini del beneficio prevale l’ubicazione della scuola in un Comune che si trova in una zona c.d. rossa.
In tutti i casi, la concessione del beneficio è condizionata alla valutazione della documentazione allegata dal genitore in fase di inserimento della domanda, a cura della Struttura INPS competente per residenza.
Il bonus in parola è erogabile esclusivamente in favore degli alunni delle classi seconda e terza media per i genitori richiedenti conviventi con il minore e residenti nel territorio delle c.d. zone rosse al momento della domanda.
In relazione alla tipologia di lavoratori, si precisa che, sono interessati i genitori di alunni delle scuole iscritti alla Gestione separata, sia come parasubordinati che come liberi professionisti, nonché gli iscritti alle Gestioni delle assicurazioni obbligatorie speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. I soggetti sopra specificati non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L’iscrizione che rileva ai fini della concessione del bonus è quella in via esclusiva alla Gestione previdenziale e, pertanto, non dovranno risultare altre iscrizioni attive al momento della domanda (ad esempio, nel caso di un artigiano che svolge anche un’attività di lavoro dipendente la domanda verrà respinta). In caso di contemporanea iscrizione alla Gestione separata e ad una Gestione speciale autonoma dell’INPS, invece, trattandosi di due Gestioni entrambe ricomprese nell’ambito di applicazione della norma, il beneficio verrà riconosciuto (ad esempio, commerciante che contemporaneamente ricopre il ruolo di amministratore di società e in quanto tale è iscritto alla Gestione separata).
Sono esclusi dalla misura in argomento i genitori lavoratori dipendenti, in quanto destinatari del congedo straordinario previsto in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse).
L’importo spettante per il bonus per servizi di baby-sitting fissato dal decreto-legge n. 149/2020, ammonta al limite massimo complessivo di 1.000 euro che, in presenza dei necessari requisiti, verrà erogato a prescindere dall’avvenuta fruizione dei bonus pari a 600 euro (per un totale massimo di 1.200 euro), eventualmente erogati ai sensi dei già citati decreti Cura Italia e Rilancio.
Il bonus per servizi di baby-sitting viene erogato mediante il Libretto Famiglia. Per poter fruire del bonus il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.